Articolo 7 della Legge 25 febbraio 1963, n. 327
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 aprile 1963
>
Versione
1 maggio 1966
Art. 7.
Ai rapporti disciplinati dalla presente legge si estendono, in quanto applicabili, le norme Contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966 n. 105) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8" della presente legge.
Entrata in vigore il 1 maggio 1966
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente