Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3194/2023 R.G., promossa
DA
mandataria in rappresentanza di , con Parte_1 Parte_2
l'avv. SALVATORE D'ANGELO
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante, con gli avv.ti CLAIRE CP_1
KELLY e DANIELE DI BISCEGLIE
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza n. 297/2023 del Giudice di Pace di
Sassari, decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata quale mandataria di Parte_1 Pt_2
adiva il Giudice di Pace di Sassari per ottenere il risarcimento dei danni da
[...]
ritardo aereo. Nello specifico riferiva che la aveva acquistato un biglietto per il Pt_2
superiore alle tre ore. Richiamate le previsioni di cui agli artt. 5, 9, 7 e 8 del
Regolamento CE n. 261/2004, da applicare secondo la lettura interpretativa del
19.11.2009 della Corte di Giustizia Europea, chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale di e di condannarla al pagamento della somma di Euro CP_1
250,00 per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 del richiamato Regolamento.
Si costituiva la convenuta che riconosceva alla passeggera il diritto alla compensazione pecuniaria e si dichiarava disponibile all'erogazione dell'importo, ma evidenziava la condotta dell'attrice che, dopo aver inoltrato una diffida, a distanza di sei giorni aveva agito in giudizio in violazione sia delle pattuizioni contrattuali che delle regole di buona fede e correttezza ed abusando dello strumento processuale. Alla luce del combinato disposto degli artt. 15.2.2 e 2.4.2 dei Termini e Condizioni generali del contratto di trasporto (accettate al momento dell'acquisto del biglietto) rilevava come la passeggera avrebbe dovuto prima promuovere la procedura di reclamo e poi, nel caso, agire avanti al Giudice irlandese, stante il difetto di giurisdizione di quello italiano. A tal fine sosteneva che neppure poteva applicarsi il criterio del foro del consumatore, non rivestendo tale veste il soggetto che, come l'attrice, aveva acquistato solo un biglietto aereo. Concludeva in conformità, insistendo anche nella condanna ex art. 96 c.p.c.
Previa istruttoria solo documentale la causa era decisa con il rigetto delle domande attoree. Il Giudice di prime cure, ritenuto che la disciplina applicabile fosse quella del
Regolamento CE n. 261/2004, qualificava il motivo del ritardo (il guasto tecnico dell'aeromobile) come una circostanza eccezionale e rilevava come la compagnia aerea avesse riconosciuto il ritardo del volo aereo FR6129 del 5.5.2022, offrendo la compensazione.
Avverso la citata sentenza proponeva appello che lamentava la Parte_1
violazione degli artt. 3, 5 e 7 del Regolamento CE 261/2004, non potendo il guasto aereo considerarsi un evento eccezionale e dovendo dunque la compagnia aerea pagare la compensazione pecuniaria ai passeggeri. Confutava anche l'affermazione del Giudice di prima istanza secondo cui parte attrice non aveva rispettato la procedura di reclamo regolata dalle condizioni generali di contratto, dal momento che la stessa era stata prevista da una clausola vessatoria e dunque nulla ex artt. 33, 34 e 35 del Codice del Consumo.
Si costituiva che osservava di non aver mai invocato alcuna circostanza CP_1
eccezionale o guasto tecnico a sostegno della propria difesa e di aver, anzi, dichiarato la sua disponibilità al pagamento (fatto evidenziante ancor di più l'abuso dello strumento processuale). Continuava negando la natura vessatoria della clausola 15.2 delle condizioni di contratto, non essendo riconoscibile nel passeggero un consumatore, ed evidenziava come la procedura di reclamo non solo fosse stata accettata dalla controparte con una legittima modalità (lo strumento del “point and click”) ma avesse una funzione deflattiva del contenzioso.
La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado, approdava alla decisione ex artt.127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Si osserva come con PEC delle ore 18:32 del 10.5.2022 per il tramite del difensore investito dalla s.r.l. in intestazione, mandataria della sia stato richiesto il Pt_2
pagamento della somma di Euro 250,00, oltre che di non meglio precisati oneri per l'intervento legale, entro 5 giorni. Scaduto il davvero ristretto termine, è stata notificata a la citazione nanti il Giudice di pace di Sassari. CP_1
È evidente che l'odierna appellante, anziché attendere (o quanto meno sollecitare) una risposta alla sua richiesta, ha preferito subito avviare il giudizio, non desistendo dalla sua iniziativa neppure all'indomani della costituzione dell'avversaria che, riconoscendo il pieno diritto della passeggera ad ottenere la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, si è dichiarata disponibile al pagamento. Tale condotta impone una valutazione, alla luce della quale neppure si pone il problema di verificare la vessatorietà della previsione di cui all'art. 15.2 delle condizioni generali di contratto alla luce degli artt. 33 lettera b) e 36 lettera c) del codice del consumo. L'agire della passeggera, infatti, integra a tutti gli effetti un abuso dello strumento processuale. E così si osserva come la sua richiesta di pagamento della somma di Euro 250,00 sia stata inoltrata per la prima volta a mezzo di un legale (del cui intervento non pare riconoscersi la necessità dal momento che non risulta affatto che la domanda di compensazione pecuniaria – che sia stata inoltrata con la procedura di reclamo di cui alle condizioni generali di contratto o in qualsiasi altro modo non rileva – sia stata respinta dalla compagnia aerea) e come a distanza di soli 11 giorni dal ritardo aereo e
6 dalla diffida (con cui è stato oltretutto concesso un termine ridottissimo per il pagamento) abbia agito in giudizio senza neppure accertarsi dell'effettiva volontà della compagnia aerea di negare la compensazione che da subito è stata offerta nel processo.
Non può, poi, non evidenziarsi come la diffida di cui sopra non abbia neanche quantificato le spese dell'intervento del legale (diretto a coltivare, si ribadisce, una pretesa che ben avrebbe potuto la passeggera far valere anche direttamente), quasi a voler precludere alla controparte di valutare appieno la richiesta e rendere inevitabile il giudizio. E' evidente, insomma, che ha utilizzato il giudizio per Parte_1
finalità che erano a disposizione della sua rappresentata, così distorcendo l'effettiva funzione del processo, diretto ad assicurare la tutela di diritti contestati o vantati da altri. E tale considerazione poggia anche sul rilievo dell'assoluta impermeabilità di alle chiarissime affermazioni contenute nella comparsa di costituzione Parte_1
e risposta di che ha da subito riconosciuto il diritto alla compensazione CP_1
pecuniaria di Euro 250,00 in ragione del ritardo registrato dal volo FR6129 del 5.5.22
e si è dichiarata disponibile all'erogazione dell'importo. Con tale disponibilità sarebbero stati coerenti l'accettazione del pagamento e la richiesta di far dichiarare cessata la materia del contendere con decisione sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Invece, la s.r.l. ha insistito in tutte le sue istanze iniziali, conducendo il giudizio fino al grado d'appello per far ottenere alla sua assistista un quid che può dirsi essere stato sempre a sua disposizione.
Dall'abuso del mezzo processuale deriva la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta da quale mandataria di . Parte_1 Parte_2 L'esito del giudizio giustifica la condanna di quale mandataria di Parte_1
, alla rifusione delle spese di lite, liquidate per il precedente grado di Parte_2
giudizio in complessivi Euro 200,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e per il presente grado in complessivi Euro 450,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza n. 297/2023 pronunciata dal Giudice di pace di Sassari dichiara inammissibili le domande proposte da quale mandataria Parte_1
di ; Parte_2
- condanna quale mandataria di , alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate per il precedente grado di giudizio in complessivi Euro 200,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e per il presente grado in complessivi
Euro 450,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte convenuta dichiaratisi antistatari;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115 del 2002.
Sassari, 21.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella