Sentenza 6 agosto 1999
Massime • 1
L'acquiescenza all'impugnazione di cui all'art. 329 C.p.c. si configura quando la parte, prima della proposizione del gravame, pone in essere atti inequivocabilmente funzionali all'incondizionata accettazione degli effetti della sentenza, ed assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all'impugnazione (nella specie il ricorrente, con atto transattivo, aveva rinunciato, prima di proporre l'impugnazione, a far valere in giudizio ogni diritto scaturente da un contratto di locazione, impegnandosi nel contempo a rilasciare l'immobile e ad abbandonare tutti i giudizi pendenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1999, n. 8470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8470 |
| Data del deposito : | 6 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZ IA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 10, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PICCIONE, che lo difende unitamente, all'avvocato MICHELE RAPIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI IA IO, elettivamente domiciliato in ROMA e, presso lo studio LUNGOTEVERE MICHELANGELO dell'avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO BORSIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ZI IC;
- intimata -
avverso la sentenza n. 187/95 della Corte d'Appello di BRESCIA, emessa il 18/01/1995 depositata il 04/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato SALVATORE PICCIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso in via principale, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in via principale, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per presistente transazione tra le parti, in via subordinate per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la pronuncia relativa all'opposizione all'esecuzione e per il rigetto del ricorso in ordine alla pronuncia su opposizione di terzo.
ANTECEDENTI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RI TA, usufruttuaria dell'immobile in Crema via Monte di Pietà n. 14, con contratto registrato il 28 agosto 1988 dette in locazione l'immobile a DI ZZ.
AN IO NI, con atto di precetto del 3 giugno 1992, intimo alla TA il rilascio dell'immobile in forza dell'ordine contenuto in decreto di trasferimento dell'usufrutto emesso in suo favore dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Crema.
2. DI ZZ, con atto del 25 giugno 1992, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Crema il NI e la TA per opporsi, come terzo, al decreto di trasferimento, chiedendo che fosse accertato il proprio diritto di abitare l'immobile in base al contratto di locazione stipulato con la TA in data anteriore al pignoramento dal quale era scaturito il decreto di trasferimento. La ZZ, con ricorso al pretore di Crema del 29 luglio 1992, ha proposto anche opposizione all'esecuzione per rilascio iniziata in danno della TA.
I due giudizi sono stati riuniti davanti al tribunale, il quale ha dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo ed ha rigettato quella all'esecuzione.
3. Questa decisione, impugnata dalla ZZ, è stata confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 4 marzo 1995. La Corte di appello ha ritenuto che la ZZ, in quanto titolare del solo diritto personale di godimento, non era stata pregiudicata dal fatto che nuda proprietà ed usufrutto dell'immobile da lei condotto in locazione fossero stati trasferiti e che l'esecuzione per rilascio era rivolta contro la TA e non contro la ZZ, la quale, quindi, non aveva titolo per opporsi all'esecuzione.
4. Per la cassazione di questa sentenza DI ZZ ha proposto ricorso, rivolgendolo
contro
AN IO NI ed RI TA.
AN IO NI resiste con controricorso, mentre l'altra intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame del ricorso deve essere preceduto da quello delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità dello stesso ricorso sollevate dal NI.
AN IO NI sostiene che il ricorso è inammissibile, in quanto l'impugnazione in esso contenuta è stata proposta con notificato oltre il termine annuale dalla pronuncia delle sentenza, non potendosi computare in detto termine il periodo di sospensione per periodo feriale, che non si applica alle opposizioni all'esecuzione.
Il controricorrente aggiunge che il ricorso è improcedibile, in quanto la ricorrente ZZ in data 4 novembre 1995 ha transatto la rinunciando a far valere il contratto di locazione in confronto dell'aggiudicatario NI.
2. La prima eccezione non è fondata.
La sentenza impugnata, emessa il 4 marzo 1995, è stata impugnata con il ricorso, notificato il 9 aprile 1996. La proposizione del ricorso è avvenuta, quindi, entro il termine indicato dall'art. 327 cod. proc. civ., il quale decorre "dalla pubblicazione della sentenza" come specifica la norma. Il controricorrente, a sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, richiama la disposizione contenuta nell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 secondo il quale la sospensione dei termini processuali in periodo feriale non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi.
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale prima indicata non opera nel caso in cui la sentenza impugnata, oltre a decidere l'opposizione all'esecuzione, abbia pronunciato anche su domanda connessa.
In caso di domande proposte contro la stessa parte nello stesso giudizio o in giudizi riuniti, infatti, si deve adoperare la disciplina generale, perché quella stabilita dal citato art. 92 dell'ordinamento giudiziario ha carattere eccezionale, che ne comporta l'applicazione ai soli casi espressamente contemplati. Una diversa soluzione, invero, si risolverebbe in una non consentita compressione del diritto di difesa ed in contrasto con il principio secondo cui, ai fini dell'impugnazione, non è consentito scindere le decisioni contenute in unica sentenza: Cass. 29 marzo 1995, per quanto riguarda il primo aspetto. E poiché la causa di opposizione all'esecuzione proposta dalla ZZ per opporsi all'esecuzione per rilascio è connessa a quella di opposizione proposta dalla stessa ZZ ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., il termine per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere computato tenendo conto della sospensione (di quarantacinque giorni) dei termini nel periodo feriale dell'anno 1995 e si sposta al 19 aprile 1996.
Pertanto, il termine per la proposizione del presente ricorso non era scaduto alla data della notifica di questo.
3. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è, invece, fondata.
L'acquiescenza tacita all'impugnazione di cui all'art. 329 cod. proc. civ., sostanzialmente invocata con l'eccezione, si configura quando la parte, prima della proposizione dell'impugnazione, pone in essere "atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge", come recita la norma. Atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione sono quelli che non hanno altra giustificazione se non l'accettazione della sentenza e non lo sono quelli che si prestano ad imputazioni concorrenti con l'accettazione stessa. Da questo punto di vista la ricostruzione dell'atto nell'uno o nell'altro modo, in quanto si pone come fatto impeditivo della proponibilità dell'impugnazione ed in definitiva dell'esercizio del diritto di azione, deve essere compiuta in modo preciso ed univoco, come questa Corte ha più volte dichiarato: sent. 11 gennaio 1995, n. 250, tra le più recenti. Dal controricorso si ricava -e la circostanza non è stata smentita- che DI ZZ, con l'atto del 4 novembre 1995, ha rinunciato a far valere in giudizio i propri diritti nascenti dal contratto di locazione, impegnandosi a rilasciare l'immobile e che le parti hanno anche convenuto che i giudizi pendenti sarebbero stati abbandonati.
L'impegno delle parti di "abbandonare" il giudizio nascente dalla locazione di cui la ZZ era titolare è stato assunto in epoca successiva alla sentenza impugnata e non lascia spazio a dubbi sulla volontà della ricorrente di non avvalersi del potere d'impugnazione contro la sentenza oggetto del presente ricorso. Nella discussione orale, d'altra parte, il difensore della ricorrente non ha saputo dare altra giustificazione dell'eccezione se non quella generica che dopo l'accordo erano intervenuti altri patti di contenuto diverso.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le precedenti conclusioni non consentono l'esame dei motivi del ricorso con i quali è stato dedotta omissione di pronuncia sulla domanda di accertamento del diritto all'abitazione e l'ammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. contro il decreto di trasferimento dell'usufrutto.
Le spese di questo giudizio gravano sulla ricorrente in base alla regola della soccombenza e debbono essere riconosciute al solo controricorrente.
p. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di AN IO NI, spese liquidate in lire 173.000, oltre onorari che si liquidano in lire 2 milioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1999