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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 689/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3182/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029718150000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con apposito ricorso la Signora Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento numero 02820250029718150000, asseritamente notificata in data 17 aprile 2025.
L'atto della riscossione traeva origine dal controllo automatizzato effettuato, ai sensi dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, in relazione alla dichiarazione Modello 770 presentata dalla società per l'anno d'imposta 2021.
A sostegno del gravame, la parte ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa tributaria, documentando di aver già provveduto, in data 17 gennaio 2022, al versamento spontaneo delle ritenute richieste mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
Nello specifico, la ricorrente contestava i seguenti rilievi indicati a pagina 5 della cartella:
1. numero 1, per l'importo di euro 96,92;
2. numero 5, per l'importo di euro 27,02;
3. numero 13, per l'importo di euro 4.033,48.
Con riferimento all'ulteriore rilievo numero 9, pari ad euro 1.516,35, la società ne deduceva l'illegittimità per difetto di motivazione.
Concludeva quindi per l'integrale annullamento della cartella.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio, il quale, verificata l'effettività dei versamenti eseguiti tramite ravvedimento, comunicava l'avvenuto sgravio parziale del ruolo per gli importi di cui ai punti 1, 2 e 3.
Insisteva, tuttavia, per la legittimità della pretesa relativa al residuo importo di euro 1.516,35, asserendo che tale debito derivava da un'errata esposizione del credito d'imposta dell'anno precedente e dal relativo utilizzo in compensazione, mediante modello F24.
L'Ufficio chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le somme oggetto di sgravio ed il rigetto del ricorso per la parte residua.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio prende atto dell'intervenuto sgravio parziale operato dall'Ufficio in corso di causa relativamente agli omessi versamenti delle ritenute (pari ad euro 96,92, ad euro 27,02 e ad euro 4.033,48, oltre sanzioni e interessi).
Tale circostanza determina la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul punto.
Per quanto concerne il residuo debito di euro 1.516,35, il ricorso deve trovare accoglimento. L'Ufficio ha basato la propria pretesa su una presunta incongruenza tra i dati indicati nella dichiarazione resa dalla parte.
Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non ha assolto all'onere probatorio circa la sussistenza di tale errore.
La documentazione prodotta dall'Ufficio consiste, infatti, in una mera rappresentazione grafica interna riportata nelle controdeduzioni ed in un calcolo differenziale tra credito maturato - euro 28.573,14 - e quello utilizzato - euro 3.089,49 - che appare, nel merito, inidoneo a giustificare la ripresa a tassazione.
In difetto di elementi probatori certi e univoci atti a smentire quanto dichiarato dalla parte ricorrente nel
Modello 770, la pretesa residua deve ritenersi illegittima.
L'accoglimento del suddetto motivo di doglianza ha carattere assorbente rispetto a ogni altra eccezione.
In ragione della parziale soccombenza e del comportamento processuale delle parti, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente agli importi oggetto di sgravio. Accoglie il ricorso per la restante parte e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato per il residuo. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3182/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029718150000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con apposito ricorso la Signora Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento numero 02820250029718150000, asseritamente notificata in data 17 aprile 2025.
L'atto della riscossione traeva origine dal controllo automatizzato effettuato, ai sensi dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, in relazione alla dichiarazione Modello 770 presentata dalla società per l'anno d'imposta 2021.
A sostegno del gravame, la parte ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa tributaria, documentando di aver già provveduto, in data 17 gennaio 2022, al versamento spontaneo delle ritenute richieste mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
Nello specifico, la ricorrente contestava i seguenti rilievi indicati a pagina 5 della cartella:
1. numero 1, per l'importo di euro 96,92;
2. numero 5, per l'importo di euro 27,02;
3. numero 13, per l'importo di euro 4.033,48.
Con riferimento all'ulteriore rilievo numero 9, pari ad euro 1.516,35, la società ne deduceva l'illegittimità per difetto di motivazione.
Concludeva quindi per l'integrale annullamento della cartella.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio, il quale, verificata l'effettività dei versamenti eseguiti tramite ravvedimento, comunicava l'avvenuto sgravio parziale del ruolo per gli importi di cui ai punti 1, 2 e 3.
Insisteva, tuttavia, per la legittimità della pretesa relativa al residuo importo di euro 1.516,35, asserendo che tale debito derivava da un'errata esposizione del credito d'imposta dell'anno precedente e dal relativo utilizzo in compensazione, mediante modello F24.
L'Ufficio chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le somme oggetto di sgravio ed il rigetto del ricorso per la parte residua.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio prende atto dell'intervenuto sgravio parziale operato dall'Ufficio in corso di causa relativamente agli omessi versamenti delle ritenute (pari ad euro 96,92, ad euro 27,02 e ad euro 4.033,48, oltre sanzioni e interessi).
Tale circostanza determina la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul punto.
Per quanto concerne il residuo debito di euro 1.516,35, il ricorso deve trovare accoglimento. L'Ufficio ha basato la propria pretesa su una presunta incongruenza tra i dati indicati nella dichiarazione resa dalla parte.
Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non ha assolto all'onere probatorio circa la sussistenza di tale errore.
La documentazione prodotta dall'Ufficio consiste, infatti, in una mera rappresentazione grafica interna riportata nelle controdeduzioni ed in un calcolo differenziale tra credito maturato - euro 28.573,14 - e quello utilizzato - euro 3.089,49 - che appare, nel merito, inidoneo a giustificare la ripresa a tassazione.
In difetto di elementi probatori certi e univoci atti a smentire quanto dichiarato dalla parte ricorrente nel
Modello 770, la pretesa residua deve ritenersi illegittima.
L'accoglimento del suddetto motivo di doglianza ha carattere assorbente rispetto a ogni altra eccezione.
In ragione della parziale soccombenza e del comportamento processuale delle parti, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente agli importi oggetto di sgravio. Accoglie il ricorso per la restante parte e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato per il residuo. Spese compensate.