Art. 7.
Ai rapporti disciplinati dalla presente legge si estendono, in quanto applicabili, le norme Contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966 n. 105) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8" della presente legge.
Ai rapporti disciplinati dalla presente legge si estendono, in quanto applicabili, le norme Contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966 n. 105) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8" della presente legge.