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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/09/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 11/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 11075/2024
promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DIBITONTO ANDREA
contro
Controparte_1
rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa VITO ALFONSO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.12.2024 il ricorrente, premessa la propria qualità di premessa la propria qualità di assistente tecnico, per gli aa.ss. 2020/2021 (dal
12.10.2020 al 08.06.2021) e 2021/2022 ( dal 06.10.2021 al 08.06.2022), adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto nelle fascette stipendiali relative ai predetti periodi di lavoro, il compenso individuale accessorio, prevista dal CCNL comparto scuola 1999..
Ha, quindi, chiesto accertarsi il suo diritto a percepire il Compenso Individuale
Accessorio (CIA), previsto dall'art. 25 CCNL comparto Scuola del 1999 e successivi
CCNL per i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ovvero ai lavoratori a termine con contratti a tempo determinato su posto vacante o disponibile, con conseguente condanna del CP_2 al pagamento della somma di euro 1.152,24, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Vinte le spese, con distrazione. Integrato il contraddittorio, si costituiva il CP_3 il quale chiedeva di "dichiarare و
che il C.I.A. venga liquidato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato compensare le spese ai sensi dell'art. 92, 2°comma c.p.c.".
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che "al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate"; il comma
5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione
(ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme, Cass., Sez. Lav., Ordinanza n.
20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA. Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA,
e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere
incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative", senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica- -condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola
4; si tratta pertanto di una di quelle "misure e modalità di seguito indicate" preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Non essendoci alcuna contestazione sull'ammontare dell'importo riquantificato da parte ricorrente per l'odierna udienza, con esclusione delle giornate di assenza per Cont malattia, il deve essere condannato al pagamento in favore della controparte della somma di euro 1.128,26, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il
D.M. 55/2014, tenuto conto della bassa complessità della causa, della marcata serialità del contenzioso e del valore della controversia.
Si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11075 /2024
R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e conseguentemente condanna il Cont tenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
1.128,26, per i titoli di cui in parte motiva, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili fino al saldo;
a) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.444,00 (comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali), oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
b) Foggia, 11.9.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 11/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 11075/2024
promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DIBITONTO ANDREA
contro
Controparte_1
rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa VITO ALFONSO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.12.2024 il ricorrente, premessa la propria qualità di premessa la propria qualità di assistente tecnico, per gli aa.ss. 2020/2021 (dal
12.10.2020 al 08.06.2021) e 2021/2022 ( dal 06.10.2021 al 08.06.2022), adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto nelle fascette stipendiali relative ai predetti periodi di lavoro, il compenso individuale accessorio, prevista dal CCNL comparto scuola 1999..
Ha, quindi, chiesto accertarsi il suo diritto a percepire il Compenso Individuale
Accessorio (CIA), previsto dall'art. 25 CCNL comparto Scuola del 1999 e successivi
CCNL per i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ovvero ai lavoratori a termine con contratti a tempo determinato su posto vacante o disponibile, con conseguente condanna del CP_2 al pagamento della somma di euro 1.152,24, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Vinte le spese, con distrazione. Integrato il contraddittorio, si costituiva il CP_3 il quale chiedeva di "dichiarare و
che il C.I.A. venga liquidato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato compensare le spese ai sensi dell'art. 92, 2°comma c.p.c.".
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che "al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate"; il comma
5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione
(ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme, Cass., Sez. Lav., Ordinanza n.
20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA. Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA,
e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere
incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative", senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica- -condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola
4; si tratta pertanto di una di quelle "misure e modalità di seguito indicate" preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Non essendoci alcuna contestazione sull'ammontare dell'importo riquantificato da parte ricorrente per l'odierna udienza, con esclusione delle giornate di assenza per Cont malattia, il deve essere condannato al pagamento in favore della controparte della somma di euro 1.128,26, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il
D.M. 55/2014, tenuto conto della bassa complessità della causa, della marcata serialità del contenzioso e del valore della controversia.
Si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11075 /2024
R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e conseguentemente condanna il Cont tenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
1.128,26, per i titoli di cui in parte motiva, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili fino al saldo;
a) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.444,00 (comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali), oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
b) Foggia, 11.9.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti