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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 319/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANDIMARTE Parte_1 C.F._1
WANDA
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCUCCI MASSIMO Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto : Usucapione
Svolgimento del processo
Con atto di appello notificato in data 2.5.2022 il sig. ha proposto appello, Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto, n. 627/2021 limitatamente alla parte in cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O.
In primo grado, il sig. aveva chiesto di accertare di aver usucapito alcuni Parte_1 terreni siti nel Comune di (alcuni intestati catastalmente a privati), nonché un CP_1 appezzamento di terreno, sito in Fraz. Castelluccio, di proprietà del Comune di . CP_1
Costituendosi, il dichiarava che il bene era soggetto agli usi civici Controparte_1
(allegando apposita attestazione da parte del responsabile dell'Ufficio tecnico) e pertanto assoggettato alla disciplina che prevede l'inalienabilità, l'imprescrittibilità e l'inusucapibilità ai sensi degli artt. 822 e ss del c.c..
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 627/2022, ha accolto la eccezione sul difetto di giurisdizione del G.O. a favore del degli usi civici. Parte_2 pagina 1 di 5 Ha proposto appello il sig. sostenendo che quel terreno sebbene sia Parte_1 intestato catastalmente al Comune di , assolverebbe a una funzione non pubblica e CP_1 addirittura, il predetto terreno apparteneva in origine a dei privati.
Nei termini si costituiva il confermando il difetto di giurisdizione. Dopo Controparte_1 una serie di rinvii, le parti hanno precisato le conclusioni conformemente ai propri scritti difensivi ed in esito all'udienza del 03/10/2024 il Collegio tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. motivi della decisione
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa appare fondato il primo motivo di appello.
Appare evidente che parte appellante in primo grado ha convenuto in giudizio il CP_1
quale intestatario catastale del terreno sito nel Comune di , Fraz.
[...] CP_1
Castelluccio al fg. 78 part.lla 74 al fine di sentir dichiarata nei suoi confronti la proprietà del sopra detto terreno per maturata usucapione. Costituendosi in giudizio il ha chiesto il rigetto della domanda attrice sostenendo che poiché il Controparte_1 terreno in questione è gravato da uso civico allora lo stesso terreno è da annoverarsi come bene collettivo demaniale, e come tale è inusucapibile. Dagli atti si rileva che il CP_1
non ha fornito alcuna prova sulla natura pubblica e demaniale del bene immobile in
[...] questione, e, nonostante costituendosi in giudizio non abbia agito né in rivendica e neppure chiedendo la restituzione del terreno, di fatto si è limitato a contestare la domanda attrice senza neanche contestare il possesso uti dominus vantato dal Sig. e Parte_1 dimostrato nel corso del giudizio anche mediante l'audizione dei testi Sgg.ri , Persona_1 sentito anche in qualità di Presidente della Comunanza Agraria di Castelluccio,
[...]
e . Appare evidente che il è stato convenuto in Per_2 Parte_3 Controparte_1 giudizio unicamente quale intestatario catastale del bene immobile, ma non quale effettivo proprietario apparendo evidente che la documentazione catastale non ha alcun valore probatorio circa la ricostruzione della situazione proprietaria di un bene, assolvendo unicamente ad una mera funzione di catalogazione a fini censuari e fiscali. E valga il vero!!!!!
Non esiste alcun riscontro nè documentale e neppure dedotto in via presuntiva sul fatto che il terreno sito in Castelluccio di Norcia censito al fg. 78 part.lla 74 appartenesse a un antico demanio universale la cui esistenza sia stata dimostrata in concreto attraverso un'analisi storico-giuridica (Cfr Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-02-2014, n. 4753) ed il Controparte_1 non ha allegato alcuna prova utile a documentare l'esistenza dell'uso civico gravante sul terreno de quo ed anche i testi indicati dal e sentiti all'udienza del Controparte_1
pagina 2 di 5 19/02/2018 non hanno positivamente provato né la sussistenza dell'uso civico e neppure la consistenza dello stesso. Infatti il teste Ing. in carico al , Testimone_1 Controparte_1 si è limitato a confermare la dichiarazione allegata dal al momento della Controparte_1 costituzione in giudizio riferendo espressamente: “Per quello che a me risulta è un bene sottoposto al vincolo dell'uso civico ed a tal riguardo ho fatto apposita dichiarazione”. I testi e in forza presso la Regione Umbria, hanno invece Testimone_2 Tes_3 entrambi affermato di non poter riferire sull'esistenza o meno dell'uso civico in assenza di una specifica ricerca documentale. Anzi, a fronte della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, parte attrice oggi appellante ha prodotto copia della comunicazione del 18/05/2021 della Regione Umbria P.A. con cui è stato Persona_3 categoricamente smentito che il terreno in questione sia formalmente gravato da uso civico in favore della Comunanza Agraria di Castelluccio e tale documentazione non è stata contestata in alcun modo dal convenuto. Nella predetta comunicazione si evidenzia inoltre CP_1 che nel catasto gregoriano il terreno risultava intestato a soggetti privati, Controparte_2 fu . La circostanza, insieme alle altre risultanze istruttorie è Persona_4 rilevante anche in considerazione che l'intestazione del terreno a soggetti privati conferma l'assenza di una fruizione e di una destinazione pubblica del terreno. La documentazione in questione non è stata censurata dal . È evidente allora che il terreno Controparte_1 sito nel Comune di , Fraz. Castelluccio al fg. 78 part.lla 74 ha valenza CP_1 strettamente privata, non assolvendo a nessuna pubblica utilità (non vi sono strade, pozzetti di ispezione, fognature, pubblica illuminazione) e non risulta destinato a nessun pubblico servizio (in tal senso cfr. Corte di Cassazione Civile, sez. II, n.13852 del 3/6/2013).
Peraltro le prove raccolte confermano il possesso da parte del Sig. della Parte_1 particella che catastalmente è riferibile al Comune di ed sono stati comunque CP_1 dimostrati gli atti di possesso compiuti dal Sig. concernenti la semina, la Parte_1 lavorazione e la raccolta delle colture.
Il Giudice di Primo Grado ha errato nell'accogliere l'eccezione del difetto di giurisdizione del
Tribunale Ordinario in luogo del Commissario degli usi civici territorialmente competente in quanto l'eccezione non è stata supportata da alcun riscontro documentale, anzi è stata smentita dal tenore delle affermazioni provenienti dai Funzionari della Regione Umbria che hanno smentito l'esistenza dell'uso civico sul terreno de quo e la natura demaniale del bene stesso.
In aggiunta a ciò è emerso comunque che il possesso esercitato uti dominus dal Sig. Pt_1
succeduto nel possesso al padre Sig. ed al nonno Sig.
[...] Persona_5 Pt_1
pagina 3 di 5 non è mai stato contestato dal , che non ha agito in rivendica del Pt_1 Controparte_1 bene e neppure ha richiesto la restituzione dello stesso. Il Giudice del Tribunale di Spoleto non ha tenuto in alcun modo conto della comunicazione del 18/05/2021 della Regione
Umbria P.A. con cui è stato categoricamente smentito che il Persona_3 terreno in questione fosse formalmente gravato da uso civico in favore della
, senza spendere alcuna considerazione nella parte motiva Parte_4 sulla prova offerta da questa difesa sull'infondatezza dell'eccezione avanzata. L'eccezione infatti non poteva essere accolta dal Tribunale di Spoleto perché prospettata senza alcun valido e minimo riscontro probatorio in ordine alla demanialità del bene ed all'esistenza dell'uso civico sicchè illegittimo appare essere il richiamo operato dal Giudice di Primo
Grado all'art. 29 comma 2 L 1766/1927 per motivare l'accoglimento dell'eccezione datosi che il non ha argomentato la questione, nè da un punto di vista fattuale e Controparte_1 neppure logico giuridico, in termini tali da poter integrare una delle ipotesi legittimanti la devoluzione della giurisdizione al Commissariato degli Usi Civici ai sensi dell'art. 29 comma
2 L. 1766/1927.
L'accoglimento del presente motivo di appello comporta la riforma della parte motiva della sentenza n. 627/2021 del Tribunale di Spoleto in composizione Monocratica nella persona del Giudice Dott Federico Falfari emessa in data 04/11/2021 in esito al procedimento civile
RGAC 1804/2014 pp. 7, 8 e 11 sopra indicate e dei capi contestati, con conseguente accoglimento della domanda di accertamento della proprietà per maturata usucapione del terreno catastalmente distinto al fg. 78 part.lla 74 NCT del Comune di . CP_1
All'accoglimento del primo motivo di appello consegue la condanna del al Controparte_1 pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come da dispositivo nonchè l'ordine di restituzione di quanto eventualmente pagato dalla parte appellante in esecuzione della sentenza di primo grado con gli interessi legali dal pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 627/2021 emessa dal tribunale di Spoleto nel giudizio RG 1804\2014 accerta e dichiara che ha usucapito il diritto Parte_1 reale di proprietà relativo al terreno sito in Castelluccio di Norcia censito al fg. 78 part.lla
74; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza;
Condanna il al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
pagina 4 di 5 che liquida in € 2.738,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge per il primo grado ed in € 2.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge per il grado di appello;
Ordina al la restituzione di quanto eventualmente pagato dalla parte Controparte_1 appellante in esecuzione della sentenza di primo grado con gli interessi legali dal pagamento al saldo.
Perugia, 9 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 319/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANDIMARTE Parte_1 C.F._1
WANDA
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCUCCI MASSIMO Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto : Usucapione
Svolgimento del processo
Con atto di appello notificato in data 2.5.2022 il sig. ha proposto appello, Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto, n. 627/2021 limitatamente alla parte in cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O.
In primo grado, il sig. aveva chiesto di accertare di aver usucapito alcuni Parte_1 terreni siti nel Comune di (alcuni intestati catastalmente a privati), nonché un CP_1 appezzamento di terreno, sito in Fraz. Castelluccio, di proprietà del Comune di . CP_1
Costituendosi, il dichiarava che il bene era soggetto agli usi civici Controparte_1
(allegando apposita attestazione da parte del responsabile dell'Ufficio tecnico) e pertanto assoggettato alla disciplina che prevede l'inalienabilità, l'imprescrittibilità e l'inusucapibilità ai sensi degli artt. 822 e ss del c.c..
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 627/2022, ha accolto la eccezione sul difetto di giurisdizione del G.O. a favore del degli usi civici. Parte_2 pagina 1 di 5 Ha proposto appello il sig. sostenendo che quel terreno sebbene sia Parte_1 intestato catastalmente al Comune di , assolverebbe a una funzione non pubblica e CP_1 addirittura, il predetto terreno apparteneva in origine a dei privati.
Nei termini si costituiva il confermando il difetto di giurisdizione. Dopo Controparte_1 una serie di rinvii, le parti hanno precisato le conclusioni conformemente ai propri scritti difensivi ed in esito all'udienza del 03/10/2024 il Collegio tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. motivi della decisione
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa appare fondato il primo motivo di appello.
Appare evidente che parte appellante in primo grado ha convenuto in giudizio il CP_1
quale intestatario catastale del terreno sito nel Comune di , Fraz.
[...] CP_1
Castelluccio al fg. 78 part.lla 74 al fine di sentir dichiarata nei suoi confronti la proprietà del sopra detto terreno per maturata usucapione. Costituendosi in giudizio il ha chiesto il rigetto della domanda attrice sostenendo che poiché il Controparte_1 terreno in questione è gravato da uso civico allora lo stesso terreno è da annoverarsi come bene collettivo demaniale, e come tale è inusucapibile. Dagli atti si rileva che il CP_1
non ha fornito alcuna prova sulla natura pubblica e demaniale del bene immobile in
[...] questione, e, nonostante costituendosi in giudizio non abbia agito né in rivendica e neppure chiedendo la restituzione del terreno, di fatto si è limitato a contestare la domanda attrice senza neanche contestare il possesso uti dominus vantato dal Sig. e Parte_1 dimostrato nel corso del giudizio anche mediante l'audizione dei testi Sgg.ri , Persona_1 sentito anche in qualità di Presidente della Comunanza Agraria di Castelluccio,
[...]
e . Appare evidente che il è stato convenuto in Per_2 Parte_3 Controparte_1 giudizio unicamente quale intestatario catastale del bene immobile, ma non quale effettivo proprietario apparendo evidente che la documentazione catastale non ha alcun valore probatorio circa la ricostruzione della situazione proprietaria di un bene, assolvendo unicamente ad una mera funzione di catalogazione a fini censuari e fiscali. E valga il vero!!!!!
Non esiste alcun riscontro nè documentale e neppure dedotto in via presuntiva sul fatto che il terreno sito in Castelluccio di Norcia censito al fg. 78 part.lla 74 appartenesse a un antico demanio universale la cui esistenza sia stata dimostrata in concreto attraverso un'analisi storico-giuridica (Cfr Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-02-2014, n. 4753) ed il Controparte_1 non ha allegato alcuna prova utile a documentare l'esistenza dell'uso civico gravante sul terreno de quo ed anche i testi indicati dal e sentiti all'udienza del Controparte_1
pagina 2 di 5 19/02/2018 non hanno positivamente provato né la sussistenza dell'uso civico e neppure la consistenza dello stesso. Infatti il teste Ing. in carico al , Testimone_1 Controparte_1 si è limitato a confermare la dichiarazione allegata dal al momento della Controparte_1 costituzione in giudizio riferendo espressamente: “Per quello che a me risulta è un bene sottoposto al vincolo dell'uso civico ed a tal riguardo ho fatto apposita dichiarazione”. I testi e in forza presso la Regione Umbria, hanno invece Testimone_2 Tes_3 entrambi affermato di non poter riferire sull'esistenza o meno dell'uso civico in assenza di una specifica ricerca documentale. Anzi, a fronte della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, parte attrice oggi appellante ha prodotto copia della comunicazione del 18/05/2021 della Regione Umbria P.A. con cui è stato Persona_3 categoricamente smentito che il terreno in questione sia formalmente gravato da uso civico in favore della Comunanza Agraria di Castelluccio e tale documentazione non è stata contestata in alcun modo dal convenuto. Nella predetta comunicazione si evidenzia inoltre CP_1 che nel catasto gregoriano il terreno risultava intestato a soggetti privati, Controparte_2 fu . La circostanza, insieme alle altre risultanze istruttorie è Persona_4 rilevante anche in considerazione che l'intestazione del terreno a soggetti privati conferma l'assenza di una fruizione e di una destinazione pubblica del terreno. La documentazione in questione non è stata censurata dal . È evidente allora che il terreno Controparte_1 sito nel Comune di , Fraz. Castelluccio al fg. 78 part.lla 74 ha valenza CP_1 strettamente privata, non assolvendo a nessuna pubblica utilità (non vi sono strade, pozzetti di ispezione, fognature, pubblica illuminazione) e non risulta destinato a nessun pubblico servizio (in tal senso cfr. Corte di Cassazione Civile, sez. II, n.13852 del 3/6/2013).
Peraltro le prove raccolte confermano il possesso da parte del Sig. della Parte_1 particella che catastalmente è riferibile al Comune di ed sono stati comunque CP_1 dimostrati gli atti di possesso compiuti dal Sig. concernenti la semina, la Parte_1 lavorazione e la raccolta delle colture.
Il Giudice di Primo Grado ha errato nell'accogliere l'eccezione del difetto di giurisdizione del
Tribunale Ordinario in luogo del Commissario degli usi civici territorialmente competente in quanto l'eccezione non è stata supportata da alcun riscontro documentale, anzi è stata smentita dal tenore delle affermazioni provenienti dai Funzionari della Regione Umbria che hanno smentito l'esistenza dell'uso civico sul terreno de quo e la natura demaniale del bene stesso.
In aggiunta a ciò è emerso comunque che il possesso esercitato uti dominus dal Sig. Pt_1
succeduto nel possesso al padre Sig. ed al nonno Sig.
[...] Persona_5 Pt_1
pagina 3 di 5 non è mai stato contestato dal , che non ha agito in rivendica del Pt_1 Controparte_1 bene e neppure ha richiesto la restituzione dello stesso. Il Giudice del Tribunale di Spoleto non ha tenuto in alcun modo conto della comunicazione del 18/05/2021 della Regione
Umbria P.A. con cui è stato categoricamente smentito che il Persona_3 terreno in questione fosse formalmente gravato da uso civico in favore della
, senza spendere alcuna considerazione nella parte motiva Parte_4 sulla prova offerta da questa difesa sull'infondatezza dell'eccezione avanzata. L'eccezione infatti non poteva essere accolta dal Tribunale di Spoleto perché prospettata senza alcun valido e minimo riscontro probatorio in ordine alla demanialità del bene ed all'esistenza dell'uso civico sicchè illegittimo appare essere il richiamo operato dal Giudice di Primo
Grado all'art. 29 comma 2 L 1766/1927 per motivare l'accoglimento dell'eccezione datosi che il non ha argomentato la questione, nè da un punto di vista fattuale e Controparte_1 neppure logico giuridico, in termini tali da poter integrare una delle ipotesi legittimanti la devoluzione della giurisdizione al Commissariato degli Usi Civici ai sensi dell'art. 29 comma
2 L. 1766/1927.
L'accoglimento del presente motivo di appello comporta la riforma della parte motiva della sentenza n. 627/2021 del Tribunale di Spoleto in composizione Monocratica nella persona del Giudice Dott Federico Falfari emessa in data 04/11/2021 in esito al procedimento civile
RGAC 1804/2014 pp. 7, 8 e 11 sopra indicate e dei capi contestati, con conseguente accoglimento della domanda di accertamento della proprietà per maturata usucapione del terreno catastalmente distinto al fg. 78 part.lla 74 NCT del Comune di . CP_1
All'accoglimento del primo motivo di appello consegue la condanna del al Controparte_1 pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come da dispositivo nonchè l'ordine di restituzione di quanto eventualmente pagato dalla parte appellante in esecuzione della sentenza di primo grado con gli interessi legali dal pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 627/2021 emessa dal tribunale di Spoleto nel giudizio RG 1804\2014 accerta e dichiara che ha usucapito il diritto Parte_1 reale di proprietà relativo al terreno sito in Castelluccio di Norcia censito al fg. 78 part.lla
74; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza;
Condanna il al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
pagina 4 di 5 che liquida in € 2.738,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge per il primo grado ed in € 2.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge per il grado di appello;
Ordina al la restituzione di quanto eventualmente pagato dalla parte Controparte_1 appellante in esecuzione della sentenza di primo grado con gli interessi legali dal pagamento al saldo.
Perugia, 9 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
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