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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/09/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2395/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni così come rassegnate in atti dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2395/2023 promossa da: nato a [...], Via Stadio n. 5 il 15.11.1949, CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Lazzarini, CF , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini (RN), Via Flaminia n. 183/E, fax 0541383666, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
Attore
Contro
residente in [...] CF Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Andrea Caione, CF C.F._3
, pec: e Giuseppe Macrì, CF , C.F._4 Email_2 C.F._5 pec: elettivamente domiciliata nel loro studio di Milano, Via Simone Email_3
D'Orsenigo, 22., giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_2 C.F._6 in Morciano di Romagna, via Diomede Forlani n. 42;
, nato Cattolica il 26.03.1985, C.F. residente in [...]di CP_3 C.F._7
Romagna, via Giuseppe Mazzini n. 21;
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]; pagina 1 di 12 , nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._9 residente in [...];
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_6 C.F._10
Pesaro, via Milazzo n. 63;
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti di precisazione delle conclusioni depositati da entrambe le parti costituite in data 9.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
AVENTE AD OGGETTO: acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio su corte comune.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 agosto 2023 l'odierno attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini i sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis, in via principale, accertare e dichiarare che il Sig. ha acquisito il diritto Parte_1 di servitù di passaggio a piedi e con mezzi (autovetture e furgoncini) sulla corte 2090 del Comune di Morciano di Romagna dis tinta al foglio
2 del medesimo per usucapione in virtù di passaggio ultra settantennale per non dire ultra centenaria a favore delle particelle del Comune di
Morciano di Romagna foglio 2, particelle 59 sub 3, 59 sub 4, 59 sub 7 e 59 sub 8; ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero del competente Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità ed autorizzare il Direttore dell'Agenzia del Territorio di Rimini ad effettuare voltura catastale;
rigettare tutte le domande avanzate da controparte;
con vittoria di spese e compensi professionali nei confronti dei convenuti che si oppongano all'usucapione.”.
Parte attrice ha ricostruito la vicenda in fatto, esponendo di essere proprietario delle particelle catastali del Comune di Morciano distinte al NCEU al foglio 2, particella n. 59 sub. 3, sub. 4 sub. 7 e sub. 8, confinanti con la particella n. 2090, foglio 2, del medesimo Comune e a riguardo ha precisato che quest'ultima particella consiste in una corte comune alla quale si accede mediante strada pubblica (Via
Mazzini). Il sig. ha proseguito riferendo che sia la pubblica via dalla quale si accede alla particella Parte_1
2090 che la particella stessa hanno un fondo di ghiaia in parte stabilizzato e in parte di cemento e per tale ragione sono transitabili sia a piedi che con i veicoli a motore. L'attore a sostegno della sua domanda ha dichiarato di essere nato nell'abitazione attualmente identificata al catasto del Comune di Morciano con la particella 59 e di avere utilizzato per oltre settanta anni la corte comune identificata alla particella 2090 al fine di accedere alla propria abitazione sia transitandovi a piedi che con mezzi di trasporto. L'attore ha pagina 2 di 12 altresì precisato che la sua abitazione si affaccia sulla predetta corte ed è separata dalla stessa da un cancello che ne delimita la proprietà.
In punto di diritto, il sig. ha evidenziato che ricorrono i presupposti per il riconoscimento Parte_1 della avvenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla corte individuata alla particella 2090, avendovi transitato per oltre settanta anni in maniera pacifica, continuativa e ininterrotta ed essendo altresì presenti opere visibili e permanenti (fondo stradale e un cancello) destinate all'esercizio della rivendicata servitù.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra che ha contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto. In particolare, parte convenuta ha affermato di avere acquistato in data 13 aprile 2017
l'immobile sito in Morciano di Romagna, posto al civico 11 di via Borgo Mazzini, contraddistinto al foglio
2 mappale 339 del predetto Comune, nonché il fabbricato accessorio e corte annessa al foglio 2 mappale
53. La sig.ra ha evidenziato che l'immobile di cui è proprietario il sig. è adibito ad attività CP_1 Parte_1
Parte di (“Residenza la Madonnina”) e presenta due ingressi: quello principale, sito in via Mazzini al civico
23/25, e quello carraio, sito in via Stadio e al quale si accede tramite cortile interno, adibito a parcheggio.
La convenuta ha proseguito esponendo che la proprietà del sig. è stata oggetto di lavori di Parte_1 ristrutturazione tra l'anno 2013 e l'anno 2014, a seguito dei quali, oltre essere stato aperto il civico n. 15 presso tale residenza, è stato, altresì, installato senza alcun titolo e autorizzazione, un cancello rivolto sulla corte di cui è causa. La sig.ra quindi, ha affermato che parte attrice ha realizzato, abusivamente, su CP_1
Parte una parte della particella 59, un parcheggio destinato ai clienti del e ha evidenziato che con la presente Parte controversia il sig. abbia la esclusiva finalità di garantire ai clienti del suo la possibilità di Parte_1 accedere a tale parcheggio anche da Via Mazzini. In conclusione, parte convenuta ha escluso che sulla corte n. 2090 vi sia alcuna servitù di passaggio acquisita da parte attrice, la quale, peraltro, non risiede in Via
Mazzini, bensì in Via Stadio n. 5, a cui si accede mediante apposito accesso carraio.
In punto di diritto, la sig.ra ha preliminarmente eccepito il mancato assolvimento della CP_1 condizione di procedibilità della domanda, stante il mancato svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Inoltre, parte convenuta ha sottolineato che il sig. non ha provato la sussistenza dei requisiti che la legge richiede per l'accertamento Parte_1 dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla corte controversa: “continuità almeno ventennale,
l'animus possidenti per tale durata e la presenza sempre ventennale di opere che dimostrino tale attitudine, senza il sospetto della strumentalità all'azione medesima”.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del
20.11.2024, parte attrice ha eccepito sia l'inammissibilità della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata dalla controparte sia la tardività della documentazione ivi allegata;
ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.; si è opposta all'ammissione delle prove pagina 3 di 12 testimoniali articolate dalla sig.ra in quanto il teste ha un interesse nella presente CP_1 Tes_1 controversia, avendo venduto l'immobile a parte convenuta, mentre il teste non è residente in Tes_2 quella zona. Parte convenuta, invece, ha insistito per l'inammissibilità dei documenti di controparte contenenti l'interrogatorio formale scritto e le testimonianze scritte;
ha eccepito l'inammissibilità dell'interrogatorio parzialmente dedotto solo verso alcuni dei convenuti;
ha eccepito l'incapacità a testimoniare dei familiari del sig. e del sig. dante causa dell'immobile di proprietà del sig. Parte_1 Per_1
si è opposta all'ammissione della prova contraria già articolata in terza memoria. Il Giudice, Parte_1 all'esito dell'udienza si è riservato sulle questioni sopra illustrate e ha sciolto la citata riserva con ordinanza del 18.12.2024. All'udienza del 3.03.2025 si è svolta la prova per testi e alla successiva udienza del
10.07.2025 parte convenuta ha chiesto la sospensione del procedimento avendo depositato querela di falso e denuncia per falsa testimonianza nei confronti dei testi di controparte escussi alla precedente udienza;
in subordine ha chiesto la rinnovazione della prova orale e l'ammissione a prova contraria dei testi già indicati in atti. Parte attrice si è opposta all'istanza di sospensione non ritenendo rilevanti le prove orali articolate dalla convenuta;
si è opposta, altresì, alla richiesta di rimessione in istruttoria in quanto già dichiarata inammissibile con riferimento alla prova contraria. Il Giudice all'esito si è riservato e, con ordinanza del
6.08.2025, ha sciolto la riserva, ha rigettato la istanza di sospensione e ha trattenuto la causa in decisione.
Si dichiara preliminarmente la contumacia dei sig.ri , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
. Controparte_5 Controparte_6
SUL RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA FORMULATA DA PARTE
CONVENUTA
La sig.ra in via preliminare, ha eccepito la improcedibilità della domanda attrice in conseguenza CP_1 del mancato svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 D.lgs. 4 marzo
2010, n. 28.
La citata eccezione è destituita di fondamento in quanto dalla documentazione depositata in atti da parte attrice emerge che è stata correttamente adempiuta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d. lgs.
28/2010 visto l'effettivo svolgimento della procedura di mediazione che si è conclusa con esito negativo e al quale ha partecipato personalmente la sig.ra con l'assistenza dell'Avv. Giuseppe Macrì (cfr. doc. CP_1
1 allegato all'atto depositato in data 19.01.2024).
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI SCRITTE DEPOSITATE DA PARTE ATTRICE.
La sig.ra ha dedotto che le dichiarazioni scritte di cui ai docc. 3 e 4, depositate dal sig. CP_1
sono inammissibili in quanto rilasciate dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 Controparte_2 CP_5
parti convenute nel presente giudizio. Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità delle dichiarazioni scritte
[...] di cui ai docc. 5, 6, 7 e 8, depositate da controparte, poiché contrastanti con l'art. 275-bis c.p.c. e con l'art. 103 disp. att. c.p.c., essendo attribuite a soggetti chiamati a testimoniare nel presente giudizio. pagina 4 di 12 Ebbene, quanto alle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dai convenuti contumaci, giova precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra queste hanno natura di confessioni stragiudiziali e, CP_1 pertanto, sono ammissibili nel procedimento civile.
A riguardo è opportuno precisare che la confessione viene qualificata quale “la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”, costituendo “piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti indisponibili”. In particolare, l'art. 2735 c.c. sancisce l'equipollenza di effetti tra confessione giudiziale e confessione stragiudiziale (se resa alla parte o a un suo rappresentante), stabilendone, altresì, l'identità sul piano strutturale: entrambe, infatti, sono dichiarazioni di scienza prive di valore negoziale e dotate di efficacia esclusivamente probatoria. La piena equiparazione viene meno nel caso di confessione stragiudiziale resa ad un terzo o contenuta in un testamento che, pur conservando natura e funzione probatoria, non ha tuttavia efficacia di prova legale ma è liberamente valutabile dal giudice. La giurisprudenza, ribadita l'identità strutturale della confessione giudiziale e della confessione stragiudiziale fatta alla parte o ad un terzo (Cass. 13212/2006; Cass. 1425/1987) ha precisato che affinché la confessione stragiudiziale possa spiegare la sua efficacia è necessario che vi sia identità tra le parti (anche in senso processuale) del giudizio in cui la confessione viene fatta valere ed i soggetti, rispettivamente autore e destinatario, della dichiarazione, valendo altrimenti quest'ultima come semplice prova liberamente valutabile dal giudice (Cass. 3055/1996). Al fine di ottenere effetti probatori all'interno di un processo, la confessione stragiudiziale deve essere provata dalla parte che vuole avvalersene attraverso la indicazione di altri mezzi di prova quali testimoni, documenti, presunzioni. Ove, la confessione venga provata con tali mezzi, assume, direttamente, efficacia di prova legale. Quindi, la parte che intende avvalersi di una confessione stragiudiziale altro non dovrà fare che provare l'esistenza della confessione riferita ai fatti controversi oggetto del procedimento.
Ciò premesso, facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, ritiene l'adito
Tribunale che i documenti contenenti le dichiarazioni confessorie dei convenuti contumaci sono ammissibili ed assumono valore di prova legale nel presente giudizio. Infatti, tali documenti sono stati correttamente prodotti in giudizio dal sig. e, essendo relativi alle parti in causa, risulta, altresì, Parte_1 soddisfatto il requisito della identità delle parti del giudizio in cui la confessione viene fatta valere e al quale sopra si è fatto richiamo.
Con riferimento alle dichiarazioni sottoscritte dai soggetti chiamati a testimoniare nel presente giudizio
– delle quali parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità – anche queste alla luce della disamina sopra svolta sono ammissibili sebbene si tratti di dichiarazioni prive di valore di prova legale e soggette alla libera valutazione del presente Tribunale.
SULL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE
pagina 5 di 12 Parte attrice ha dedotto di avere usucapito il diritto di servitù di passaggio sulla particella n. 2090, foglio 2, Comune di Morciano, trattandosi di una corte comune utilizzata “da oltre settant'anni” in modo pacifico, continuativo e ininterrotto per accedere alla propria abitazione (particella 59, sub. 3, sub. 4, sub. 7, sub. 8, foglio 2, Comune di Morciano), sia transitandovi a piedi che con mezzi di trasporto.
Parte convenuta, al contrario, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea in quanto non sono stati dimostrati in giudizio i presupposti richiesti dalla legge per l'accertamento del diritto preteso. In particolare, la sig.ra ha dedotto che non è stato provato il requisito dell'apparenza della servitù di CP_1 passaggio, poiché il cancello delimitante la proprietà del sig. (particella 59) dalla corte comune Parte_1
(particella 2090) è stato realizzato solo in epoca recente, ossia nel 2017 in occasione di taluni lavori di ristrutturazione. Quanto al fondo in ghiaia, che secondo parte attrice ricoprirebbe la corte comune, parte convenuta ha eccepito che la stessa documentazione fotografica depositata dal sig. comprova Parte_1 che, in realtà, la corte è “interamente coperta di erba non calpestata” e che “solo in seguito ai lavori commissionati dalla convenuta, la corte, a sue spese, verrà livellata e ricoperta di stabilizzato di ghiaia bianca”
In punto di diritto, giova ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n.
4931).
In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n
10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996), postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo pagina 6 di 12 clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n.
1276/1975), gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
Quanto, invece, alla servitù di passaggio, che interessa la vicenda che ivi ne occupa, giova ricordare che la stessa è il diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo (c.d. “fondo dominante”) di passare su un fondo altrui (c.d. “fondo servente”) per accedere al proprio. La costituzione della servitù di passaggio per usucapione (e per destinazione del padre di famiglia) può avvenire solo in ipotesi di servitù
c.d. apparenti, ovverossia in relazione a quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
La giurisprudenza consolidatasi sul tema ha delineato in modo sufficientemente chiaro il concetto di apparenza necessario ai fini dell'acquisto della servitù e la presenza in termini temporali delle suddette opere: aspetto questo fondamentale ai fini del compimento dell'usucapione. Nel caso di domanda tesa ad ottenere il riconoscimento per usucapione della servitù, invero, le opere devono essere presenti fin dal momento in cui si pretende di esercitare il diritto corrispondente. Al riguardo, la Cassazione ha affermato che “l'acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell'art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell'apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere” (Cass. 10 marzo
2011 n. 5733).
pagina 7 di 12 Facendo applicazione dei summenzionati principi al caso in esame, grava in capo al sig. Parte_1
l'onere di provare:
a) che il transito sul fondo comune sia stato esercitato per almeno 20 anni in maniera continuata, pacifica e ininterrotta;
b) l'esistenza, almeno per il citato periodo, di opere visibili, permanenti e idonee allo scopo (atteso che la visibilità delle opere è condizione indispensabile per consentire ai proprietari del fondo comune di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù sul tale fondo);
c) che tali opere siano in maniera inequivocabile destinate all'esercizio della servitù;
d) che le opere siano idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto l'esercizio di un potere corrispondente ad una servitù.
Ebbene, quanto al primo requisito (a), ritiene il presente Tribunale che il sig. abbia Parte_1 adeguatamente dimostrato che il transito sulla corte comune si è protratto per il tempo necessario all'usucapione del diritto reale di godimento azionato con il presente giudizio. La citata circostanza è stata confermata dai testi citati dall'attore, sig.ra e sig. i quali – Persona_2 Testimone_3 sentiti all'udienza del 3.03.2025, nel rispondere ai capitoli nn. 6 e 8 di cui alla seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. di parte attrice – hanno affermato che da oltre settanta anni il sig. nonché i suoi aventi Parte_1 causa, hanno percorso a piedi o con mezzi di trasporto la corte comune n. 2090 in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico. Tale aspetto, inoltre, ha trovato conferma anche nelle confessioni stragiudiziali depositate in giudizio e sottoscritte da parte di alcuni dei soggetti convenuti nel presente giudizio, in qualità di comproprietari della corte comune n. 2090 (sig. e sig.ra Controparte_2 [...]
- cfr. docc. 3 e 4 allegati alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice), nonché nelle CP_5 dichiarazioni di soggetti terzi rispetto alle parti, i quali in passato hanno affermato di avere risieduto per molti anni nelle immediate vicinanze della predetta corte comune (sigg.re Persona_2
e sig. - cfr. docc. 5, 6 e 8 allegati alla seconda memoria ex art. 171- Parte_3 Controparte_7 ter c.p.c. di parte attrice).
Come illustrato nel precedente paragrafo, le dichiarazioni rese dai convenuti nel presente giudizio hanno valore di prova legale, pertanto, la loro efficacia è predeterminata dalla legge e al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto delle stesse, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito. In particolare, la confessione costituisce “piena prova contro colui che
l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti indisponibili”. Ebbene, il sig. ha dichiarato Controparte_2 che “per arrivare alla part. 59 il sig. (e suoi genitori prima di lui) da che io ho ricordo ha attraversato e a Parte_1 tutt'oggi attraversa, a piedi e con veicoli la particella 2090 foglio 2 del Comune di Morciano di Romagna”. Concorde con tale confessione è la dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra “dichiaro che a mia memoria Controparte_5 diretta esiste una servitù di passaggio in via Borgo Mazzini (vicolo) e nella corte comune adiacente, particella 54, in favore pagina 8 di 12 della proprietà di via Borgo Mazzini 23 e 25, all'epoca della Signorina ed ora della Famiglia Persona_3
I miei genitori mi riportavano che da tempo immemorabile esisteva tale servitù…”. Inoltre, anche le Parte_1 dichiarazioni rilasciate dai soggetti terzi sono conformi alle predette confessioni e, pertanto, conducono alla medesima conclusione, ovverosia all'accertamento del transito ultraventennale sulla corte in esame da parte del sig. e dei suoi familiari. Tra le altre, infatti, il sig. , ha riconosciuto che “a Parte_1 Testimone_4 memoria mia e dei miei antenati il passaggio sulle particelle 53 e 2090 foglio 2 era a disposizione ed utilizzato da chiunque avesse bisogno o necessità costituendo quindi un passaggio pubblico. In particolare, il passaggio era utilizzato dai residenti frontisti e dalla famiglia (ora proprietaria dell'immobile di via Borgo Mazzini 23 e 25 per raggiungere la Per_3 Parte_1 particella 59 retrostante l'immobile stesso ove avevano i magazzini e la cantina per la lavorazione dei prodotti agricoli del loro podere in via Ca' Fabbro” (cfr. doc. 7 allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice).
Analoghe conclusioni possono essere tratte in merito alla presenza – per il tempo necessario all'usucapione – di opere visibili funzionali a consentire l'accesso all'immobile di proprietà del sig. Parte_1
(particella 59 sub. 3, 4, 7 e 8) attraverso la corte n. 2090. In particolare, alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite nel presente procedimento, si ritiene provata in giudizio l'esistenza ultraventennale di un cancello delimitante la proprietà del sig. dalla corte comune. Più nel dettaglio, nel rispondere Parte_1 al capitolo n. 7 di cui alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice, il teste, sig. Tes_5
, ha affermato “si è vero, sono nato lì e l'ho sempre visto il cancello”, e il teste sig. ha
[...] Testimone_3 dichiarato “si è vero. Adr. Ricordo che oltre al cancello di sino al 1982 vi erano altri due cancelli”. Nello stesso Parte_1 senso depongono le dichiarazioni stragiudiziali sopra citate, depositate in giudizio dal sig. In Parte_1 particolare, il sig. ha dichiarato che “l'immobile del Sig. infatti, si affaccia sulla corte Controparte_2 Parte_1 comune ed è diviso dalla stessa da un cancello (anch'esso posizionato da tempo immemorabile) che delimita conseguentemente la proprietà dalla corte comune”; la sig.ra ha ribadito “i miei genitori mi riportavano che Parte_1 Controparte_5 da tempo immemorabile esisteva tale servitù con la presenza di cancellata sul confine della corte comune (part. 54) con la proprietà della particella 59 che consentiva il transito di carri e bestiame”. Inoltre, quanto riconosciuto dalla sig.ra
è stato confermato anche dalle dichiarazioni scritte rilasciate dalle sigg.re Controparte_5 [...]
e nonché dal sig. il quale ha, parimenti, sostenuto Persona_2 Parte_3 Controparte_7 che in tale area “esisteva ed esiste tutt'ora un cancello carrabile dal quale transitavano, attraverso il vicolo e l'area della part.
54 bestiame e carri agricoli e non, diretti alla corte 4 dei civici 23 e 25”.
Con riferimento alla presenza sulla particella n. 2090 di un fondo di ghiaia, stabilizzato e in alcuni punti di cemento – nonostante dalle risultanze probatorie acquisite in giudizio non sia possibile accertarne l'esistenza per il tempo necessario all'usucapione in quanto non è dato individuarsi l'esatta data a decorrere dalla quale tale tracciato è stato realizzato – giova richiamare l'orientamento seguito dalla Suprema Corte sul punto. I Giudici di legittimità, infatti, hanno evidenziato che ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manu factum (ossia pagina 9 di 12 un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Cass. civ. Sez. II, Sent.,
27-08-2012, n. 14660; Cass. 27/5/2009 n. 12362; Cass. 17/2/2004, n. 2994; Cass. 29/8/1998 n.
8633; Cass. 23/2/1987 n. 1912) dovendosi escludere la configurabilità di una servitù apparente di passaggio, qualora i tracciati utilizzati dal proprietario del fondo confinante dovevano ritenersi funzionali alle esigenze del fondo che attraversano e, comunque, non erano destinati in modo inequivocabile alla sola utilità del fondo altrui” (Cass. 27/04/2004, n. 8039)” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 31305 del
29.11.2019 e n. 7004 del 17.03.2017). Ne discende che, ritenendosi provato in giudizio il transito ultraventennale per la corte comune n. 2090 da parte del sig. e, prima di lui, della sua famiglia, è Parte_1 conseguenza logica la naturale formazione di un passaggio lungo la corte comune n. 2090, formatosi per il transito a piedi o tramite mezzi di trasporto.
Da ultimo, con riferimento al requisito di cui alla lettera d), la Suprema Corte ha affermato che “in materia di proprietà, il requisito dell'apparenza della servitù necessario ai fini dell'acquisto di essa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in guisa da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un onere preciso a carattere stabile, per cui ai fini dell'apparenza di una servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, nel senso che è necessario un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. Ne consegue che per usucapire il diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente (seppure, prima ancora, pure necessaria) l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 25.10.2023, n. 29555). Quel che dunque sostanzia il quid pluris è il “raccordo” tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso funzionale, la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada su cui il passaggio preteso è possibile, essendo sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.
Orbene, nella fattispecie in esame si ritiene del tutto inequivocabile che tanto il cancello che separa la corte comune n. 2090 dalla proprietà del sig. (particella n. 59) quanto il passaggio che li collega Parte_1 sono stati realizzati per consentire e agevolare l'accesso all'immobile di proprietà di parte attrice sia transitandovi a piedi che con mezzi di trasporto.
pagina 10 di 12 Ciò premesso, la domanda presentata dal sig. appare fondata e deve essere accolta, in Parte_1 quanto le prove testimoniali assunte attestano univocamente un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio da parte del sig. consistente Parte_1 nel transito sia pedonale che carrabile per la corte comune n. 2090. Le deposizioni dei testi, inoltre, sono corroborate dalle dichiarazioni stragiudiziali rilasciate da parte dei convenuti contumaci nel presente giudizio nonché dalle dichiarazioni scritte rilasciate dai soggetti terzi che hanno risieduto nelle immediate vicinanze dell'area oggetto di contestazione, i quali hanno confermato tanto l'esistenza di opere visibili funzionali al passaggio quanto il transito ultraventennale attraverso la citata corte comune da parte del sig.
e prima ancora della sua famiglia. Parte_1
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
Con particolare riferimento al valore della lite, parte attrice in ordine alla determinazione del contributo unificato ha affermato che il suo importo è pari a euro 237,00 “importo ottenuto moltiplicando per duecento il reddito dominicale del terreno”. In punto di diritto l'art. 15 c.p.c. prescrive che “Il valore delle cause relative
a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”.
Orbene nel caso in esame non sono presenti documenti atti a poter determinare il valore del reddito dominicale del bene di cui è causa, di conseguenza deve essere fatta applicazione della disciplina di cui all'ultimo comma della norma citata e la causa deve pertanto ritenersi di valore indeterminabile. Ritiene il
Tribunale adito che vista la non particolare complessità delle questioni trattate dovrà farsi applicazione dei minimi tariffari con riferimento a tutte le fasi processuali.
Da ultimo si precisa, che con riferimento alla posizione dei convenuti contumaci le spese debbano essere integralmente compensate tra le parti viste anche le conclusioni di parte attrice la quale ha così concluso: “con vittoria di spese e compensi professionali nel caso in cui i convenuti si oppongano all'usucapione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 11 di 12 ➢ Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte del sig. del diritto di servitù di passaggio a Parte_1 piedi e con mezzi sulla corte individuata alla particella n. 2090 del Comune di Morciano di Romagna, distinta al foglio 2 del medesimo Comune, in favore delle particelle del
Comune di Morciano di Romagna, censite al foglio 2, particelle 59 sub. 3, 59 sub. 4, 59 sub. 7 e 59 sub. 8;
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 237,00 per spese e euro 3.809,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge e rimborso forfetario (15%).
Così deciso in Rimini, 16 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni così come rassegnate in atti dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2395/2023 promossa da: nato a [...], Via Stadio n. 5 il 15.11.1949, CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Lazzarini, CF , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini (RN), Via Flaminia n. 183/E, fax 0541383666, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
Attore
Contro
residente in [...] CF Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Andrea Caione, CF C.F._3
, pec: e Giuseppe Macrì, CF , C.F._4 Email_2 C.F._5 pec: elettivamente domiciliata nel loro studio di Milano, Via Simone Email_3
D'Orsenigo, 22., giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_2 C.F._6 in Morciano di Romagna, via Diomede Forlani n. 42;
, nato Cattolica il 26.03.1985, C.F. residente in [...]di CP_3 C.F._7
Romagna, via Giuseppe Mazzini n. 21;
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]; pagina 1 di 12 , nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._9 residente in [...];
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_6 C.F._10
Pesaro, via Milazzo n. 63;
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti di precisazione delle conclusioni depositati da entrambe le parti costituite in data 9.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
AVENTE AD OGGETTO: acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio su corte comune.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 agosto 2023 l'odierno attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini i sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis, in via principale, accertare e dichiarare che il Sig. ha acquisito il diritto Parte_1 di servitù di passaggio a piedi e con mezzi (autovetture e furgoncini) sulla corte 2090 del Comune di Morciano di Romagna dis tinta al foglio
2 del medesimo per usucapione in virtù di passaggio ultra settantennale per non dire ultra centenaria a favore delle particelle del Comune di
Morciano di Romagna foglio 2, particelle 59 sub 3, 59 sub 4, 59 sub 7 e 59 sub 8; ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero del competente Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità ed autorizzare il Direttore dell'Agenzia del Territorio di Rimini ad effettuare voltura catastale;
rigettare tutte le domande avanzate da controparte;
con vittoria di spese e compensi professionali nei confronti dei convenuti che si oppongano all'usucapione.”.
Parte attrice ha ricostruito la vicenda in fatto, esponendo di essere proprietario delle particelle catastali del Comune di Morciano distinte al NCEU al foglio 2, particella n. 59 sub. 3, sub. 4 sub. 7 e sub. 8, confinanti con la particella n. 2090, foglio 2, del medesimo Comune e a riguardo ha precisato che quest'ultima particella consiste in una corte comune alla quale si accede mediante strada pubblica (Via
Mazzini). Il sig. ha proseguito riferendo che sia la pubblica via dalla quale si accede alla particella Parte_1
2090 che la particella stessa hanno un fondo di ghiaia in parte stabilizzato e in parte di cemento e per tale ragione sono transitabili sia a piedi che con i veicoli a motore. L'attore a sostegno della sua domanda ha dichiarato di essere nato nell'abitazione attualmente identificata al catasto del Comune di Morciano con la particella 59 e di avere utilizzato per oltre settanta anni la corte comune identificata alla particella 2090 al fine di accedere alla propria abitazione sia transitandovi a piedi che con mezzi di trasporto. L'attore ha pagina 2 di 12 altresì precisato che la sua abitazione si affaccia sulla predetta corte ed è separata dalla stessa da un cancello che ne delimita la proprietà.
In punto di diritto, il sig. ha evidenziato che ricorrono i presupposti per il riconoscimento Parte_1 della avvenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla corte individuata alla particella 2090, avendovi transitato per oltre settanta anni in maniera pacifica, continuativa e ininterrotta ed essendo altresì presenti opere visibili e permanenti (fondo stradale e un cancello) destinate all'esercizio della rivendicata servitù.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra che ha contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto. In particolare, parte convenuta ha affermato di avere acquistato in data 13 aprile 2017
l'immobile sito in Morciano di Romagna, posto al civico 11 di via Borgo Mazzini, contraddistinto al foglio
2 mappale 339 del predetto Comune, nonché il fabbricato accessorio e corte annessa al foglio 2 mappale
53. La sig.ra ha evidenziato che l'immobile di cui è proprietario il sig. è adibito ad attività CP_1 Parte_1
Parte di (“Residenza la Madonnina”) e presenta due ingressi: quello principale, sito in via Mazzini al civico
23/25, e quello carraio, sito in via Stadio e al quale si accede tramite cortile interno, adibito a parcheggio.
La convenuta ha proseguito esponendo che la proprietà del sig. è stata oggetto di lavori di Parte_1 ristrutturazione tra l'anno 2013 e l'anno 2014, a seguito dei quali, oltre essere stato aperto il civico n. 15 presso tale residenza, è stato, altresì, installato senza alcun titolo e autorizzazione, un cancello rivolto sulla corte di cui è causa. La sig.ra quindi, ha affermato che parte attrice ha realizzato, abusivamente, su CP_1
Parte una parte della particella 59, un parcheggio destinato ai clienti del e ha evidenziato che con la presente Parte controversia il sig. abbia la esclusiva finalità di garantire ai clienti del suo la possibilità di Parte_1 accedere a tale parcheggio anche da Via Mazzini. In conclusione, parte convenuta ha escluso che sulla corte n. 2090 vi sia alcuna servitù di passaggio acquisita da parte attrice, la quale, peraltro, non risiede in Via
Mazzini, bensì in Via Stadio n. 5, a cui si accede mediante apposito accesso carraio.
In punto di diritto, la sig.ra ha preliminarmente eccepito il mancato assolvimento della CP_1 condizione di procedibilità della domanda, stante il mancato svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Inoltre, parte convenuta ha sottolineato che il sig. non ha provato la sussistenza dei requisiti che la legge richiede per l'accertamento Parte_1 dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla corte controversa: “continuità almeno ventennale,
l'animus possidenti per tale durata e la presenza sempre ventennale di opere che dimostrino tale attitudine, senza il sospetto della strumentalità all'azione medesima”.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del
20.11.2024, parte attrice ha eccepito sia l'inammissibilità della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata dalla controparte sia la tardività della documentazione ivi allegata;
ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.; si è opposta all'ammissione delle prove pagina 3 di 12 testimoniali articolate dalla sig.ra in quanto il teste ha un interesse nella presente CP_1 Tes_1 controversia, avendo venduto l'immobile a parte convenuta, mentre il teste non è residente in Tes_2 quella zona. Parte convenuta, invece, ha insistito per l'inammissibilità dei documenti di controparte contenenti l'interrogatorio formale scritto e le testimonianze scritte;
ha eccepito l'inammissibilità dell'interrogatorio parzialmente dedotto solo verso alcuni dei convenuti;
ha eccepito l'incapacità a testimoniare dei familiari del sig. e del sig. dante causa dell'immobile di proprietà del sig. Parte_1 Per_1
si è opposta all'ammissione della prova contraria già articolata in terza memoria. Il Giudice, Parte_1 all'esito dell'udienza si è riservato sulle questioni sopra illustrate e ha sciolto la citata riserva con ordinanza del 18.12.2024. All'udienza del 3.03.2025 si è svolta la prova per testi e alla successiva udienza del
10.07.2025 parte convenuta ha chiesto la sospensione del procedimento avendo depositato querela di falso e denuncia per falsa testimonianza nei confronti dei testi di controparte escussi alla precedente udienza;
in subordine ha chiesto la rinnovazione della prova orale e l'ammissione a prova contraria dei testi già indicati in atti. Parte attrice si è opposta all'istanza di sospensione non ritenendo rilevanti le prove orali articolate dalla convenuta;
si è opposta, altresì, alla richiesta di rimessione in istruttoria in quanto già dichiarata inammissibile con riferimento alla prova contraria. Il Giudice all'esito si è riservato e, con ordinanza del
6.08.2025, ha sciolto la riserva, ha rigettato la istanza di sospensione e ha trattenuto la causa in decisione.
Si dichiara preliminarmente la contumacia dei sig.ri , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
. Controparte_5 Controparte_6
SUL RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA FORMULATA DA PARTE
CONVENUTA
La sig.ra in via preliminare, ha eccepito la improcedibilità della domanda attrice in conseguenza CP_1 del mancato svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 D.lgs. 4 marzo
2010, n. 28.
La citata eccezione è destituita di fondamento in quanto dalla documentazione depositata in atti da parte attrice emerge che è stata correttamente adempiuta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d. lgs.
28/2010 visto l'effettivo svolgimento della procedura di mediazione che si è conclusa con esito negativo e al quale ha partecipato personalmente la sig.ra con l'assistenza dell'Avv. Giuseppe Macrì (cfr. doc. CP_1
1 allegato all'atto depositato in data 19.01.2024).
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI SCRITTE DEPOSITATE DA PARTE ATTRICE.
La sig.ra ha dedotto che le dichiarazioni scritte di cui ai docc. 3 e 4, depositate dal sig. CP_1
sono inammissibili in quanto rilasciate dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 Controparte_2 CP_5
parti convenute nel presente giudizio. Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità delle dichiarazioni scritte
[...] di cui ai docc. 5, 6, 7 e 8, depositate da controparte, poiché contrastanti con l'art. 275-bis c.p.c. e con l'art. 103 disp. att. c.p.c., essendo attribuite a soggetti chiamati a testimoniare nel presente giudizio. pagina 4 di 12 Ebbene, quanto alle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dai convenuti contumaci, giova precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra queste hanno natura di confessioni stragiudiziali e, CP_1 pertanto, sono ammissibili nel procedimento civile.
A riguardo è opportuno precisare che la confessione viene qualificata quale “la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”, costituendo “piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti indisponibili”. In particolare, l'art. 2735 c.c. sancisce l'equipollenza di effetti tra confessione giudiziale e confessione stragiudiziale (se resa alla parte o a un suo rappresentante), stabilendone, altresì, l'identità sul piano strutturale: entrambe, infatti, sono dichiarazioni di scienza prive di valore negoziale e dotate di efficacia esclusivamente probatoria. La piena equiparazione viene meno nel caso di confessione stragiudiziale resa ad un terzo o contenuta in un testamento che, pur conservando natura e funzione probatoria, non ha tuttavia efficacia di prova legale ma è liberamente valutabile dal giudice. La giurisprudenza, ribadita l'identità strutturale della confessione giudiziale e della confessione stragiudiziale fatta alla parte o ad un terzo (Cass. 13212/2006; Cass. 1425/1987) ha precisato che affinché la confessione stragiudiziale possa spiegare la sua efficacia è necessario che vi sia identità tra le parti (anche in senso processuale) del giudizio in cui la confessione viene fatta valere ed i soggetti, rispettivamente autore e destinatario, della dichiarazione, valendo altrimenti quest'ultima come semplice prova liberamente valutabile dal giudice (Cass. 3055/1996). Al fine di ottenere effetti probatori all'interno di un processo, la confessione stragiudiziale deve essere provata dalla parte che vuole avvalersene attraverso la indicazione di altri mezzi di prova quali testimoni, documenti, presunzioni. Ove, la confessione venga provata con tali mezzi, assume, direttamente, efficacia di prova legale. Quindi, la parte che intende avvalersi di una confessione stragiudiziale altro non dovrà fare che provare l'esistenza della confessione riferita ai fatti controversi oggetto del procedimento.
Ciò premesso, facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, ritiene l'adito
Tribunale che i documenti contenenti le dichiarazioni confessorie dei convenuti contumaci sono ammissibili ed assumono valore di prova legale nel presente giudizio. Infatti, tali documenti sono stati correttamente prodotti in giudizio dal sig. e, essendo relativi alle parti in causa, risulta, altresì, Parte_1 soddisfatto il requisito della identità delle parti del giudizio in cui la confessione viene fatta valere e al quale sopra si è fatto richiamo.
Con riferimento alle dichiarazioni sottoscritte dai soggetti chiamati a testimoniare nel presente giudizio
– delle quali parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità – anche queste alla luce della disamina sopra svolta sono ammissibili sebbene si tratti di dichiarazioni prive di valore di prova legale e soggette alla libera valutazione del presente Tribunale.
SULL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE
pagina 5 di 12 Parte attrice ha dedotto di avere usucapito il diritto di servitù di passaggio sulla particella n. 2090, foglio 2, Comune di Morciano, trattandosi di una corte comune utilizzata “da oltre settant'anni” in modo pacifico, continuativo e ininterrotto per accedere alla propria abitazione (particella 59, sub. 3, sub. 4, sub. 7, sub. 8, foglio 2, Comune di Morciano), sia transitandovi a piedi che con mezzi di trasporto.
Parte convenuta, al contrario, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea in quanto non sono stati dimostrati in giudizio i presupposti richiesti dalla legge per l'accertamento del diritto preteso. In particolare, la sig.ra ha dedotto che non è stato provato il requisito dell'apparenza della servitù di CP_1 passaggio, poiché il cancello delimitante la proprietà del sig. (particella 59) dalla corte comune Parte_1
(particella 2090) è stato realizzato solo in epoca recente, ossia nel 2017 in occasione di taluni lavori di ristrutturazione. Quanto al fondo in ghiaia, che secondo parte attrice ricoprirebbe la corte comune, parte convenuta ha eccepito che la stessa documentazione fotografica depositata dal sig. comprova Parte_1 che, in realtà, la corte è “interamente coperta di erba non calpestata” e che “solo in seguito ai lavori commissionati dalla convenuta, la corte, a sue spese, verrà livellata e ricoperta di stabilizzato di ghiaia bianca”
In punto di diritto, giova ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n.
4931).
In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n
10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996), postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo pagina 6 di 12 clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n.
1276/1975), gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
Quanto, invece, alla servitù di passaggio, che interessa la vicenda che ivi ne occupa, giova ricordare che la stessa è il diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo (c.d. “fondo dominante”) di passare su un fondo altrui (c.d. “fondo servente”) per accedere al proprio. La costituzione della servitù di passaggio per usucapione (e per destinazione del padre di famiglia) può avvenire solo in ipotesi di servitù
c.d. apparenti, ovverossia in relazione a quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
La giurisprudenza consolidatasi sul tema ha delineato in modo sufficientemente chiaro il concetto di apparenza necessario ai fini dell'acquisto della servitù e la presenza in termini temporali delle suddette opere: aspetto questo fondamentale ai fini del compimento dell'usucapione. Nel caso di domanda tesa ad ottenere il riconoscimento per usucapione della servitù, invero, le opere devono essere presenti fin dal momento in cui si pretende di esercitare il diritto corrispondente. Al riguardo, la Cassazione ha affermato che “l'acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell'art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell'apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere” (Cass. 10 marzo
2011 n. 5733).
pagina 7 di 12 Facendo applicazione dei summenzionati principi al caso in esame, grava in capo al sig. Parte_1
l'onere di provare:
a) che il transito sul fondo comune sia stato esercitato per almeno 20 anni in maniera continuata, pacifica e ininterrotta;
b) l'esistenza, almeno per il citato periodo, di opere visibili, permanenti e idonee allo scopo (atteso che la visibilità delle opere è condizione indispensabile per consentire ai proprietari del fondo comune di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù sul tale fondo);
c) che tali opere siano in maniera inequivocabile destinate all'esercizio della servitù;
d) che le opere siano idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto l'esercizio di un potere corrispondente ad una servitù.
Ebbene, quanto al primo requisito (a), ritiene il presente Tribunale che il sig. abbia Parte_1 adeguatamente dimostrato che il transito sulla corte comune si è protratto per il tempo necessario all'usucapione del diritto reale di godimento azionato con il presente giudizio. La citata circostanza è stata confermata dai testi citati dall'attore, sig.ra e sig. i quali – Persona_2 Testimone_3 sentiti all'udienza del 3.03.2025, nel rispondere ai capitoli nn. 6 e 8 di cui alla seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. di parte attrice – hanno affermato che da oltre settanta anni il sig. nonché i suoi aventi Parte_1 causa, hanno percorso a piedi o con mezzi di trasporto la corte comune n. 2090 in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico. Tale aspetto, inoltre, ha trovato conferma anche nelle confessioni stragiudiziali depositate in giudizio e sottoscritte da parte di alcuni dei soggetti convenuti nel presente giudizio, in qualità di comproprietari della corte comune n. 2090 (sig. e sig.ra Controparte_2 [...]
- cfr. docc. 3 e 4 allegati alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice), nonché nelle CP_5 dichiarazioni di soggetti terzi rispetto alle parti, i quali in passato hanno affermato di avere risieduto per molti anni nelle immediate vicinanze della predetta corte comune (sigg.re Persona_2
e sig. - cfr. docc. 5, 6 e 8 allegati alla seconda memoria ex art. 171- Parte_3 Controparte_7 ter c.p.c. di parte attrice).
Come illustrato nel precedente paragrafo, le dichiarazioni rese dai convenuti nel presente giudizio hanno valore di prova legale, pertanto, la loro efficacia è predeterminata dalla legge e al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto delle stesse, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito. In particolare, la confessione costituisce “piena prova contro colui che
l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti indisponibili”. Ebbene, il sig. ha dichiarato Controparte_2 che “per arrivare alla part. 59 il sig. (e suoi genitori prima di lui) da che io ho ricordo ha attraversato e a Parte_1 tutt'oggi attraversa, a piedi e con veicoli la particella 2090 foglio 2 del Comune di Morciano di Romagna”. Concorde con tale confessione è la dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra “dichiaro che a mia memoria Controparte_5 diretta esiste una servitù di passaggio in via Borgo Mazzini (vicolo) e nella corte comune adiacente, particella 54, in favore pagina 8 di 12 della proprietà di via Borgo Mazzini 23 e 25, all'epoca della Signorina ed ora della Famiglia Persona_3
I miei genitori mi riportavano che da tempo immemorabile esisteva tale servitù…”. Inoltre, anche le Parte_1 dichiarazioni rilasciate dai soggetti terzi sono conformi alle predette confessioni e, pertanto, conducono alla medesima conclusione, ovverosia all'accertamento del transito ultraventennale sulla corte in esame da parte del sig. e dei suoi familiari. Tra le altre, infatti, il sig. , ha riconosciuto che “a Parte_1 Testimone_4 memoria mia e dei miei antenati il passaggio sulle particelle 53 e 2090 foglio 2 era a disposizione ed utilizzato da chiunque avesse bisogno o necessità costituendo quindi un passaggio pubblico. In particolare, il passaggio era utilizzato dai residenti frontisti e dalla famiglia (ora proprietaria dell'immobile di via Borgo Mazzini 23 e 25 per raggiungere la Per_3 Parte_1 particella 59 retrostante l'immobile stesso ove avevano i magazzini e la cantina per la lavorazione dei prodotti agricoli del loro podere in via Ca' Fabbro” (cfr. doc. 7 allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice).
Analoghe conclusioni possono essere tratte in merito alla presenza – per il tempo necessario all'usucapione – di opere visibili funzionali a consentire l'accesso all'immobile di proprietà del sig. Parte_1
(particella 59 sub. 3, 4, 7 e 8) attraverso la corte n. 2090. In particolare, alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite nel presente procedimento, si ritiene provata in giudizio l'esistenza ultraventennale di un cancello delimitante la proprietà del sig. dalla corte comune. Più nel dettaglio, nel rispondere Parte_1 al capitolo n. 7 di cui alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice, il teste, sig. Tes_5
, ha affermato “si è vero, sono nato lì e l'ho sempre visto il cancello”, e il teste sig. ha
[...] Testimone_3 dichiarato “si è vero. Adr. Ricordo che oltre al cancello di sino al 1982 vi erano altri due cancelli”. Nello stesso Parte_1 senso depongono le dichiarazioni stragiudiziali sopra citate, depositate in giudizio dal sig. In Parte_1 particolare, il sig. ha dichiarato che “l'immobile del Sig. infatti, si affaccia sulla corte Controparte_2 Parte_1 comune ed è diviso dalla stessa da un cancello (anch'esso posizionato da tempo immemorabile) che delimita conseguentemente la proprietà dalla corte comune”; la sig.ra ha ribadito “i miei genitori mi riportavano che Parte_1 Controparte_5 da tempo immemorabile esisteva tale servitù con la presenza di cancellata sul confine della corte comune (part. 54) con la proprietà della particella 59 che consentiva il transito di carri e bestiame”. Inoltre, quanto riconosciuto dalla sig.ra
è stato confermato anche dalle dichiarazioni scritte rilasciate dalle sigg.re Controparte_5 [...]
e nonché dal sig. il quale ha, parimenti, sostenuto Persona_2 Parte_3 Controparte_7 che in tale area “esisteva ed esiste tutt'ora un cancello carrabile dal quale transitavano, attraverso il vicolo e l'area della part.
54 bestiame e carri agricoli e non, diretti alla corte 4 dei civici 23 e 25”.
Con riferimento alla presenza sulla particella n. 2090 di un fondo di ghiaia, stabilizzato e in alcuni punti di cemento – nonostante dalle risultanze probatorie acquisite in giudizio non sia possibile accertarne l'esistenza per il tempo necessario all'usucapione in quanto non è dato individuarsi l'esatta data a decorrere dalla quale tale tracciato è stato realizzato – giova richiamare l'orientamento seguito dalla Suprema Corte sul punto. I Giudici di legittimità, infatti, hanno evidenziato che ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manu factum (ossia pagina 9 di 12 un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Cass. civ. Sez. II, Sent.,
27-08-2012, n. 14660; Cass. 27/5/2009 n. 12362; Cass. 17/2/2004, n. 2994; Cass. 29/8/1998 n.
8633; Cass. 23/2/1987 n. 1912) dovendosi escludere la configurabilità di una servitù apparente di passaggio, qualora i tracciati utilizzati dal proprietario del fondo confinante dovevano ritenersi funzionali alle esigenze del fondo che attraversano e, comunque, non erano destinati in modo inequivocabile alla sola utilità del fondo altrui” (Cass. 27/04/2004, n. 8039)” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 31305 del
29.11.2019 e n. 7004 del 17.03.2017). Ne discende che, ritenendosi provato in giudizio il transito ultraventennale per la corte comune n. 2090 da parte del sig. e, prima di lui, della sua famiglia, è Parte_1 conseguenza logica la naturale formazione di un passaggio lungo la corte comune n. 2090, formatosi per il transito a piedi o tramite mezzi di trasporto.
Da ultimo, con riferimento al requisito di cui alla lettera d), la Suprema Corte ha affermato che “in materia di proprietà, il requisito dell'apparenza della servitù necessario ai fini dell'acquisto di essa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in guisa da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un onere preciso a carattere stabile, per cui ai fini dell'apparenza di una servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, nel senso che è necessario un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. Ne consegue che per usucapire il diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente (seppure, prima ancora, pure necessaria) l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 25.10.2023, n. 29555). Quel che dunque sostanzia il quid pluris è il “raccordo” tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso funzionale, la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada su cui il passaggio preteso è possibile, essendo sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.
Orbene, nella fattispecie in esame si ritiene del tutto inequivocabile che tanto il cancello che separa la corte comune n. 2090 dalla proprietà del sig. (particella n. 59) quanto il passaggio che li collega Parte_1 sono stati realizzati per consentire e agevolare l'accesso all'immobile di proprietà di parte attrice sia transitandovi a piedi che con mezzi di trasporto.
pagina 10 di 12 Ciò premesso, la domanda presentata dal sig. appare fondata e deve essere accolta, in Parte_1 quanto le prove testimoniali assunte attestano univocamente un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio da parte del sig. consistente Parte_1 nel transito sia pedonale che carrabile per la corte comune n. 2090. Le deposizioni dei testi, inoltre, sono corroborate dalle dichiarazioni stragiudiziali rilasciate da parte dei convenuti contumaci nel presente giudizio nonché dalle dichiarazioni scritte rilasciate dai soggetti terzi che hanno risieduto nelle immediate vicinanze dell'area oggetto di contestazione, i quali hanno confermato tanto l'esistenza di opere visibili funzionali al passaggio quanto il transito ultraventennale attraverso la citata corte comune da parte del sig.
e prima ancora della sua famiglia. Parte_1
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
Con particolare riferimento al valore della lite, parte attrice in ordine alla determinazione del contributo unificato ha affermato che il suo importo è pari a euro 237,00 “importo ottenuto moltiplicando per duecento il reddito dominicale del terreno”. In punto di diritto l'art. 15 c.p.c. prescrive che “Il valore delle cause relative
a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”.
Orbene nel caso in esame non sono presenti documenti atti a poter determinare il valore del reddito dominicale del bene di cui è causa, di conseguenza deve essere fatta applicazione della disciplina di cui all'ultimo comma della norma citata e la causa deve pertanto ritenersi di valore indeterminabile. Ritiene il
Tribunale adito che vista la non particolare complessità delle questioni trattate dovrà farsi applicazione dei minimi tariffari con riferimento a tutte le fasi processuali.
Da ultimo si precisa, che con riferimento alla posizione dei convenuti contumaci le spese debbano essere integralmente compensate tra le parti viste anche le conclusioni di parte attrice la quale ha così concluso: “con vittoria di spese e compensi professionali nel caso in cui i convenuti si oppongano all'usucapione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 11 di 12 ➢ Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte del sig. del diritto di servitù di passaggio a Parte_1 piedi e con mezzi sulla corte individuata alla particella n. 2090 del Comune di Morciano di Romagna, distinta al foglio 2 del medesimo Comune, in favore delle particelle del
Comune di Morciano di Romagna, censite al foglio 2, particelle 59 sub. 3, 59 sub. 4, 59 sub. 7 e 59 sub. 8;
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 237,00 per spese e euro 3.809,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge e rimborso forfetario (15%).
Così deciso in Rimini, 16 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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