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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11953 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Terza Sezione Civile
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa
Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa avente n. 6096/2021 RG promossa da
con sede in Linera (CT) alla via Felicetto n.10 (P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
OL TR (C. F. ), con il quale elettivamente domicilia presso lo C.F._1 studio dell'avv. Giovanni Morana sito in Vico Equense (NA) al Corso Nicotera n. 38 attore nei confronti di con sede legale in Casale Monferrato (AL) alla via L. Buzzi n.6, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
AN AN (c.f. , FE NI (c.f. C.F._2
) (c.f. ), con studio in C.F._3 Controparte_2 C.F._4
Napoli alla via Monte di Dio n.66 con sede legale in Gubbio (PG) alla via della Vittorina n.60, in persona CP_3 del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Dante P.IVA_3
RA (C.F. ) e NO OZ (C.F. ), C.F._5 C.F._6 con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del prof. avv. Carlo Amatucci in Napoli alla via Toledo n. 156 convenute 2
Conclusioni
All'udienza del 04.07.2025 le parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi ivi riportato e trascritto.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 03.03.2021 la Parte_1
evocava in giudizio innanzi all'intestata sezione specializzata le società
[...] [...]
e affinchè venisse dichiarata ed accertata la sussistenza di CP_1 CP_3 un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione della normativa antitrust da parte delle predette convenute e sentirle condannare al risarcimento dei danni patiti a causa della predetta condotta anticoncorrenziale.
Esponeva in fatto che:
- la aveva acquistato negli anni dal 2011 al 2014 cementi prodotti dalle Parte_1 convenute come da fatture allegate;
in particolare aveva acquistato direttamente da
[...] nell'anno 2011 cemento per tonnellate 5069,50 al prezzo complessivo di € CP_1
371.788,22 oltre iva nonché tramite rivenditore ( dal 2012 al 2014 per CP_4 tonnellate 4920,94 al prezzo complessivo di € 405.422,36 oltre Iva;
aveva altresì acquistato da a mezzo di rivenditore (DI spa) cemento per tonnellate 1142,92 al CP_3 prezzo complessivo di € 89501,42 oltre Iva;
- che le predette convenute erano state sanzionate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con altre società produttrici operanti nel settore del cemento con provvedimento del 25 luglio 2017 n. 26705;
- che la AGCM aveva accertato in violazione dell'art. 101 TFUE che nel periodo 2011-2016 i prezzi del cemento erano stati decisi da un “cartello” costituito dalle principali imprese produttrici che attraverso “un piano d'intesa, un'unica intesa complessa e continuata restrittiva della concorrenza ed un sistematico coordinamento delle rispettive politiche aziendali…hanno definito ex ante in maniera concordata identici aumenti del prezzo del cemento”;
- che l'attività istruttoria dell'organo di vigilanza aveva consentito di quantificare il sovrapprezzo del cemento concordato ed applicato ai clienti nei diversi periodi dell'accordo illecito;
- che le aziende sanzionate poiché partecipanti all'intesa illecita erano: CP_3
Italcementi, Cementir Holding, Industria Controparte_1 Controparte_5 3
AC , ER del Monselice spa, Cal. CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
ER e la AI (associazione di categoria); Controparte_9
- che avverso il provvedimento sanzionatorio della AGCM alcune delle società, tra cui le attuali convenute, avevano proposto ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa (Tar del
Lazio) che con le sentenze n. 6532, 6533 e 6534 del 2018 aveva rigettato i motivi di opposizione, confermando la correttezza e legittimità del provvedimento impugnato;
- che avverso la sentenza n. 6534/2018 emessa dal Tar del Lazio, la aveva Parte_2 proposto ricorso al Consiglio di Stato, che aveva rigettato il gravame relativamente alle doglianze sull'accertamento della sussistenza della violazione delle norme a tutela della concorrenza;
- che l'autorità garante dopo aver avviato l'istruttoria a seguito di segnalazione di un'impresa operante nel settore della vendita di calcestruzzi preconfezionati in Piemonte aveva ampliato l'attività di indagine anche allo scambio di informazioni sui volumi delle vendite e dei prezzi svolto dall'EC e quindi anche nei confronti della prefata associazione di categoria;
- che l'Autorità Garante aveva accertato che “quantomeno a partire dal giugno 2011 e fino al gennaio del 2016, l'esistenza di un coordinamento dei comportamenti commerciali fra le imprese cementiere parti del procedimento, finalizzato all'aumento dei prezzi del cemento, assistito da un controllo delle quote di mercato relative delle Parti, con l'eliminazione di effettive dinamiche concorrenziali nel mercato. Detto coordinamento appare aver trovato attuazione mediante diverse condotte, tutte rispondenti ad un medesimo disegno: in primo luogo, nella determinazione concertata degli incrementi di prezzo dei listini e nella pratica di invio simultaneo, alla generalità della domanda, di comunicazioni relative all'applicazione futura di identici aumenti;
poi, nella verifica e monitoraggio dell'effettiva attuazione di detta pratica commerciale nonché dell'applicazione degli aumenti prospettati;
infine, nel controllo della stabilità delle relative quote di mercato, risultando funzionale a detto controllo anche una sistematica attività di scambio di informazioni sensibili effettuato con il supporto attivo dell'associazione di categoria EC.” (cfr. punto 3.1 decisione n.26705 del 25 luglio 2017);
- che l'intesa sanzionata era intervenuta in un periodo di grave crisi del mercato del cemento ed aveva permesso alle imprese da una parte di arginare la fase discendente dei prezzi e dall'altra di conservare un'elevata stabilità delle reciproche quote di mercato;
- che infatti l'Autorità di vigilanza aveva rilevato che “almeno nel periodo giugno 2011- gennaio 2016 tutte le imprese cementiere Parti del procedimento hanno applicato omogenee 4 condotte commerciali, consistenti nel comunicare anticipatamente al mercato (solitamente almeno un mese prima dell'effettiva applicazione) identici e generalizzati aumenti delle condizioni economiche di cessione del prodotto, tanto tramite l'aumento dei prezzi di listino quanto tramite comunicazioni di riduzione generalizzata degli sconti per un determinato importo, destinate a tutta la clientela attiva” (cfr. punto 3.2.2 n. 74 decisione n.26705 del 25 luglio 2017);
- che l'istruttoria aveva fatto luce sul comportamento delle imprese cementiere “coinvolte in una strategia collusiva volta ad un coordinamento dei prezzi di vendita del cemento
(variazioni di listino o taglio sconti) sull'intero territorio nazionale. Tale coordinamento è stato reso possibile da una pluralità di condotte consistenti in: i) determinazione concertata
a livello nazionale degli incrementi di prezzo nominali del cemento e comunicazioni anticipate degli stessi, rivolte alla generalità della clientela (coordinamento nell'an, nel quomodo e nel quando); ii) verifica e monitoraggio dell'effettiva adozione e applicazione dei suddetti incrementi di prezzo;
nonché iii) scambi di informazioni su base mensile sulle quantità vendute e sulle relative quote di mercato, realizzato attraverso l'elaborazione e la diffusione da parte di EC agli associati delle cd “statistiche tempestive”, relative alle consegne di cemento” (punto 256 pag. 88-89 Decisione);
- che con riferimento agli effetti sul mercato, l'Autorità Garante aveva evidenziato che
“l'intesa unica, continuata e complessa posta in essere dalle imprese cementiere, con la Part fattiva collaborazione dell'associazione di categoria EC e del distributore rappresenta un'infrazione per oggetto della normativa a tutela della concorrenza che ha comportato anche apprezzabili effetti restrittivi sul mercato del cemento a danno dei consumatori. Tali effetti nocivi si ripercuotono sui consumatori in termini di aumento o minor riduzione dei prezzi. Peraltro, data l'importanza e la pervasività del cemento come materia prima per i settori produttivi a valle, la pratica contestata, nel suo complesso, risulta particolarmente dannosa per tutto il settore delle costruzioni, nonché per il mercato immobiliare” (punti 325-326 pag. 111 Decisione n.26705 del 25 luglio 2017).
Pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertata e dichiarata la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza delle imprese convenute in violazione dell'art. 101 TFUE, secondo la decisione dell'AGCM del 25 luglio 2017 n.2670 e conseguentemente dichiarare illegittimi e comunque 5 nulli le intese ed i comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dalle convenute, in violazione dell'art. 101 TFUE, in danno della società attrice;
e per l'effetto:
-condannare le convenute in solido od in subordine ciascuna per quanto dovuto al risarcimento integrale del danno causato dall'intesa illecita al ricorrente, corrispondente al sovrapprezzo applicato e trasferito che verrà accertato nell'istruttoria in conseguenza della violazione di cui sopra e del cartello illecito e quantificato in quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche con l'ausilio di una CTU sulla scorta degli aumenti in media riscontrati (circa €. 10 a tonnellata) a seguito dell'istruttoria e/o determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'acquisto di ogni partita di cemento.
-in ogni caso condannare le convenute in solido od in subordine secondo le rispettive responsabilità al risarcimento del danno per la perdita subita (lucro cessante) per effetto ed in conseguenza della violazione delle norme sulla concorrenza e della partecipazione all'intesa anticoncorrenziale illecita, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.,
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc.”
Si costituiva in giudizio la depositando comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta con chiamata di terzo, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli, essendo piuttosto competente il Tribunale di Milano, atteso che la convenuta aveva sede in Casale Monferrato (AL) e quindi il foro competente nel rispetto del criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c. era quello del Tribunale delle Imprese di Milano. Ed invero la competenza sarebbe del Tribunale meneghino anche in applicazione del foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. (forum commissi delicti), dal momento che la sede legale ed operativa della società convenuta era sempre Casale Monferrato, ove venivano assunte ed impartite le direttive generali su tutti gli aspetti dell'attività sociale. Inoltre, rilevava che non sussisteva nemmeno la competenza per connessione rispetto all'altro convenuto la cui sede legale ed operativa era in provincia di Perugia, ricadente pertanto nella competenza del
Tribunale delle Imprese di Roma.
Contestava poi che fosse applicabile alla fattispecie in esame la disciplina adottata con il decreto legislativo n. 3 del 2017 e ciò in contrasto con quanto riferito da parte attrice che 6 sosteneva che l'esistenza del danno cagionato dalla violazione della normativa antitrust fosse presunta.
Parte convenuta eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio di parte attrice, atteso che il dies a quo doveva iniziare a decorrere dal momento della data di pubblicazione in data 30.11.2015 dell'apertura del procedimento amministrativo avviato dall'AGCM.
La difesa di parte convenuta insisteva nel sostenere l'estraneità della Controparte_1 nell'accordo collusivo, non esistendo alcuna documentazione vagliata dall'organo di vigilanza che attestasse la corresponsabilità della società convenuta nell'intesa anticoncorrenziale.
Deduceva inoltre che parte attrice non aveva offerto alcun elemento per allegare e comprovare l'asserito sovrapprezzo a suo danno.
In via subordinata, nell'eventualità che fosse accertato un sovraprezzo a carico della società attrice parte convenuta eccepiva che anche la aveva incrementato il prezzo ai suoi Parte_1 clienti.
In via subordinata, chiedeva lo spostamento dell'udienza per esercitare la domanda di regresso nei confronti dell'altra società convenuta.
Concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari e comunque nel merito il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva altresì la depositando comparsa di risposta con chiamata in causa CP_3 di terzo.
In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del tribunale adito, atteso che la sede legale ed operativa della società convenuta si trovava in Gubbio (PG) e pertanto ai sensi dell'art. 19 c.p.c. o comunque ai sensi del foro alternativo ex art. 20 c.p.c. il foro competente doveva essere il Tribunale delle Imprese di Roma.
In via preliminare di merito parte convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, essendo decorso il termine prescrizionale con riferimento alle forniture del cemento rese dalla convenuta a nel periodo 2011-2014 a fronte di atto di citazione Pt_1 notificato il 01.03.2021.
Nel merito, la società convenuta contestava che l'aumento dei prezzi medi fosse la conseguenza del cartello tra le imprese cementiere, invero la causa era da individuare 7 nell'aumento dei costi fissi unitamente al calo della domanda con la conseguente crisi del settore che aveva generato la necessità di “adeguare la politica dei prezzi al rialzo”.
Deduceva altresì che parte attrice non avesse assolto all'onere della prova a suo carico quanto alla dimostrazione del sovrapprezzo, non potendo di certo beneficiare della presunzione di cui all'art. 14 comma 2 D. lgs. n. 3 del 2017.
La società convenuta insisteva nel ritenere che l'accertamento dell'organo di vigilanza aveva ad oggetto “una restrizione per oggetto concernente il preteso coordinamento dei prezzi di listino” e pertanto l'autorità amministrativa non aveva potuto accertare gli effetti della condotta quanto al sovrapprezzo in concreto applicato.
Parte convenuta deduceva che non aveva operato alcun sovraprezzo nei confronti dell'intermediario DI e che quindi era impossibile dimostrare una traslazione di tale sovrapprezzo nei confronti di a meno che non fosse direttamente riconducibile ad Pt_1 un'iniziativa del medesimo intermediario.
Infine eccepiva che in casi di eventuale riscontro di un sovrapprezzo, lo stesso sarebbe stato traslato dalla medesima società attrice ai propri clienti (cd. passing on).
Chiedeva infine la chiamata in causa di per esercitare l'azione di regresso Controparte_1 nei suoi confronti ove accertata la propria responsabilità.
Concludeva pertanto per il rigetto delle domande attoree ed in via subordinata per l'accertamento della quota di responsabilità da far valere in regresso nei confronti dell'altra società convenuta già partecipe dell'intesa collusiva.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice istruttore ammetteva la ctu chiesta da parte attrice ed all'esito del deposito dell'elaborato peritale, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 04.07.2025, nella quale la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevate dalle parti convenute che all'unisono contestano il profilo della competenza territoriale di questo ufficio ed eccepiscono la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
Entrambe le convenute ritengono che la competenza territoriale non potesse essere radicata innanzi all'intestata sezione specializzata, ma al contrario la competenza dovrebbe essere devoluta alla sezione impresa del Tribunale di Milano o del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 19 c.p.c. ove si trovano rispettivamente le sedi legali delle società convenute e comunque in subordine ai sensi dell'art. 20 come foro facoltativo, lo stesso doveva essere 8 individuato “trattandosi di azione risarcitoria da illecito derivante da asserite scelte aziendali strategiche assunte dai vertici aziendali, l'elemento rilevante, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, è sicu-ramente da rinvenire nel luogo ove sono state adottate le determinazioni decisionali che hanno concorso a integrare la presunta intesa anticoncorrenziale” e quindi rispettivamente le sedi direzionali centrali delle società convenute (Alessandria o Gubbio).
Al contrario, parte attrice ha controdedotto di aver optato per radicare la competenza sul foro alternativo ex art. 20 c.p.c., individuato nel “luogo in cui deve considerarsi sorta
l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale, determinata dal mancato rispetto delle normative per la tutela della concorrenza e del mercato, è quello in cui si è verificato il fatto produttivo del danno, ossia, nel caso in specie, la Sicilia, ove l'attore ha effettuato il pagamento del sovrapprezzo”.
Il tribunale ritiene infondata l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalle convenute, condividendo la scelta di parte attrice di avvalersi del foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. trattandosi di azione risarcitoria volta ad accertare l'eventuale sovrapprezzo che costituisce il danno preteso e che sarebbe stato corrisposto in Sicilia, secondo un orientamento costante della stessa giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata nei seguenti termini: “il giudice territorialmente competente a decidere la causa, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve essere identificato nel rispetto dei principi costituzionali sulla precostituzione del giudice, tenendo conto della struttura dell'illecito aquiliano, del mezzo tecnico con cui il danno viene inferto e della disciplina di ipotesi affini. Ne consegue, in relazione al primo criterio, che è da escludere la competenza "ambulatoria" dei giudici di tutti i luoghi in cui è avvenuta la divulgazione lesiva, che non consente di fissare criteri oggettivi per l'individuazione preventiva del giudice. Né rileva, quale luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria, il luogo in cui si è verificato il fatto, bensì quello in cui si è prodotta l'altra componente dell'illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale ("forum damni") (cfr. Cass. ord. 22586/04).
Analogamente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da entrambe le società convenute, che ritengono che il danno sarebbe stato integrato dalle rispettive forniture di cemento nell'arco temporale tra il 2011 ed il 2014 e quindi in ragione della notifica della citazione nel marzo 2021, sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche 9 nell'ipotesi in cui si volesse far decorrere il dies a quo al più tardi dall'apertura dell'istruttoria da parte dell'AGCM (16.06.2015).
Invero, questa sezione specializzata già si è pronunciata nell'ambito del contenzioso relativo alle richieste di risarcimento per violazione della normativa antitrust nel senso di ritenere infondata l'eccezione così come prospettata, che non tiene conto che le parti asseritamente danneggiate dall'jntesa collusiva hanno potuto avere contezza dell'ingiustizia del danno (che
è requisito fondamentale senza il quale non può radicarsi alcun diritto risarcitorio) dal momento in cui è stato pubblicato il provvedimento dell'autorità garante che accerta l'intesa anticoncorrenziale (25.07.2017), poichè solo da tale data deve ritenersi che l'attrice abbia avuto piena contezza dell'illecito in questione.
Soccorrono inoltre, a tal fine, alcuni arresti di legittimità che statuiscono che il termine quinquennale di prescrizione decorre da quando il danneggiato abbia avuto o abbia potuto avere, usando l'ordinaria diligenza, conoscenza del danno e soprattutto della sua ingiustizia
(Cass. 2305/2007 e 26188/2011. Analogamente, nella giurisprudenza di merito, Trib, Milano
18.4.14).
Da ultimo anche se nel diverso ambito del contenzioso in materia antitrust relativo agli autocarri, la Cassazione nel ricondurre tale tipo di danno alla categoria dei danni lungolatenti ha ribadito che “In tema di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza, il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il fatto dannoso si evidenzia all'esterno con tutti i connotati che determinano l'illiceità e la relativa valutazione va condotta, caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità propria del soggetto danneggiato, accertando in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione in merito alla sussistenza dell'illecito (nella specie con riferimento ad una intesa restrittiva della concorrenza, si è ritenuto che il temine prescrizionale decorresse dal momento in cui l'autorità ha accertato l'infrazione mediante il settlement) (cfr. Cass. 28.02.2024 n. 5232).
Di conseguenza, l'epoca dell'accertata ingiustizia con il provvedimento dell'AGCM del
25.07.2017 consente di escludere lo spirare del termine di prescrizione invocato.
Venendo al merito della controversia, la domanda va rigettata.
Mette conto evidenziare che il diritto della concorrenza vieta in maniera generale ed astratta in tutti i settori dell'economia comportamenti anticoncorrenziali come gli accordi tra società 10 che limitano la concorrenza (cd. cartelli) o l'abuso di posizione dominante in cui un soggetto imprenditoriale con un potere di mercato significativo cerca di limitare la concorrenza.
La disciplina della concorrenza è quindi una disciplina generale che viene applicata (da giudici ed autorità amministrative) nei casi specifici con l'obiettivo di inibire e sanzionare determinati comportamenti che si sono già verificati.
Pertanto, se la regolazione economica definisce positivamente ciò che è un comportamento lecito da parte delle imprese di un settore, dettando le regole idonee a guidare e disciplinare un dato settore economico, al contrario la disciplina sulla concorrenza definisce in negativo ciò che è vietato in ogni settore, prevedendo le relative e proporzionate sanzioni.
La tutela della concorrenza si realizza attraverso un sistema di public enforcement rimesso alle decisioni prevalentemente delle Autorità garanti della concorrenza e del mercato a cui si affianca in ottica complementare il sistema del private enforcement antitrust fondato sulla possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla lesione del diritto della concorrenza. Come è stato autorevolmente affermato dalla stessa Corte di
Giustizia il diritto al risarcimento rafforza «il carattere operativo delle regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o a falsare il gioco della concorrenza. In quest'ottica, le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un'effettiva concorrenza nella Comunità» (punto 91) (cfr. sentenze Courage, del 20 settembre
2001, C 453/99 e Manfredi, del 13 luglio 2006, C-295-298/04).
Nell'idea del legislatore comunitario prevale il concetto che la repressione pubblicistica
(fondata anche sulle decisioni della Commissione Europea) debba avere comunque la priorità sul private enforcement, il quale però anche se soltanto in chiave complementare deve approntare quei rimedi civilistici che servono a potenziare il sistema, sanzionando ogni comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza.
Il sistema del private enforcement antitrust origina in prima battuta dalla previsione di cui all'art. 33 comma della legge antitrust n. 287 del 1990 ed è stato irrobustito in maniera decisiva con il d.lgs. n. 3 del 2017 che ha recepito la Direttiva 2014/104/UE.
Invero l'art. 33 legge n. 287/1990 rubricato «Competenza giurisdizionale» al comma 2° stabilisce che «Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonchè i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai 11 titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003,
n.168, e successive modificazioni».
Soltanto però con la cennata direttiva europea del 2014 e poi con il decreto legislativo di recepimento della stessa sono state fondate le basi di una disciplina unitaria del cd. “private enforcement antitrust”.
E' stato ripetutamente affermato che lo scopo precipuo del legislatore europeo sia proprio quello di garantire l'effettività del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme della concorrenza. Ed in tal senso le disposizioni sia della direttiva eurounitaria
2014/104 sia del relativo decreto legislativo di recepimento devono essere intese ed inquadrate come funzionali a fornire integrale e completa attuazione al ristoro del pregiudizio subito dai consociati in conseguenza della violazione delle norme sulla libera concorrenza, che possono considerarsi (almeno in una prospettiva storico-evolutiva) come la pietra angolare dell'attuale diritto dell'Unione Europea.
Le azioni in cui si concretizza tale tutela si dividono in due gruppi: da una parte vi sono le azioni cd stand-alone e dall'altra quelle denominate follow-on.
Il criterio distintivo tra le predette azioni non si basa sullo scopo dell'azione (nullità o risarcimento del danno), bensì sull'esistenza o meno di un previo accertamento della violazione da parte di un'autorità garante della concorrenza. Pertanto, si qualifica come stand-alone un'azione fondata su un procedimento avviato in maniera autonoma, senza che sia stata preceduta dall'adozione di una decisione dell'autorità garante della concorrenza.
Al contrario, l'azione follow-on non avrebbe motivo di esistere se non vi fosse già un provvedimento dell'autorità garante della concorrenza che spiana la strada alla tutela giurisdizionale che si baserà principalmente sul quel tipo di decisione almeno sotto il profilo dell'accertamento della violazione antitrust.
Come si può leggere nella parte iniziale del 14° considerando premesso alla direttiva: «le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica.
Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all'attore». 12
I principali illeciti antitrust rilevanti in ottica risarcitoria ineriscono a vicende in cui nel caso di “cartelli” fonte di un danno parcellizzato che ricade sul ceto indistinto dei consumatori oppure nel caso di fattispecie exclusionary ove il pregiudizio viene a colpire una o più imprese determinate (abuso di posizione dominante) il materiale istruttorio indispensabile a provare l'antigiuridicità della condotta si concentra pressochè integralmente nella documentazione aziendale del soggetto o dei soggetti cui l'illecito è ascritto, oppure presso terzi (ivi comprese le autorità pubbliche).
E' tale contesto di asimmetria informativa che rende alla controparte danneggiata estremamente arduo e disagevole il compito di individuare le fonti di prova, prima ancora che di accedervi con gli ordinari strumenti processual-civilistici.
Così come in ordine a tali illeciti ancora più complessa è la prova del danno, inteso come quantum del pregiudizio sofferto dal presunto danneggiato, specie se si tiene conto di come, nelle ipotesi di danno da cartello, esso risulti normalmente micro-parcellizzato in ragione anche dei vari snodi della catena distributiva.
Invero di tanto è sembrata ampiamente consapevole la stessa giurisprudenza di legittimità ben prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva
2014/104, che nel cassare una sentenza d'appello autrice di una “meccanica” applicazione del principio dell'onere della prova, si è interrogata sulle specifiche peculiarità di questo contenzioso per concludere che il giudice sia «chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in sede giurisdizionale in presenza di paventate violazioni del diritto della concorrenza, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, anche mediante un'interpretazione delle norme processuali in senso funzionale all'obiettivo di una corretta attuazione del diritto della concorrenza. E' un obiettivo che può essere perseguito valorizzando, in modo opportuno gli strumenti di indagine e di conoscenza che le norme processuali già prevedono, mediante un'interpretazione estensiva delle condizioni stabilite dal codice di rito in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazione e, soprattutto, di consulenza tecnica d'ufficio, per l'esercizio, anche d'ufficio, dei poteri di indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata, nel rispetto del principio del contraddittorio e fermo restando l'onere della parte che agisce in giudizio di indicare in modo sufficientemente
“plausibile” seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la 13 libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale» (cfr. Cass. 4 giugno 2015 n. 11564).
E' stato infatti costantemente ribadito in questa materia che la difficoltà di ricostruire una complessa realtà economica è accentuata dalla circostanza che molto spesso sorge la necessità di confrontarsi con elementi controfattuali da comparare con quanto avvenuto nella realtà soprattutto quando si deve misurare la capacità di alterazione e restrizione del mercato.
Non deve sfuggire che il recepimento della direttiva sul risarcimento del danno è stato anticipato da una copiosa giurisprudenza interna che ha tratteggiato il percorso poi seguito dal legislatore in ordine al valore probatorio delle decisioni antitrust nazionali nei giudizi civili, non dando seguito alle aperture della direttiva verso una definitiva vincolatività.
Già nel 2011 la Corte di Cassazione affermava che la decisione dell'AGCM fornisce un'idonea base presuntiva della condotta illecita, del danno e del nesso causale, in mancanza di prove e fatti nuovi e contrari (cfr. Cass. 10 maggio 2011, n. 10211).
Ed invero, la “prova privilegiata”, che pure non costituisce una categoria distinta da quella di prova legale, non preclude al convenuto di fornire la prova contraria dei fatti accertati, ma impedisce che vengano messi in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione in base a materiale probatorio o argomenti già disattesi dall'AGCM (cfr. Cass. 20 giugno 2011, n. 13486).
La stessa giurisprudenza di merito - che si è interrogata sulla portata della decisione dell'autorità garante nazionale in riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante – ha concluso che la delibera assunta dall'AGCM nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all'autorevolezza dell'organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (“prova privilegiata”) (cfr. Tribunale Milano del 16.02.2018).
La dicitura di “prova privilegiata” si caratterizza per il suo carattere inedito ed atecnico ed allude ad una prova segnatamente persuasiva ed autorevole, ma pur sempre liberamente valutabile, che non assurge certo al valore di “prova legale” e quindi, astrattamente almeno, aperta alla prova contraria (cfr. Cass. 28 maggio 2014 n. 11904, che ha chiarito come nel 14 nostro ordinamento non esiste la categoria della “prova privilegiata” distinta da quella della prova legale).
Orbene, senza approfondire il carattere di tale prova privilegiata, che una parte della dottrina ha cercato di parificare al giudicato quanto a resistenza a successive contestazioni (sebbene di questo non abbia la definitività, atteso che trattasi di decisione amministrativa sulla quale l'autorità garante può esercitare sempre il potere di autotutela), mentre altra parte della dottrina si è accontentata di valorizzare il carattere vincolante esteso dunque proprio a quell'accertamento della condotta nella sua materialità e del suo carattere antigiuridico, questo tema conduce a riflettere sulla compressione del potere del giudice di procedere alla libera valutazione del carattere illecito della condotta, che torna però a riespandersi quanto alla valutazione del nesso di causalità e del quantum del danno, dovendosi escludere ogni profilo di sussistenza di un danno in re ipsa.
Ciò premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame viene in rilievo la concertazione tra le imprese cementiere partecipanti all'intesa che ha riguardato non solo il quantum degli aumenti di prezzo (con una pratica generalizzata anche di limitazione della scontistica), ma anche l'arco temporale interessato da tali incrementi e le tempistiche delle comunicazioni ai clienti.
Come appurato dall'Autorità garante, il parallelismo tra le imprese concorrenti ha riguardato anche il quomodo degli incrementi di prezzo, ossia le modalità e le tempistiche con cui tali aumenti sono stati comunicati alla clientela e l'ampiezza dei soggetti destinatari di tale comunicazione.
L'Autorità ha anche accertato che, contrariamente a quanto allegato in chiave difensiva dalle parti del procedimento e soprattutto dalla difesa di (che in questo giudizio insiste CP_3 che l'incremento dei prezzi non sarebbe eziologicamente riconducibile all'accordo collusivo), gli aumenti di prezzo non sono stati frutto di “politiche commerciali di imitazione razionale”, ma sono stati il portato di “uno specifico accordo - addirittura di una pattuizione tra le parti - ovvero il risultato di contatti tra le stesse comunque antecedenti gli stessi annunci di aumento al mercato”.
Una volta quindi chiarita la portata dell'accertamento dell'autorità garante e ribadito il suo valore di “prova privilegiata” riconosciuto dalla giurisprudenza ben prima del recepimento della Direttiva 2014/104/UE, il Tribunale intende rigettare la richiesta di parte attrice che insiste per ritenere applicabile alla fattispecie in esame la presunzione del danno in ragione 15 del cartello tra le imprese cementizie, poiché ai fini dell'accertamento del danno e del nesso di causalità tra questo e l'illecito anticoncorrenziale non può farsi applicazione ratione temporis della previsione di cui all'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 3 del 2017 a mente del quale
“l'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione”. Tale norma, recependo il contenuto dell'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE, ha introdotto una presunzione relativa in ordine alla idoneità delle violazioni del diritto alla concorrenza consistenti in un cartello a cagionare un danno.
Invero, la Corte di Giustizia ha rilevato che la prefata previsione ha natura prettamente sostanziale in quanto “la presunzione relativa stabilita da detta disposizione è direttamente connessa al sorgere della responsabilità civile extracontrattuale dell'autore della violazione di cui trattasi e, di conseguenza, incide direttamente sulla situazione giuridica di quest'ultimo”
(C-267/20). Nella applicazione della particolare disposizione in esame “il fatto identificato dal legislatore dell'Unione come idoneo a far presumere l'esistenza di un danno” è costituito dall'esistenza di un cartello;
pertanto, al fine di verificare il carattere “acquisito” o meno della situazione principale, rilevante secondo il diritto dell'Unione, occorre aver riguardo alla data in cui il cartello è cessato: la norma non sarà applicabile, ratione temporis, se il cartello di cui si tratta è cessato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva
2014/104/UE (Corte di Giustizia C- 267/20).
Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito che ha affrontato la questione, “l'istruttoria condotta dall'AGCM, sulla quale si basa la domanda risarcitoria, ha accertato che l'intesa è durata sino al mese di gennaio 2016 e non risulta nemmeno allegata nel presente giudizio una maggiore durata degli accordi illeciti. Ne deriva che la violazione è cessata prima della data di scadenza del termine per il recepimento della direttiva n. 2014/104/UE (27.12.2016), con conseguente inapplicabilità della presunzione relativa di cui si discute” (cfr. Tribunale
Milano del 11.11.2024).
Come è stato dedotto da parte attrice, l'intesa collusiva delle imprese cementiere avrebbe generato un danno consistente nella differenza di prezzo generata dall'infrazione.
Tuttavia, l'accertamento peritale demandato al CTU, i cui esiti vanno condivisi per la metodologia ed i risultati raggiunti logicamente validi ed immuni da vizi, avente ad oggetto l'effettiva entità del sovraprezzo in concreto subito dalla società attrice in relazione agli acquisti di cemento dalle società convenute unitamente all'approfondimento dell'eventuale 16 traslazione - totale o parziale - di tale sovraprezzo da parte della società attrice nei confronti dei propri clienti a valle, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio economico in danno di parte attrice.
Si riportano le conclusioni dell'elaborato peritale della dott.ssa ; Persona_1
“Confrontando il prezzo praticato dalle produttrici e alla o CP_1 CP_3 Pt_1 direttamente o mercè le proprie rivenditrici ed DI, nel periodo dell'intesa con CP_4 il prezzo controfattuale è emerso quanto segue :
a) Il prezzo medio effettivo praticato dalla alla per le forniture di cemento CP_1 Pt_1
32,5 nel periodo ante infrazione 1/1/2009-31-5/2011 (BEFORE) è stato considerato “prezzo controfattuale”.
Il confronto del “prezzo controfattuale” così individuato ed il prezzo effettivo medio applicato da alle forniture avvenute nel periodo di infrazione 1/6/2011 – 31/12/2011 CP_1
(DURING), ha evidenziato un sovrapprezzo anti competitivo del cemento di 5,34 euro/tonnellata.
Il valore complessivo del sovrapprezzo per le forniture di 2.751 tonnellate di cemento 32,5 effettuate da alla nel periodo 1/6/2011-31/12/2011 risulta di euro 13.729,14; CP_1 Pt_1 valore che in termini percentuali rappresenta il 6,95% delle vendite di cemento fornite da nel periodo 1/6/2011-31/12/2011. CP_1
b) ll prezzo medio effettivo applicato dalla alla nel periodo 1/1/2009- CP_1 CP_4
31/5/201126 (BEFORE) è stato utilizzato quale “controfattuale” ed è stato confrontato al prezzo applicato per le forniture nel periodo 1/3/2012-31/1/2014 (DURING).
Il confronto ha evidenziato una diminuzione del prezzo.
La ha applicato alla nel periodo di infrazione (DURING), un prezzo medio CP_1 CP_4 effettivo più basso del 9,43% rispetto al prezzo medio praticato nel periodo ante-infrazione
(BEFORE); che, nonostante l'aumento di gennaio 2013, si è ridotto di 6,42 euro/tonnellata .
Il che porta ad escludere che l'aumento di gennaio 2013 di euro 7,91 applicato da ad CP_1
e trasferito in misura lievemente inferiore alla possa costituire un CP_4 Pt_1 sovrapprezzo anti competitivo.
c) Il prezzo medio effettivo applicato dalla alla DI nel periodo 1/1/2009- CP_3
31/5/2011 (BEFORE) è stato utilizzato quale “controfattuale” ed è stato confrontato al prezzo applicato per le forniture nel periodo 15/4/2014-31/7/2014 (DURING). 17
Il confronto ha evidenziato che il prezzo medio effettivo applicato dalla nel CP_3 periodo in cui DI ha rifornito la è diminuito del 10% rispetto il Controparte_10 periodo ante-infrazione (BEFORE); con una riduzione di 5,78 euro/tonnellata.
In conclusione la quale acquirente indiretto di per il tramite Pt_1 CP_3 dell'intermediario DI, nel periodo 15/4/2014 al 31/7/2014, non può aver subito alcuna maggiorazione di prezzo riferibile ad una traslazione di sovraprezzo, poiché non è stato rilevato alcun sovrapprezzo per le forniture di alla DI nel corrispondente CP_3 periodo.”(cfr. pagg. 50-51 della CTU in atti).
Con riferimento all'accertamento della traslazione del sovrapprezzo per il fenomeno del cd passing on tipico della catena commerciale, il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“Il bilancio di esercizio al 31.12.2011 e relativo bilancio contabile della espone Pt_1 ricavi di vendita per l'attività caratteristica per euro 1.628.711 di cui euro 1.109.089,01 per vendite di calcestruzzo ed euro 519.621,68 per lavori edili eseguiti.
Per quanto al fatturato inerente i lavori edili, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione del pass on per la mancanza di documentazione idonea a quantificare le quantità ed il tipo di cemento utilizzato nei lavori edili, che dall'esame delle relative fatture sono descritti a corpo senza alcun dettaglio.
Pertanto, ai fini del comportamento commerciale della in relazione agli aumenti del Pt_1 cemento e la verifica del pass on, sono state analizzate le vendite di calcestruzzo, siccome le fatture ad esse inerenti recano in dettaglio le quantità ed il tipo di cemento utilizzato per la produzione del calcestruzzo venduto.
Dalle verifiche effettuate ed illustrate al paragrafo 15, al quale si rinvia per ogni utile dettaglio, emerge che, considerati invariati gli altri costi della produzione, è possibile ritenere che l'aumento del prezzo del calcestruzzo nel periodo 1/6/2011-31/12/2011 sterilizzi integralmente l'aumento del costo del cemento utilizzato per la fabbricazione del calcestruzzo venduto, confermando la ragionevole ipotesi di una “traslazione” a valle dell'aumento.
L'aumento dei ricavi delle vendite di calcestruzzo nel periodo 1/6/2011-31/12/2011 risulta
(in valore nominale) maggiore del corrispondente aumento del costo del cemento necessario per produrlo e quindi è ragionevole ritenere che la abbia “traslato” alla propria Pt_1 clientela integralmente l'aumento del prezzo del cemento utilizzato. 18
L'importo dell'aumento del cemento “trasferito” alla clientela nelle vendite di calcestruzzo è stato stimato in euro 5.317,37 e riferibile a 728,41 tonnellate di cemento 32,5 utilizzate nella produzione del calcestruzzo venduto.
Siccome la teoria economica indica che i costi variabili hanno un impatto diretto sulle scelte di prezzo degli operatori, tanto più quanto maggiore è la loro incidenza sul totale dei costi e rilevato che il comportamento osservato ha mostrato che la ha “traslato” il maggior Pt_1 costo del cemento nelle vendite di calcestruzzo, ne consegue che “è più che probabile che non” che anche il sovraprezzo residuo sia stato trasferito dalla integralmente a Pt_1 valle e quindi anche sui ricavi derivanti da lavori edili.” (cfr. pag. 51-52 della CTU).
Peraltro, non va ignorato che l'ordine di esibizione volto a chiarire l'ammontare di tali lavori edili non è stato ottemperato dalla parte attrice e pertanto non è stata acquisita, nonostante le sollecitazioni del CTU, documentazione idonea relativa ai lavori edili eseguiti da e Pt_1 tale omessa, ingiustificata esibizione è risultata decisiva in punto di ribaltamento dell'eventuale sovrapprezzo a valle (passing on).
Da ultimo, il CTU ha escluso anche che nella fattispecie sia ravvisabile un danno da lucro cessante invocato da parte attrice: “Il sovraprezzo di cui non è provato il trasferimento, e stimato in euro 8.411,77, incide sui ricavi della dell'anno di competenza solo per lo Pt_1
0.52%; percentuale poco significativa a sostenere la tesi del lucro cessante.
Dall'analisi economica dei bilanci della riportata di seguito, si desume facilmente Pt_1 che una siffatta percentuale non può aver causato nel 2011 la contrazione del fatturato di oltre 9 milioni di euro;
le cui motivazioni ragionevolmente risiedono in altri accadimenti.”
(cfr. pag. 53 della CTU).
Ne discende che devono essere rigettate tutte le domande proposte dalla società attrice, in un caso poiché nel rapporto commerciale con l'intermediazione di Controparte_11 CP_12 non è stato accertato alcun sovrapprezzo come appurato dal CTU e nell'altro caso nel
[...] rapporto diretto o intermediato, comunque l'accertato sovrapprezzo risulta Controparte_13 sterilizzato nella sua integralità attraverso il fenomeno del passing-on.
Le spese di lite seguono la soccombenza in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n.
55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore indeterminabile della domanda (di media complessità)
e liquidando valori prossimi tra i minimi ed i medi tabellari.
PQM
19
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
e disattesa ogni altra istanza, difesa o Controparte_1 CP_3 eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di ciascuna delle parti convenute delle spese di lite che liquida nella somma di € 7.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
- pone definitivamente nei rapporti tra le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate a carico della parte attrice.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il giudice estensore
dr. Adriano DEL BENE
Il Presidente
dr. Leonardo PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Terza Sezione Civile
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa
Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa avente n. 6096/2021 RG promossa da
con sede in Linera (CT) alla via Felicetto n.10 (P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
OL TR (C. F. ), con il quale elettivamente domicilia presso lo C.F._1 studio dell'avv. Giovanni Morana sito in Vico Equense (NA) al Corso Nicotera n. 38 attore nei confronti di con sede legale in Casale Monferrato (AL) alla via L. Buzzi n.6, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
AN AN (c.f. , FE NI (c.f. C.F._2
) (c.f. ), con studio in C.F._3 Controparte_2 C.F._4
Napoli alla via Monte di Dio n.66 con sede legale in Gubbio (PG) alla via della Vittorina n.60, in persona CP_3 del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Dante P.IVA_3
RA (C.F. ) e NO OZ (C.F. ), C.F._5 C.F._6 con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del prof. avv. Carlo Amatucci in Napoli alla via Toledo n. 156 convenute 2
Conclusioni
All'udienza del 04.07.2025 le parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi ivi riportato e trascritto.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 03.03.2021 la Parte_1
evocava in giudizio innanzi all'intestata sezione specializzata le società
[...] [...]
e affinchè venisse dichiarata ed accertata la sussistenza di CP_1 CP_3 un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione della normativa antitrust da parte delle predette convenute e sentirle condannare al risarcimento dei danni patiti a causa della predetta condotta anticoncorrenziale.
Esponeva in fatto che:
- la aveva acquistato negli anni dal 2011 al 2014 cementi prodotti dalle Parte_1 convenute come da fatture allegate;
in particolare aveva acquistato direttamente da
[...] nell'anno 2011 cemento per tonnellate 5069,50 al prezzo complessivo di € CP_1
371.788,22 oltre iva nonché tramite rivenditore ( dal 2012 al 2014 per CP_4 tonnellate 4920,94 al prezzo complessivo di € 405.422,36 oltre Iva;
aveva altresì acquistato da a mezzo di rivenditore (DI spa) cemento per tonnellate 1142,92 al CP_3 prezzo complessivo di € 89501,42 oltre Iva;
- che le predette convenute erano state sanzionate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con altre società produttrici operanti nel settore del cemento con provvedimento del 25 luglio 2017 n. 26705;
- che la AGCM aveva accertato in violazione dell'art. 101 TFUE che nel periodo 2011-2016 i prezzi del cemento erano stati decisi da un “cartello” costituito dalle principali imprese produttrici che attraverso “un piano d'intesa, un'unica intesa complessa e continuata restrittiva della concorrenza ed un sistematico coordinamento delle rispettive politiche aziendali…hanno definito ex ante in maniera concordata identici aumenti del prezzo del cemento”;
- che l'attività istruttoria dell'organo di vigilanza aveva consentito di quantificare il sovrapprezzo del cemento concordato ed applicato ai clienti nei diversi periodi dell'accordo illecito;
- che le aziende sanzionate poiché partecipanti all'intesa illecita erano: CP_3
Italcementi, Cementir Holding, Industria Controparte_1 Controparte_5 3
AC , ER del Monselice spa, Cal. CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
ER e la AI (associazione di categoria); Controparte_9
- che avverso il provvedimento sanzionatorio della AGCM alcune delle società, tra cui le attuali convenute, avevano proposto ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa (Tar del
Lazio) che con le sentenze n. 6532, 6533 e 6534 del 2018 aveva rigettato i motivi di opposizione, confermando la correttezza e legittimità del provvedimento impugnato;
- che avverso la sentenza n. 6534/2018 emessa dal Tar del Lazio, la aveva Parte_2 proposto ricorso al Consiglio di Stato, che aveva rigettato il gravame relativamente alle doglianze sull'accertamento della sussistenza della violazione delle norme a tutela della concorrenza;
- che l'autorità garante dopo aver avviato l'istruttoria a seguito di segnalazione di un'impresa operante nel settore della vendita di calcestruzzi preconfezionati in Piemonte aveva ampliato l'attività di indagine anche allo scambio di informazioni sui volumi delle vendite e dei prezzi svolto dall'EC e quindi anche nei confronti della prefata associazione di categoria;
- che l'Autorità Garante aveva accertato che “quantomeno a partire dal giugno 2011 e fino al gennaio del 2016, l'esistenza di un coordinamento dei comportamenti commerciali fra le imprese cementiere parti del procedimento, finalizzato all'aumento dei prezzi del cemento, assistito da un controllo delle quote di mercato relative delle Parti, con l'eliminazione di effettive dinamiche concorrenziali nel mercato. Detto coordinamento appare aver trovato attuazione mediante diverse condotte, tutte rispondenti ad un medesimo disegno: in primo luogo, nella determinazione concertata degli incrementi di prezzo dei listini e nella pratica di invio simultaneo, alla generalità della domanda, di comunicazioni relative all'applicazione futura di identici aumenti;
poi, nella verifica e monitoraggio dell'effettiva attuazione di detta pratica commerciale nonché dell'applicazione degli aumenti prospettati;
infine, nel controllo della stabilità delle relative quote di mercato, risultando funzionale a detto controllo anche una sistematica attività di scambio di informazioni sensibili effettuato con il supporto attivo dell'associazione di categoria EC.” (cfr. punto 3.1 decisione n.26705 del 25 luglio 2017);
- che l'intesa sanzionata era intervenuta in un periodo di grave crisi del mercato del cemento ed aveva permesso alle imprese da una parte di arginare la fase discendente dei prezzi e dall'altra di conservare un'elevata stabilità delle reciproche quote di mercato;
- che infatti l'Autorità di vigilanza aveva rilevato che “almeno nel periodo giugno 2011- gennaio 2016 tutte le imprese cementiere Parti del procedimento hanno applicato omogenee 4 condotte commerciali, consistenti nel comunicare anticipatamente al mercato (solitamente almeno un mese prima dell'effettiva applicazione) identici e generalizzati aumenti delle condizioni economiche di cessione del prodotto, tanto tramite l'aumento dei prezzi di listino quanto tramite comunicazioni di riduzione generalizzata degli sconti per un determinato importo, destinate a tutta la clientela attiva” (cfr. punto 3.2.2 n. 74 decisione n.26705 del 25 luglio 2017);
- che l'istruttoria aveva fatto luce sul comportamento delle imprese cementiere “coinvolte in una strategia collusiva volta ad un coordinamento dei prezzi di vendita del cemento
(variazioni di listino o taglio sconti) sull'intero territorio nazionale. Tale coordinamento è stato reso possibile da una pluralità di condotte consistenti in: i) determinazione concertata
a livello nazionale degli incrementi di prezzo nominali del cemento e comunicazioni anticipate degli stessi, rivolte alla generalità della clientela (coordinamento nell'an, nel quomodo e nel quando); ii) verifica e monitoraggio dell'effettiva adozione e applicazione dei suddetti incrementi di prezzo;
nonché iii) scambi di informazioni su base mensile sulle quantità vendute e sulle relative quote di mercato, realizzato attraverso l'elaborazione e la diffusione da parte di EC agli associati delle cd “statistiche tempestive”, relative alle consegne di cemento” (punto 256 pag. 88-89 Decisione);
- che con riferimento agli effetti sul mercato, l'Autorità Garante aveva evidenziato che
“l'intesa unica, continuata e complessa posta in essere dalle imprese cementiere, con la Part fattiva collaborazione dell'associazione di categoria EC e del distributore rappresenta un'infrazione per oggetto della normativa a tutela della concorrenza che ha comportato anche apprezzabili effetti restrittivi sul mercato del cemento a danno dei consumatori. Tali effetti nocivi si ripercuotono sui consumatori in termini di aumento o minor riduzione dei prezzi. Peraltro, data l'importanza e la pervasività del cemento come materia prima per i settori produttivi a valle, la pratica contestata, nel suo complesso, risulta particolarmente dannosa per tutto il settore delle costruzioni, nonché per il mercato immobiliare” (punti 325-326 pag. 111 Decisione n.26705 del 25 luglio 2017).
Pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertata e dichiarata la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza delle imprese convenute in violazione dell'art. 101 TFUE, secondo la decisione dell'AGCM del 25 luglio 2017 n.2670 e conseguentemente dichiarare illegittimi e comunque 5 nulli le intese ed i comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dalle convenute, in violazione dell'art. 101 TFUE, in danno della società attrice;
e per l'effetto:
-condannare le convenute in solido od in subordine ciascuna per quanto dovuto al risarcimento integrale del danno causato dall'intesa illecita al ricorrente, corrispondente al sovrapprezzo applicato e trasferito che verrà accertato nell'istruttoria in conseguenza della violazione di cui sopra e del cartello illecito e quantificato in quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche con l'ausilio di una CTU sulla scorta degli aumenti in media riscontrati (circa €. 10 a tonnellata) a seguito dell'istruttoria e/o determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'acquisto di ogni partita di cemento.
-in ogni caso condannare le convenute in solido od in subordine secondo le rispettive responsabilità al risarcimento del danno per la perdita subita (lucro cessante) per effetto ed in conseguenza della violazione delle norme sulla concorrenza e della partecipazione all'intesa anticoncorrenziale illecita, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.,
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc.”
Si costituiva in giudizio la depositando comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta con chiamata di terzo, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli, essendo piuttosto competente il Tribunale di Milano, atteso che la convenuta aveva sede in Casale Monferrato (AL) e quindi il foro competente nel rispetto del criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c. era quello del Tribunale delle Imprese di Milano. Ed invero la competenza sarebbe del Tribunale meneghino anche in applicazione del foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. (forum commissi delicti), dal momento che la sede legale ed operativa della società convenuta era sempre Casale Monferrato, ove venivano assunte ed impartite le direttive generali su tutti gli aspetti dell'attività sociale. Inoltre, rilevava che non sussisteva nemmeno la competenza per connessione rispetto all'altro convenuto la cui sede legale ed operativa era in provincia di Perugia, ricadente pertanto nella competenza del
Tribunale delle Imprese di Roma.
Contestava poi che fosse applicabile alla fattispecie in esame la disciplina adottata con il decreto legislativo n. 3 del 2017 e ciò in contrasto con quanto riferito da parte attrice che 6 sosteneva che l'esistenza del danno cagionato dalla violazione della normativa antitrust fosse presunta.
Parte convenuta eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio di parte attrice, atteso che il dies a quo doveva iniziare a decorrere dal momento della data di pubblicazione in data 30.11.2015 dell'apertura del procedimento amministrativo avviato dall'AGCM.
La difesa di parte convenuta insisteva nel sostenere l'estraneità della Controparte_1 nell'accordo collusivo, non esistendo alcuna documentazione vagliata dall'organo di vigilanza che attestasse la corresponsabilità della società convenuta nell'intesa anticoncorrenziale.
Deduceva inoltre che parte attrice non aveva offerto alcun elemento per allegare e comprovare l'asserito sovrapprezzo a suo danno.
In via subordinata, nell'eventualità che fosse accertato un sovraprezzo a carico della società attrice parte convenuta eccepiva che anche la aveva incrementato il prezzo ai suoi Parte_1 clienti.
In via subordinata, chiedeva lo spostamento dell'udienza per esercitare la domanda di regresso nei confronti dell'altra società convenuta.
Concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari e comunque nel merito il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva altresì la depositando comparsa di risposta con chiamata in causa CP_3 di terzo.
In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del tribunale adito, atteso che la sede legale ed operativa della società convenuta si trovava in Gubbio (PG) e pertanto ai sensi dell'art. 19 c.p.c. o comunque ai sensi del foro alternativo ex art. 20 c.p.c. il foro competente doveva essere il Tribunale delle Imprese di Roma.
In via preliminare di merito parte convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, essendo decorso il termine prescrizionale con riferimento alle forniture del cemento rese dalla convenuta a nel periodo 2011-2014 a fronte di atto di citazione Pt_1 notificato il 01.03.2021.
Nel merito, la società convenuta contestava che l'aumento dei prezzi medi fosse la conseguenza del cartello tra le imprese cementiere, invero la causa era da individuare 7 nell'aumento dei costi fissi unitamente al calo della domanda con la conseguente crisi del settore che aveva generato la necessità di “adeguare la politica dei prezzi al rialzo”.
Deduceva altresì che parte attrice non avesse assolto all'onere della prova a suo carico quanto alla dimostrazione del sovrapprezzo, non potendo di certo beneficiare della presunzione di cui all'art. 14 comma 2 D. lgs. n. 3 del 2017.
La società convenuta insisteva nel ritenere che l'accertamento dell'organo di vigilanza aveva ad oggetto “una restrizione per oggetto concernente il preteso coordinamento dei prezzi di listino” e pertanto l'autorità amministrativa non aveva potuto accertare gli effetti della condotta quanto al sovrapprezzo in concreto applicato.
Parte convenuta deduceva che non aveva operato alcun sovraprezzo nei confronti dell'intermediario DI e che quindi era impossibile dimostrare una traslazione di tale sovrapprezzo nei confronti di a meno che non fosse direttamente riconducibile ad Pt_1 un'iniziativa del medesimo intermediario.
Infine eccepiva che in casi di eventuale riscontro di un sovrapprezzo, lo stesso sarebbe stato traslato dalla medesima società attrice ai propri clienti (cd. passing on).
Chiedeva infine la chiamata in causa di per esercitare l'azione di regresso Controparte_1 nei suoi confronti ove accertata la propria responsabilità.
Concludeva pertanto per il rigetto delle domande attoree ed in via subordinata per l'accertamento della quota di responsabilità da far valere in regresso nei confronti dell'altra società convenuta già partecipe dell'intesa collusiva.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice istruttore ammetteva la ctu chiesta da parte attrice ed all'esito del deposito dell'elaborato peritale, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 04.07.2025, nella quale la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevate dalle parti convenute che all'unisono contestano il profilo della competenza territoriale di questo ufficio ed eccepiscono la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
Entrambe le convenute ritengono che la competenza territoriale non potesse essere radicata innanzi all'intestata sezione specializzata, ma al contrario la competenza dovrebbe essere devoluta alla sezione impresa del Tribunale di Milano o del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 19 c.p.c. ove si trovano rispettivamente le sedi legali delle società convenute e comunque in subordine ai sensi dell'art. 20 come foro facoltativo, lo stesso doveva essere 8 individuato “trattandosi di azione risarcitoria da illecito derivante da asserite scelte aziendali strategiche assunte dai vertici aziendali, l'elemento rilevante, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, è sicu-ramente da rinvenire nel luogo ove sono state adottate le determinazioni decisionali che hanno concorso a integrare la presunta intesa anticoncorrenziale” e quindi rispettivamente le sedi direzionali centrali delle società convenute (Alessandria o Gubbio).
Al contrario, parte attrice ha controdedotto di aver optato per radicare la competenza sul foro alternativo ex art. 20 c.p.c., individuato nel “luogo in cui deve considerarsi sorta
l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale, determinata dal mancato rispetto delle normative per la tutela della concorrenza e del mercato, è quello in cui si è verificato il fatto produttivo del danno, ossia, nel caso in specie, la Sicilia, ove l'attore ha effettuato il pagamento del sovrapprezzo”.
Il tribunale ritiene infondata l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalle convenute, condividendo la scelta di parte attrice di avvalersi del foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. trattandosi di azione risarcitoria volta ad accertare l'eventuale sovrapprezzo che costituisce il danno preteso e che sarebbe stato corrisposto in Sicilia, secondo un orientamento costante della stessa giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata nei seguenti termini: “il giudice territorialmente competente a decidere la causa, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve essere identificato nel rispetto dei principi costituzionali sulla precostituzione del giudice, tenendo conto della struttura dell'illecito aquiliano, del mezzo tecnico con cui il danno viene inferto e della disciplina di ipotesi affini. Ne consegue, in relazione al primo criterio, che è da escludere la competenza "ambulatoria" dei giudici di tutti i luoghi in cui è avvenuta la divulgazione lesiva, che non consente di fissare criteri oggettivi per l'individuazione preventiva del giudice. Né rileva, quale luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria, il luogo in cui si è verificato il fatto, bensì quello in cui si è prodotta l'altra componente dell'illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale ("forum damni") (cfr. Cass. ord. 22586/04).
Analogamente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da entrambe le società convenute, che ritengono che il danno sarebbe stato integrato dalle rispettive forniture di cemento nell'arco temporale tra il 2011 ed il 2014 e quindi in ragione della notifica della citazione nel marzo 2021, sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche 9 nell'ipotesi in cui si volesse far decorrere il dies a quo al più tardi dall'apertura dell'istruttoria da parte dell'AGCM (16.06.2015).
Invero, questa sezione specializzata già si è pronunciata nell'ambito del contenzioso relativo alle richieste di risarcimento per violazione della normativa antitrust nel senso di ritenere infondata l'eccezione così come prospettata, che non tiene conto che le parti asseritamente danneggiate dall'jntesa collusiva hanno potuto avere contezza dell'ingiustizia del danno (che
è requisito fondamentale senza il quale non può radicarsi alcun diritto risarcitorio) dal momento in cui è stato pubblicato il provvedimento dell'autorità garante che accerta l'intesa anticoncorrenziale (25.07.2017), poichè solo da tale data deve ritenersi che l'attrice abbia avuto piena contezza dell'illecito in questione.
Soccorrono inoltre, a tal fine, alcuni arresti di legittimità che statuiscono che il termine quinquennale di prescrizione decorre da quando il danneggiato abbia avuto o abbia potuto avere, usando l'ordinaria diligenza, conoscenza del danno e soprattutto della sua ingiustizia
(Cass. 2305/2007 e 26188/2011. Analogamente, nella giurisprudenza di merito, Trib, Milano
18.4.14).
Da ultimo anche se nel diverso ambito del contenzioso in materia antitrust relativo agli autocarri, la Cassazione nel ricondurre tale tipo di danno alla categoria dei danni lungolatenti ha ribadito che “In tema di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza, il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il fatto dannoso si evidenzia all'esterno con tutti i connotati che determinano l'illiceità e la relativa valutazione va condotta, caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità propria del soggetto danneggiato, accertando in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione in merito alla sussistenza dell'illecito (nella specie con riferimento ad una intesa restrittiva della concorrenza, si è ritenuto che il temine prescrizionale decorresse dal momento in cui l'autorità ha accertato l'infrazione mediante il settlement) (cfr. Cass. 28.02.2024 n. 5232).
Di conseguenza, l'epoca dell'accertata ingiustizia con il provvedimento dell'AGCM del
25.07.2017 consente di escludere lo spirare del termine di prescrizione invocato.
Venendo al merito della controversia, la domanda va rigettata.
Mette conto evidenziare che il diritto della concorrenza vieta in maniera generale ed astratta in tutti i settori dell'economia comportamenti anticoncorrenziali come gli accordi tra società 10 che limitano la concorrenza (cd. cartelli) o l'abuso di posizione dominante in cui un soggetto imprenditoriale con un potere di mercato significativo cerca di limitare la concorrenza.
La disciplina della concorrenza è quindi una disciplina generale che viene applicata (da giudici ed autorità amministrative) nei casi specifici con l'obiettivo di inibire e sanzionare determinati comportamenti che si sono già verificati.
Pertanto, se la regolazione economica definisce positivamente ciò che è un comportamento lecito da parte delle imprese di un settore, dettando le regole idonee a guidare e disciplinare un dato settore economico, al contrario la disciplina sulla concorrenza definisce in negativo ciò che è vietato in ogni settore, prevedendo le relative e proporzionate sanzioni.
La tutela della concorrenza si realizza attraverso un sistema di public enforcement rimesso alle decisioni prevalentemente delle Autorità garanti della concorrenza e del mercato a cui si affianca in ottica complementare il sistema del private enforcement antitrust fondato sulla possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla lesione del diritto della concorrenza. Come è stato autorevolmente affermato dalla stessa Corte di
Giustizia il diritto al risarcimento rafforza «il carattere operativo delle regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o a falsare il gioco della concorrenza. In quest'ottica, le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un'effettiva concorrenza nella Comunità» (punto 91) (cfr. sentenze Courage, del 20 settembre
2001, C 453/99 e Manfredi, del 13 luglio 2006, C-295-298/04).
Nell'idea del legislatore comunitario prevale il concetto che la repressione pubblicistica
(fondata anche sulle decisioni della Commissione Europea) debba avere comunque la priorità sul private enforcement, il quale però anche se soltanto in chiave complementare deve approntare quei rimedi civilistici che servono a potenziare il sistema, sanzionando ogni comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza.
Il sistema del private enforcement antitrust origina in prima battuta dalla previsione di cui all'art. 33 comma della legge antitrust n. 287 del 1990 ed è stato irrobustito in maniera decisiva con il d.lgs. n. 3 del 2017 che ha recepito la Direttiva 2014/104/UE.
Invero l'art. 33 legge n. 287/1990 rubricato «Competenza giurisdizionale» al comma 2° stabilisce che «Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonchè i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai 11 titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003,
n.168, e successive modificazioni».
Soltanto però con la cennata direttiva europea del 2014 e poi con il decreto legislativo di recepimento della stessa sono state fondate le basi di una disciplina unitaria del cd. “private enforcement antitrust”.
E' stato ripetutamente affermato che lo scopo precipuo del legislatore europeo sia proprio quello di garantire l'effettività del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme della concorrenza. Ed in tal senso le disposizioni sia della direttiva eurounitaria
2014/104 sia del relativo decreto legislativo di recepimento devono essere intese ed inquadrate come funzionali a fornire integrale e completa attuazione al ristoro del pregiudizio subito dai consociati in conseguenza della violazione delle norme sulla libera concorrenza, che possono considerarsi (almeno in una prospettiva storico-evolutiva) come la pietra angolare dell'attuale diritto dell'Unione Europea.
Le azioni in cui si concretizza tale tutela si dividono in due gruppi: da una parte vi sono le azioni cd stand-alone e dall'altra quelle denominate follow-on.
Il criterio distintivo tra le predette azioni non si basa sullo scopo dell'azione (nullità o risarcimento del danno), bensì sull'esistenza o meno di un previo accertamento della violazione da parte di un'autorità garante della concorrenza. Pertanto, si qualifica come stand-alone un'azione fondata su un procedimento avviato in maniera autonoma, senza che sia stata preceduta dall'adozione di una decisione dell'autorità garante della concorrenza.
Al contrario, l'azione follow-on non avrebbe motivo di esistere se non vi fosse già un provvedimento dell'autorità garante della concorrenza che spiana la strada alla tutela giurisdizionale che si baserà principalmente sul quel tipo di decisione almeno sotto il profilo dell'accertamento della violazione antitrust.
Come si può leggere nella parte iniziale del 14° considerando premesso alla direttiva: «le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica.
Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all'attore». 12
I principali illeciti antitrust rilevanti in ottica risarcitoria ineriscono a vicende in cui nel caso di “cartelli” fonte di un danno parcellizzato che ricade sul ceto indistinto dei consumatori oppure nel caso di fattispecie exclusionary ove il pregiudizio viene a colpire una o più imprese determinate (abuso di posizione dominante) il materiale istruttorio indispensabile a provare l'antigiuridicità della condotta si concentra pressochè integralmente nella documentazione aziendale del soggetto o dei soggetti cui l'illecito è ascritto, oppure presso terzi (ivi comprese le autorità pubbliche).
E' tale contesto di asimmetria informativa che rende alla controparte danneggiata estremamente arduo e disagevole il compito di individuare le fonti di prova, prima ancora che di accedervi con gli ordinari strumenti processual-civilistici.
Così come in ordine a tali illeciti ancora più complessa è la prova del danno, inteso come quantum del pregiudizio sofferto dal presunto danneggiato, specie se si tiene conto di come, nelle ipotesi di danno da cartello, esso risulti normalmente micro-parcellizzato in ragione anche dei vari snodi della catena distributiva.
Invero di tanto è sembrata ampiamente consapevole la stessa giurisprudenza di legittimità ben prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva
2014/104, che nel cassare una sentenza d'appello autrice di una “meccanica” applicazione del principio dell'onere della prova, si è interrogata sulle specifiche peculiarità di questo contenzioso per concludere che il giudice sia «chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in sede giurisdizionale in presenza di paventate violazioni del diritto della concorrenza, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, anche mediante un'interpretazione delle norme processuali in senso funzionale all'obiettivo di una corretta attuazione del diritto della concorrenza. E' un obiettivo che può essere perseguito valorizzando, in modo opportuno gli strumenti di indagine e di conoscenza che le norme processuali già prevedono, mediante un'interpretazione estensiva delle condizioni stabilite dal codice di rito in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazione e, soprattutto, di consulenza tecnica d'ufficio, per l'esercizio, anche d'ufficio, dei poteri di indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata, nel rispetto del principio del contraddittorio e fermo restando l'onere della parte che agisce in giudizio di indicare in modo sufficientemente
“plausibile” seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la 13 libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale» (cfr. Cass. 4 giugno 2015 n. 11564).
E' stato infatti costantemente ribadito in questa materia che la difficoltà di ricostruire una complessa realtà economica è accentuata dalla circostanza che molto spesso sorge la necessità di confrontarsi con elementi controfattuali da comparare con quanto avvenuto nella realtà soprattutto quando si deve misurare la capacità di alterazione e restrizione del mercato.
Non deve sfuggire che il recepimento della direttiva sul risarcimento del danno è stato anticipato da una copiosa giurisprudenza interna che ha tratteggiato il percorso poi seguito dal legislatore in ordine al valore probatorio delle decisioni antitrust nazionali nei giudizi civili, non dando seguito alle aperture della direttiva verso una definitiva vincolatività.
Già nel 2011 la Corte di Cassazione affermava che la decisione dell'AGCM fornisce un'idonea base presuntiva della condotta illecita, del danno e del nesso causale, in mancanza di prove e fatti nuovi e contrari (cfr. Cass. 10 maggio 2011, n. 10211).
Ed invero, la “prova privilegiata”, che pure non costituisce una categoria distinta da quella di prova legale, non preclude al convenuto di fornire la prova contraria dei fatti accertati, ma impedisce che vengano messi in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione in base a materiale probatorio o argomenti già disattesi dall'AGCM (cfr. Cass. 20 giugno 2011, n. 13486).
La stessa giurisprudenza di merito - che si è interrogata sulla portata della decisione dell'autorità garante nazionale in riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante – ha concluso che la delibera assunta dall'AGCM nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all'autorevolezza dell'organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (“prova privilegiata”) (cfr. Tribunale Milano del 16.02.2018).
La dicitura di “prova privilegiata” si caratterizza per il suo carattere inedito ed atecnico ed allude ad una prova segnatamente persuasiva ed autorevole, ma pur sempre liberamente valutabile, che non assurge certo al valore di “prova legale” e quindi, astrattamente almeno, aperta alla prova contraria (cfr. Cass. 28 maggio 2014 n. 11904, che ha chiarito come nel 14 nostro ordinamento non esiste la categoria della “prova privilegiata” distinta da quella della prova legale).
Orbene, senza approfondire il carattere di tale prova privilegiata, che una parte della dottrina ha cercato di parificare al giudicato quanto a resistenza a successive contestazioni (sebbene di questo non abbia la definitività, atteso che trattasi di decisione amministrativa sulla quale l'autorità garante può esercitare sempre il potere di autotutela), mentre altra parte della dottrina si è accontentata di valorizzare il carattere vincolante esteso dunque proprio a quell'accertamento della condotta nella sua materialità e del suo carattere antigiuridico, questo tema conduce a riflettere sulla compressione del potere del giudice di procedere alla libera valutazione del carattere illecito della condotta, che torna però a riespandersi quanto alla valutazione del nesso di causalità e del quantum del danno, dovendosi escludere ogni profilo di sussistenza di un danno in re ipsa.
Ciò premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame viene in rilievo la concertazione tra le imprese cementiere partecipanti all'intesa che ha riguardato non solo il quantum degli aumenti di prezzo (con una pratica generalizzata anche di limitazione della scontistica), ma anche l'arco temporale interessato da tali incrementi e le tempistiche delle comunicazioni ai clienti.
Come appurato dall'Autorità garante, il parallelismo tra le imprese concorrenti ha riguardato anche il quomodo degli incrementi di prezzo, ossia le modalità e le tempistiche con cui tali aumenti sono stati comunicati alla clientela e l'ampiezza dei soggetti destinatari di tale comunicazione.
L'Autorità ha anche accertato che, contrariamente a quanto allegato in chiave difensiva dalle parti del procedimento e soprattutto dalla difesa di (che in questo giudizio insiste CP_3 che l'incremento dei prezzi non sarebbe eziologicamente riconducibile all'accordo collusivo), gli aumenti di prezzo non sono stati frutto di “politiche commerciali di imitazione razionale”, ma sono stati il portato di “uno specifico accordo - addirittura di una pattuizione tra le parti - ovvero il risultato di contatti tra le stesse comunque antecedenti gli stessi annunci di aumento al mercato”.
Una volta quindi chiarita la portata dell'accertamento dell'autorità garante e ribadito il suo valore di “prova privilegiata” riconosciuto dalla giurisprudenza ben prima del recepimento della Direttiva 2014/104/UE, il Tribunale intende rigettare la richiesta di parte attrice che insiste per ritenere applicabile alla fattispecie in esame la presunzione del danno in ragione 15 del cartello tra le imprese cementizie, poiché ai fini dell'accertamento del danno e del nesso di causalità tra questo e l'illecito anticoncorrenziale non può farsi applicazione ratione temporis della previsione di cui all'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 3 del 2017 a mente del quale
“l'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione”. Tale norma, recependo il contenuto dell'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE, ha introdotto una presunzione relativa in ordine alla idoneità delle violazioni del diritto alla concorrenza consistenti in un cartello a cagionare un danno.
Invero, la Corte di Giustizia ha rilevato che la prefata previsione ha natura prettamente sostanziale in quanto “la presunzione relativa stabilita da detta disposizione è direttamente connessa al sorgere della responsabilità civile extracontrattuale dell'autore della violazione di cui trattasi e, di conseguenza, incide direttamente sulla situazione giuridica di quest'ultimo”
(C-267/20). Nella applicazione della particolare disposizione in esame “il fatto identificato dal legislatore dell'Unione come idoneo a far presumere l'esistenza di un danno” è costituito dall'esistenza di un cartello;
pertanto, al fine di verificare il carattere “acquisito” o meno della situazione principale, rilevante secondo il diritto dell'Unione, occorre aver riguardo alla data in cui il cartello è cessato: la norma non sarà applicabile, ratione temporis, se il cartello di cui si tratta è cessato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva
2014/104/UE (Corte di Giustizia C- 267/20).
Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito che ha affrontato la questione, “l'istruttoria condotta dall'AGCM, sulla quale si basa la domanda risarcitoria, ha accertato che l'intesa è durata sino al mese di gennaio 2016 e non risulta nemmeno allegata nel presente giudizio una maggiore durata degli accordi illeciti. Ne deriva che la violazione è cessata prima della data di scadenza del termine per il recepimento della direttiva n. 2014/104/UE (27.12.2016), con conseguente inapplicabilità della presunzione relativa di cui si discute” (cfr. Tribunale
Milano del 11.11.2024).
Come è stato dedotto da parte attrice, l'intesa collusiva delle imprese cementiere avrebbe generato un danno consistente nella differenza di prezzo generata dall'infrazione.
Tuttavia, l'accertamento peritale demandato al CTU, i cui esiti vanno condivisi per la metodologia ed i risultati raggiunti logicamente validi ed immuni da vizi, avente ad oggetto l'effettiva entità del sovraprezzo in concreto subito dalla società attrice in relazione agli acquisti di cemento dalle società convenute unitamente all'approfondimento dell'eventuale 16 traslazione - totale o parziale - di tale sovraprezzo da parte della società attrice nei confronti dei propri clienti a valle, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio economico in danno di parte attrice.
Si riportano le conclusioni dell'elaborato peritale della dott.ssa ; Persona_1
“Confrontando il prezzo praticato dalle produttrici e alla o CP_1 CP_3 Pt_1 direttamente o mercè le proprie rivenditrici ed DI, nel periodo dell'intesa con CP_4 il prezzo controfattuale è emerso quanto segue :
a) Il prezzo medio effettivo praticato dalla alla per le forniture di cemento CP_1 Pt_1
32,5 nel periodo ante infrazione 1/1/2009-31-5/2011 (BEFORE) è stato considerato “prezzo controfattuale”.
Il confronto del “prezzo controfattuale” così individuato ed il prezzo effettivo medio applicato da alle forniture avvenute nel periodo di infrazione 1/6/2011 – 31/12/2011 CP_1
(DURING), ha evidenziato un sovrapprezzo anti competitivo del cemento di 5,34 euro/tonnellata.
Il valore complessivo del sovrapprezzo per le forniture di 2.751 tonnellate di cemento 32,5 effettuate da alla nel periodo 1/6/2011-31/12/2011 risulta di euro 13.729,14; CP_1 Pt_1 valore che in termini percentuali rappresenta il 6,95% delle vendite di cemento fornite da nel periodo 1/6/2011-31/12/2011. CP_1
b) ll prezzo medio effettivo applicato dalla alla nel periodo 1/1/2009- CP_1 CP_4
31/5/201126 (BEFORE) è stato utilizzato quale “controfattuale” ed è stato confrontato al prezzo applicato per le forniture nel periodo 1/3/2012-31/1/2014 (DURING).
Il confronto ha evidenziato una diminuzione del prezzo.
La ha applicato alla nel periodo di infrazione (DURING), un prezzo medio CP_1 CP_4 effettivo più basso del 9,43% rispetto al prezzo medio praticato nel periodo ante-infrazione
(BEFORE); che, nonostante l'aumento di gennaio 2013, si è ridotto di 6,42 euro/tonnellata .
Il che porta ad escludere che l'aumento di gennaio 2013 di euro 7,91 applicato da ad CP_1
e trasferito in misura lievemente inferiore alla possa costituire un CP_4 Pt_1 sovrapprezzo anti competitivo.
c) Il prezzo medio effettivo applicato dalla alla DI nel periodo 1/1/2009- CP_3
31/5/2011 (BEFORE) è stato utilizzato quale “controfattuale” ed è stato confrontato al prezzo applicato per le forniture nel periodo 15/4/2014-31/7/2014 (DURING). 17
Il confronto ha evidenziato che il prezzo medio effettivo applicato dalla nel CP_3 periodo in cui DI ha rifornito la è diminuito del 10% rispetto il Controparte_10 periodo ante-infrazione (BEFORE); con una riduzione di 5,78 euro/tonnellata.
In conclusione la quale acquirente indiretto di per il tramite Pt_1 CP_3 dell'intermediario DI, nel periodo 15/4/2014 al 31/7/2014, non può aver subito alcuna maggiorazione di prezzo riferibile ad una traslazione di sovraprezzo, poiché non è stato rilevato alcun sovrapprezzo per le forniture di alla DI nel corrispondente CP_3 periodo.”(cfr. pagg. 50-51 della CTU in atti).
Con riferimento all'accertamento della traslazione del sovrapprezzo per il fenomeno del cd passing on tipico della catena commerciale, il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“Il bilancio di esercizio al 31.12.2011 e relativo bilancio contabile della espone Pt_1 ricavi di vendita per l'attività caratteristica per euro 1.628.711 di cui euro 1.109.089,01 per vendite di calcestruzzo ed euro 519.621,68 per lavori edili eseguiti.
Per quanto al fatturato inerente i lavori edili, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione del pass on per la mancanza di documentazione idonea a quantificare le quantità ed il tipo di cemento utilizzato nei lavori edili, che dall'esame delle relative fatture sono descritti a corpo senza alcun dettaglio.
Pertanto, ai fini del comportamento commerciale della in relazione agli aumenti del Pt_1 cemento e la verifica del pass on, sono state analizzate le vendite di calcestruzzo, siccome le fatture ad esse inerenti recano in dettaglio le quantità ed il tipo di cemento utilizzato per la produzione del calcestruzzo venduto.
Dalle verifiche effettuate ed illustrate al paragrafo 15, al quale si rinvia per ogni utile dettaglio, emerge che, considerati invariati gli altri costi della produzione, è possibile ritenere che l'aumento del prezzo del calcestruzzo nel periodo 1/6/2011-31/12/2011 sterilizzi integralmente l'aumento del costo del cemento utilizzato per la fabbricazione del calcestruzzo venduto, confermando la ragionevole ipotesi di una “traslazione” a valle dell'aumento.
L'aumento dei ricavi delle vendite di calcestruzzo nel periodo 1/6/2011-31/12/2011 risulta
(in valore nominale) maggiore del corrispondente aumento del costo del cemento necessario per produrlo e quindi è ragionevole ritenere che la abbia “traslato” alla propria Pt_1 clientela integralmente l'aumento del prezzo del cemento utilizzato. 18
L'importo dell'aumento del cemento “trasferito” alla clientela nelle vendite di calcestruzzo è stato stimato in euro 5.317,37 e riferibile a 728,41 tonnellate di cemento 32,5 utilizzate nella produzione del calcestruzzo venduto.
Siccome la teoria economica indica che i costi variabili hanno un impatto diretto sulle scelte di prezzo degli operatori, tanto più quanto maggiore è la loro incidenza sul totale dei costi e rilevato che il comportamento osservato ha mostrato che la ha “traslato” il maggior Pt_1 costo del cemento nelle vendite di calcestruzzo, ne consegue che “è più che probabile che non” che anche il sovraprezzo residuo sia stato trasferito dalla integralmente a Pt_1 valle e quindi anche sui ricavi derivanti da lavori edili.” (cfr. pag. 51-52 della CTU).
Peraltro, non va ignorato che l'ordine di esibizione volto a chiarire l'ammontare di tali lavori edili non è stato ottemperato dalla parte attrice e pertanto non è stata acquisita, nonostante le sollecitazioni del CTU, documentazione idonea relativa ai lavori edili eseguiti da e Pt_1 tale omessa, ingiustificata esibizione è risultata decisiva in punto di ribaltamento dell'eventuale sovrapprezzo a valle (passing on).
Da ultimo, il CTU ha escluso anche che nella fattispecie sia ravvisabile un danno da lucro cessante invocato da parte attrice: “Il sovraprezzo di cui non è provato il trasferimento, e stimato in euro 8.411,77, incide sui ricavi della dell'anno di competenza solo per lo Pt_1
0.52%; percentuale poco significativa a sostenere la tesi del lucro cessante.
Dall'analisi economica dei bilanci della riportata di seguito, si desume facilmente Pt_1 che una siffatta percentuale non può aver causato nel 2011 la contrazione del fatturato di oltre 9 milioni di euro;
le cui motivazioni ragionevolmente risiedono in altri accadimenti.”
(cfr. pag. 53 della CTU).
Ne discende che devono essere rigettate tutte le domande proposte dalla società attrice, in un caso poiché nel rapporto commerciale con l'intermediazione di Controparte_11 CP_12 non è stato accertato alcun sovrapprezzo come appurato dal CTU e nell'altro caso nel
[...] rapporto diretto o intermediato, comunque l'accertato sovrapprezzo risulta Controparte_13 sterilizzato nella sua integralità attraverso il fenomeno del passing-on.
Le spese di lite seguono la soccombenza in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n.
55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore indeterminabile della domanda (di media complessità)
e liquidando valori prossimi tra i minimi ed i medi tabellari.
PQM
19
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
e disattesa ogni altra istanza, difesa o Controparte_1 CP_3 eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di ciascuna delle parti convenute delle spese di lite che liquida nella somma di € 7.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
- pone definitivamente nei rapporti tra le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate a carico della parte attrice.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il giudice estensore
dr. Adriano DEL BENE
Il Presidente
dr. Leonardo PICA