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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 555/2020 depositato il 20/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1377/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 5 e pubblicata il 19/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030604364 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 555/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1377/5/2018 della CTP di Foggia, depositata il 19/11/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla società contribuente Resistente_1 S.r.l., avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, relativo all'anno d'imposta 2012, avviso emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza con il quale era stato accertato un maggior reddito imponibile ai fini IRES di € 3.768.253,00, valore della produzione ai fini IRAP di € 2.246.509,00 a fronte di una dichiarazione presentata dalla società contribuente da cui risulta dichiarato un reddito di € 3.383.252,00. Nei confronti della Resistente_1 S.r.l. è stata eseguita, da parte della Guardia di Finanza di Foggia una verifica fiscale che ha interessato gli anni d'imposta
2010, 2011 e 2012 conclusasi con il processo verbale di constatazione n. 798/2015 del 31/03/2015, notificato alla società contribuente nella persona del suo rappresentante legale sig. Nominativo_1.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 11/05/2020 si è costituita la società Resistente_1 S.r.l. che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi il dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che riportandosi al ricorso d'appello ne ha richiesto l'accoglimento, con conferma della sentenza di prime cure, e, in collegamento da remoto, l'Avv. Difensore_1, per la società contribuente, che ha concluso per il rigetto dell'appello dell'Ufficio con conferma della sentenza della sentenza di prime cure.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
Va, innanzitutto, precisato, in punto di fatto, che la Guardia di Finanza di Foggia nel corso della verifica fiscale, meglio innanzi indicata, da cui è scaturito l'impugnato avviso di accertamento, ha rilevato che, nell'ambito dei crediti vantati dalla società contribuente, era stata inserita la somma di € 5.630.000,00 per la cessione al socio NI NI PO della totalità delle quote societarie della “Società_1 S.r.l.” (cfr. allegato n. 10 del PVC).
Da detto contratto emerge che la somma di cui sopra avrebbe dovuto essere pagata entro dieci anni dalla stipula del contratto avvenuta in data 31/01/2007 e che detta operazione fosse <infruttifera di interessi essendosi ciò tenuto conto nella determinazione del prezzo>>.
Nel corso di detta verifica i Militari richiedevano al legale rappresentante della Resistente_1 S.r.l. se nell'anno d'imposta 2013 si fosse tenuto conto degli interessi attivi relativi a detta operazione quali elementi positivi di reddito considerato che, anche se non esplicitamente dettagliati, detti interessi erano, comunque, da ritenersi compresi nel prezzo da pagare.
La società contribuente dichiarava che <...da ricerche effettuate nella contabilità ufficiale non siamo stati in grado di verificare tale situazione>>. I verificatori, pertanto, procedettero al calcolo dell'interesse medio ponderato che, parametrato al saggio legale di tale decennio interessato dal contratto (2007-2016), è risultato pari all1,8% (così tabella di foglio n. 67 del PVC).
Si precisa che il tasso così calcolato costituiva l'interesse medio applicato all'intera durata del contratto.
In sintesi, la Guardia di Finanza, attraverso il procedimento matematico dettagliato nell'impugnato avviso di accertamento, ha calcolato la quota di interessi non dichiarati dalla società contribuente per ciascun anno per la somma di € 9.955,00, somma che rappresenta l'imponibile ai fini IRES.
La sentenza di prime cure ha sostenuto che gli interessi attivi non sarebbero stati pattuiti tra le parti, vale a dire tra la Resistente_1 S.r.,l. e il socio Socio_1 che, avendo ottenuto la dilazione di pagamento della cessione delle quote, non avrebbe potuto, secondo la prassi, pretendere gli interessi.
Tale capo della sentenza di prime cure è stato criticato dall'Ufficio con il primo mezzo di gravame.
La doglianza è fondata in quanto la tesi della CTP non è per nulla convincente.
Osserva il Collegio che, comunque, trattasi di una cessione di elevato importo per cui la presenza degli interessi si presume, salvo prova contraria, tanto più che il pagamento era previsto in dieci anni.
In ogni caso, tale massima di esperienza, sicuramente desumibile dall'id quod plerumque accidit, costituisce un grave indizio che non può essere ignorato dal giudice che, ai sensi dell'art. 116, 1° co., c.p.c., deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
A ciò aggiungasi che altro grave indizio della previsione implicita degli interessi attivi è evincibile dalla risposta perplessa fornita, nel corso della verifica fiscale, dal legale rappresentante della società, di cui si è fatto cenno innanzi, secondo cui <... da ricerche effettuate nella contabilità ufficiale non siamo stati in grado di verificare tale situazione>>.
Tali due indizi gravi, precisi e concordanti implicano che gli interessi, ancorchè non dichiarati, possono presumersi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2729 c.c..
2) Venendo al secondo motivo di appello, con cui l'Ufficio lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata quanto agli interessi passivi del mutuo pagati dalla Resistente_1 ma contratti dalla società “Società_2 l.” fusasi con la “Resistente_1 S.r.l.” soltanto nel 2013, vale a dire in data posteriore all'anno 2012, oggetto dell'impugnato avviso di accertamento, anche tale censura è fondata.
Va, infatti, rilevato che gli interessi passivi per detto mutuo, contratto dalla Società_2 S.r.l., ben prima della cessione, avrebbero potuto dedursi soltanto per quanto concerne il periodo successivo a detta cessione vale a dire a partire dall'anno 2013.
Ne discende che la deduzione di tali interessi, che ammontano ad € 154.314,67, per l'anno 2012, è illegittima in quanto, a quell'epoca, la Società_2 S.r.l. era un soggetto giuridico totalmente distinto dalla Resistente_1 S.r.l. che, pertanto, non avrebbe potuto detrarre la somma di cui sopra a titolo di interessi passivi sul mutuo che non aveva versato.
Pertanto, anche tale mezzo di gravame è fondato.
3) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe. 4) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma integralmente l'impugnato avviso di accertamento;
condanna la società “Resistente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di
€ 10.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 555/2020 depositato il 20/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1377/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 5 e pubblicata il 19/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030604364 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 555/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1377/5/2018 della CTP di Foggia, depositata il 19/11/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla società contribuente Resistente_1 S.r.l., avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, relativo all'anno d'imposta 2012, avviso emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza con il quale era stato accertato un maggior reddito imponibile ai fini IRES di € 3.768.253,00, valore della produzione ai fini IRAP di € 2.246.509,00 a fronte di una dichiarazione presentata dalla società contribuente da cui risulta dichiarato un reddito di € 3.383.252,00. Nei confronti della Resistente_1 S.r.l. è stata eseguita, da parte della Guardia di Finanza di Foggia una verifica fiscale che ha interessato gli anni d'imposta
2010, 2011 e 2012 conclusasi con il processo verbale di constatazione n. 798/2015 del 31/03/2015, notificato alla società contribuente nella persona del suo rappresentante legale sig. Nominativo_1.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 11/05/2020 si è costituita la società Resistente_1 S.r.l. che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi il dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che riportandosi al ricorso d'appello ne ha richiesto l'accoglimento, con conferma della sentenza di prime cure, e, in collegamento da remoto, l'Avv. Difensore_1, per la società contribuente, che ha concluso per il rigetto dell'appello dell'Ufficio con conferma della sentenza della sentenza di prime cure.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
Va, innanzitutto, precisato, in punto di fatto, che la Guardia di Finanza di Foggia nel corso della verifica fiscale, meglio innanzi indicata, da cui è scaturito l'impugnato avviso di accertamento, ha rilevato che, nell'ambito dei crediti vantati dalla società contribuente, era stata inserita la somma di € 5.630.000,00 per la cessione al socio NI NI PO della totalità delle quote societarie della “Società_1 S.r.l.” (cfr. allegato n. 10 del PVC).
Da detto contratto emerge che la somma di cui sopra avrebbe dovuto essere pagata entro dieci anni dalla stipula del contratto avvenuta in data 31/01/2007 e che detta operazione fosse <infruttifera di interessi essendosi ciò tenuto conto nella determinazione del prezzo>>.
Nel corso di detta verifica i Militari richiedevano al legale rappresentante della Resistente_1 S.r.l. se nell'anno d'imposta 2013 si fosse tenuto conto degli interessi attivi relativi a detta operazione quali elementi positivi di reddito considerato che, anche se non esplicitamente dettagliati, detti interessi erano, comunque, da ritenersi compresi nel prezzo da pagare.
La società contribuente dichiarava che <...da ricerche effettuate nella contabilità ufficiale non siamo stati in grado di verificare tale situazione>>. I verificatori, pertanto, procedettero al calcolo dell'interesse medio ponderato che, parametrato al saggio legale di tale decennio interessato dal contratto (2007-2016), è risultato pari all1,8% (così tabella di foglio n. 67 del PVC).
Si precisa che il tasso così calcolato costituiva l'interesse medio applicato all'intera durata del contratto.
In sintesi, la Guardia di Finanza, attraverso il procedimento matematico dettagliato nell'impugnato avviso di accertamento, ha calcolato la quota di interessi non dichiarati dalla società contribuente per ciascun anno per la somma di € 9.955,00, somma che rappresenta l'imponibile ai fini IRES.
La sentenza di prime cure ha sostenuto che gli interessi attivi non sarebbero stati pattuiti tra le parti, vale a dire tra la Resistente_1 S.r.,l. e il socio Socio_1 che, avendo ottenuto la dilazione di pagamento della cessione delle quote, non avrebbe potuto, secondo la prassi, pretendere gli interessi.
Tale capo della sentenza di prime cure è stato criticato dall'Ufficio con il primo mezzo di gravame.
La doglianza è fondata in quanto la tesi della CTP non è per nulla convincente.
Osserva il Collegio che, comunque, trattasi di una cessione di elevato importo per cui la presenza degli interessi si presume, salvo prova contraria, tanto più che il pagamento era previsto in dieci anni.
In ogni caso, tale massima di esperienza, sicuramente desumibile dall'id quod plerumque accidit, costituisce un grave indizio che non può essere ignorato dal giudice che, ai sensi dell'art. 116, 1° co., c.p.c., deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
A ciò aggiungasi che altro grave indizio della previsione implicita degli interessi attivi è evincibile dalla risposta perplessa fornita, nel corso della verifica fiscale, dal legale rappresentante della società, di cui si è fatto cenno innanzi, secondo cui <... da ricerche effettuate nella contabilità ufficiale non siamo stati in grado di verificare tale situazione>>.
Tali due indizi gravi, precisi e concordanti implicano che gli interessi, ancorchè non dichiarati, possono presumersi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2729 c.c..
2) Venendo al secondo motivo di appello, con cui l'Ufficio lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata quanto agli interessi passivi del mutuo pagati dalla Resistente_1 ma contratti dalla società “Società_2 l.” fusasi con la “Resistente_1 S.r.l.” soltanto nel 2013, vale a dire in data posteriore all'anno 2012, oggetto dell'impugnato avviso di accertamento, anche tale censura è fondata.
Va, infatti, rilevato che gli interessi passivi per detto mutuo, contratto dalla Società_2 S.r.l., ben prima della cessione, avrebbero potuto dedursi soltanto per quanto concerne il periodo successivo a detta cessione vale a dire a partire dall'anno 2013.
Ne discende che la deduzione di tali interessi, che ammontano ad € 154.314,67, per l'anno 2012, è illegittima in quanto, a quell'epoca, la Società_2 S.r.l. era un soggetto giuridico totalmente distinto dalla Resistente_1 S.r.l. che, pertanto, non avrebbe potuto detrarre la somma di cui sopra a titolo di interessi passivi sul mutuo che non aveva versato.
Pertanto, anche tale mezzo di gravame è fondato.
3) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe. 4) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma integralmente l'impugnato avviso di accertamento;
condanna la società “Resistente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di
€ 10.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025