Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978.