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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 110/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milazzo, via Capitano Massimo Scala n. 21, presso lo studio dell'avv. Maura Milioti (indirizzo pec: che la rappresenta Email_1
e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Librizzi, via Borgata Murmari, n. 80, presso lo studio dell'avv. Marco Conti Gallenti (fax: 0941362145, PEC:
, che lo rappresenta e difende, Email_2 resistente, con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Patti;
oggetto: modifica condizioni di mantenimento e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate in data 11 e 12 giugno 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024, ha chiesto a Parte_1 modifica del provvedimento n. 4671/21, nel giudizio iscritto al n. 1956/2020 R.G.A.C. l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia disporre, la modifica delle condizioni così come stabilite nel ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio con le seguenti modalità:
1. affidare i minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare dove già risiedono, sita in Patti (ME) via XX settembre n. 45 di proprietà del padre;
2. pertanto i figli vivranno insieme alla IG.ra presso l'abitazione sita in Patti via XX settembre n.45; Pt_1 venga imposto al padre che su detto immobile, per le ragioni di cui in premessa, vengano effettuati ad opera del IG. (proprietario) CP_1 tutti i lavori necessari, al fine di rendere l'immobile vivibile e dignitoso sia d'estate che d'inverno;
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il IG. potrà vedere e tenere con sé i minori dal CP_1 venerdì alla domenica dalle ore 14:00 alle ore 20:00, con pernotto degli stessi presso di lui secondo la volontà dei bambini e previo accordo con la madre;
4. Per quanto riguarda il periodo estivo (luglio e agosto), i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di dieci giorni, da concordarsi secondo le disponibilità dei due genitori entro il mese di giugno. Durante le vacanze natalizie, in considerazione della fede
Ortodossa della madre e della fede Cristiana del padre i minori trascorreranno i giomi dal 23 al 31 dicembre con il padre e dal giorno 1 gennaio al giorno 8 gennaio con la madre;
i minori trascorreranno alternativamente con la madre ed il padre i giorni relativi alla domenica ed al lunedi della Pasqua cristiana;
per le altre festività e per il giomo del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il sig. in considerazione del maggiore collocazione dei bimbi CP_2 presso la madre, verserà un assegno di mantenimento mensile di € 250,00 - annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT -per ciascuno dei figli a titolo di concorso al mantenimento degli stessi e metà dell'assegno unico familiare pari ad € 175,00 al mese. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del IG. e CP_2
30% a carico della IG.ra , purché previamente concordate e Pt_1 successivamente resocontate. Con vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A.”. Con comparsa di risposta depositata in data 24 aprile 2024, si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda di Controparte_1 condanna all'effettuazione dei lavori di manutenzione dell'immobile in cui risiedono i minori e chiedendo il rigetto delle altre domande della ricorrente, con vittoria di spese e compensi.
La ricorrente ha chiesto di regolamentare diversamente i tempi di frequentazione del padre con i figli, ma non ha allegato alcun elemento nuovo e significativo rispetto al momento in cui è stato adottato il provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della genitorialità del 25 maggio 2021.
Anche i disagi rappresentati (difficoltà dei bambini a pernottare con il padre, con costanza, nei tempi concordati) eventualmente manifestati dai bambini nello spostarsi da una casa ad un'altra, vanno tenuti in considerazione e, ovviamente, assecondati in modo da evitare che i bambini siano costretti ad adattarsi alla situazione di crisi familiare nell'immediato, ma appaiono rientrare nella normalità delle famiglie separate in cui occorre offrire tempi di adeguamento il più possibile consoni alla crescita e allo sviluppo dei bambini.
La domanda di modifica va, pertanto, rigettata, tenuto conto, peraltro, che nel ricorso introduttivo, è stato comunque chiesto di confermare il pernotto presso il padre dal venerdì alla domenica sera escludendo solo la notte della domenica rispetto all'accordo concordato. Rimane chiaro che le parti, in base alla volontà dei bambini, possono modificare, congiuntamente, il calendario previsto nel provvedimento giudiziale cercando di favorire il più possibile il regime di bigenitorialità nel superiore interesse dei minori. La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo del mantenimento per i bambini allegando la crescita degli stessi e le nuove esigenze derivanti che non possono essere soddisfatte con l'importo di euro 150,00 al mese per ciascun bambino. La ricorrente ed il resistente hanno dato atto, nel corso dell'audizione, che, soprattutto, la bambina piccola, , non sempre riesce a pernottare dal Per_1 padre durante i giorni calendarizzati tenuto conto dell'attaccamento alla madre e dell'età della stessa (5 anni). Pertanto, considerato che i tempi di permanenza di presso il padre Per_1 non corrispondono effettivamente a quelli concordati, e tenuto conto anche delle esigenze sopravvenute derivanti dalle maggiori spese da affrontare nell'età scolare dei bambini (anche è in fase di ingresso alla scuola Per_1 primaria), la domanda di aumento del contributo va accolta.
In materia di assegno di mantenimento per il figlio, il giudizio riguarda la conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, sicché il genitore istante può chiedere un adeguamento del relativo ammontare alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nel tempo, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio (Cass., n. 25420/2015; Cass., n. 10119/2006). Il contributo di mantenimento della prole va adeguato alle aumentate esigenze economiche, incremento che è notoriamente legato alla crescita dei figli e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
di conseguenza le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza via via crescenti con l'età, non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con il pagamento delle spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Trib. Reggio Calabria, 19 febbraio 2024, n. 210). L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (Cass., n. 34382/2023).
La crescita dei figli è, infatti, considerata già di per sé una valida
“sopravvenienza” alla pregressa valutazione compiuta dal Giudice nel disporre l'originario assegno di mantenimento (Cass., n. 22075/2022). Per quanto esposto, tenuto conto che entrambi i bambini, rispetto al momento del precedente provvedimento del 2021, sono subentrati nell'età scolare e che la crescita degli stessi incide sulla determinazione del contributo di mantenimento, tenuto conto delle condizioni lavorative delle parti (madre, interprete a chiamata presso il Tribunale dei minori, padre titolare di un'impresa di autoscuola) e delle potenzialità patrimoniali del padre alla luce del patrimonio mobiliare (v. all. 2 alla memoria del 21 maggio 2024 della ricorrente) ed immobiliare dello stesso (all. 3 della comparsa di risposta non rilevando la situazione di contitolarità con i fratelli), considerati i tempi di permanenza concordati del padre con i figli e quelli effettivamente praticati, dell'abitazione della madre con i figli in casa di proprietà del padre ma considerate anche le condizioni di manutenzione della stessa abitazione (alla luce delle fotografie allegate in atti, v. all. 1 della memoria del 21 maggio 2024 della ricorrente), a parziale modifica del provvedimento n. 4671 del del 25 maggio 2021, si ritiene equo rideterminare l'importo del contributo per mantenimento dei figli, a carico del padre, nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio dalla domanda, da versarsi entro il
5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del IG. e 40% a carico della IG.ra CP_1 Pt_1
(come già previsto nel precedente decreto), purché previamente concordate e documentate, salvo urgenze e secondo il protocollo CNF. L'assegno unico familiare verrà versato per intero in favore della madre collocataria, tenuto conto della disparità di condizioni economiche in cui versano i genitori, anche alla luce dell'assenza, nel luogo di residenza, di ogni tipo di supporto della rete familiare della ricorrente, di nazionalità ucraina.
La ricorrente ha chiesto di condannare il resistente ad eseguire opere di manutenzione della casa di abitazione.
La domanda, come eccepito dal resistente, appare inammissibile per carenza del requisito della connessione forte con le domande proposte con il presente rito di famiglia. L'art. 40 c.p.c. ha previsto il cumulo, nello stesso processo, di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della menzionata disposizione disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. o dell'art. 104 c.p.c. e soggette a riti diversi (Trib. Roma, 5 febbraio 2024 , n. 2108). Nella specie, pertanto, nell'ambito del presente rito, la domanda di condanna ad un facere, assoggettata al rito ordinario civile o a quelli alternativi previsti dal c.p.c., non può essere proposta cumulativamente nell'ambito del giudizio in esame non trattandosi di domanda risarcitoria del danno conseguente a violazione dei doveri familiari che, ora, a seguito del decreto correttivo n. 164/2024, in base al nuovo art. 473 bis c.p.c. può essere introdotta anche con il rito famiglia.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, della natura necessaria del procedimento in esame, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 110/2024 R.G.A.C.:
- a parziale modifica del provvedimento n. 4671 del del 25 maggio
2021, ridetermina l'importo del contributo per mantenimento dei figli, a carico del padre, nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio dalla domanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale
ISTAT; pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nella misura del 60% a carico del e del 40% a carico della CP_1 Pt_1
(come già previsto nel precedente decreto), purché previamente concordate e documentate, salvo urgenze e secondo il protocollo CNF;
dispone che l'assegno unico familiare venga versato per intero in favore della madre collocataria;
- conferma per il resto il provvedimento n. 4671 del 25 maggio 2021 per quanto non modificato con il presente, rigettando o dichiarando inammissibili le altre domande della ricorrente come in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti, il 18 giugno
2025
Il giudice rel. Il presidente
(Serena Andaloro) (Mario Samperi)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 110/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milazzo, via Capitano Massimo Scala n. 21, presso lo studio dell'avv. Maura Milioti (indirizzo pec: che la rappresenta Email_1
e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Librizzi, via Borgata Murmari, n. 80, presso lo studio dell'avv. Marco Conti Gallenti (fax: 0941362145, PEC:
, che lo rappresenta e difende, Email_2 resistente, con l'intervento del p.m. presso il Tribunale di Patti;
oggetto: modifica condizioni di mantenimento e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate in data 11 e 12 giugno 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024, ha chiesto a Parte_1 modifica del provvedimento n. 4671/21, nel giudizio iscritto al n. 1956/2020 R.G.A.C. l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia disporre, la modifica delle condizioni così come stabilite nel ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio con le seguenti modalità:
1. affidare i minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare dove già risiedono, sita in Patti (ME) via XX settembre n. 45 di proprietà del padre;
2. pertanto i figli vivranno insieme alla IG.ra presso l'abitazione sita in Patti via XX settembre n.45; Pt_1 venga imposto al padre che su detto immobile, per le ragioni di cui in premessa, vengano effettuati ad opera del IG. (proprietario) CP_1 tutti i lavori necessari, al fine di rendere l'immobile vivibile e dignitoso sia d'estate che d'inverno;
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il IG. potrà vedere e tenere con sé i minori dal CP_1 venerdì alla domenica dalle ore 14:00 alle ore 20:00, con pernotto degli stessi presso di lui secondo la volontà dei bambini e previo accordo con la madre;
4. Per quanto riguarda il periodo estivo (luglio e agosto), i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di dieci giorni, da concordarsi secondo le disponibilità dei due genitori entro il mese di giugno. Durante le vacanze natalizie, in considerazione della fede
Ortodossa della madre e della fede Cristiana del padre i minori trascorreranno i giomi dal 23 al 31 dicembre con il padre e dal giorno 1 gennaio al giorno 8 gennaio con la madre;
i minori trascorreranno alternativamente con la madre ed il padre i giorni relativi alla domenica ed al lunedi della Pasqua cristiana;
per le altre festività e per il giomo del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il sig. in considerazione del maggiore collocazione dei bimbi CP_2 presso la madre, verserà un assegno di mantenimento mensile di € 250,00 - annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT -per ciascuno dei figli a titolo di concorso al mantenimento degli stessi e metà dell'assegno unico familiare pari ad € 175,00 al mese. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del IG. e CP_2
30% a carico della IG.ra , purché previamente concordate e Pt_1 successivamente resocontate. Con vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A.”. Con comparsa di risposta depositata in data 24 aprile 2024, si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda di Controparte_1 condanna all'effettuazione dei lavori di manutenzione dell'immobile in cui risiedono i minori e chiedendo il rigetto delle altre domande della ricorrente, con vittoria di spese e compensi.
La ricorrente ha chiesto di regolamentare diversamente i tempi di frequentazione del padre con i figli, ma non ha allegato alcun elemento nuovo e significativo rispetto al momento in cui è stato adottato il provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della genitorialità del 25 maggio 2021.
Anche i disagi rappresentati (difficoltà dei bambini a pernottare con il padre, con costanza, nei tempi concordati) eventualmente manifestati dai bambini nello spostarsi da una casa ad un'altra, vanno tenuti in considerazione e, ovviamente, assecondati in modo da evitare che i bambini siano costretti ad adattarsi alla situazione di crisi familiare nell'immediato, ma appaiono rientrare nella normalità delle famiglie separate in cui occorre offrire tempi di adeguamento il più possibile consoni alla crescita e allo sviluppo dei bambini.
La domanda di modifica va, pertanto, rigettata, tenuto conto, peraltro, che nel ricorso introduttivo, è stato comunque chiesto di confermare il pernotto presso il padre dal venerdì alla domenica sera escludendo solo la notte della domenica rispetto all'accordo concordato. Rimane chiaro che le parti, in base alla volontà dei bambini, possono modificare, congiuntamente, il calendario previsto nel provvedimento giudiziale cercando di favorire il più possibile il regime di bigenitorialità nel superiore interesse dei minori. La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo del mantenimento per i bambini allegando la crescita degli stessi e le nuove esigenze derivanti che non possono essere soddisfatte con l'importo di euro 150,00 al mese per ciascun bambino. La ricorrente ed il resistente hanno dato atto, nel corso dell'audizione, che, soprattutto, la bambina piccola, , non sempre riesce a pernottare dal Per_1 padre durante i giorni calendarizzati tenuto conto dell'attaccamento alla madre e dell'età della stessa (5 anni). Pertanto, considerato che i tempi di permanenza di presso il padre Per_1 non corrispondono effettivamente a quelli concordati, e tenuto conto anche delle esigenze sopravvenute derivanti dalle maggiori spese da affrontare nell'età scolare dei bambini (anche è in fase di ingresso alla scuola Per_1 primaria), la domanda di aumento del contributo va accolta.
In materia di assegno di mantenimento per il figlio, il giudizio riguarda la conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, sicché il genitore istante può chiedere un adeguamento del relativo ammontare alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nel tempo, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio (Cass., n. 25420/2015; Cass., n. 10119/2006). Il contributo di mantenimento della prole va adeguato alle aumentate esigenze economiche, incremento che è notoriamente legato alla crescita dei figli e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
di conseguenza le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza via via crescenti con l'età, non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con il pagamento delle spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Trib. Reggio Calabria, 19 febbraio 2024, n. 210). L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (Cass., n. 34382/2023).
La crescita dei figli è, infatti, considerata già di per sé una valida
“sopravvenienza” alla pregressa valutazione compiuta dal Giudice nel disporre l'originario assegno di mantenimento (Cass., n. 22075/2022). Per quanto esposto, tenuto conto che entrambi i bambini, rispetto al momento del precedente provvedimento del 2021, sono subentrati nell'età scolare e che la crescita degli stessi incide sulla determinazione del contributo di mantenimento, tenuto conto delle condizioni lavorative delle parti (madre, interprete a chiamata presso il Tribunale dei minori, padre titolare di un'impresa di autoscuola) e delle potenzialità patrimoniali del padre alla luce del patrimonio mobiliare (v. all. 2 alla memoria del 21 maggio 2024 della ricorrente) ed immobiliare dello stesso (all. 3 della comparsa di risposta non rilevando la situazione di contitolarità con i fratelli), considerati i tempi di permanenza concordati del padre con i figli e quelli effettivamente praticati, dell'abitazione della madre con i figli in casa di proprietà del padre ma considerate anche le condizioni di manutenzione della stessa abitazione (alla luce delle fotografie allegate in atti, v. all. 1 della memoria del 21 maggio 2024 della ricorrente), a parziale modifica del provvedimento n. 4671 del del 25 maggio 2021, si ritiene equo rideterminare l'importo del contributo per mantenimento dei figli, a carico del padre, nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio dalla domanda, da versarsi entro il
5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del IG. e 40% a carico della IG.ra CP_1 Pt_1
(come già previsto nel precedente decreto), purché previamente concordate e documentate, salvo urgenze e secondo il protocollo CNF. L'assegno unico familiare verrà versato per intero in favore della madre collocataria, tenuto conto della disparità di condizioni economiche in cui versano i genitori, anche alla luce dell'assenza, nel luogo di residenza, di ogni tipo di supporto della rete familiare della ricorrente, di nazionalità ucraina.
La ricorrente ha chiesto di condannare il resistente ad eseguire opere di manutenzione della casa di abitazione.
La domanda, come eccepito dal resistente, appare inammissibile per carenza del requisito della connessione forte con le domande proposte con il presente rito di famiglia. L'art. 40 c.p.c. ha previsto il cumulo, nello stesso processo, di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della menzionata disposizione disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. o dell'art. 104 c.p.c. e soggette a riti diversi (Trib. Roma, 5 febbraio 2024 , n. 2108). Nella specie, pertanto, nell'ambito del presente rito, la domanda di condanna ad un facere, assoggettata al rito ordinario civile o a quelli alternativi previsti dal c.p.c., non può essere proposta cumulativamente nell'ambito del giudizio in esame non trattandosi di domanda risarcitoria del danno conseguente a violazione dei doveri familiari che, ora, a seguito del decreto correttivo n. 164/2024, in base al nuovo art. 473 bis c.p.c. può essere introdotta anche con il rito famiglia.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, della natura necessaria del procedimento in esame, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 110/2024 R.G.A.C.:
- a parziale modifica del provvedimento n. 4671 del del 25 maggio
2021, ridetermina l'importo del contributo per mantenimento dei figli, a carico del padre, nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio dalla domanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale
ISTAT; pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nella misura del 60% a carico del e del 40% a carico della CP_1 Pt_1
(come già previsto nel precedente decreto), purché previamente concordate e documentate, salvo urgenze e secondo il protocollo CNF;
dispone che l'assegno unico familiare venga versato per intero in favore della madre collocataria;
- conferma per il resto il provvedimento n. 4671 del 25 maggio 2021 per quanto non modificato con il presente, rigettando o dichiarando inammissibili le altre domande della ricorrente come in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti, il 18 giugno
2025
Il giudice rel. Il presidente
(Serena Andaloro) (Mario Samperi)