Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7905 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
A 4 L 7 L ) 3 O E . B N C E , A 1 E P 9 N I 9 O 1 I D - Z 1 A 1 E - R 1 C T I S 2 I D IN1 7 905 /0 1 . G L U E I 9 G 3 REPUBRIACA ITA] E E S N S E T POPOO ITA NO A ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ORDINANZA CON CONTE NUTO DI SENTENR4, SEZIONE SECONDA CIVILE REVOCA IMPLICITA THAMMISSIBILL74, NUOVA PRONUNZIA, NULLITA', Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente PONTORIERI Dott. Franco R.G.N. 7938/99 - Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Cron. 18224 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. Consigliere- Ud. 05/04/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato CORONAS difeso dall'avvocato MASSARI NICOLA, giusta delegaS. in atti;
- ricorrente
contro
COLUCCI GIUSEPPA;
intimata avverso la sentenza n. 166/99 del Giudice di pace di BRINDISI, depositata il 22/03/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 606 udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Stefano SCHIRO l'accoglimento del 1° motivo del altri. -2- Sostituto Procuratore ' che ha concluso per ricorso assorbiti gli 7938/99 - Oggetto: ordinanza con contenuto di sentenza, revo- ca implicita, inammissibilità, nuova pronunzia, nullità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 29.5.97, TO SE, proprietario d'un immobile in Brindisi alla via Montello n. 7, confinante con altro appartenente a PA Coluc- ci, avendo quest'ultima aveva affidato alla ditta edile TO OM la realizzazione d'un fabbricato sulla sua proprietà ed avendo in conseguenza l'ENEL installato un contatore (ed altri cavi di presa a terra) in una nicchia esistente nel muro dell'edificio di sua proprietà, poiché vane erano rimaste le reiterate richieste di spostamento, conveniva innanzi al giudice di pace di Brindisi la predetta LU, la Srl IREM a costei subentrata nella proprietà del fondo, l'ENEL ed TO OM, quale tito- lare dell'omonima impresa edile, al fine di sentirli con- dannare in solido al pagamento in suo favore della somma di £ 2.000.000 quale indennizzo per l'occupazione della sua proprietà, operata sin dal settembre 1996. Nel costituirsi, i vari convenuti deducevano: la LU il proprio difetto di legittimazione passiva per aver ceduto il fondo alla Srl IREM;
1' ENEL la propria estraneità e carenza di responsabilità in merito ai fatti di causa;
la Srl IREM la responsabilità dell'ENEL in 7938/99 ordine all'erronea installazione del contatore e dei cavi elettrici. Nel corso del giudizio le parti convenivano di de- finire bonariamente la controversia e pertanto, raggiunto l'accordo transattivo, all'udienza del 23.3.98 chiedevano rinvio onde consentirne la formalizzazione. All'udienza del 15.5.98 il procuratore della conve- nuta LU precisava le proprie conclusioni e chiedeva che la causa venisse introitata a sentenza chiudendo il verbale;
aderendo alla richiesta dei sopraggiunti i procuratori delle altre parti, il giudice di pace, in prosieguo del medesimo verbale d'udienza, disponeva l'e- stromissione della LU dal giudizio e fissava nuova udienza per la formalizzazione della transazione interve- nuta tra le parti. All'udienza del 3.7.98 tra le parti SE, IREM ed ENEL veniva data concreta attuazione alla transazione con integrale tacitazione delle pretese del primo e la causa veniva rinviata. Successivamente, all'udienza del 26.1.99, il procu- ratore della LU chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 12.3.99 depositava note conclusive, mentre alle udienze successive a quella del 3.7.98 nessuno s'era più presentato per le altre parti. 7938/99 3 Con sentenza 22.3.99, il giudice di pace di Brindi- ritenuto che fosse stato sufficientemente dimostrato si - il difetto di legittimazione passiva della LU, per non essere più all'epoca dei fatti proprietaria dell'im- mobile in questione;
che l'attore fosse stato sin dall' inizio a conoscenza di tale circostanza, avendo citato in nuova proprietaria del cantiere Srlgiudizio anche la IREM - rigettava la domanda proposta da TO SE nei confronti di PA LU e condannava il primo alla rifusione delle spese processuali, liquidate in £ 2.264.640, in favore della seconda Avverso tale sentenza il SE proponeva ricor- so per cassazione con tre motivi. La LU non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione delle norme che regolano la procedura avanti al giudice di pace, nonché nullità della sentenza e del procedimento si duole che il giu- dice, dopo aver disposto con ordinanza 15.5.98 l'estro- missione della LU dal giudizio "decidendo la compen- sazione delle spese nei suoi confronti”, ne abbia succes- sivamente ammesso il difensore a proseguire il giudizio stesso ed a chiedere la revoca del provvedimento, nono- stante la natura decisoria del medesimo ne escludesse 7938/99 4 l'assoggettabilità a revoca o a reclamo;
abbia consentito il prosieguo del giudizio in assenza di contraddittorio con le altre parti le quali, stante l'intervenuta transa- zione della lite e la disposta estromissione della Coluc- ci con relativa decisione in merito alle spese, avevano deciso di non comparire e di far cancellare la causa ex art. 309 CPC;
violando la decisione 15.5.98, con la quale aveva disposto la compensazione, abbia pronunziato sulle spese violando, altresì, il principio del ne bis in idem. Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, rilevabile d'ufficio si duole che il giudice di pace non abbia minimamente moti- vato né in ordine agli effetti dell'ordinanza 15.5.98, i quali avrebbero dovuto inibire l'ulteriore attività pro- cessuale della LU, né in merito alla non reclamabi- lità e non revocabilità del provvedimento. Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando violazione delle norme sul giusto procedimento e sul con- traddittorio si duole che il giudice di pace non abbia disposto la comunicazione e/o notifica della propria im- plicita decisione di revocare l'ordinanza 15.5.98 e di autorizzare la LU a proseguire il giudizio, così illegittimamente impedendo a tutte le altre parti di par- tecipare all'ulteriore svolgimento del procedimento for- 7938/99 5 mulando, a loro volta, deduzioni e conclusioni, con con- seguente violazione del principio del contraddittorio e nullità dell'impugnata sentenza. I riportati motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la riconducibilità delle censure ad un'unica questione fondamentale dalla quale tutte traggo- no origine, meritano accoglimento per quanto segue. Risulta dall'impugnata sentenza che all'udienza del 15.5.98 il giudice di pace effettivamente ebbe a disporre l'estromissione della LU dal giudizio, mentre l'af- fermazione in ricorso secondo la quale venne anche conte- stualmente disposta la compensazione delle spese tra la stessa LU ed il SE non è stata contestata. A siffatta decisione del giudice di pace, che pur ha la forma ed il contenuto d'un'ordinanza d'estromissio- ne adottata in udienza, va, in effetti, riconosciuta na- tura di sentenza sulla legittimazione. La posizione della LU nel giudizio promosso dal SE non era, infatti, né quella del garantito regolata dall'art. 108 CPC né quella dell'obbligato verso più pretesi creditori regolata dall'art. 109 CPC, norme che attribuiscono al giudice il potere di disporre con ordinanza l'estromissione dei detti soggetti, bensì quel- la del soggetto che assume il proprio difetto di legitti- mazione passiva per non essere stato più titolare della 7938/99 situazione di fatto in ragione della quale è stato com- messo l'illecito all'epoca dell'evento dannoso. Riconoscendo, dunque, le ragioni esposte dalla Co- lucci nella sua comparsa di costituzione e ritenendola estranea alla controversia, il giudice di pace, pur er- roneamente provvedendo con un'ordinanza d'estromissione, ha, in effetti, inteso definire il giudizio relativamente all'autonoma parte di esso rappresentata dal conflitto d'interessi tra il SE e la LU, come dimostra anche l'adozione della determinazione sulle spese, ed ha, pertanto, pronunziato una sentenza nella quale si estrinsecata ed è al contempo rimasta esaurita la sua potestas decidendi in ordine al conflitto stesso. La parte interessata, ove avesse ritenuto che ne ricorressero i presupposti, avrebbe potuto proporre gra- vame avverso tale pronunzia nei modi di legge, ma non po- teva né legittimamente partecipare ancora al giudizio né, tanto meno, chiedere una nuova pronunzia allo stesso giudice di pace;
quest'ultimo, а sua volta, non poteva non solo revocare l'adottata decisione ma tanto meno pro- nunziarsi nuovamente sulla medesima questione già decisa. L'impugnata sentenza è, dunque, da considerare af- fetta da radicale nullità come emessa da giudice carente va, pertanto, necessaria potestas decidendi edella cassata senza rinvio. 7938/99 7 Non senza sottolineare, sia pure per sola comple- tezza d'esposizione, che, quand' anche il provvedimento 15.5.98 fosse stato effettivamente un'ordinanza d'estro- missione legittimamente adottata ricorrendo i presupposti degli artt. 108 о 109 CPC, la parte ormai estranea al giudizio non era più legittimata a partecipare alle udienze, onde, ove avesse ritenuto d'aver motivi per es- sere riammessa nel giudizio stesso ed in tal sede chiede- re la revoca dell'ordinanza d'estromissione, avrebbe do- vuto proporre autonoma istanza di riammissione ed, ove il giudice l'avesse а sua volta ritenuta proponibile, l'i- stanza stessa ed il pedissequo decreto avrebbero dovuto essere notificati alle altre parti onde poi la decisione sulla revoca dell'ordinanza potesse aver luogo in con- traddittorio delle stesse;
in tal caso, la nullità degli atti processuali promossi dalla parte non legittimata a partecipare al giudizio, non essendovi stata ritualmente riammessa, e quella consequenziale della sentenza avreb- bero comportato la cassazione con rinvio di quest'ultima. Sussistono giusti motivi per compensare integral- mente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, compensazione d'altronde già ritenuta appropriata dal giudice del merito con la sentenza 15.5.98, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, fanno carico alla soccombente. 7938/99 8
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese del giudizio di primo grado e condanna la LU alle spese della fase di legittimità che liquida in £1197800 delle quali £ 1.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 5.4.2001. Il President Il Cons est. Nethiny IL CANCELLITRE C1 Pacio la منامة REGISTRAZION DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1, 21-11-1791, DI PAVAS OM 2 GIU. 2001 ESENTE DA IL CANCELLIERE C1 GIUDICE 39 Talo zco E ARTT. 46 (IST.NE