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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/10/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
LL AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 111 dell'anno 2022, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. e P.IVA n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della società in Palermo, via Volturno 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Frenda e
CO TI per mandato in calce al ricorso,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale della stessa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Cantiello e Simona Vitale per mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 4317 emessa dalla
[...]
di Palermo il 21/12/2021 e notificata in pari data. CP_1
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/06/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti discutevano la causa e concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/01/2022, proponeva opposizione avverso Pt_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 4317 emessa da il Controparte_1
21/12/2021 e notificata in pari data, con la quale era stato ingiunto all'Arch.
nella qualità di responsabile legale p.t. per l'anno Controparte_2
2017 dell opponente - gestore dell'impianto di depurazione del Comune Pt_2
di Lascari, contrada Santa Eufemia, e ad nella qualità di obbligato in solido Pt_1
ex art. 6 della L. 689/81, il pagamento della somma di € 1.500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dall'art. 133, comma 1, del
D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) “ per inosservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione allo scarico reflui urbani DDG 1125 del 28.10.2010”, come accertato nel verbale di contestazione dell'ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di
Palermo prot. n. 68735 del 28/11/2017, anch'esso oggetto di impugnazione.
Eccepiva al riguardo:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 14 della L. 689/81 per omessa e/o erronea individuazione del soggetto persona fisica autore dell'illecito;
- l'illegittimità per assenza dell'elemento soggettivo della colpa;
- l'illegittimità per la mancanza di prova in ordine alla responsabilità del trasgressore;
- l'illegittimità per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.
689/1981.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.
Si costituiva in giudizio , la quale, in via preliminare, Controparte_1
- 2 - eccepiva la carenza dell'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. ed il difetto di legittimazione attiva di e, nel merito, contestava i motivi dell'opposizione, Pt_1
di cui chiedeva il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per decisione e discussione con termine per note conclusive.
Con provvedimento del 12/06/2023, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio stante la cessazione del rapporto di lavoro tra l'Avv. Maria Calandrino e
[...]
ed il giudizio veniva riassunto da Controparte_1 Parte_1
In data 06/12/2023, veniva depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore per e, in data 15/10/2024, veniva Controparte_1
depositata ulteriore comparsa di costituzione di nuovo difensore per l'amministrazione resistente.
Le parti depositavano memorie conclusive ed insistevano nelle rispettive difese.
****
Deve essere rigettata l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire di sollevata dall'amministrazione resistente sul presupposto che l'avvenuto Pt_1
pagamento della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta abbia comportato acquiescenza.
Al riguardo si osserva che il pagamento della sanzione pecuniaria irrogata con l'ordinanza-ingiunzione non comporta acquiescenza ad essa, né incide sull'interesse ad insorgere in sede giurisdizionale avverso detto provvedimento, potendo ricollegarsi alla volontà dell'ingiunto di evitare, a scopo cautelativo, le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo del provvedimento sanzionatorio (cfr. Cass. civ. sez. 1, 11/02/2005 n. 2862).
Ugualmente infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell Pt_1
- 3 - relativamente alle censure mosse in ordine all'attività del trasgressore sollevata dalla resistente.
Invero, quale soggetto obbligato ex art. 6 della L. 689/1981, può svolgere Pt_1
censure che si riferiscono anche alla posizione del debitore principale per sostenere l'invalidità delle sanzioni (Tribunale di Palermo, sentenza n. 1487/2024 del
15/02/2024).
Deve essere rigettata anche l'eccezione preliminare sollevata da nelle note Pt_1
conclusive del 20/06/2025 di giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 726 del
22/09/2022 emessa da questo Tribunale sulle stesse questioni oggetto del presente giudizio atteso che si tratta di giudizi aventi ad oggetto rapporti giuridici differenti poiché le ordinanze di ingiunzione opposte sono diverse.
Nel merito, l'opposizione è destituita di fondamento e non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo, l'opponente ha contestato l'erronea individuazione del soggetto persona fisica autore dell'illecito, affermando che l'Arch. Controparte_2
, all'epoca legale rappresentante di non era autore della
[...] Pt_1
violazione contestata e non può rispondere “per la sua posizione oggettiva di legale rappresentante pro tempore dell' all'epoca del sopralluogo dell'ARPA presso Parte_1
l'impianto di depurazione di Lascari”.
Con il secondo motivo, parte opponente ha censurato l'ordinanza impugnata affermando che l'amministrazione resistente ha emesso erroneamente il provvedimento sanzionatorio nei confronti del legale rappresentate pro-tempore dell' in forza di responsabilità oggettiva in capo all'Arch. Parte_1
, omettendo di valutare la delega di funzioni in materia di CP_2
depurazione.
- 4 - I suddetti motivi di opposizione, che possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.
In primo luogo, si rileva che l'ordinanza è stata emessa nei confronti di Pt_1
quale obbligato in solido con il trasgressore ai sensi dell'art. 6, comma 3, L.
689/1981, il quale recita: “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di sanzioni amministrative,
l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la
"ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981” (Cass.
Sez. II, 13/05/2010 n. 11643).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato al riguardo che la solidarietà prevista dall'art. 6 della L. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (cfr. Cass. S.U. 22/09/2017 n. 22082).
La persona giuridica risponde per l'illecito amministrativo compiuto da un persona
- 5 - ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze,
a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di un requisito che, di per sè solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell'illecito (cfr. Cass. civ. sez. II, 20/11/2006 n. 24573).
In forza di quanto sopra, il giudicante, preso atto dei diversi orientamenti prospettati dalle parti su casi analoghi a quello in esame, ritiene di condividere quello del Tribunale di Palermo, sezione quinta, dott.ssa Claudia Spiga, la cui motivazione di seguito si trascrive: “In relazione all'ulteriore censura di erronea individuazione del responsabile dell'illecito, rileva il Tribunale che la tale verifica va svolta tenendo in considerazione la condotta contestata e l'effettivo possibile esercizio di un potere di controllo ed intervento in relazione alla stessa.
Nella specie è stato accertato l'illecito di cui all'art. 133 co. 6 d.lgs. 152/2006 che contempla la condotta di “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro”.
Si tratta di fattispecie di danno conseguenza a condotta libera che si verifica ogniqualvolta il valore delle acque di scarico superi i parametri ivi indicati, non essendo concretamente individuata la condotta che tale evento determina.
Occorre allora verificare chi, in seno alla società, in concreto possa esercitare un potere di controllo
e di intervento per impedire detto evento. Non conoscendosi le cause che detto illegittimo sversamento hanno determinato, correttamente l'amministrazione ha irrogato la sanzione al legale rappresentante della società, quale titolare della relativa posizione di garanzia e munito dei necessari poteri di intervento sia in via preventiva per organizzare la struttura societaria e
- 6 - materiale per impedire il verificarsi di detto evento, sia in termini di intervento per interrompere il protrarsi dell'illegittimo sversamento.
L'art. 26 dello Statuto depositato attribuisce all'organo amministrativo, nella specie amministratore unico secondo la visura camerale in atti, “i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'assemblea dei soci e degli anti titolare di controllo analogo”.
Quanto alla prospettata "delega di funzioni" invocata da parte ricorrente, va rilevato come la giurisprudenza della Corte di cassazione, nell'ambito della responsabilità penale, superato il primo orientamento che ne negava in modo assoluto rilevanza in materia ambientale (vedi, in tema di inquinamento idrico, Cass., Sez. 3^, 8.1.1992, 8.2.1991, Per_1 Per_2
11.4.1989, , ha mutuato in tale ambito i principi elaborati in tema di sicurezza sul CP_3
lavoro affermando la rilevanza della delega in presenza di precisi requisiti (vedi Cass., Sez. 3^,
24.9.1990, . Per_3
La delega (Cass. n. 6420/2007) deve quindi essere: 1) puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale (Cass., Sez. 3^, 22.6.1998,
; il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per Parte_3
lo svolgimento del compito affidatogli (Cass., Sez. 3^, 14.5.2002, Saba); 2) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa (Cass., Sez. 3^,
14.5.2002, Saba) o, quanto meno, alle esigenze organizzative della stessa (vedi Cass., Sez. 3^,
29.5.1996, Bressan); 3) unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa;
4) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
Nel caso di specie la delega conferita in data 24.9.2018 al Dirigente responsabile del servizio di depurazione, Ing. Siragusa (cfr. visura camerale di , oltre che non operare per il Parte_1
periodo di contestata infrazione (risultando dalla visura in atti che la delega era valida sino al
24.3.2019 mentre l'accertamento dell'infrazione è del 2.8.2019) e volendo quindi ipotizzare
- 7 - una prorogatio (non provata), non risponde ai requisiti così riassunti.
Al delegato è stato conferito, tra l'altro, il compito di “compiere qualsiasi atto ed operazione in caso di pericolo per i lavoratori e per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità potendo intervenire nei casi necessità e d'urgenza, adottando i provvedimenti che riterrà più opportuni, anche attraverso la sospensione dei lavori e con facoltà di spesa diretta entro il limite annuo di euro 50.000,00”.
Tale potere di intervento risulta attribuito anche agli altri procuratori speciali indicati nella visura in atti per ciascun settore di delega con identica formula, e da considerare quindi, non quale attribuzione del compito di vigilare se l'attività di scarico di acque sia idonea ad arrecare nocumento all'ambiente, quanto piuttosto come obbligo generale (valevole per ciascun direttore) di adottare misure per la pubblica incolumità nell'esercizio dell'attività sociale di competenza. Sotto altro profilo tale delega non vale a porre il delegato in una posizione di esclusiva garanzia in relazione all'evento contestato.
Il superamento dei valori legali prescritti nelle acque di scarico, quale danno evento punito dalla norma sanzionante, ed in assenza dell'individuazione della condotta che tale evento ha determinato, può infatti essere riconducibile alla complessiva organizzazione del sistema di depurazione e anche al sistema aziendale nel suo complesso.
La delega così conferita non vale pertanto ad escludere una sfera di intervento discrezionale da parte del legale rappresentante della società in relazione al rispetto dei valori delle acque sversate
a quelli legali, così come l'esercizio di un concreto potere gestorio e di controllo per rendere il relativo servizio.
Non può quindi affermarsi che il delegante non sia, anche a titolo di concorso, responsabile dell'evento sanzionato.
Quanto esposto rende irrilevante la circostanza, dedotta dall'opponente, che l'amministrazione si sia adeguata ai rilievi procedendo alla contestazione -per altre sanzioni amministrative analoghe
- 8 - a quelle oggetto del presente giudizio-, nei confronti del soggetto delegato, in quanto tale ultima responsabilità non esclude quella concorrente del rappresentante legale della società.
In relazione alla censura di difetto dell'elemento soggettivo risulta sufficiente rilevare come
l'accertata violazione della disciplina richiamata, vale a dimostrare la colpa in capo all'autore materiale della condotta, per non aver vigilato sul corretto funzionamento dell'impianto”
(Tribunale di Palermo, sezione quinta, sentenza n. 4831/2023 del 31/10/2023).
Sebbene la trascritta motivazione riguarda un illecito diverso da quello contestato con l'ordinanza impugnata, i principi ivi enunciati in ordine alla delega di funzioni trovano applicazione anche nel caso che ci occupa.
Invero, deve osservarsi che parte opponente non ha contestato l'esistenza dell'illecito né ha negato che l'illecito sia stato compiuto da un soggetto facente parte dell'organizzazione aziendale dell nell'esercizio delle funzioni dalla Pt_1
stessa delegate: pertanto, l'esatta individuazione della persona fisica autore dell'illecito non rileva in ordine all'accertata responsabilità solidale della ricorrente
(in tal senso Tribunale di Palermo, sentenza n. 3378 del 07/07/2023).
Ed ancora, si rileva che non ha fornito prova di specifiche e puntali deleghe Pt_1
conferite per la gestione del depuratore di Lascari né ha indicato specificatamente quale soggetto sarebbe stato delegato, limitandosi a depositare due visure camerali
(doc. 5 visura del 04/05/2021; doc.11 del 28/09/2017), da cui risultano deleghe generali conferite peraltro per un periodo diverso da quello in cui è intervenuto l'illecito.
L'illecito in questione, infatti, è stato accertato dall'ARPA con verbale del
28/11/2017 mentre parte opponente ha fatto riferimento alla delega conferita all'allora “Responsabile dell'Unità coordinamento depuratori e controlli analitici”
- indicato a pag. 31 della visura estratta dal registro delle imprese in data
- 9 - 04/05/2021 - ma dalla stessa visura risulta che l'incarico era stato conferito con atto notarile dell'11/12/2019 – successivo all'accertamento dell'illecito.
In ogni caso, si evidenzia che la sussistenza o meno della delega di funzioni se ha rilievo per l'individuazione dell'autore materiale dell'illecito, nessun rilievo assume in ordine all'accertamento della responsabilità solidale dell'opponente atteso che l'attività illecita è stata attuata, comunque, da un soggetto facente parte dell'organizzazione di nell'esercizio delle sue funzioni. Pt_1
Dalle superiori considerazioni in ordine alla responsabilità solidale dell Pt_1
deriva, quindi, l'infondatezza del terzo motivo di opposizione relativo alla presunta mancanza di prova della responsabilità del trasgressore
Ugualmente infondate sono le considerazioni sull'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione per mancanza della prova dell'elemento soggettivo della colpa.
Dette eccezioni esulano dal thema decidendum del presente giudizio atteso che il ricorso de quo non è stato proposto dall'Arch. ma Controparte_2
da la quale risponde in solido per il solo fatto di avere reso possibile la Pt_1
violazione a prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'autore dell'illecito.
Infine, non merita accoglimento anche l'ultimo motivo di opposizione con cui è stato eccepito il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, perché non si sarebbe espressa sulle contestazioni Controparte_1
sollevate da nei propri scritti difensivi. Pt_1
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha statuito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte
- 10 - "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. Sez. II, 30/07/2020 n. 16316).
L'ordinanza-ingiunzione, quindi, deve dare solo atto dell'esame dei rilievi difensivi non potendosi esigere una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario (cfr. Cass. Sez. II, 13/04/2006 n. 8649).
Nell'ordinanza-ingiunzione impugnata non solo sono state indicate in modo specifico le violazioni riscontrate, ma ha dato atto Controparte_1
sia delle note difensive depositate da sia dei chiarimenti forniti da ARPA Pt_1
Sicilia.
Alla luce delle pregresse considerazioni, l'opposizione spiegata da avverso Pt_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 4317 emessa da il Controparte_1
21/12/2021 deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di e sono liquidate, considerando che non è stata svolta attività istruttoria, in Pt_1
€ 852,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 4317 emessa da il 21/12/2021 e notificata in pari data;
Controparte_1
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1
in favore di , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
- 11 - Così deciso Termini Imerese, in data 26/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa LL AR
- 12 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
LL AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 111 dell'anno 2022, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. e P.IVA n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della società in Palermo, via Volturno 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Frenda e
CO TI per mandato in calce al ricorso,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale della stessa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Cantiello e Simona Vitale per mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 4317 emessa dalla
[...]
di Palermo il 21/12/2021 e notificata in pari data. CP_1
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/06/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti discutevano la causa e concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/01/2022, proponeva opposizione avverso Pt_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 4317 emessa da il Controparte_1
21/12/2021 e notificata in pari data, con la quale era stato ingiunto all'Arch.
nella qualità di responsabile legale p.t. per l'anno Controparte_2
2017 dell opponente - gestore dell'impianto di depurazione del Comune Pt_2
di Lascari, contrada Santa Eufemia, e ad nella qualità di obbligato in solido Pt_1
ex art. 6 della L. 689/81, il pagamento della somma di € 1.500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dall'art. 133, comma 1, del
D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) “ per inosservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione allo scarico reflui urbani DDG 1125 del 28.10.2010”, come accertato nel verbale di contestazione dell'ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di
Palermo prot. n. 68735 del 28/11/2017, anch'esso oggetto di impugnazione.
Eccepiva al riguardo:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 14 della L. 689/81 per omessa e/o erronea individuazione del soggetto persona fisica autore dell'illecito;
- l'illegittimità per assenza dell'elemento soggettivo della colpa;
- l'illegittimità per la mancanza di prova in ordine alla responsabilità del trasgressore;
- l'illegittimità per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.
689/1981.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.
Si costituiva in giudizio , la quale, in via preliminare, Controparte_1
- 2 - eccepiva la carenza dell'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. ed il difetto di legittimazione attiva di e, nel merito, contestava i motivi dell'opposizione, Pt_1
di cui chiedeva il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per decisione e discussione con termine per note conclusive.
Con provvedimento del 12/06/2023, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio stante la cessazione del rapporto di lavoro tra l'Avv. Maria Calandrino e
[...]
ed il giudizio veniva riassunto da Controparte_1 Parte_1
In data 06/12/2023, veniva depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore per e, in data 15/10/2024, veniva Controparte_1
depositata ulteriore comparsa di costituzione di nuovo difensore per l'amministrazione resistente.
Le parti depositavano memorie conclusive ed insistevano nelle rispettive difese.
****
Deve essere rigettata l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire di sollevata dall'amministrazione resistente sul presupposto che l'avvenuto Pt_1
pagamento della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta abbia comportato acquiescenza.
Al riguardo si osserva che il pagamento della sanzione pecuniaria irrogata con l'ordinanza-ingiunzione non comporta acquiescenza ad essa, né incide sull'interesse ad insorgere in sede giurisdizionale avverso detto provvedimento, potendo ricollegarsi alla volontà dell'ingiunto di evitare, a scopo cautelativo, le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo del provvedimento sanzionatorio (cfr. Cass. civ. sez. 1, 11/02/2005 n. 2862).
Ugualmente infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell Pt_1
- 3 - relativamente alle censure mosse in ordine all'attività del trasgressore sollevata dalla resistente.
Invero, quale soggetto obbligato ex art. 6 della L. 689/1981, può svolgere Pt_1
censure che si riferiscono anche alla posizione del debitore principale per sostenere l'invalidità delle sanzioni (Tribunale di Palermo, sentenza n. 1487/2024 del
15/02/2024).
Deve essere rigettata anche l'eccezione preliminare sollevata da nelle note Pt_1
conclusive del 20/06/2025 di giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 726 del
22/09/2022 emessa da questo Tribunale sulle stesse questioni oggetto del presente giudizio atteso che si tratta di giudizi aventi ad oggetto rapporti giuridici differenti poiché le ordinanze di ingiunzione opposte sono diverse.
Nel merito, l'opposizione è destituita di fondamento e non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo, l'opponente ha contestato l'erronea individuazione del soggetto persona fisica autore dell'illecito, affermando che l'Arch. Controparte_2
, all'epoca legale rappresentante di non era autore della
[...] Pt_1
violazione contestata e non può rispondere “per la sua posizione oggettiva di legale rappresentante pro tempore dell' all'epoca del sopralluogo dell'ARPA presso Parte_1
l'impianto di depurazione di Lascari”.
Con il secondo motivo, parte opponente ha censurato l'ordinanza impugnata affermando che l'amministrazione resistente ha emesso erroneamente il provvedimento sanzionatorio nei confronti del legale rappresentate pro-tempore dell' in forza di responsabilità oggettiva in capo all'Arch. Parte_1
, omettendo di valutare la delega di funzioni in materia di CP_2
depurazione.
- 4 - I suddetti motivi di opposizione, che possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.
In primo luogo, si rileva che l'ordinanza è stata emessa nei confronti di Pt_1
quale obbligato in solido con il trasgressore ai sensi dell'art. 6, comma 3, L.
689/1981, il quale recita: “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di sanzioni amministrative,
l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la
"ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981” (Cass.
Sez. II, 13/05/2010 n. 11643).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato al riguardo che la solidarietà prevista dall'art. 6 della L. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (cfr. Cass. S.U. 22/09/2017 n. 22082).
La persona giuridica risponde per l'illecito amministrativo compiuto da un persona
- 5 - ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze,
a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di un requisito che, di per sè solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell'illecito (cfr. Cass. civ. sez. II, 20/11/2006 n. 24573).
In forza di quanto sopra, il giudicante, preso atto dei diversi orientamenti prospettati dalle parti su casi analoghi a quello in esame, ritiene di condividere quello del Tribunale di Palermo, sezione quinta, dott.ssa Claudia Spiga, la cui motivazione di seguito si trascrive: “In relazione all'ulteriore censura di erronea individuazione del responsabile dell'illecito, rileva il Tribunale che la tale verifica va svolta tenendo in considerazione la condotta contestata e l'effettivo possibile esercizio di un potere di controllo ed intervento in relazione alla stessa.
Nella specie è stato accertato l'illecito di cui all'art. 133 co. 6 d.lgs. 152/2006 che contempla la condotta di “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro”.
Si tratta di fattispecie di danno conseguenza a condotta libera che si verifica ogniqualvolta il valore delle acque di scarico superi i parametri ivi indicati, non essendo concretamente individuata la condotta che tale evento determina.
Occorre allora verificare chi, in seno alla società, in concreto possa esercitare un potere di controllo
e di intervento per impedire detto evento. Non conoscendosi le cause che detto illegittimo sversamento hanno determinato, correttamente l'amministrazione ha irrogato la sanzione al legale rappresentante della società, quale titolare della relativa posizione di garanzia e munito dei necessari poteri di intervento sia in via preventiva per organizzare la struttura societaria e
- 6 - materiale per impedire il verificarsi di detto evento, sia in termini di intervento per interrompere il protrarsi dell'illegittimo sversamento.
L'art. 26 dello Statuto depositato attribuisce all'organo amministrativo, nella specie amministratore unico secondo la visura camerale in atti, “i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'assemblea dei soci e degli anti titolare di controllo analogo”.
Quanto alla prospettata "delega di funzioni" invocata da parte ricorrente, va rilevato come la giurisprudenza della Corte di cassazione, nell'ambito della responsabilità penale, superato il primo orientamento che ne negava in modo assoluto rilevanza in materia ambientale (vedi, in tema di inquinamento idrico, Cass., Sez. 3^, 8.1.1992, 8.2.1991, Per_1 Per_2
11.4.1989, , ha mutuato in tale ambito i principi elaborati in tema di sicurezza sul CP_3
lavoro affermando la rilevanza della delega in presenza di precisi requisiti (vedi Cass., Sez. 3^,
24.9.1990, . Per_3
La delega (Cass. n. 6420/2007) deve quindi essere: 1) puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale (Cass., Sez. 3^, 22.6.1998,
; il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per Parte_3
lo svolgimento del compito affidatogli (Cass., Sez. 3^, 14.5.2002, Saba); 2) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa (Cass., Sez. 3^,
14.5.2002, Saba) o, quanto meno, alle esigenze organizzative della stessa (vedi Cass., Sez. 3^,
29.5.1996, Bressan); 3) unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa;
4) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
Nel caso di specie la delega conferita in data 24.9.2018 al Dirigente responsabile del servizio di depurazione, Ing. Siragusa (cfr. visura camerale di , oltre che non operare per il Parte_1
periodo di contestata infrazione (risultando dalla visura in atti che la delega era valida sino al
24.3.2019 mentre l'accertamento dell'infrazione è del 2.8.2019) e volendo quindi ipotizzare
- 7 - una prorogatio (non provata), non risponde ai requisiti così riassunti.
Al delegato è stato conferito, tra l'altro, il compito di “compiere qualsiasi atto ed operazione in caso di pericolo per i lavoratori e per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità potendo intervenire nei casi necessità e d'urgenza, adottando i provvedimenti che riterrà più opportuni, anche attraverso la sospensione dei lavori e con facoltà di spesa diretta entro il limite annuo di euro 50.000,00”.
Tale potere di intervento risulta attribuito anche agli altri procuratori speciali indicati nella visura in atti per ciascun settore di delega con identica formula, e da considerare quindi, non quale attribuzione del compito di vigilare se l'attività di scarico di acque sia idonea ad arrecare nocumento all'ambiente, quanto piuttosto come obbligo generale (valevole per ciascun direttore) di adottare misure per la pubblica incolumità nell'esercizio dell'attività sociale di competenza. Sotto altro profilo tale delega non vale a porre il delegato in una posizione di esclusiva garanzia in relazione all'evento contestato.
Il superamento dei valori legali prescritti nelle acque di scarico, quale danno evento punito dalla norma sanzionante, ed in assenza dell'individuazione della condotta che tale evento ha determinato, può infatti essere riconducibile alla complessiva organizzazione del sistema di depurazione e anche al sistema aziendale nel suo complesso.
La delega così conferita non vale pertanto ad escludere una sfera di intervento discrezionale da parte del legale rappresentante della società in relazione al rispetto dei valori delle acque sversate
a quelli legali, così come l'esercizio di un concreto potere gestorio e di controllo per rendere il relativo servizio.
Non può quindi affermarsi che il delegante non sia, anche a titolo di concorso, responsabile dell'evento sanzionato.
Quanto esposto rende irrilevante la circostanza, dedotta dall'opponente, che l'amministrazione si sia adeguata ai rilievi procedendo alla contestazione -per altre sanzioni amministrative analoghe
- 8 - a quelle oggetto del presente giudizio-, nei confronti del soggetto delegato, in quanto tale ultima responsabilità non esclude quella concorrente del rappresentante legale della società.
In relazione alla censura di difetto dell'elemento soggettivo risulta sufficiente rilevare come
l'accertata violazione della disciplina richiamata, vale a dimostrare la colpa in capo all'autore materiale della condotta, per non aver vigilato sul corretto funzionamento dell'impianto”
(Tribunale di Palermo, sezione quinta, sentenza n. 4831/2023 del 31/10/2023).
Sebbene la trascritta motivazione riguarda un illecito diverso da quello contestato con l'ordinanza impugnata, i principi ivi enunciati in ordine alla delega di funzioni trovano applicazione anche nel caso che ci occupa.
Invero, deve osservarsi che parte opponente non ha contestato l'esistenza dell'illecito né ha negato che l'illecito sia stato compiuto da un soggetto facente parte dell'organizzazione aziendale dell nell'esercizio delle funzioni dalla Pt_1
stessa delegate: pertanto, l'esatta individuazione della persona fisica autore dell'illecito non rileva in ordine all'accertata responsabilità solidale della ricorrente
(in tal senso Tribunale di Palermo, sentenza n. 3378 del 07/07/2023).
Ed ancora, si rileva che non ha fornito prova di specifiche e puntali deleghe Pt_1
conferite per la gestione del depuratore di Lascari né ha indicato specificatamente quale soggetto sarebbe stato delegato, limitandosi a depositare due visure camerali
(doc. 5 visura del 04/05/2021; doc.11 del 28/09/2017), da cui risultano deleghe generali conferite peraltro per un periodo diverso da quello in cui è intervenuto l'illecito.
L'illecito in questione, infatti, è stato accertato dall'ARPA con verbale del
28/11/2017 mentre parte opponente ha fatto riferimento alla delega conferita all'allora “Responsabile dell'Unità coordinamento depuratori e controlli analitici”
- indicato a pag. 31 della visura estratta dal registro delle imprese in data
- 9 - 04/05/2021 - ma dalla stessa visura risulta che l'incarico era stato conferito con atto notarile dell'11/12/2019 – successivo all'accertamento dell'illecito.
In ogni caso, si evidenzia che la sussistenza o meno della delega di funzioni se ha rilievo per l'individuazione dell'autore materiale dell'illecito, nessun rilievo assume in ordine all'accertamento della responsabilità solidale dell'opponente atteso che l'attività illecita è stata attuata, comunque, da un soggetto facente parte dell'organizzazione di nell'esercizio delle sue funzioni. Pt_1
Dalle superiori considerazioni in ordine alla responsabilità solidale dell Pt_1
deriva, quindi, l'infondatezza del terzo motivo di opposizione relativo alla presunta mancanza di prova della responsabilità del trasgressore
Ugualmente infondate sono le considerazioni sull'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione per mancanza della prova dell'elemento soggettivo della colpa.
Dette eccezioni esulano dal thema decidendum del presente giudizio atteso che il ricorso de quo non è stato proposto dall'Arch. ma Controparte_2
da la quale risponde in solido per il solo fatto di avere reso possibile la Pt_1
violazione a prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'autore dell'illecito.
Infine, non merita accoglimento anche l'ultimo motivo di opposizione con cui è stato eccepito il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, perché non si sarebbe espressa sulle contestazioni Controparte_1
sollevate da nei propri scritti difensivi. Pt_1
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha statuito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte
- 10 - "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. Sez. II, 30/07/2020 n. 16316).
L'ordinanza-ingiunzione, quindi, deve dare solo atto dell'esame dei rilievi difensivi non potendosi esigere una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario (cfr. Cass. Sez. II, 13/04/2006 n. 8649).
Nell'ordinanza-ingiunzione impugnata non solo sono state indicate in modo specifico le violazioni riscontrate, ma ha dato atto Controparte_1
sia delle note difensive depositate da sia dei chiarimenti forniti da ARPA Pt_1
Sicilia.
Alla luce delle pregresse considerazioni, l'opposizione spiegata da avverso Pt_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 4317 emessa da il Controparte_1
21/12/2021 deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di e sono liquidate, considerando che non è stata svolta attività istruttoria, in Pt_1
€ 852,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 4317 emessa da il 21/12/2021 e notificata in pari data;
Controparte_1
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1
in favore di , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
- 11 - Così deciso Termini Imerese, in data 26/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa LL AR
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