Articolo 1 della Legge 6 febbraio 1963, n. 44
Articolo 2
Versione
14 febbraio 1963
Art. 1.
Con effetto dal 1 luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564 , sono sostituiti con i seguenti:
"La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all' articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , ed all' articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185 , e' aumentata di lire 1.000.
"L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall' articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e' aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta".
Entrata in vigore il 14 febbraio 1963