Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 237
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa dichiarazione interessi attivi su cessione quote societarie

    La Corte ritiene fondata la doglianza dell'Ufficio, poiché la presenza di interessi si presume in caso di cessioni di elevato importo con pagamento dilazionato, salvo prova contraria. Inoltre, la risposta evasiva del legale rappresentante durante la verifica costituisce un grave indizio. Pertanto, gli interessi possono presumersi ai sensi dell'art. 2729 c.c.

  • Accolto
    Illegittima deduzione interessi passivi su mutuo contratto da società fusa

    La Corte ritiene fondata la censura dell'Ufficio, poiché gli interessi passivi di un mutuo contratto da una società preesistente alla fusione sono deducibili solo per il periodo successivo all'effettiva assunzione del debito da parte della società incorporante. La deduzione per l'anno 2012 è illegittima in quanto la Società_2 S.r.l. era un soggetto giuridico distinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 237
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 237
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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