Decreto presidenziale 17 ottobre 2022
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 15/05/2023, n. 8235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8235 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 08235/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06618/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6618 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VI DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tritone, 53;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Miur Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico,, non costituito in giudizio;
nei confronti
EO CI, NO CU, NO FA CO AN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del D.D.G. 27/03/2019 n. 395 del MIUR, che ha approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla prova orale del “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” indetto con D.D.G. 23/11/2017, nel cui elenco allegato la ricorrente non risulta inserita e conseguentemente non è stata ammessa a sostenere la successiva prova orale; del giudizio negativo sulla prova scritta e del conseguente provvedimento di esclusione dalla prova orale; dei verbali della Commissione giudicatrice e delle sue sottocommissioni, della scheda di valutazione e di tutti i giudizi espressi, nonché di tutti gli atti e gli allegati della procedura concorsuale e della prova scritta, ivi comprese tutte le operazioni informatiche ed i file digitali delle prove; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: i provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice adottati con D.D. 19/07/2018 n. 1105, con D.D. 27/07/2018 n. 1165, con D.D. 31/12/2018 n. 2080, con D.D. 11/01/2019 n. 12, con D.D. 04/02/2019 n. 89 e tutti gli atti di revoca, modifica e integrazione della composizione della Commissione esaminatrice e delle sue Sottocomissioni; il verbale n. 3 del 25/01/2019 della Commissione esaminatrice, la griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, la scheda di valutazione della prova scritta; degli atti con cui il Comitato Tecnico scientifico ha approvato i quesiti a risposta aperta della prova scritta e i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata la prova scritta; del provvedimento prot. n. 11180 del 22/03/2019 del Capo Dipartimento e degli atti con cui sono state disposte le modalità di svolgimento delle operazioni di scioglimento dell'anonimato; del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26/03/2019 e/o di ogni altro verbale attinente alle predette operazioni; del provvedimento prot. n. 0017907 del 17/10/2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna; degli atti e/o provvedimenti con cui sono stati approvati i calendari della prova orale del corso-concorso pubblicati sul sito internet del concorso, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla prova; Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del D.D.G. 27/03/2019 n. 395 del MIUR, che ha approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla prova orale del “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” indetto con D.D.G. 23/11/2017, nel cui elenco allegato la ricorrente non risulta inserita e conseguentemente non è stata ammessa a sostenere la successiva prova orale; del giudizio negativo sulla prova scritta e del conseguente provvedimento di esclusione dalla prova orale; dei verbali della Commissione giudicatrice e delle sue sottocommissioni, della scheda di valutazione e di tutti i giudizi espressi, nonché di tutti gli atti e gli allegati della procedura concorsuale e della prova scritta, ivi comprese tutte le operazioni informatiche ed i file digitali delle prove; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: i provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice adottati con D.D. 19/07/2018 n. 1105, con D.D. 27/07/2018 n. 1165, con D.D. 31/12/2018 n. 2080, con D.D. 11/01/2019 n. 12, con D.D. 04/02/2019 n. 89 e tutti gli atti di revoca, modifica e integrazione della composizione della Commissione esaminatrice e delle sue Sottocomissioni; il verbale n. 3 del 25/01/2019 della Commissione esaminatrice, la griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, la scheda di valutazione della prova scritta; degli atti con cui il Comitato Tecnico scientifico ha approvato i quesiti a risposta aperta della prova scritta e i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata la prova scritta; del provvedimento prot. n. 11180 del 22/03/2019 del Capo Dipartimento e degli atti con cui sono state disposte le modalità di svolgimento delle operazioni di scioglimento dell'anonimato; del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26/03/2019 e/o di ogni altro verbale attinente alle predette operazioni; del provvedimento prot. n. 0017907 del 17/10/2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna; degli atti e/o provvedimenti con cui sono stati approvati i calendari della prova orale del corso-concorso pubblicati sul sito internet del concorso, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla prova;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RD IV il 27\11\2019 :
Annullamento:
1) del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 del MIUR di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; 2) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; 3) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 del MIUR di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; 4) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 contenente la graduatoria rettificata; 5) dell'avviso n. 37352 del 01/08/2019 del Capo Dipartimento del MIUR di assegnazione ai ruoli regionali; 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 09/08/2019; 7) dell'Avviso n. 38777 del 28/08/2019 di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio; 8) dell'Avviso del 30/08/2019 di ulteriore assegnazione di 61 vincitori ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione; 9) della Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 28/08/2019; 10) degli atti e delle operazioni di scelta, selezione e assegnazione delle sedi ai vincitori; 11) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata; 12) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale adottato dall'Amministrazione, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RD IV il 25\11\2020 :
per l'annullamento
- dell'avviso prot. n. 23350 del 04/08/2020, avente ad oggetto “Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali”;
- del Decreto Dipartimentale n. 986 del 06/08/2020 di rettifica della graduatoria generale nazionale del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 e approvata con D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019 e D.D.G. 07/08/2019 n. 1229;
- del Decreto Dipartimentale n. 998 del 14/08/2020 di rettifica della graduatoria generale nazionale del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 e approvata con D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019 e D.D.G. 07/08/2019 n. 1229;
- del Decreto Dipartimentale n. 977 del 04/08/2020 e del Decreto Dipartimentale n. 978 del 04/08/2020 di rivalutazione del punteggio attribuito ad alcuni candidati in esecuzione di pronunce giurisdizionali, nonché del Decreto Dipartimentale n. 995 del 12/08/2020 di immissione in ruolo a seguito di sentenza di annullamento di depennamento, per avere dato ulteriore attuazione agli atti presupposti di approvazione della graduatoria generale nazionale del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 e approvata con D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019 e D.D.G. 07/08/2019 n. 1229;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale adottato dall'Amministrazione, ivi compresi gli avvisi del 21/08/2020, prot. n. 27956 del 14/09/2020 21/09/2020 che hanno disposto assegnazioni di candidati ai ruoli regionali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DO VI il 26/11/2021:
per l'annullamento
- del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12/08/2021 di rettifica della graduatoria generale nazionale del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 e approvata con D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019 e D.D.G. 07/08/2019 n. 1229;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale adottato dall'Amministrazione, tra i quali gli atti di modifica e/o rettifica della graduatoria generale nazionale del concorso indetto con D.D.G. 23/11/2017 n. 1259, di assegnazione dei candidati vincitori ai ruoli regionali (tra i quali l'avviso 26374 del 24/08/2021), di immissione in ruolo dei vincitori e di assegnazione delle sedi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 maggio 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato le determinazioni dell’Amministrazione da cui è dipeso il suo mancato superamento della prova scritta sostenuta nell’ambito del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto dal Ministero resistente con il d.d.g. del 23 novembre 2017, n.1259.
Il ricorso è affidato a otto censure, con cui è stata constata la legittimità dell’operato della p.a. per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con successivi motivi aggiunti l’impugnativa originaria è stata estesa anche alla graduatoria finale del concorso e alle successive rettifiche alla stessa apportate dall’Amministrazione.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
3. All’udienza smaltimento del 12 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso principale è infondato e va respinto, con discendente improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Con il primo mezzo di impugnazione viene dedotta la “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.P.R. 09/05/1994 n. 487 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.D.G. 23/11/2017 n. 1259 del MIUR - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Sviamento di potere ”, attese talune gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dall’Amministrazione e messo a disposizione dei concorrenti per l’espletamento della prova scritta.
La censura è stata più volte esaminata dal Collegio in altre controversie relative alla stessa procedura concorsuale, con conclusioni di segno negativo valevoli anche per il caso di specie.
Le contestazioni “ possono essere raggruppate nell’ambito di due tipologie: le “disfunzioni” attribuibili ad una specifica e voluta impostazione del programma informatico (ossia il software) e quelle derivanti dal cattivo funzionamento della strumentazione informatica (hardware) messa a disposizione dei candidati. Semplificando, possono essere ricondotte nell’ambito della prima tipologia le seguenti “disfunzioni”: a) funzioni “taglia”, “copia” e “incolla” disabilitate; b) lay-out grafico fuorviante; c) schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR; h) correttore automatico disabilitato; i) assenza report finale; l) salvataggio non automatico; m) pagine “vuote”. Mentre sono riconducibili alla seconda tipologia le seguenti: d) barra spaziatrice difettosa; e) tasti danneggiati; f) tasto “shift” incantato; g) dimensione dei caratteri diversa tra le postazioni. 5.1. Con riferimento alla prima tipologia il Collegio rileva come la gran parte di tali questioni, seppure riferite da parte ricorrente come “disfunzioni” che avrebbero determinato un aggravamento della prova ed un inutile dispendio di tempo, si configurano in realtà come delle modalità di funzionamento dell’applicativo utilizzato dal Ministero e rese note a tutti i candidati prima dello svolgimento della prova mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del ministero delle relative istruzioni. Come accertato in giurisprudenza, qui richiamabile in virtù del principio iura novit curia, siffatte istruzioni prevedevano espressamente l’onere dell’utilizzo del tasto conferma e procedi per salvare le risposte date e dunque per evitare la generazione di pagine “vuote”; in particolare poi era specificato anche che “…Per l’ultima domanda, cliccando sul pulsante “Conferma e Procedi”, si procederà alla conferma della risposta ed alla visualizzazione della pagina di riepilogo. Si deve cliccare su “Conferma e Procedi” per tutte le risposte, sia aperte che chiuse, compresa l’ultima. Sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto “torna alla domanda precedente”. Se si cambia la risposta (sia aperta che chiusa) occorre confermare la modifica tramite il bottone “Conferma e Procedi”.”. Parimenti è a dirsi per la disattivazione delle funzioni “copia”, “taglia” e “incolla” e di quella del correttore automatico, che l’Amministrazione ha nell’impostazione del programma ritenuto di espungere. Si tratta di scelte rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione e che appaiono peraltro non solo razionali e logiche (anche per le prove scritte svolte senza il supporto informatico non vi è di certo la possibilità di utilizzare tali funzioni), ma altresì poste a garanzia degli stessi candidati poiché il richiedere, ogni volta che si inseriscono risposte o modifiche di queste, la conferma della volontà di voler salvare il testo così inserito consente ai candidati di avere piena consapevolezza delle conseguenze di operazioni (come il semplice pigiare di un tasto) che per la loro facilità ed immediatezza potrebbero essere compiuti anche in maniera meramente automatica. Risulta quindi che qualora i candidati non avessero cliccato “Conferma e procedi”, ma avessero cliccato sul bottone “Vai alla pagina di riepilogo” o “Torna alla domanda precedente”, il sistema li avvisava e avveniva quanto segue: - 1. il sistema tramite apposita finestra di conferma avvisava i candidati che, siccome non era stata confermata la risposta se tornavano alla domanda precedente avrebbero perso la risposta digitata. - 2. Se i candidati confermavano di voler tornare alla domanda nei log viene registrato il messaggio “Il candidato ha deciso di non salvare la risposta per la domanda” che significa che i candidati hanno scelto di non salvare la risposta. Appare dunque evidente la razionalità e logicità di adempimenti richiesti proprio al fine di garantire che la prova nel testo salvato e sottoposto poi alla valutazione della Commissione fosse realmente quella corrispondente alla volontà del candidato, finalità che invece sarebbe stata lesa se il sistema avesse salvato automaticamente a prescindere dalla manifestazione di volontà del candidato e in assenza di qualsiasi avvertimento o conoscenza di simili effetti che dunque sarebbe conseguiti alla mera scrittura del testo di risposta. 5.2. Con riferimento poi al lay-out grafico fuorviante perché ritenuto non conforme agli standard in utilizzo nella prassi ed alla schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR poiché le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso, il Collegio in primo luogo non può non rilevare l’assoluta carenza di prova di resistenza sugli effetti positivi che, eliminate tale condizioni, sarebbero derivate sull’esito della prova sostenuta dalla ricorrente ed in secondo luogo ne rileva la palese infondatezza posto che, per quanto probabilmente sempre migliorabile, non sembra sussistere alcuna previsione che imponga una determinata impostazione visiva della pagina di lavoro o escluda quella utilizzata nel concorso in questione; quanto poi all’inversione dei colori (rosso e blu) per evidenziare nella schermata riepilogativa le risposte date e quelle ancora da dare, essa appare un mero errore materiale probabilmente più addebitabile al tutorial che non al sistema informatico atteso che nella prassi ricorrente e nella forma mentis che ne deriva è proprio il colore rosso ad essere utilizzato per attirare l’attenzione su errori o parti mancanti. Si tratta dunque in sostanza di doglianze tutte infondate perché non costituenti affatto disfunzioni o mal funzionamenti del sistema e comunque riconducibili a scelte discrezionali o addirittura di merito dell’amministrazione. 5.3. Relativamente alle “disfunzioni” riferite alla seconda tipologia, il Collegio ne ritiene l’infondatezza perché non supportate da alcun supporto probatorio da parte della ricorrente, posto che esse sono riferite genericamente a quanto sarebbe occorso a taluni candidati, ma nulla è detto, né tantomeno viene allegato, in merito al se il computer messo a sua disposizione in occasione della prova presentasse tali problematiche (con relativo onere di contestare tale circostanza immediatamente alla commissione o al personale di assistenza e chiederne la verbalizzazione); risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche. 5.4. Nel ricorso vengono poi evidenziati alcuni profili “di contesto” che, benché non appartengano precipuamente alle questioni informatiche, darebbero evidenza della illegittimità delle operazioni concorsuali. Tali profili atterrebbero a disomogeneità di varia natura nell’espletamento delle prove, alla formulazione di quesiti e non di casi in violazione di quanto previsto dagli atti di gara. Ad avviso del Collegio si tratta di doglianze inammissibili in quanto generiche e non riferite alle difficoltà incontrate dalla ricorrente, ed altresì di critiche infondate sia in quanto non dimostrate sia perché concretizzanti problematiche fisiologiche in un concorso delle dimensioni di quello in parola. 5.5. Proseguendo nell’esame del motivo, si prende in considerazione la denunzia del fatto che gli strumenti informatici, nello specifico le tastiere, messi a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova erano alquanto obsoleti e mal funzionanti rallentando l’esecuzione della prova; che la concentrazione dei candidati era disturbata dai rumori di fondo assordanti delle tastiere e dal suono della campanella ad ogni cambio di ora; che lo spazio era angusto con difficoltà materiali nel consultare i codici; che le risposte ai quesiti non riporterebbero le correzioni e le integrazioni elaborate dalla ricorrente che evidentemente non sarebbero state salvate dal sistema. Ad avviso del Collegio anche tale denunzia è inammissibile per genericità ed infondata per carenza di prova, sulla scorta degli stessi argomenti sopra già enunziati cui si rinvia per brevità. 5.6. In ogni caso, alcuno dei denunziati problemi informatici viene messo in relazione diretta ed immediata con l’inidoneità della prova sostenuta dalla ricorrente, e manca pertanto qualsiasi riscontro probatorio sulla fondatezza della doglianza .” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, sentenza n. 3806/2023).
5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dei principi in tema di svolgimento dell’attività delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, sviamento di potere, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.
La doglianza si incentra sulla tempistica, considerata inadeguata, che la Commissione esaminatrice avrebbe dedicato alla valutazione della prova di parte ricorrente.
La censura, oltre ad essere assolutamente generica e fondata su meri calcoli statistici che prescindono dalla specificità di ciascuna correzione, ad ogni modo è palesemente infondata nel merito.
Così come precisato nella sentenza n. 8655 del 2019 di questo T.A.R., e come confermato in appello, “ secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2019, n. 178; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3924), non sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso o di un giudizio idoneativo alla valutazione delle prove di esame dei candidati, poiché, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggior o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato ” ; è bensì vero che dal verbale del 25 gennaio 2019 emerge che la commissione in seduta plenaria aveva stabilito che «la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti», ma si tratta all’evidenza di un’indicazione di massima fornita allo scopo di uniformare le operazioni di valutazione tra le varie commissioni, basata sulla stima, effettuata ex ante, del tempo in astratto necessario ad esaminare un elaborato, dipendendo poi il tempo effettivamente impiegato per la valutazione della singola prova e la congruità dello stesso in concreto dalla consistenza degli elaborati e dalle problematiche di correzione eventualmente riscontrate in ciascuno ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 395 del 2021).
6. Il terzo motivo di ricorso si incentra sull’asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.M. 03/08/2017 n. 138 e del D.M. 22/12/2017 n. 1015, nonché dei principi in tema di svolgimento dell’attività delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi e può essere esaminato congiuntamente al quinto mezzo di impugnazione con cui è stata dedotta la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 D.M. 03/08/2017 n. 138, nonché dei principi in tema di svolgimento dell’attività delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ”.
Entrambe le censure non colgono nel segno.
La composizione della Commissione e del Comitato Tecnico Scientifico è stata regolare, come accertato da numerose pronunzie giurisdizionali rese avuto riguardo alla medesima procedura concorsuale sia in primo che in secondo grado.
Con riferimento alle contestazioni relative alla incompatibilità dei commissari di concorso non può che rinviarsi alle deduzioni contenute nella sentenza n. 395/2021 del Consiglio di Stato, estendibili mutatis mutandis ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico, che ha approfonditamente esaminato la questione di merito precisando che “ 8.2 Per quanto attiene alla dedotta situazione di incompatibilità in capo ai commissari AV e CE, componenti rispettivamente delle sotto-commissioni n. 18 e n. 11, il TAR si è limitato a motivare l’accoglimento di tale censura, rilevando, con richiamo alla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, che le stesse «risultano aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso», in violazione dell’art. 16, comma 2, lettera d), d.m. 3 agosto 2017, n. 137, secondo cui i componenti della commissione esaminatrice non devono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici (quindi nel periodo dal 24 novembre 2016 al 24 novembre 2017, data di pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale). Ebbene, ad un esame dei documenti prodotti dall’originaria ricorrente a suffragio della censura di incompatibilità in capo ai menzionati commissari (doc. 34 e 35 del fascicolo di primo grado), risulta che tali documenti consistono in meri avvisi promozionali relativi a convegnistica ed eventi formativi, in particolare in varie locandine ed e-mail – peraltro prodotte tramite screenshot ovvero fotografie di schermi di computer e smartphone, di cui è impossibile accertare la genuinità o l’esatta provenienza, e quindi di dubbia valenza probatoria –, in parte illeggibili e, comunque, carenti di idonee informazioni circa le caratteristiche degli eventi pubblicizzati, oppure inserite più volte nell’ambito dei due distinti allegati, oppure in larga parte non aventi alcun preciso legame con i commissari in questione o non indirizzate ai candidati al concorso per dirigente scolastico di cui trattasi. Valgano, al riguardo, le puntualizzazioni di cui appresso. 8.2.1 Quanto alle attività formative asseritamente svolte dalla commissaria AV – dirigente amministrativo in quiescenza e membro della 11° sotto-commissione –, a suffragio della censura di incompatibilità è stata allegata (doc. 34 del fascicolo di primo grado) la riproduzione di una schermata di un sito internet in cui sono visibili unicamente la dicitura «a cura di TA AV» ed un logo dell’A.N.DI.S. - Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Ebbene, sulla base di tale documentazione non può affatto ritenersi comprovato lo svolgimento di attività o corsi di preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, nell’anno antecedente il bando, in quanto: - dal contratto stipulato dalla commissaria in questione con l’A.N.DI.S. si evince che la stessa si era limitata ad effettuare registrazioni audiovisive su argomenti legati all’alta formazione per lo sviluppo della professionalità docente, inserite poi in una specifica piattaforma di materiali di vario genere, utilizzati in presenza di altri e specifici tutor di aula localmente nominati, nell’ambito dei corsi più variegati offerti dall’A.N.DI.S. agli iscritti (v. le produzioni documentali della difesa erariale, sub doc. 4, 5 e 6 del relativo fascicolo di primo grado); - sotto il profilo contenutistico, nelle pattuizioni contrattuali relative all’oggetto delle prestazioni professionali concordate con detta associazione (consistente nella realizzazione di due videoregistrazioni sui temi della «contrattazione di istituto» e sul «rapporto DS con il personale» e nella predisposizione di slides di sintesi, di una dispensa per ciascuno dei temi e di dieci test di verifica a risposta chiusa), nonché alle finalità perseguite (consistenti nella predisposizione «dell’iniziativa di formazione, non rivolta ai soci ANDIS avente per tema “Percorsi di alta formazione per lo sviluppo della professionalità docente”», per la cui realizzazione l’associazione ha predisposto apposita piattaforma e-learning per la formazione online di docenti interessati allo sviluppo professionale) manca uno specifico riferimento alla utilizzazione del materiale in questione nell’ambito di corsi finalizzati alla preparazione al concorso per dirigenti scolastici e ad un possibile coinvolgimento diretto e personale dell’autrice in tali attività, risultando l’utilizzazione delle videoregistrazioni acquisite dall’ A.N.DI.S. (peraltro, anche da altri esperti, diversi dalla AV) nei più variegati corsi organizzati dall’associazione rimessa all’esclusiva discrezionalità dell’associazione medesima. Non risulta pertanto minimamente comprovato che la commissaria AV fosse stata direttamente e personalmente coinvolta in corsi di preparazione al concorso de quo, a diretto contatto con i frequentatori dei corsi, e/o che la stessa fosse stata a conoscenza dei nominativi dei frequentatori del corso di preparazione organizzato dall’A.N.DI.S., sicché non si vede come la partecipazione di detta commissaria alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 abbia potuto influire sulla formazione della volontà dell’organo collegiale nel senso di favorire taluni candidati in danno di altri. 8.2.2 Quanto alla posizione della commissaria di concorso CE – componente della 18° sotto-commissione e dirigente amministrativo in servizio presso la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR –, dalla documentazione acquisita al giudizio emerge che la stessa aveva partecipato, in qualità di esperta, unicamente a corsi di formazione in materia di contabilità pubblica rivolti ai dirigenti scolastici già in servizio e ai direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), i quali nulla avevano a che vedere con i corsi di preparazione al concorso in oggetto (v., sul punto, la stessa documentazione prodotta dall’originaria ricorrente sub doc. 35 del ricorso di primo grado, costituita da una locandina in cui viene pubblicizzato un seminario interregionale per DSGA, assistenti amministrativi e dirigenti scolastici, relativa alla «Semplificazione amministrativa e nuovo regolamento di contabilità. Innovazioni amministrative e contrattuali»), trattandosi per contro di un’iniziativa diretta alla formazione del personale già in servizio direttamente interessato dall’applicazione della nuova normativa di contabilità pubblica, e quindi rivolta ad una platea di soggetti del tutta diversa dai futuri partecipanti al corso-concorso di cui è causa. Quanto, invece, alla e-mail datata 18 ottobre 2016 (pure prodotta dall’originaria ricorrente), proveniente dall’ente di formazione Anicia, con cui è stata pubblicizzata una «Giornata di aggiornamento e preparazione alla nuova selezione per aspiranti dirigenti scolastici» calendarizzata per il giorno 5 novembre 2016, a cui avrebbe preso parte (peraltro non risulta in quale veste) la suddetta dirigente, la relativa iniziativa si sottrae ratione temporis al divieto posto dall’art. 16, comma 2, lettera c), d.m. n. 138/2017, in quanto anteriore al periodo di interdizione stabilita da tale disposizione regolamentare. Pertanto, anche con riguardo alla componente CE difetta la prova dello svolgimento di attività di formazione incompatibili con la veste di componente della commissione esaminatrice, né risultano allegate circostanze concrete da cui inferire che la sua partecipazione alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 abbia potuto influire sulla formazione della volontà dell’organo collegiale nel senso di favorire taluni candidati in danno di altri. 8.2.3 Passando ad esaminare il profilo di incompatibilità dedotto in relazione al commissario di concorso AR – già dirigente dell’U.S.R. per la Campania Ufficio XIII e direttore provinciale U.S.P. nell’ambito territoriale di Benevento – per l’asserito svolgimento di attività di formazione in corsi di preparazione al concorso di cui è causa, segnatamente per essere stato responsabile dell’organizzazione presso l’università telematica “Pegaso” di un corso a pagamento finalizzati proprio alla preparazione per il concorso de quo «con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte» (profilo di censura, dedotto a p. 63 del ricorso di primo grado, non esaminato dal TAR e devoluto in appello con il ricorso incidentale), si osserva che il documento prodotto dalla originaria ricorrente sub doc. n. 39 del fascicolo di primo grado a suffragio di tale profilo di censura è costituito dalla copia di un locandina che per il 1° dicembre 2017 annuncia la presentazione del corso di preparazione, «organizzato da Iervolino Impresa Sociale Srl e Prof. Avv. Raffaele Iervolino», presso la sede dell’università telematica “Pegaso”, «in collaborazione» con una serie di nominativi, tra cui compare anche quello del prof. AR, ma senza specificazione alcuna del ruolo effettivo svolto nell’ambito di tale corso e/o del tipo di collaborazione, né in primo grado risultano prodotti altri documenti in tesi comprovanti lo svolgimento di attività di formazione da parte del medesimo a contatto personale e diretto con i corsisti. Appare, pertanto, del tutto plausibile la dichiarazione dallo stesso resa il 18 giugno 2019 (prodotta dalla difesa erariale), nella quale esclude di aver mai intrattenuto rapporti con l’università telematica “Pegaso” e afferma di essere stato invitato telefonicamente dal dott. Raffaele Iervolino, già di sua conoscenza, a tenere una relazione (peraltro, a titolo gratuito) sulla «Riforma della Pubblica Amministrazione per effetto della legge Madia», ma senza specifico riferimento alla preparazione al corso-concorso di cui è causa e senza quindi svolgere specifica attività di formazione di potenziali futuri concorrenti. Pertanto, anche con riferimento alla posizione del commissario AR, non risulta comprovato lo svolgimento, da parte del medesimo, di attività di formazione per la preparazione al corso-concorso di cui è causa (in violazione della previsione regolamentare di cui all’art. 16 d.m. n. 138/2017), così come difetta qualsiasi prova in ordine alla idoneità della sua partecipazione alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 ad influire in modo determinante sulla formazione della volontà dell’organo collegiale nel senso del favoreggiamento di taluni dei candidati in danno di altri. 8.2.4 Concludendo sul punto – e ferma restando l’inammissibilità/inutilizzabilità di nuovi documenti prodotti nel presente grado dall’originaria ricorrente e/o dagli intervenienti ad opponendum a suffragio dei motivi articolati in prima istanza, rilevata sopra sub 7. –, si rivelano pertanto non circostanziati e privi di adeguato corredo probatorio i profili di censura per cui della commissione esaminatrice avrebbero fatto parte soggetti svolgenti attività in corsi di formazione e preparazione al concorso de quo, così come del tutto carente di prova sono rimasti l’incidenza causale sulle determinazioni dell’organo collegiale in sede di fissazione dei criteri valutativi e l’eventuale correlativo favoreggiamento di taluni candidati in danno di altri. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, deve escludersi che sia stato violato il principio di imparzialità e neutralità della commissione esaminatrice. 8.2.5 Non condivisibile è, altresì, l’affermata (nell’impugnata sentenza) illegittimità dell’operato della commissione in seduta plenaria in relazione al profilo di incompatibilità ravvisato in capo al commissario AR con riguardo alla sua carica di sindaco del comune di Alvignano, in asserita violazione dell’art. 16, comma 2, lettera a), d.m. n. 138/2017, che riproduce, sostanzialmente, l’art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. n. 165/2001. La citata disposizione prevede che, in materia di procedure di reclutamento presso amministrazioni pubbliche, le commissioni giudicatrici devono essere formate «esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali». Occorre al riguardo premettere, in linea di diritto, che: - la ratio dell’art. 35 (che riprende la formulazione già contenuta nell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 487/1994, rispettivamente nell’art. 6 d.lgs. n. 546/1993) risiede nell’intento di eliminare il sospetto di condizionamenti nell’assunzione e nell’avanzamento dei pubblici dipendenti da parte di soggetti che rivestono un ruolo decisivo nell’ambito dell’amministrazione che indice il concorso, oppure in generale nell’ambito politico, sindacale e associativo professionale (ciò, in applicazione dei principi costituzionali dell’imparzialità dell’azione amministrativa e del concorso quale mezzo ordinario di accesso al pubblico impiego, sanciti dall’art. 97 Cost.); - la citata disposizione legislativa introduce una condizione ostativa per la selezione dei commissari di concorso che, come si è visto, non devono essere esponenti titolari di cariche politiche o sindacali: trattandosi, tuttavia, di norma eccezionale che interferisce con libertà costituzionalmente tutelate (artt. 18, 39, 49 e 51 Cost.), essa va interpretata in maniera strettamente attinente alla finalità perseguita; - l’interpretazione della richiamata normativa implica, inoltre, la necessità di ponderare i due principi dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici, essendo necessario, affinché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l’applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni di concorso; - la natura tassativa delle cause di incompatibilità esclude ogni tentativo di applicazione analogica o interpretazione estensiva, attesa l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni esaminatrici; - secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, sicché – ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al citato art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. n. 165/2001 – devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all’interno dell’amministrazione che indice il concorso; - l’incompatibilità può bensì essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, ma a condizione che vi sia un qualche elemento di collegamento significativo tra l’attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l’attività dell’ente che indice il concorso, da cui si possa inferire l’influenza di un componente della commissione per favorire alcuni candidati: in particolare, è necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della carica politica o sindacale rivestita (v., su tali principi, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 20 agosto 2018, n. 4963; Cons. Stato, Sez. II, pareri 19 maggio 2015, n. 1525 e n. 1526, con ulteriori richiami giurisprudenziali; Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5392; Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2012, n. 574;). Ebbene, applicando le sopra enunciate coordinate ermeneutiche alla fattispecie sub iudice, deve escludersi la sussistenza di un’ipotesi di incompatibilità viziante la legittimità dell’operato della commissione in seduta plenaria in data 25 gennaio 2019, in quanto: - in difetto di elementi concreti e circostanziati di segno contrario – nella specie né allegati né tanto meno provati –, nel caso di specie non è ravvisabile alcun pericolo, neppure remoto, di incidenza sul neutrale svolgimento del concorso e, in particolare sull’operato della commissione in seduta plenaria con la partecipazione di oltre 100 componenti, per il solo effetto della titolarità della carica di sindaco in un comune con meno di 5.000 abitanti – per giunta, eletto su una locale lista civica priva di collegamento con un partito politico nazionale (v. relazione del 18 giugno 2019, prodotta dalla difesa erariale) –, considerato che si tratta di concorso gestito a livello nazionale, nel quale le sotto-commissioni sono state chiamate a valutare gli elaborati di candidati provenienti da tutta Italia, assegnati secondo un criterio casuale alle varie sotto-commissioni; - nella specie, non risulta che alla procedura concorsuale avessero partecipato candidati nati o residenti nel comune di Alvignano, essendo per contro emerso che gli unici tre candidati in tale situazione, che avevano presentato domanda di partecipazione, non si erano poi presentati per sostenere la prova preselettiva; - ancorché su un astratto piano normativo siano previsti rapporti istituzionali di ordine funzionale tra gli enti territoriali comunali e l’amministrazione scolastica (v., in particolare, gli artt. 139, commi 1 e 2, d.lgs. n. 112/1998, 107, comma 1, 156, comma 1, 159, comma 2, d.lgs. n. 297/1994 e 3, commi 1 e 2, l. n. 23/1996, attributivi ai comuni di una serie funzioni di supporto in materia di istruzione ai gradi inferiori, quali ad es. di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, di edilizia scolastica, di spese di manutenzione e gestione degli edifici scolastici, ecc.; v. altresì gli artt. 1, 3 e 4, d.P.R. n. 275/1999), tale disciplina normativa non rileva nella fattispecie sub iudice, non essendo ravvisabile nesso alcuno tra operato della commissione in composizione plenaria in occasione della presa d’atto dei criteri valutativi prestabiliti dal comitato tecnico scientifico e carica di sindaco del comune di Alvignano rivestito dal commissario AR, in assenza di elementi circostanziati in tesi comprovanti un pericolo di condizionamento concreto riconducibile alla predetta carica ”.
7. L’ulteriore motivo di ricorso afferisce alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. del d.P.R. 09/05/1994 n. 487 e degli artt. 8 e ss. del D.D.G. 23/11/2017 n. 1259 del MIUR, nonché del principio di uguaglianza, di buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.
In sostanza, parte ricorrente lamenta una violazione del principio dell’anonimato.
Anche tale censura non può trovare l’adesione del Collegio.
La questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alla medesima procedura selettiva, ritenendo che “le modalità adottate dal Cineca escludono la violazione del principio dell’anonimato ” (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030), non sussistendo valide ragioni per discostarsi dai contenuti di tali pronunce alla luce delle doglianze contenute nel ricorso oggetto dell’odierno giudizio.
L’assenza dei presupposti per l’accoglimento del motivo, peraltro, risulta essere altresì ricavabile dai principi espressi dalla sentenza di questo T.A.R. n. 8655/2019, secondo cui “ “Ne consegue che alcuna violazione del principio dell’anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali posto che al termine della prova le generalità del candidato e il suo codice personale identificativo venivano inserite in una busta della quale era prescritta la sigillatura. Il Miur ha poi dettagliatamente allegato con la relazione del direttore generale28240 del 14.6.2019, che i moduli risposte e quello anagrafico consegnati ai candidati venivano riposti in una busta internografata parimente consegnatagli, sigillata dal candidato e a sua volta inserita in una busta A4parimenti sigillata e siglata sui lembi. Quest’ultima busta già sigillata veniva poi inserita insieme alla chiavetta USB contenente il file delle risposte, ai codici personali agli originali dei verbali d’aula e del registro cartaceo, in un plico formato A3 sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza apponeva firma e data. Tutti tali plichi finali contenenti tutta la documentazione della prova in due buste più piccole sigillate, venivano poi consegnati in sicurezza ai Direttori degli USR regionali e da questi recapitati al Ministero affinché venissero assunti in custodia dai carabinieri fino alla conclusione della correzione. Emerge pertanto la presenza di ben tre buste sigillate racchiuse una all’interno dell’altra. 6.3. La relazione del Miur del 14.6.2019 ha altresì contrastato la doglianza secondo cui il codice personale ancorché anonimo consegnato a ciascun candidato potesse essere rivelato a qualche membro della commissione prima della correzione delle prove. Invero emerge dalla citata relazione come gli elaborati di ciascun candidato venissero conservati in una piattaforma informatica detenuta dal Cineca incaricato dell’organizzazione logistica del concorso. I commissari accedevano poi collegialmente agli elaborati del candidato al momento della correzione delle prove ma il file contenente le stesse non consentiva anche l’individuazione del codice anonimo, ma si apriva una schermata recante solo la prova svolta, che veniva contrassegnata con un numero ma senza che potesse essere visionato il codice anonimo. Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell’anonimato, alla presenza dei carabinieri venivano effettuatele attività di associazione dei codici anonimi identificativo della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi. Il Miur con relazione del 25.6.2019 versata in atti ha precisato che alla fine della prova, il candidato, cui era stato consegnato il codice anonimo, lo ha inserito sull’applicativo, codice che è stato salvato nel tracciato record del file.BAC (si ricorda che il file.BAC è criptato). Il file.BAC (contenente il solo codice anonimo e NON i dati anagrafici del candidato) è stato caricato attraverso un canale sicuro, garantito dalle credenziali del responsabile d’aula, sulla piattaforma CINECA, che ne ha controllato l’integrità (se anche un solo bit del file fosse stato danneggiato o mancante, il file sarebbe risultato indecifrabile e sarebbe stato segnalato un errore al responsabile d’aula).Una volta terminati tutti i caricamenti per ogni file.BAC in un database protetto cui può accedere il solo personale tecnico di CINECA autorizzato a gestire la procedura, sono state caricate le informazioni in esso contenute tra cui: codice anonimo, risposta alla domanda 1, risposta alla domanda 2,eccetera. Tutti i compiti sono stati quindi caricati in questo database e ad ogni compito è stato associato un numero progressivo di caricamento (univoco e non ricollegabile al codice anonimo). Solo una volta effettuata la correzione e al momento dello scioglimento dell’anonimato ognuna delle 38 subcommissioni attraverso un unico pc collegato alla piattaforma del Cineca svolgeva le operazioni di associazione del codice personale anonimo identificativo della prova con il codice fiscale del candidato riportato in una bustina internografata sigillata, custodita all’interno di un’altra busta parimenti sigillata, buste tutte custodite dai carabinieri (sent. n. 8655/2019, T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, confermata in appello dalla pronuncia n. 395/2021 del Consiglio di Stato) ”.
8. Sesto motivo di ricorso è quello con cui parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del D.M. 03/08/2017 n. 138 e del D.M. 22/12/2017 n. 1015, nonché dei principi in tema di svolgimento dell’attività delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi.
In sostanza viene contestata la definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi.
Trattasi di censura che impinge nel merito delle prerogative dell’amministrazione e, comunque, nell’area di discrezionalità tecnica alla stessa riservata, dove il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto per manifesti profili di irragionevolezza o illogicità che, nel caso di specie, non paiono essere sussistenti, senza contare che, col gravame, non è stata data neppure alcuna dimostrazione in tal senso.
Ad ogni modo, va precisato come su analoga questione esiste un orientamento del Consiglio di Stato e della Sezione, al quale si intende aderire anche in questa sede, che conduce alla reiezione del mezzo di impugnazione proposto, tenuto conto che “ - i criteri di valutazione (suddistinti tra "Indicatori", "Descrittore" e "Scala di riferimento"), recepiti nella cd. griglia di correzione approvata dalla commissione esaminatrice in seduta plenaria (composta da oltre 100 commissari), sono stati interamente elaborati, redatti e predisposti dall'organo tecnico titolare delle rispettive attribuzioni sulla base della sopra richiamata disciplina regolamentare, ossia dal comitato tecnico scientifico; - l'approvazione della cd. griglia di correzione si è, sostanzialmente, risolta in una mera presa d'atto dei criteri interamente predisposti, in piena autonomia, dal comitato tecnico scientifico; - i criteri predisposti dal comitato tecnico scientifico, recepiti tali e quali dalla commissione in adunanza plenaria nella cd. griglia di correzione allegata al relativo verbale, hanno natura generale ed astratta ed appaiono intrinsecamente coerenti con il profilo professionale di dirigente scolastico, assolvendo con ciò alla funzione di garantire un trattamento valutativo omogeneo per tutti i candidati, mentre non sono minimamente ravvisabili peculiarità, 'stranezze' o anomalie nella formulazione dei criteri da cui si possano inferire elementi indiziari che depongano nel senso di un trattamento privilegiato di uno o più candidati in danno di altri; - deve escludersi, a monte, che la fissazione dei criteri valutativi sia causalmente riconducibile all'operato della commissione in seduta plenaria, formando piuttosto oggetto delle determinazioni adottate in piena autonomia dal comitato tecnico scientifico (in aderenza all'assetto regolamentare disciplinante il corso-concorso all'esame), nonché, a valle, che la formazione della volontà dell'organo collegiale costituito dalla commissione in composizione plenaria nella seduta del 25 gennaio 2019 (con oltre 100 partecipanti, componenti della commissione centrale e delle sottocommissioni) possa in qualche modo essere stata incisa dalla presenza di tre componenti asseritamente incompatibili, attesa - anche in difetto di risultanze di segno contrario dal verbale - la manifesta inidoneità della loro partecipazione ad influenzare la predeterminazione (peraltro unanime) dei criteri di valutativi in funzione del favoreggiamento di un candidato piuttosto di un altro, difettando in tal senso anche un pur minimo principio di prova; - che deve escludersi l'illegittimità delle determinazioni adottate dalla commissione in seduta plenaria del 25 gennaio 2019 in merito all'approvazione della cd. griglia dei criteri di valutazione ;” (Sentenza della Sezione del 24 gennaio 2022, n. 783, nonché 28 gennaio 2022, n. 1030, che richiamano le sent. nn. 395 e 396 del 2021 della VI sezione del Consiglio di Stato).
9. Con la settima doglianza viene prospettata l’illegittimità dell’azione amministrativa per avere la p.a. somministrato ai candidati, in sede di prova scritta, una domanda che sarebbe, in realtà, una richiesta di soluzione ad un caso pratico, invero non prevista in tale fase concorsuale ma solo nella successiva prova orale.
Anche tale censura è priva di apprezzabili elementi di fondatezza.
Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in merito ad analoga doglianza proposta con riferimento al medesimo concorso in altri contenziosi, con cui si è già avuto modo di evidenziare che “ In reiezione del motivo sub 3.n) – con cui si lamenta l’erronea reiezione della censura relativa alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come “casi pratici” da risolvere, rispetto al tempo assegnato –, si rileva che il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza ” (cfr. Cons. Stato, sent. n. 395/2021).
10. L’ottavo motivo di ricorso fa leva sulla mancata contestualità dello svolgimento delle prove scritte sull’intero territorio nazionale, così come prescritto dal bando di concorso, con conseguente indebito vantaggio di coloro che abbiano svolto in data successiva la prova, con particolare riferimento ai candidati della Regione Sardegna.
Anche tale doglianza non è meritevole di delibazione favorevole alla luce dei precedenti in tema.
Avuto riguardo a tale specifica censura, sia questo T.A.R. (sent. nn. 8655/2019 e 2854/2022) che il Consiglio di Stato (sent. n. 395/2021), si sono già espressi, affermando che “ Destituito di fondamento è altresì il motivo sub 3.f), con cui si ripropone la censura di violazione del principio di unicità della prova. Si premette in linea di fatto che, come da avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 73 del 14 settembre 2018, la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici si è svolta in data 18 ottobre 2018 e, per i soli candidati della regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018. Infatti, questi ultimi non avevano potuto sostenere la prova scritta il 18 ottobre 2018 a seguito dell’ordinanza del sindaco di Cagliari n. 62/2018 (pubblicata nella tarda serata del 17 ottobre 2018) con cui era stata disposta la chiusura, per allerta meteo, di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli uffici pubblici siti nel comune per l’intera giornata del 18 ottobre 2018. Ebbene, rileva il Collegio che l’art. 8, comma 12, del bando prevede che, qualora, «per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio», il che, evidentemente, implica una possibilità di deroga al principio di unicità della prova, essendo altamente inverosimile che le cause di forza maggiore impeditive dello svolgimento della prova riguardi simultaneamente tutte le sedi decentrate. La deroga era, pertanto, ammessa dalla stessa lex specialis in casi eccezionali, tra i quali indubbiamente rientra l’improvvisa e imprevedibile chiusura delle scuole e degli uffici pubblici disposta dalla competente autorità locale per ragioni di forza maggiore, sicché, nella specie, risulta ampiamente giustificato lo slittamento delle prove limitatamente alla regione della Sardegna. Come correttamente rilevato dal TAR, irragionevole e sproporzionato si sarebbe per contro rivelato lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento, nella data prestabilita, in una sola regione per la sopravvenuta imprevedibile indisponibilità della relativa sede. A ciò si aggiunga la carenza assoluta di allegazione e di prova sia in ordine all’indebito vantaggio che a suo dire avrebbero fruito i concorrenti sardi (alla luce della comprovata diversità delle domande sottoposte ai candidati nella sessione del dicembre 2018), sia in ordine al pregiudizio concreto subito dall’originaria ricorrente ed odierna appellante incidentale e all’incidenza causale sull’esito negativo della prova da essa sostenuta. Quanto al profilo di censura relativo alla presunta mancanza di contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale e alla conseguente asserita violazione della par condicio tra i candidati, va evidenziata la sua genericità, oltre che la carenza di prova dell’incidenza dell’eventuale lieve sfasamento dell’orario d’inizio sul paritario trattamento dei candidati ”.
12. Per le ragioni suesposte il ricorso principale va respinto in quanto infondato con discendente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei motivi aggiunti.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibili i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore
Daniele Profili, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Tuccillo | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO