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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17025 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 38380/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38380/2025 promossa da:
Parte
, n. il 15/06/1987 a KI ( , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. VENGU ELENA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il OR cittadino pakistano (C.F. Parte_1 C.F._2 regolarmente soggiornante in Italia, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Vengu, ha adito questo Tribunale con Ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/98 e art. 281-decies c.p.c., notificato in data 17 settembre 2025 al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ambasciata d'Italia a Islamabad. Il ricorrente chiedeva l'emissione di un decreto inaudita altera parte, o in subordine l'accoglimento del ricorso, al fine di ordinare all'Ambasciata di fissare immediatamente un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie, ORa sulla base del nulla osta rilasciato il 17 ottobre 2024. Persona_1
Il (Resistente), Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio depositando Memoria di costituzione in data 2 dicembre 2025. Il Resistente ha richiesto, in via principale, il differimento dell'udienza ad un momento successivo a novembre/dicembre 2025 o, in caso di decisione immediata, il rigetto del ricorso per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora. In via subordinata, in caso di
1 accoglimento, ha chiesto la compensazione integrale delle spese di lite. L'udienza fissata per il 3 dicembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le Note del ricorrente, depositate in data 1 dicembre 2025, ribadivano che la coniuge non aveva ancora ricevuto l'appuntamento nonostante la notifica del ricorso e che il nulla osta era stato emesso oltre un anno prima.
In fatto
Il OR cittadino pakistano nato il [...], risulta essere Parte_1 regolarmente soggiornante e integrato nel territorio italiano. In data 30 dicembre 2020, il Sig. ha contratto matrimonio in Pakistan con la ORa nata a Pt_1 Persona_1
Hafizabad (Pakistan) il 3 gennaio 1999. Il vincolo matrimoniale è provato in atti tramite il certificato di registrazione del matrimonio e l' rilasciata dal Ministero degli Parte_3
Affari Esteri del Pakistan in data 10 febbraio 2025.
Desiderando ricongiungere la coniuge, il ricorrente presentava istanza presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano. In data 17 ottobre 2024, la Prefettura di Milano rilasciava il nulla osta al ricongiungimento familiare (Prot. N. P-
) in favore della coniuge, ORa CodiceFiscale_3 Persona_1
A seguito del rilascio del nulla osta, il ricorrente e la moglie si sono attivati immediatamente per la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad, tramite il portale telematico della società concessionaria BLS International. Tali tentativi risultavano vani, data la cronica indisponibilità di date utili, come documentato da un estratto della pagina web BLS che riportava: "No Appointments Available".
Di fronte a tale ostacolo, il Sig. si rivolgeva a un consulente legale, il Dott. Pt_1 il quale, in data 21 febbraio 2025, inviava una formale richiesta a Persona_2 mezzo PEC all'Ambasciata d'Italia a Islamabad, sollecitando la fissazione di un appuntamento e allegando i documenti necessari. A questa prima comunicazione non è seguito alcun riscontro.
Successivamente, persistendo l'inerzia dell'Autorità consolare, il ricorrente conferiva mandato alla difesa Avv. Vengu, la quale, in data 17 luglio 2025, inviava un'ulteriore PEC all'Ambasciata, ribadendo l'urgenza della richiesta. Anche questo sollecito è rimasto privo di risposta.
Il ricorso è stato depositato il 3 agosto 2025. Il Giudice, con decreto del 7 settembre 2025, ha fissato l'udienza per il 3 dicembre 2025, disponendo la trattazione scritta e qualificando l'istanza cautelare (richiesta inaudita altera parte) in termini di ricorso cautelare in corso di causa.
L'Amministrazione resistente ha riconosciuto che la Sede diplomatica di Islamabad soffre di una "enorme mole di pratiche di visto in attesa di presa in carico" e ha evidenziato l'attuazione di misure strutturali, tra cui l'assegnazione di oltre 3.400
Pag. 2 di 4 appuntamenti tramite il sistema della waiting list entro il 31 agosto 2025, con l'obiettivo di ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025. Ha altresì sottolineato la oggettiva difficoltà operativa della Sede, in particolare per la verifica delle domande provenienti dal Pakistan, territorio annoverato tra quelli a elevato rischio di presentazione di documentazione contraffatta (D.L. 145/24, art. 3). La difesa del ricorrente, nelle note scritte del 1 dicembre 2025, ha insistito sul fatto che, nonostante tali misure, l'appuntamento non era stato ancora fissato per la coniuge del Sig. Pt_1
In diritto, La domanda del ricorrente volta a ottenere la fissazione dell'appuntamento per il rilascio del visto di ricongiungimento familiare, quale atto necessario per il completamento della procedura amministrativa, è fondata in diritto.
1. Natura e Fondamento del Diritto all'Unità Familiare
2. Il diritto all'unità familiare costituisce un diritto fondamentale della persona, la cui tutela è garantita a livello costituzionale dagli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione e a livello sovranazionale dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Oggetto del presente giudizio è proprio la tutela di questo diritto, in favore dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano.
3. Sussistenza del Diritto Soggettivo al Ricongiungimento
4. La procedura di ricongiungimento familiare, disciplinata dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 286/98, si articola in due fasi essenziali: la prima, di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI), che verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi (come reddito e alloggio); la seconda, di competenza dell'Autorità diplomatico-consolare, che è finalizzata al rilascio del visto previa verifica dell'autenticità della documentazione e dei vincoli familiari.
5. Nel caso in esame, la prima fase si è conclusa con esito positivo: il ricorrente, OR (C.F. cittadino pakistano regolarmente Parte_1 C.F._2 soggiornante, ha ottenuto il Nulla Osta (Prot. N. ) dalla CodiceFiscale_4
Prefettura di Milano in data 17 ottobre 2024.
6. L'ottenimento del nulla osta certifica l'esistenza in capo al richiedente dei presupposti materiali richiesti dalla legge italiana. Una volta rilasciato tale provvedimento, il richiedente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al completamento della procedura e al rilascio del visto. La discrezionalità dell'Autorità consolare si limita esclusivamente alla verifica dei presupposti di legge, in particolare l'autenticità del vincolo matrimoniale, senza residuare una discrezionalità ulteriore.
7. Prova del Vincolo Familiare
8. Il fumus boni iuris del diritto è pienamente provato dagli atti depositati:
◦ La regolarità del matrimonio tra il OR e la ORa Parte_1 Per_1
celebrato il 30 dicembre 2020 in Pakistan, è confermata dalla documentazione
[...] prodotta.
Pag. 3 di 4 ◦ L'identità della beneficiaria, ORa nata il [...] ad [...] Persona_1
(Pakistan), corrisponde al nominativo indicato nel nulla osta.
9. Pertanto, il diritto del OR a ottenere un appuntamento per il rilascio del visto Pt_1 in favore della moglie è dimostrato dalla documentazione prodotta in atti, in particolare la validità del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Milano.
10. Conseguenze del Diritto Substantivo Prolungatamente Inespresso
11. Il diritto al ricongiungimento è un diritto fondamentale la cui lesione protratta è causa di grave pregiudizio. L'inutile decorso del tempo e il ritardo nel rilascio del visto ledono il diritto fondamentale dello straniero al rispetto della vita familiare e rischiano di comportare la scadenza della validità del nulla osta. Sebbene i nulla osta emessi successivamente al 2019 siano lavorabili entro 18 mesi dalla loro emissione, l'attesa imposta (il nulla osta è del 17 ottobre 2024) evidenzia il rischio che l'inerzia amministrativa vanifichi il diritto maturato dal ricorrente. La forzata e protratta separazione impedisce ai coniugi di vivere una normale vita matrimoniale, causando un danno di natura non patrimoniale.
12. In conclusione, l'esistenza del diritto soggettivo del ricorrente al ricongiungimento familiare, confermato dal rilascio del nulla osta e dalla prova del vincolo matrimoniale, impone l'adozione di un provvedimento a tutela della sua posizione giuridica
Il ricorso deve essere accolto. Le spese devono essere compensate in ragione delle documentate difficoltà della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 38380/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta il diritto all'unità familiare preteso dal ricorrente
2. ORDINA al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore, di rilasciare un visto di ricongiungimento familiare alla ORa nata Persona_1
a Hafizabad (Pakistan) il 3 gennaio 1999,
3. Compensa le spese
Roma 3-12-25
Il Giudice
MO AS
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 38380/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38380/2025 promossa da:
Parte
, n. il 15/06/1987 a KI ( , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. VENGU ELENA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il OR cittadino pakistano (C.F. Parte_1 C.F._2 regolarmente soggiornante in Italia, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Vengu, ha adito questo Tribunale con Ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/98 e art. 281-decies c.p.c., notificato in data 17 settembre 2025 al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ambasciata d'Italia a Islamabad. Il ricorrente chiedeva l'emissione di un decreto inaudita altera parte, o in subordine l'accoglimento del ricorso, al fine di ordinare all'Ambasciata di fissare immediatamente un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie, ORa sulla base del nulla osta rilasciato il 17 ottobre 2024. Persona_1
Il (Resistente), Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio depositando Memoria di costituzione in data 2 dicembre 2025. Il Resistente ha richiesto, in via principale, il differimento dell'udienza ad un momento successivo a novembre/dicembre 2025 o, in caso di decisione immediata, il rigetto del ricorso per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora. In via subordinata, in caso di
1 accoglimento, ha chiesto la compensazione integrale delle spese di lite. L'udienza fissata per il 3 dicembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le Note del ricorrente, depositate in data 1 dicembre 2025, ribadivano che la coniuge non aveva ancora ricevuto l'appuntamento nonostante la notifica del ricorso e che il nulla osta era stato emesso oltre un anno prima.
In fatto
Il OR cittadino pakistano nato il [...], risulta essere Parte_1 regolarmente soggiornante e integrato nel territorio italiano. In data 30 dicembre 2020, il Sig. ha contratto matrimonio in Pakistan con la ORa nata a Pt_1 Persona_1
Hafizabad (Pakistan) il 3 gennaio 1999. Il vincolo matrimoniale è provato in atti tramite il certificato di registrazione del matrimonio e l' rilasciata dal Ministero degli Parte_3
Affari Esteri del Pakistan in data 10 febbraio 2025.
Desiderando ricongiungere la coniuge, il ricorrente presentava istanza presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano. In data 17 ottobre 2024, la Prefettura di Milano rilasciava il nulla osta al ricongiungimento familiare (Prot. N. P-
) in favore della coniuge, ORa CodiceFiscale_3 Persona_1
A seguito del rilascio del nulla osta, il ricorrente e la moglie si sono attivati immediatamente per la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad, tramite il portale telematico della società concessionaria BLS International. Tali tentativi risultavano vani, data la cronica indisponibilità di date utili, come documentato da un estratto della pagina web BLS che riportava: "No Appointments Available".
Di fronte a tale ostacolo, il Sig. si rivolgeva a un consulente legale, il Dott. Pt_1 il quale, in data 21 febbraio 2025, inviava una formale richiesta a Persona_2 mezzo PEC all'Ambasciata d'Italia a Islamabad, sollecitando la fissazione di un appuntamento e allegando i documenti necessari. A questa prima comunicazione non è seguito alcun riscontro.
Successivamente, persistendo l'inerzia dell'Autorità consolare, il ricorrente conferiva mandato alla difesa Avv. Vengu, la quale, in data 17 luglio 2025, inviava un'ulteriore PEC all'Ambasciata, ribadendo l'urgenza della richiesta. Anche questo sollecito è rimasto privo di risposta.
Il ricorso è stato depositato il 3 agosto 2025. Il Giudice, con decreto del 7 settembre 2025, ha fissato l'udienza per il 3 dicembre 2025, disponendo la trattazione scritta e qualificando l'istanza cautelare (richiesta inaudita altera parte) in termini di ricorso cautelare in corso di causa.
L'Amministrazione resistente ha riconosciuto che la Sede diplomatica di Islamabad soffre di una "enorme mole di pratiche di visto in attesa di presa in carico" e ha evidenziato l'attuazione di misure strutturali, tra cui l'assegnazione di oltre 3.400
Pag. 2 di 4 appuntamenti tramite il sistema della waiting list entro il 31 agosto 2025, con l'obiettivo di ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025. Ha altresì sottolineato la oggettiva difficoltà operativa della Sede, in particolare per la verifica delle domande provenienti dal Pakistan, territorio annoverato tra quelli a elevato rischio di presentazione di documentazione contraffatta (D.L. 145/24, art. 3). La difesa del ricorrente, nelle note scritte del 1 dicembre 2025, ha insistito sul fatto che, nonostante tali misure, l'appuntamento non era stato ancora fissato per la coniuge del Sig. Pt_1
In diritto, La domanda del ricorrente volta a ottenere la fissazione dell'appuntamento per il rilascio del visto di ricongiungimento familiare, quale atto necessario per il completamento della procedura amministrativa, è fondata in diritto.
1. Natura e Fondamento del Diritto all'Unità Familiare
2. Il diritto all'unità familiare costituisce un diritto fondamentale della persona, la cui tutela è garantita a livello costituzionale dagli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione e a livello sovranazionale dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Oggetto del presente giudizio è proprio la tutela di questo diritto, in favore dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano.
3. Sussistenza del Diritto Soggettivo al Ricongiungimento
4. La procedura di ricongiungimento familiare, disciplinata dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 286/98, si articola in due fasi essenziali: la prima, di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI), che verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi (come reddito e alloggio); la seconda, di competenza dell'Autorità diplomatico-consolare, che è finalizzata al rilascio del visto previa verifica dell'autenticità della documentazione e dei vincoli familiari.
5. Nel caso in esame, la prima fase si è conclusa con esito positivo: il ricorrente, OR (C.F. cittadino pakistano regolarmente Parte_1 C.F._2 soggiornante, ha ottenuto il Nulla Osta (Prot. N. ) dalla CodiceFiscale_4
Prefettura di Milano in data 17 ottobre 2024.
6. L'ottenimento del nulla osta certifica l'esistenza in capo al richiedente dei presupposti materiali richiesti dalla legge italiana. Una volta rilasciato tale provvedimento, il richiedente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al completamento della procedura e al rilascio del visto. La discrezionalità dell'Autorità consolare si limita esclusivamente alla verifica dei presupposti di legge, in particolare l'autenticità del vincolo matrimoniale, senza residuare una discrezionalità ulteriore.
7. Prova del Vincolo Familiare
8. Il fumus boni iuris del diritto è pienamente provato dagli atti depositati:
◦ La regolarità del matrimonio tra il OR e la ORa Parte_1 Per_1
celebrato il 30 dicembre 2020 in Pakistan, è confermata dalla documentazione
[...] prodotta.
Pag. 3 di 4 ◦ L'identità della beneficiaria, ORa nata il [...] ad [...] Persona_1
(Pakistan), corrisponde al nominativo indicato nel nulla osta.
9. Pertanto, il diritto del OR a ottenere un appuntamento per il rilascio del visto Pt_1 in favore della moglie è dimostrato dalla documentazione prodotta in atti, in particolare la validità del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Milano.
10. Conseguenze del Diritto Substantivo Prolungatamente Inespresso
11. Il diritto al ricongiungimento è un diritto fondamentale la cui lesione protratta è causa di grave pregiudizio. L'inutile decorso del tempo e il ritardo nel rilascio del visto ledono il diritto fondamentale dello straniero al rispetto della vita familiare e rischiano di comportare la scadenza della validità del nulla osta. Sebbene i nulla osta emessi successivamente al 2019 siano lavorabili entro 18 mesi dalla loro emissione, l'attesa imposta (il nulla osta è del 17 ottobre 2024) evidenzia il rischio che l'inerzia amministrativa vanifichi il diritto maturato dal ricorrente. La forzata e protratta separazione impedisce ai coniugi di vivere una normale vita matrimoniale, causando un danno di natura non patrimoniale.
12. In conclusione, l'esistenza del diritto soggettivo del ricorrente al ricongiungimento familiare, confermato dal rilascio del nulla osta e dalla prova del vincolo matrimoniale, impone l'adozione di un provvedimento a tutela della sua posizione giuridica
Il ricorso deve essere accolto. Le spese devono essere compensate in ragione delle documentate difficoltà della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 38380/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta il diritto all'unità familiare preteso dal ricorrente
2. ORDINA al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore, di rilasciare un visto di ricongiungimento familiare alla ORa nata Persona_1
a Hafizabad (Pakistan) il 3 gennaio 1999,
3. Compensa le spese
Roma 3-12-25
Il Giudice
MO AS
Pag. 4 di 4