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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/09/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19.06.2025, da
1) nato a [...], il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], con l'Avv. Paola Nicora C.F._1
e
2) nata a [...], il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...], con l'Avv. C.F._2
Paola Nicora
premesso che:
a) la coppia
- ha i seguenti FIGLI MAGGIORENNI ED ECONOMICAMENTE AUTONOMI
1) nato a [...], il [...] Controparte_1 2) nata a [...], il [...] Controparte_2
E la figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente
3) nata a [...], il [...] Controparte_3
b) tra le parti è intervenuta:
□ separazione consensuale in data 31.05.2005 omologata dal Tribunale di Busto Arsizio in data
10.06.2005
□ divorzio mediante sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 223/2011 emessa in data 04.03.2011, depositata in data 08.03.2011 e pubblicata in data 15.03.2011
□ precedente regolamentazione modificativa delle condizioni di divorzio, in forza di ordinanza del
Tribunale di Busto Arsizio del 06.07.2018
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti modifiche della regolamentazione vigente:
1) dichiarare che il sig. non è più tenuto al versamento in favore della Parte_1 figlia di alcun contributo per il suo mantenimento né a titolo di spese straordinarie, stante CP_2 la totale indipendenza economica e personale dalla medesima acquisita;
2) dichiarare che il sig. stante l'assenso manifestato dalla sig.ra Parte_1
a decorrere dal mese di giugno 2025 verserà direttamente alla figlia Parte_2 CP_3 maggiorenne e studentessa universitaria, entro il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, l'importo mensile di € 1.366,00, rivalutabile annualmente ex indici Istat con primo aggiornamento da gennaio 2026, a titolo di contributo per il suo mantenimento e continuerà
a sostenere interamente e in via esclusiva le spese straordinarie indicate nel verbale di conciliazione sottoscritto in data 03.07.2018, richiamato nell'ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 06.07.2018, depositata in Cancelleria in data
12.07.20218
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 12.09.2025
SI COMUNICHI
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara Cao