Sentenza 20 novembre 2001
Massime • 1
L'art. 12 comma 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 che punisce l'impiego in condizione illegali di lavoratori immigrati al fine di favorirne lo sfruttamento è stato espressamente abrogato dall'art. 47 comma 2, lett. c), del testo unico sulla disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e deve escludersi che la medesima fattispecie sia ricompresa nel delitto di cui all'art. 12 comma 5 del citato testo unico che sanziona la condotta di chi favorisce la permanenza dello straniero in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato, in quanto diversa è la finalità della nuova norma incriminatrice funzionale a regolamentare i flussi di immigrazione nel territorio italiano, laddove la disposizione abrogata ha essenzialmente lo scopo di tutelare le condizioni dello straniero lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2001, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 20/11/2001
1. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 1195
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 021421/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CI FF n. il 7/5/1949
avverso la sentenza del 10/4/2001 della Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. De Nardo
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. F Cosentino che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Nola, per il giudizio ed, in subordine, l'annullamento senza rinvio per il delitto sub a) ed il rigetto nel resto.
CI FF RI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 10.4.2001 che aveva confermato quella del Tribunale di Nola dell'8.2.2000 con la quale il medesimo, per quanto rileva in questa sede, era stato condannato, ritenuta la continuazione dei reati, alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione e lire 20 milioni di multa per i seguenti reati:
a) delitto p. e p. dall'art. 12, comma 1, legge 30.12.1986 n. 943 per avere, quale presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto geriatrico "Centro Meridionale s.r.l.", esercente la casa di riposo di Cieciano, impiegato nove lavoratrici polacche in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) omissis ... c) reato p. e p. dall'art. 2, co. 1 D.L. 12.9.1983 n. 163 conv. In legge n. 638/83 e succ. mod. (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali);
d) omesso versamento dei contributi (art. 37 L. 689/81). Nei motivi di gravame il ricorrente deduce:
- inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, lett. c), 179, 420, 486 e 487 c.p.p. e violazione del diritto di difesa con la conseguente nullità dell'udienza preliminare del 26.11.1996 e del decreto che dispone il giudizio nonché di tutti gli atti consequenziali compresa la sentenza di primo grado per l'assoluto legittimo impedimento del CI a comparire all'udienza preliminare a causa di una gravissima e documentata cardiopatia;
- omesso avviso all'imputato, irritualmente dichiarato contumace, del rinvio dell'udienza del 7.5.1997 avanti al Tribunale per legittimo impedimento del difensore e della data della successiva udienza del 13.2.1998, con la conseguente nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 12 comma 1, legge 30.12.1986 n. 943 in relaz. agli artt. 10 e 46 co. 1 lett. c) legge 6.3.98 n. 40 e vizio di motivazione sul punto sul rilievo che l'art.12, co. 1, della legge 943/86 prevedeva una attività di intermediazione di movimenti illeciti e comunque clandestini di lavoratori e l'impiego di lavoratori extra-comunitari in condizioni illegali a fine di sfruttamento a favore di terzi che non ricorreva nella specie e, comunque, rilevando che l'art. 12 della legge era stato interamente abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. c), legge 40/98;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 comma 1, D.L. n.463/83, conv. in legge 11.11.1983 n. 638 e succ. mod. e mancanza di motivazione sul punto, non risultando neppure che la retribuzione su cui l'imputato avrebbe dovuto versare le ritenuta previdenziali ed assistenziali fossero state corrisposte;
- infine, violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che al trattamento sanzionatorio ed alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione
Sono innanzitutto infondati i motivi attinenti alle questioni procedurali.
Correttamente, invero, la Corte di merito ha rilevato che la dedotta nullità dell'udienza preliminare per l'impossibilità dell'imputato di comparire avrebbe dovuto essere eccepita avanti al Tribunale entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., trattandosi di una nullità di ordine generale rientrante fra quelle previste dall'art. 178 lett. c) c.p.p. relative all'intervento dell'imputato, ma non fra quelle assolute indicate nell'art. 179 c.p.p.. Anche per quanto concerne la asserita illegittimità della dichiarazione di contumacia dell'imputato nel processo di primo grado i rilievi del ricorrente non hanno fondamento in quanto la contumacia dell'imputato venne dichiarata dal Tribunale dopo il controllo della regolare costituzione delle parti ed alla presenza del difensore nominato in sostituzione di quello di fiducia non comparso. Dopo di che il Tribunale dispose il rinvio del processo all'udienza del 13.2.1998 "non essendo possibile assicurare la difesa dell'imputato a causa della astensione dalle udienze degli avvocati". Nessun avviso del rinvio dell'udienza era, quindi, dovuto all'imputato essendo egli rappresentato dal difensore.
Ma, a parte la piena regolarità della dichiarazione di contumacia, deve rilevarsi anche in questo caso che ogni asserita nullità della detta dichiarazione, concernendo l'intervento dell'imputato, non rientra fra quelle assolute previste dall'art. 179 c.p.p. e, dunque, essa avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente, all'atto stesso della dichiarazione di contumacia (art. 182, co. 2, c.p.p.) e, comunque, non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado, mentre invece alcuna questione venne sollevata neppure dal difensore di fiducia il quale nel processo di primo grado concluse regolarmente il suo intervento nella discussione finale senza nulla eccepire. Nel merito, è parimenti infondato il motivo di ricorso con il quale si deduce inosservanza e violazione di legge nonché mancanza di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità dell'imputato per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (capo C) dell'imputazione). Giova osservare sul punto che la Corte ha ritenuto accertati i mancati versamenti da parte dell'imputato sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro che esaminò i libri paga e le altre scritture contabili della società. D'altra parte è privo di fondamento l'assunto del ricorrente, che richiama una giurisprudenza da ritenersi ormai superata, secondo cui il reato di cui trattasi non sarebbe configurabile se non previo accertamento che le retribuzioni in cui operare le ritenute fossero state effettivamente pagate. Questa Corte, invero, con numerose decisioni (v. ex plurimis Cass. Sez. 3^ 16.7.1999 n. 11962) ha ritenuto per la configurabilità del reato non necessario l'effettivo pagamento delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, essendo sufficiente che quest'ultimo abbia maturato tale diritto a seguito della prestazione di lavoro poiché diversamente il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione sarebbe punito per l'omesso versamento delle ritenute, mentre quello che non ottempera neppure a tale dovere fondamentale andrebbe esente da responsabilità.
È, infine, infondata anche la doglianza del ricorrente riferita, in via subordinata, alla asserita mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche avendo invece i giudici del merito motivato la mancata concessione con i precedenti penali dell'imputato, attribuendovi un preminente valore rispetto agli altri elementi prospettati dalla difesa.
È invece fondato il motivo con il quale si deduce violazione di legge e carenza di motivazione non riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 12, comma 1, legge 30.12.1986 n. 943 (capo a) della rubrica),
contestatogli per avere impiegato nove lavoratrici polacche in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento. Invero, l'art. 46, comma 1, lett. c) della legge 6.3.1998 n. 40, riprodotto dall'art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 25.7.1998 n.286, ha espressamente abrogato l'art. 12 della legge n. 943/86 con riferimento sia al primo che al secondo comma. Quanto all'ipotesi di cui al secondo comma del detto art. 12, la Sez. Un. di questa Corte, di rimando il contrasto sorto tra le diverse sezioni, hanno ritenuto con sentenza del 9.5.2001 n. 13, Donatelli, che l'assunzione di lavoratori extra-comunitari privi di autorizzazione al lavoro, già prevista e sanzionata dall'abrogato art. 12, comma 2, della legge 943/86, non potesse considerarsi tuttora punibile ai sensi dell'art. 22, comma 10, T.U. approvato con D.Lgs n. 286/98 che prevede come reato l'assunzione di lavoratori extra comunitari privi di permesso di soggiorno, sia pure rilasciato per motivi di lavoro, trattandosi di due diverse ipotesi di reato le quali rispondono a distinta esigenza cui il legislatore ha voluto sopperire, poiché la nuova normativa introdotta con il T.U. approvato con il D.Lgs 286/98 mira essenzialmente a regolare e controllare gli ingressi dei cittadini extra comunitari nel nostro Paese, impedendo che avvengano al di fuori dei flussi programmati e non ha, quindi, lo scopo di tutelare le condizioni del lavoratore.
Analoghe considerazioni si impongono con riferimento all'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 12 legge 943/86 che è quella contestata all'imputato per avere impiegato le nove lavoratrici polacche per favorirne lo sfruttamento.
Anche in tal caso, infatti, non può non osservarsi che la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs 286/98 (T.U. della disposizione concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ha soprattutto lo scopo di disciplinare i flussi di immigrazione nel nostro territorio. Di modo che non è neppure possibile ritenere che l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art.12 della legge 943/86 (impiego di lavoratori extra comunitari al fine di favorirne lo sfruttamento) sia ricompresa nel quinto comma dell'art. 12 D.Lgs 286/98, contenute "disposizioni contro le immigrazioni clandestine", che punisce chiunque favorisce la permanenza dello straniero in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato.
Non può condividersi, pertanto, l'indirizzo contrario seguito dalla 3^ sez. di questa Corte nella sentenza 8.3.2001 n. 16064. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato con eliminazione della relativa pena e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena per i residui reati di cui ai capi c) e d).
Restano assorbiti i rimanenti motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio ed alla eventuale possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Elimina la pena relativa di anni 1 di reclusione e L. 18 milioni di multa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena per i reati residui di cui ai capi c) e d). Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2002