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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1898 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1898 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
I IS ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] ) Controparte_1 C.F._3
RI IS ( CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/11/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, CP_1
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 5.04.2003, a
Bellaria – Igea Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati la IG , maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
e, in data 25.02.2011, a Cesena (FC), i gemelli e;
Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati – con obbligo di mutuo rispetto – e potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di comunicare ogni variazione di residenza all'altro coniuge, ai fini del puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente atto;
2) la casa familiare, in nuda proprietà della sig.ra , resterà assegnata (unitamente Parte_1
ai mobili e agli arredi che la compongono) alla stessa che vi rimarrà ad abitare unitamente ai figli
(di anni 19), e (di anni 13) che ivi manterranno la propria residenza;
Per_1 Per_3 Per_2
3) il GN trasferirà presso il residence (di disponibilità familiare) sito nelle vicinanze Parte_2
della residenza familiare (in via Adriatico n. 55), utilizzando due appartamenti ove risiederà insieme ai figli quando questi saranno con lui;
4) i figli e , minorenni, saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_3 Per_2
pur mantenendo (come sopra riferito) la residenza con la madre presso l'abitazione familiare in
Bellaria-Igea Marina (RN), via P. Mascagni n. 18/a;
5) le parti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza.
6) I genitori concordano nel ritenere prioritario il mantenimento della routine per i figli minori e per
, pertanto, il padre potrà tenere con sé i figli e in base al seguente schema: Per_1 Per_3 Per_2
- Settimana 1) il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21,00 con accompagnamento da parte della madre presso la residenza del padre e riaccompagno presso la residenza della madre da parte del padre.
- Settimana 2) il venerdì dalle ore 18:00 sino alla domenica sera dopo cena – ovvero fino alle ore
21.00.
La IG , maggiorenne, potrà decidere e gestire il proprio tempo nelle rispettive dimore dei Per_1
genitori.
I genitori con mutuo accordo potranno variare il presente schema modificando liberamente i giorni e gli orari di permanenza dei figli con gli stessi e si impegnano a mantenere una condivisione di spazi e tempi di vita dei figli nell'ottica della continuità e del benessere degli stessi, nonché della condivisione dei carichi familiari.
I figli minorenni e trascorreranno alternativamente con ciascuno dei genitori, Per_2 Per_3
sette giorni durante le ferie natalizie, tre giorni durante quelle pasquali alternando di anno in anno il giorno di Natale e Santo Stefano nonché il giorno di fine anno/Capodanno con l'Epifania, il giorno di Pasqua ed il Lunedì di Pasqua;
nel corso dell'anno, i figli potranno trascorrere altresì un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi con ognuno dei genitori. Tale periodo “di ferie” che, per motivi lavorativi non possono essere goduti nel periodo estivo, dovranno essere comunicati da un genitore all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni.
7) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, Per_2
e , € 10.000,00 (diecimila/00), 5.000 per ciascun figlio soggetto ad aggiornamento ISTAT, in Per_3
un'unica soluzione con cadenza annuale entro il 30 di settembre, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ed acceso presso Romagna Banca Credito Cooperativo Parte_1
alle seguenti coordinate IBAN [...].
8) nulla verrà versato a titolo di contributo al mantenimento della IG maggiorenne , per la Per_1
quale, sino al raggiungimento dell'età di 25 anni, verranno comunque sostenute dai genitori (nella ragione del 50%) le spese straordinarie come al punto che segue.
9) le spese straordinarie, scolastiche e parascolastiche, comprese quelle per la mensa scolastica e per il centro estivo, per il trasporto scolastico, mediche (mutuabili e non mutuabili), sportive (ivi comprese le spese per l'abbigliamento o attrezzatura sportiva), ricreative, per baby sitter, e straordinarie in genere che si renderanno necessarie per i figli verranno sostenute in ragione della metà da ciascuno dei genitori, con rimborso dei relativi importi alla parte che le ha anticipate e ciò immediatamente alla presentazione di regolare documentazione giustificativa;
al momento del pagamento, se effettuato con bonifico bancario, verrà trasmessa da ciascuna parte copia della contabile all'altra.
Per quanto non specificamente previsto nel presente atto ed al fine di evitare contrasti di ogni natura, in particolare in ordine alla determinazione delle spese ordinarie e straordinarie, si fa espresso richiamo per le modalità di mantenimento dei figli al Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì sottoscritto in data 9.07.2017 punto 15, che in estratto si riporta:
“Spese straordinarie relative ai figli come da schema di cui all'art. 15 del Protocollo d'Intesa in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Forlì di seguito specificato:
I) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori):
a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 100,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
II) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo fra i genitori): a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali.
III) Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (il materiale di cancelleria, invece, rientra fra le spese ordinarie);
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della IG con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
IV) Spese scolastiche e parascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e. baby-sitter (se necessaria per la cura della minore);
f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private.
V) Spese ludico/sportive/ricreative:
a. spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per figlio;
b. la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio”.
10) L'assegno unico in favore dei figli minori, ove ne sussistano i presupposti, verrà percepito al
50% da ogni genitore.
11) Le spese straordinarie verranno portate in deduzione fiscale al 50% da ogni genitore.
12) I coniugi dichiarano di aver già regolato qualsiasi ulteriore rapporto di dare o avere per qualsiasi titolo o ragione e di non avere alcuna pretesa ulteriore fra loro.
13) Entrambi i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso all'espatrio e al rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio nonché all'iscrizione, in ciascuno di essi, dei figli minori, con possibilità per entrambi di condurre questi ultimi all'estero, per periodi di soggiorno temporanei.
14) In ultimo, riguardo agli eventuali nuovi partners delle parti, le stesse concordano nell'auspicare che, in caso di relative nuove relazioni, ciascuno valuti debitamente la tenuta nel tempo del rapporto, prima di esternarla ai figli e introdurre costantemente, ma comunque in modo graduale, il partner nella loro vita.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria – Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno
2003 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025. Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1898 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
I IS ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] ) Controparte_1 C.F._3
RI IS ( CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/11/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, CP_1
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 5.04.2003, a
Bellaria – Igea Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati la IG , maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
e, in data 25.02.2011, a Cesena (FC), i gemelli e;
Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati – con obbligo di mutuo rispetto – e potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di comunicare ogni variazione di residenza all'altro coniuge, ai fini del puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente atto;
2) la casa familiare, in nuda proprietà della sig.ra , resterà assegnata (unitamente Parte_1
ai mobili e agli arredi che la compongono) alla stessa che vi rimarrà ad abitare unitamente ai figli
(di anni 19), e (di anni 13) che ivi manterranno la propria residenza;
Per_1 Per_3 Per_2
3) il GN trasferirà presso il residence (di disponibilità familiare) sito nelle vicinanze Parte_2
della residenza familiare (in via Adriatico n. 55), utilizzando due appartamenti ove risiederà insieme ai figli quando questi saranno con lui;
4) i figli e , minorenni, saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_3 Per_2
pur mantenendo (come sopra riferito) la residenza con la madre presso l'abitazione familiare in
Bellaria-Igea Marina (RN), via P. Mascagni n. 18/a;
5) le parti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza.
6) I genitori concordano nel ritenere prioritario il mantenimento della routine per i figli minori e per
, pertanto, il padre potrà tenere con sé i figli e in base al seguente schema: Per_1 Per_3 Per_2
- Settimana 1) il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21,00 con accompagnamento da parte della madre presso la residenza del padre e riaccompagno presso la residenza della madre da parte del padre.
- Settimana 2) il venerdì dalle ore 18:00 sino alla domenica sera dopo cena – ovvero fino alle ore
21.00.
La IG , maggiorenne, potrà decidere e gestire il proprio tempo nelle rispettive dimore dei Per_1
genitori.
I genitori con mutuo accordo potranno variare il presente schema modificando liberamente i giorni e gli orari di permanenza dei figli con gli stessi e si impegnano a mantenere una condivisione di spazi e tempi di vita dei figli nell'ottica della continuità e del benessere degli stessi, nonché della condivisione dei carichi familiari.
I figli minorenni e trascorreranno alternativamente con ciascuno dei genitori, Per_2 Per_3
sette giorni durante le ferie natalizie, tre giorni durante quelle pasquali alternando di anno in anno il giorno di Natale e Santo Stefano nonché il giorno di fine anno/Capodanno con l'Epifania, il giorno di Pasqua ed il Lunedì di Pasqua;
nel corso dell'anno, i figli potranno trascorrere altresì un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi con ognuno dei genitori. Tale periodo “di ferie” che, per motivi lavorativi non possono essere goduti nel periodo estivo, dovranno essere comunicati da un genitore all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni.
7) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, Per_2
e , € 10.000,00 (diecimila/00), 5.000 per ciascun figlio soggetto ad aggiornamento ISTAT, in Per_3
un'unica soluzione con cadenza annuale entro il 30 di settembre, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ed acceso presso Romagna Banca Credito Cooperativo Parte_1
alle seguenti coordinate IBAN [...].
8) nulla verrà versato a titolo di contributo al mantenimento della IG maggiorenne , per la Per_1
quale, sino al raggiungimento dell'età di 25 anni, verranno comunque sostenute dai genitori (nella ragione del 50%) le spese straordinarie come al punto che segue.
9) le spese straordinarie, scolastiche e parascolastiche, comprese quelle per la mensa scolastica e per il centro estivo, per il trasporto scolastico, mediche (mutuabili e non mutuabili), sportive (ivi comprese le spese per l'abbigliamento o attrezzatura sportiva), ricreative, per baby sitter, e straordinarie in genere che si renderanno necessarie per i figli verranno sostenute in ragione della metà da ciascuno dei genitori, con rimborso dei relativi importi alla parte che le ha anticipate e ciò immediatamente alla presentazione di regolare documentazione giustificativa;
al momento del pagamento, se effettuato con bonifico bancario, verrà trasmessa da ciascuna parte copia della contabile all'altra.
Per quanto non specificamente previsto nel presente atto ed al fine di evitare contrasti di ogni natura, in particolare in ordine alla determinazione delle spese ordinarie e straordinarie, si fa espresso richiamo per le modalità di mantenimento dei figli al Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì sottoscritto in data 9.07.2017 punto 15, che in estratto si riporta:
“Spese straordinarie relative ai figli come da schema di cui all'art. 15 del Protocollo d'Intesa in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Forlì di seguito specificato:
I) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori):
a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 100,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
II) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo fra i genitori): a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali.
III) Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (il materiale di cancelleria, invece, rientra fra le spese ordinarie);
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della IG con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
IV) Spese scolastiche e parascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e. baby-sitter (se necessaria per la cura della minore);
f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private.
V) Spese ludico/sportive/ricreative:
a. spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per figlio;
b. la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio”.
10) L'assegno unico in favore dei figli minori, ove ne sussistano i presupposti, verrà percepito al
50% da ogni genitore.
11) Le spese straordinarie verranno portate in deduzione fiscale al 50% da ogni genitore.
12) I coniugi dichiarano di aver già regolato qualsiasi ulteriore rapporto di dare o avere per qualsiasi titolo o ragione e di non avere alcuna pretesa ulteriore fra loro.
13) Entrambi i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso all'espatrio e al rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio nonché all'iscrizione, in ciascuno di essi, dei figli minori, con possibilità per entrambi di condurre questi ultimi all'estero, per periodi di soggiorno temporanei.
14) In ultimo, riguardo agli eventuali nuovi partners delle parti, le stesse concordano nell'auspicare che, in caso di relative nuove relazioni, ciascuno valuti debitamente la tenuta nel tempo del rapporto, prima di esternarla ai figli e introdurre costantemente, ma comunque in modo graduale, il partner nella loro vita.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria – Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno
2003 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025. Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi