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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3584/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Cappai Presidente relatore Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3584/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLANICCHIA COSTANTINA ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CONTE FILOMENA
resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 16 ottobre 2024
pagina1 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per richiedere la pronuncia dello scioglimento dal matrimonio che lo stesso ha dedotto di avere contratto il 7 agosto 2007 nel Comune di Rocca Priora, con . Controparte_1
Ha esposto che dalla suddetta unione è nata la figlia (Roma, Per_1
24/08/2007). Dopo alcuni anni di convivenza, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati, giusto decreto di omologazione delle condizioni di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Tivoli in data 23/05-31/07/2018. L'accordo di separazione prevedeva, tra l'altro, l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione con il padre con cadenza bisettimanale, week end alternati e disciplina dei periodi di permanenza presso ciascun genitore durante le vacanze estive. Inoltre il ricorrente si è impegnato a corrispondere per il mantenimento di l'importo complessivo di € Per_1
350,00, oltre le spese straordinarie. Subito dopo l'omologazione delle condizioni della separazione, iniziavano a manifestarsi i primi problemi relativi alla gestione dell'affidamento della figlia minore e si evidenziavano delle criticità nell'attuazione dell'accordo di separazione, nonché varie conflittualità non ancora sopite tra i coniugi. La madre ha posto in essere un serrato ostruzionismo nella gestione dei modi e dei tempi delle visite paterne. Infatti, la signora non ha più consentito al signor di vedere CP_1 Pt_1 liberamente la propria figlia, non essendo più consentito al padre neanche di sentire liberamente la propria figlia al telefono nè di avvicinarla in alcun modo. Né lo stesso ha potuto partecipare alle scelte scolastiche, sportive e ricreative della figlia. Non ha potuto neppure partecipare alla prima comunione della figlia, né trascorrere con lei vacanze estive, festività e compleanni. Gli è stato impedito di accompagnare la figlia a scuola. Il padre è estremamente preoccupato per la figlia, considerato altresì il suo non soddisfacente rendimento scolastico e che la ragazza pubblica sui social network contenuti, immagini e foto anche personali assolutamente non confacenti alla sua età. Ha rappresentato di avere sempre provveduto a corrispondere l'importo dell'assegno per il mantenimento della figlia ma di versare al momento in condizioni economiche deteriori rispetto al passato. Lo stesso lavora come cameriere i suoi redditi si sono contratti per effetto della diffusione della pandemia da covid-19. Inoltre lo stesso ha dovuto contrarre un mutuo fondiario per l'acquisto di una nuova abitazione. Ha dunque chiesto la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento da 350,00 a 200,00 euro. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
pagina2 di 6 “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra il signor
e la signora , celebrato in Rocca Priora il 7 agosto Parte_1 Controparte_1
2007 (Anno 2007, numero 10 Parte I, Serie Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rocca Priora, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che le parti continuino a vivere separate portandosi reciproco rispetto;
3. Emendare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: a) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
b) La figlia , minore di età, viene affidata congiuntamente ai genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
c) Il sig. verserà entro il giorno cinque di ogni mese alla signora Parte_1
a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia la somma di € Controparte_1
200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT. Per quanto non previsto i coniugi concorreranno ciascuno in misura del 50% e ciò per ogni onere straordinario necessitasse la minore sia per spese sanitarie non fornite dal SSN che per attività sportive o ricreative alle quali ambedue i coniugi abbiano dato il loro consenso;
d) Il padre potrà tenere due giorni infrasettimanali (individuati nel lunedì Per_1
e giovedì), dall'uscita di scuola (in estate e/o nei periodi non scolastici dalle ore 16.30) sino alle ore 20.30;
- a settimane alterne il padre prenderà dalle 17.30 del sabato sino alle Per_1
20.30 della domenica (con pernottamento);
- il padre potrà tenere con sé durante le vacanze estive per 15 (quindici) Per_1 giorni, anche non consecutivi, con pernottamenti, da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno, in cui la minore potrà recarsi con il padre anche fuori dalla residenza abituale;
e) Ognuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155 co. 1 c.c. secondo il quale i figli hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
f) La casa coniugale resterà in godimento alla moglie;
g) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del documento valido per l'espatrio;
4. Accertare e dichiarare che la relazione tra padre e figlia è stata compromessa da comportamenti alienanti della madre collocataria per i motivi di cui in narrativa che qui si hanno per integralmente ritrascritti;
5. Per l'effetto del detto comportamento alienante della madre, condannare la signora al risarcimento dei danni nei confronti del signor CP_1 Parte_1 nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina3 di 6 Si è costituita la resistente, contestando le deduzioni del ricorrente, rappresentando di non avere mai frapposto ostacoli alla frequentazione tra il ricorrente e la figlia, al contrario avendo sempre collaborato affinché ci fosse un rapporto sereno fra padre e minore accedendo come consigliato dal Servizio Sociale competente anche ad un percorso psicologico per supportare e risolvere il Per_1 disagio manifestato dalla stessa nei confronti della figura paterna.
, la quale oggi ha 15 anni, possiede un proprio telefono cellulare che Per_1 utilizza autonomamente e che gli consente di mettersi in contatto con il padre quotidianamente ogni qualvolta la stessa lo desideri. La madre ha sempre coinvolto il padre in ogni scelta riguardante la vita della minore. Il sig. era in possesso all'epoca della frequentazione della minore alle Pt_1 scuole medie delle credenziali per accedere al registro elettronico, ma di fatto lo stesso non ha mai minimamente mostrato interesse per l'andamento scolastico di né supportato la stessa per l'esame di licenza media. Come pure non Per_1 corrisponde al vero che è stata preclusa al padre la partecipazione alla prima comunione di , dal momento che lo stesso era fra i presenti in chiesa;
al Per_1 contrario non ha mai cercato la figlia neppure per gli auguri nei giorni delle ricorrenze principali. La minore fra fine Luglio ed Agosto 2022 ha deciso volontariamente di trascorrere del tempo con il padre e la madre in alcun modo ha impedito o condizionato detta decisone. Tuttavia dopo svariati giorni di permanenza presso l'abitazione paterna , ha deciso di rientrare dalla madre definendo la Per_1 coabitazione con la figura paterna difficile a causa del rapporto con lo stesso fatto di incomprensioni. Il padre non si è mai dimostrato disponibile a trascorrere le vacanze estive e le festività natalizie con la figlia. Quanto alla richiesta di riduzione dell'importo del mantenimento, la resistente ha rilevato che all'epoca della separazione il ricorrente aveva lo stesso impiego che svolge attualmente e percepiva lo stesso stipendio, pagava inoltre l'affitto dell'immobile adito ad abitazione. Il ricorrente solo raramente ha provveduto al versamento della quota a suo carico delle spese straordinarie mettendo in difficoltà la madre che ovviamente ha dovuto con immensi sacrifici sopperire alle esigenze di
. Oggi tutte le attività commerciali hanno ormai ripreso ad esercitare Per_1 regolarmente e pertanto anche quella nella quale il ricorrente è impiegato opera a pieno regime. Inoltre le esigenze della figlia sono accresciute. Per_1
Ha dunque chiesto la conferma delle condizioni della separazione. All'udienza del 17 ottobre 2022 il Presidente ha confermato in via provvisoria ed urgente le condizioni di cui alla separazione personale. Intrapresa la fase di istruzione del giudizio, le parti hanno richiesto la pronuncia di sentenza in ordine allo status. Il Tribunale, con sentenza non definitiva in data 13-24 gennaio 2024, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
pagina4 di 6 Sono stati dunque concessi i richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 15 novembre 2023 è stata disposta l'audizione della minore. All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, il Collegio dà anzitutto atto della già avvenuta pronuncia, nel corso del presente giudizio, della sentenza di divorzio. Per il resto, ritiene il Collegio che debbano trovare conferma le statuizioni di cui alla separazione personale. La figlia delle parti, , a breve diverrà maggiorenne e potrà frequentare i Per_1 propri genitori secondo le scelte che riterrà autonomamente di compiere. La stessa, quando ascoltata nel corso del giudizio, ha dimostrato piena capacità di autodeterminazione e discernimento, sicché si ritiene di non dovere intervenire in senso modificativo sulle condizioni di collocamento e frequentazioni attualmente vigenti, le quali d'altra parte regolano in modo equilibrato i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore. Alla luce dei contenuti dell'audizione della minore e della chiarezza e genuinità del suo punto di vista, avendo la stessa saputo ben motivare le ragioni del suo attuale disinteresse ad intrattenere un rapporto significativo con la figura paterna, oltre che del fatto che la stessa non ha invero assunto una posizione di assoluta preclusione alla ripresa dei rapporti con il padre (“Quando lui era a casa, ero molto affezionata, gli volevo molto bene, ancora gliene voglio”), il Tribunale non ha ritenuto di dover assumere provvedimenti vincolanti e tali da interferire sulle scelte liberamente assunte dalla ragazza. D'altra parte, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ragazza, nonché in considerazione del tenore delle richieste istruttorie avanzate, ritiene il Collegio che la parte ricorrente non abbia riscontrato la circostanza, esposta nei propri atti e posta alla base della richiesta risarcitoria formulata nei riguardi della resistente secondo cui quest'ultima abbia posto in essere condotte di natura CP_1 ostruzionistica, tali da provocare l'interruzione o comunque da interferire sul naturale sviluppo dei rapporti tra padre e figlia. Neppure può trovare accoglimento ad avviso del Collegio la richiesta avanzata dal ricorrente per la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento versato dal padre in favore della figlia e ciò tenuto conto della sostanziale invarianza (a seguito del nuovo lavoro trovato dal ricorrente dopo il licenziamento subito agli inizi del giudizio) dei redditi del nonché del fisiologico accrescimento delle esigenze di Pt_1 vita della figlia , legate al sopravanzare della sua età. Per_1
La particolarità degli interessi dedotti nel giudizio e la natura necessaria del ricorso all'autorità giudiziaria giustificano la compensazione delle spese di lite.
pagina5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e eccezione respinta o disattesa, così dispone:
- dà atto dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti per effetto della sentenza non definitiva resa nel presente giudizio in data 13-24 gennaio 2024;
- conferma le statuizioni di cui alla separazione personale;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 7 febbraio 2025
Il Presidente
Michele Cappai
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Cappai Presidente relatore Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3584/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLANICCHIA COSTANTINA ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CONTE FILOMENA
resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 16 ottobre 2024
pagina1 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per richiedere la pronuncia dello scioglimento dal matrimonio che lo stesso ha dedotto di avere contratto il 7 agosto 2007 nel Comune di Rocca Priora, con . Controparte_1
Ha esposto che dalla suddetta unione è nata la figlia (Roma, Per_1
24/08/2007). Dopo alcuni anni di convivenza, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati, giusto decreto di omologazione delle condizioni di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Tivoli in data 23/05-31/07/2018. L'accordo di separazione prevedeva, tra l'altro, l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione con il padre con cadenza bisettimanale, week end alternati e disciplina dei periodi di permanenza presso ciascun genitore durante le vacanze estive. Inoltre il ricorrente si è impegnato a corrispondere per il mantenimento di l'importo complessivo di € Per_1
350,00, oltre le spese straordinarie. Subito dopo l'omologazione delle condizioni della separazione, iniziavano a manifestarsi i primi problemi relativi alla gestione dell'affidamento della figlia minore e si evidenziavano delle criticità nell'attuazione dell'accordo di separazione, nonché varie conflittualità non ancora sopite tra i coniugi. La madre ha posto in essere un serrato ostruzionismo nella gestione dei modi e dei tempi delle visite paterne. Infatti, la signora non ha più consentito al signor di vedere CP_1 Pt_1 liberamente la propria figlia, non essendo più consentito al padre neanche di sentire liberamente la propria figlia al telefono nè di avvicinarla in alcun modo. Né lo stesso ha potuto partecipare alle scelte scolastiche, sportive e ricreative della figlia. Non ha potuto neppure partecipare alla prima comunione della figlia, né trascorrere con lei vacanze estive, festività e compleanni. Gli è stato impedito di accompagnare la figlia a scuola. Il padre è estremamente preoccupato per la figlia, considerato altresì il suo non soddisfacente rendimento scolastico e che la ragazza pubblica sui social network contenuti, immagini e foto anche personali assolutamente non confacenti alla sua età. Ha rappresentato di avere sempre provveduto a corrispondere l'importo dell'assegno per il mantenimento della figlia ma di versare al momento in condizioni economiche deteriori rispetto al passato. Lo stesso lavora come cameriere i suoi redditi si sono contratti per effetto della diffusione della pandemia da covid-19. Inoltre lo stesso ha dovuto contrarre un mutuo fondiario per l'acquisto di una nuova abitazione. Ha dunque chiesto la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento da 350,00 a 200,00 euro. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
pagina2 di 6 “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra il signor
e la signora , celebrato in Rocca Priora il 7 agosto Parte_1 Controparte_1
2007 (Anno 2007, numero 10 Parte I, Serie Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rocca Priora, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che le parti continuino a vivere separate portandosi reciproco rispetto;
3. Emendare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: a) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
b) La figlia , minore di età, viene affidata congiuntamente ai genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
c) Il sig. verserà entro il giorno cinque di ogni mese alla signora Parte_1
a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia la somma di € Controparte_1
200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT. Per quanto non previsto i coniugi concorreranno ciascuno in misura del 50% e ciò per ogni onere straordinario necessitasse la minore sia per spese sanitarie non fornite dal SSN che per attività sportive o ricreative alle quali ambedue i coniugi abbiano dato il loro consenso;
d) Il padre potrà tenere due giorni infrasettimanali (individuati nel lunedì Per_1
e giovedì), dall'uscita di scuola (in estate e/o nei periodi non scolastici dalle ore 16.30) sino alle ore 20.30;
- a settimane alterne il padre prenderà dalle 17.30 del sabato sino alle Per_1
20.30 della domenica (con pernottamento);
- il padre potrà tenere con sé durante le vacanze estive per 15 (quindici) Per_1 giorni, anche non consecutivi, con pernottamenti, da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno, in cui la minore potrà recarsi con il padre anche fuori dalla residenza abituale;
e) Ognuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155 co. 1 c.c. secondo il quale i figli hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
f) La casa coniugale resterà in godimento alla moglie;
g) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del documento valido per l'espatrio;
4. Accertare e dichiarare che la relazione tra padre e figlia è stata compromessa da comportamenti alienanti della madre collocataria per i motivi di cui in narrativa che qui si hanno per integralmente ritrascritti;
5. Per l'effetto del detto comportamento alienante della madre, condannare la signora al risarcimento dei danni nei confronti del signor CP_1 Parte_1 nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina3 di 6 Si è costituita la resistente, contestando le deduzioni del ricorrente, rappresentando di non avere mai frapposto ostacoli alla frequentazione tra il ricorrente e la figlia, al contrario avendo sempre collaborato affinché ci fosse un rapporto sereno fra padre e minore accedendo come consigliato dal Servizio Sociale competente anche ad un percorso psicologico per supportare e risolvere il Per_1 disagio manifestato dalla stessa nei confronti della figura paterna.
, la quale oggi ha 15 anni, possiede un proprio telefono cellulare che Per_1 utilizza autonomamente e che gli consente di mettersi in contatto con il padre quotidianamente ogni qualvolta la stessa lo desideri. La madre ha sempre coinvolto il padre in ogni scelta riguardante la vita della minore. Il sig. era in possesso all'epoca della frequentazione della minore alle Pt_1 scuole medie delle credenziali per accedere al registro elettronico, ma di fatto lo stesso non ha mai minimamente mostrato interesse per l'andamento scolastico di né supportato la stessa per l'esame di licenza media. Come pure non Per_1 corrisponde al vero che è stata preclusa al padre la partecipazione alla prima comunione di , dal momento che lo stesso era fra i presenti in chiesa;
al Per_1 contrario non ha mai cercato la figlia neppure per gli auguri nei giorni delle ricorrenze principali. La minore fra fine Luglio ed Agosto 2022 ha deciso volontariamente di trascorrere del tempo con il padre e la madre in alcun modo ha impedito o condizionato detta decisone. Tuttavia dopo svariati giorni di permanenza presso l'abitazione paterna , ha deciso di rientrare dalla madre definendo la Per_1 coabitazione con la figura paterna difficile a causa del rapporto con lo stesso fatto di incomprensioni. Il padre non si è mai dimostrato disponibile a trascorrere le vacanze estive e le festività natalizie con la figlia. Quanto alla richiesta di riduzione dell'importo del mantenimento, la resistente ha rilevato che all'epoca della separazione il ricorrente aveva lo stesso impiego che svolge attualmente e percepiva lo stesso stipendio, pagava inoltre l'affitto dell'immobile adito ad abitazione. Il ricorrente solo raramente ha provveduto al versamento della quota a suo carico delle spese straordinarie mettendo in difficoltà la madre che ovviamente ha dovuto con immensi sacrifici sopperire alle esigenze di
. Oggi tutte le attività commerciali hanno ormai ripreso ad esercitare Per_1 regolarmente e pertanto anche quella nella quale il ricorrente è impiegato opera a pieno regime. Inoltre le esigenze della figlia sono accresciute. Per_1
Ha dunque chiesto la conferma delle condizioni della separazione. All'udienza del 17 ottobre 2022 il Presidente ha confermato in via provvisoria ed urgente le condizioni di cui alla separazione personale. Intrapresa la fase di istruzione del giudizio, le parti hanno richiesto la pronuncia di sentenza in ordine allo status. Il Tribunale, con sentenza non definitiva in data 13-24 gennaio 2024, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
pagina4 di 6 Sono stati dunque concessi i richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 15 novembre 2023 è stata disposta l'audizione della minore. All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, il Collegio dà anzitutto atto della già avvenuta pronuncia, nel corso del presente giudizio, della sentenza di divorzio. Per il resto, ritiene il Collegio che debbano trovare conferma le statuizioni di cui alla separazione personale. La figlia delle parti, , a breve diverrà maggiorenne e potrà frequentare i Per_1 propri genitori secondo le scelte che riterrà autonomamente di compiere. La stessa, quando ascoltata nel corso del giudizio, ha dimostrato piena capacità di autodeterminazione e discernimento, sicché si ritiene di non dovere intervenire in senso modificativo sulle condizioni di collocamento e frequentazioni attualmente vigenti, le quali d'altra parte regolano in modo equilibrato i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore. Alla luce dei contenuti dell'audizione della minore e della chiarezza e genuinità del suo punto di vista, avendo la stessa saputo ben motivare le ragioni del suo attuale disinteresse ad intrattenere un rapporto significativo con la figura paterna, oltre che del fatto che la stessa non ha invero assunto una posizione di assoluta preclusione alla ripresa dei rapporti con il padre (“Quando lui era a casa, ero molto affezionata, gli volevo molto bene, ancora gliene voglio”), il Tribunale non ha ritenuto di dover assumere provvedimenti vincolanti e tali da interferire sulle scelte liberamente assunte dalla ragazza. D'altra parte, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ragazza, nonché in considerazione del tenore delle richieste istruttorie avanzate, ritiene il Collegio che la parte ricorrente non abbia riscontrato la circostanza, esposta nei propri atti e posta alla base della richiesta risarcitoria formulata nei riguardi della resistente secondo cui quest'ultima abbia posto in essere condotte di natura CP_1 ostruzionistica, tali da provocare l'interruzione o comunque da interferire sul naturale sviluppo dei rapporti tra padre e figlia. Neppure può trovare accoglimento ad avviso del Collegio la richiesta avanzata dal ricorrente per la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento versato dal padre in favore della figlia e ciò tenuto conto della sostanziale invarianza (a seguito del nuovo lavoro trovato dal ricorrente dopo il licenziamento subito agli inizi del giudizio) dei redditi del nonché del fisiologico accrescimento delle esigenze di Pt_1 vita della figlia , legate al sopravanzare della sua età. Per_1
La particolarità degli interessi dedotti nel giudizio e la natura necessaria del ricorso all'autorità giudiziaria giustificano la compensazione delle spese di lite.
pagina5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e eccezione respinta o disattesa, così dispone:
- dà atto dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti per effetto della sentenza non definitiva resa nel presente giudizio in data 13-24 gennaio 2024;
- conferma le statuizioni di cui alla separazione personale;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 7 febbraio 2025
Il Presidente
Michele Cappai
pagina6 di 6