Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 689
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Infondatezza pretesa tributaria

    Il Collegio ha preso atto dell'intervenuto sgravio parziale operato dall'Ufficio in corso di causa relativamente agli omessi versamenti delle ritenute, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul punto.

  • Accolto
    Illegittimità pretesa residua per difetto di motivazione

    Per quanto concerne il residuo debito, il ricorso è stato accolto. L'Amministrazione finanziaria non ha assolto all'onere probatorio circa la sussistenza di un errore nella dichiarazione della parte, non avendo fornito elementi probatori certi e univoci atti a smentire quanto dichiarato dalla parte ricorrente nel Modello 770.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 689
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 689
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo