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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3780/2024, pubblicata in data 8.4.2024, iscritto al n. 4990/2024 del ruolo generale affari civili contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), già con sede in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume (c.f. ), per quanto CodiceFiscale_1 ancora occorrer possa domiciliato presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellante -
E
(c.f. ), sito in Controparte_1 P.IVA_2
Frattamaggiore, Via Napoli n. 23, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ), presso i P.IVA_3
cui uffici è domiciliato ex lege,
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 3780/2024, pubblicata in data 8.4.2024, il Tribunale di Napoli respingeva le domande proposte dalla nei confronti dell' appellato, inerenti il Parte_2 CP_1 pagamento dell'importo di 70.259,44 € a titolo di importo capitale, oltre interessi moratori ex d. lgs.
231/2002 ed interessi anatocistici e spese, in relazione alla fattura n. 109247 del 18.12.2017 emessa dalla MA (sua cedente il credito), e dell'ulteriore somma di 2.283,71 € oltre interessi anatocistici e spese a titolo di interessi di mora su crediti diversi da quello precedentemente indicato e pagati in ritardo.
Affermava il Tribunale che, in relazione all'importo richiesto a titolo di interessi, esso era relativo a fatture emesse nell'anno 2016 per le quali non era provata l'esistenza di alcun contratto scritto tra le parti;
per quanto riguardava l'importo a titolo capitale relativo alla annualità 2017, era stato prodotto il relativo contratto scritto, tuttavia l'importo non era dovuto in quanto:
1) a fronte dell'eccezione di avvenuto pagamento alla cedente, la aveva dichiarato di aver Pt_2 ricevuto dalla MA pagamenti a titolo di capitale erroneamente a quest'ultima inviati ma per altre fatture, ma non aveva allegato né comprovato l'esistenza di crediti diversi ai quali imputare detti pagamenti ricevuti, per cui doveva ritenersi che aveva agito per un credito già estinto;
2) i pagamenti effettuati a MA avevano piena efficacia estintiva del credito, per essere inefficace la cessione notificata il 27.10.2017, in quanto al momento della cessione il rapporto contrattuale era ancora in corso per cui sarebbe stata necessaria una espressa accettazione dell'Amministrazione (ai sensi dell'art. 9 della legge n. 2248/1865, all. E, richiamata dall'art. 70 del r.d. 2440/1923; le norme di cui all'art. 117 d. lgs. 163/2006, confluite poi nell'art. 106, comma
13, del d. lgs. n. 50/2016, prevedenti l'efficacia delle cessioni se non rifiutate con comunicazione inviata ad entrambe le parti entro 45 giorni, riguardando invece la diversa ipotesi delle cessioni di crediti inerenti contratti esauriti), che nella specie mancava;
3) la successiva cessione di credito del 12.6.2019 prodotta dalla non era mai stata Pt_2 espressamente riferita come fondante la legittimazione della cessionaria, avendo l'attrice sempre richiamato, in particolare nelle note conclusive, la cessione del 2017, e comunque essa non avrebbe potuto avere ad oggetto crediti estinti;
4) non era condivisibile la prospettazione di applicabilità della sola disciplina di cui alla legge n.
52/1991 (cd. legge factoring) che prevedeva la sufficienza della sola notifica della cessione al debitore ceduto, in quanto il richiamo alla stessa come operato dall'art. 117 del d. lgs. 163/2006
(cd. Codice dei Contratti pubblici), dall'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016 e poi dall'art. 6, all. 14, del d. lgs.n. 36/2023 non appariva aver derogato in punto di efficacia delle cessioni verso la P.A., costituente disciplina speciale necessitante di espressa abrogazione legislativa.
Con atto notificato l'8.11.2024 la impugnava detta sentenza, Deduceva Parte_1
l'appellante, con un primo motivo di appello, la censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto che l' avrebbe rifiutato la cessione del credito per sorta capitale e che tale rifiuto CP_1 sarebbe idoneo a determinare l'inopponibilità della cessione. Affermava che l' non aveva CP_1
rifiutato la cessione del credito in quanto il rifiuto aveva ad oggetto la cessione notificata il 27.10.2017
e quindi una cessione diversa da quella riguardante la fattura in oggetto, notificata nel 2016, che invece non era stata rifiutata;
che comunque il rifiuto non era provato fosse stato comunicato anche alla MA, in violazione degli artt. 106 del d. lgs. 50/2016 e del d. lgs. 163/2006. Aggiungeva poi che la sentenza era erronea per avere il tribunale omesso di considerare che in tema di cessione dei crediti e relativa opponibilità al debitore ceduto la disciplina applicabile era quella della legge n.
52/1991, con esclusione dell'applicabilità delle disposizioni del r.d. 2440/1923 e del d. lgs. 163/2006, come ritenuto da giurisprudenza di merito e ricavabile da risalente sentenza della Suprema Corte, per cui il rifiuto della cessione era irrilevante.
Come secondo motivo di appello la sentenza veniva censurata nella parte in cui aveva ritenuto essere intervenuto il pagamento a MA ed avere tale pagamento efficacia liberatoria. Deduceva che non vi era prova di tale pagamento e che la emissione dei mandati di pagamento non provava che la fattura era poi stata effettivamente pagata, non essendovi alcuna evidenza della comunicazione al creditore della emissione del mandato e dell'effettivo pagamento delle somme;
inoltre il pagamento doveva avvenire in favore della cessionaria per cui non avrebbe avuto efficacia liberatoria.
Come terzo e quarto motivo di appello censurava il rigetto della richiesta di pagamento dell'importo di 2.283,71 € a titolo di interessi di mora su fatture precedenti pagate in ritardo, traendosi dagli atti e dal comportamento delle parti inequivoco riconoscimento dell'esistenza di un pregresso rapporto contrattuale, non essendo necessario un contratto redatto in forma scritta ad substantiam e instando eventualmente per la rimessione della questione alla Corte di Giustizia europea.
Come quinto motivo di appello (erroneamente indicato nuovamente come quarto motivo) censurava la sentenza per averla condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Concludeva pertanto per la condanna della controparte al pagamento di tutte le somme già richieste in primo grado e in subordine delle somme effettivamente ritenute dovute, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' appellato, eccependo la inammissibilità dell'appello per CP_1
difetto di specificità e comunque la sua infondatezza nel merito.
All'udienza di trattazione del 19.3.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Presidente istruttore fissava per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., l'udienza del 4 giugno 2025; alla detta udienza, svoltasi in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dopo il deposito delle note di udienza, la causa veniva trattenuta in decisione e la Corte deliberava di emettere la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, involgente il rigetto della domanda di pagamento del credito per sorta capitale portato dalla fattura del 2017, è in parte inammissibile e in parte infondato e deve pertanto essere respinto.
Ha infatti dedotto l'appellante come primo submotivo di appello che l' non aveva CP_1
rifiutato la cessione del credito e che il Tribunale aveva omesso di considerare che il rifiuto aveva ad oggetto la cessione notificata il 27.10.2017 e quindi una cessione diversa da quella della fattura in oggetto, notificata nel 2016, che invece non era stata rifiutata. Il submotivo si presenta inammissibile in quanto mera reiterazione di una eccezione che è stata analizzata dal Tribunale ed espressamente respinta con una motivazione che non è stata minimamente presa in considerazione e censurata.
Aveva infatti affermato il Tribunale che l'attrice aveva sempre richiamato, in particolare nelle note conclusive, la cessione del 2017 prodotta dalla controparte, senza mai fare riferimento ad altre cessioni, e che anche la cessione di credito del 12.6.2019 prodotta dalla non era mai stata Pt_2
espressamente riferita come fondante la legittimazione della cessionaria;
tale motivazione non è stata censurata specificamente dalla appellante, che si limita a sostenere che la cessione di credito in oggetto sarebbe quella del 2016 (mai menzionata negli atti del giudizio di primo grado) senza confrontarsi con la motivazione resa dal primo giudice.
Ha poi dedotto l'appellante come ulteriore submotivo che comunque il rifiuto non era provato fosse stato comunicato anche alla MA, in violazione degli artt. 106 del d. lgs. 50/2016 e del d. lgs. 163/2006; submotivo, questo, inammissibile perchè formulato sul presupposto della applicabilità delle dette norme che invece è stata esclusa dal primo giudice con motivazione non censurata.
Ancora, si è dedotto che la sentenza era erronea per avere il tribunale omesso di considerare che in tema di cessione dei crediti e relativa opponibilità al debitore ceduto la disciplina applicabile era quella della legge n. 52/1991, con esclusione dell'applicabilità delle disposizioni del r.d. 2440/1923
e del d. lgs. 163/2006, come ritenuto da giurisprudenza di merito e ricavabile da risalente sentenza della Suprema Corte. Anche questo submotivo è inammissibile per carenza di specificità, non essendo stata la ricostruzione normativa svolta dal primo giudice specificamente censurata, ma essendo stata meramente reiterata la prospettazione svolta in primo grado, sostenendone la condivisione da parte di giudici di merito e di legittimità, di cui sono state riportate le massime, ma senza svolgere una motivata critica al ragionamento espresso dal primo giudice, che, contrariamente a quanto affermato, ha invece preso in considerazione la questione inerente la applicabilità della legge n. 52/1991.
La inammissibilità di tutto il motivo di appello discende altresì dalla mancanza di specifica censura avverso il motivo di rigetto espresso dal primo giudice ed enucleato sub 1) nella parte motiva della presente sentenza, di per sé idoneo a reggere la pronuncia di rigetto.
Il secondo motivo di appello, con cui si sostiene non avere efficacia liberatoria i presunti pagamenti eseguiti in favore della cedente MA, resta assorbito dal rigetto del primo motivo di appello, che ha comportato la conferma della statuizione in ordine alla inefficacia della cessione del credito.
Il terzo e quarto motivo di appello, inerenti la necessità del contratto scritto per il riconoscimento di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, sono infondati.
E' infatti vero che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione
è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n.9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006);
5) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il c. 2 dell'art. 1 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …..”).
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione dei contratti posti a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata nè dai documenti prodotti in giudizio, nè dai comportamenti processuali dell' convenuto, non potendo da tali CP_1
elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è poi la indicazione sulla fattura del CIG – Codice Identificativo Gara, posto che detto codice è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto scritto.
Così come si presenta non rilevante il richiamo alle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la pubblica amministrazione e alla prova dell'esistenza dei contratti stessi, bensì solo statuendosi sulle conseguenze dell'inadempimento (di tal che appare infondata la richiesta dell'appellante di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia
Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana e le direttive richiamate in ordine ai presupposti di validità del contratto).
La mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, quindi, la non debenza delle somme richieste sia a titolo di importo capitale sia a titolo di interessi di mora e anatocistici, essendo questi degli accessori rispetto all'obbligazione principale, che trovano il proprio presupposto proprio nella esistenza e validità del contratto stesso.
Deve pertanto essere respinto l'appello, confermandosi la sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Vanno poi dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3780/2024, pubblicata in data Parte_1
8.4.2024, in contraddittorio con l' ; Controparte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
-----Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa..
-----Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 4.6.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo