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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE specializzata in materia d'impresa
Composta dai sig.ri Magistrati:
Dott. ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g.
2225/2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del
20.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, come da decreto di questa
Corte del 3.4.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 , CF , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , con sede CP_2
in Roma Piazza di Spagna n. 90 rappresentata e difesa, per procura rilasciata allegata all'appello, dall' Avv. Giulia Felici ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Avvocato sito in
Roma, Viale Parioli n. 180, la quale ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax
06.57301587 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_3
con sede in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, C.F.
, che ha dichiarato di agire per il tramite e per P.IVA_2
conto del patrimonio destinato, costituito con delibera del
Consiglio d'Amministrazione di del 23.07.2020 CP_3
verbalizzata in pari data con atto notaio dott. Persona_1
di Roma, rep. 61.708 racc. 31.819, in persona del procuratore
2 elettivamente domiciliata in Roma in Via C. Colombo 177 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ranchino, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed il quale ha dichiarato che le comunicazioni potranno essere effettuate anche all'indirizzo P.E.C.
Email_2
INTERVENIENTE EX ART. 111 CPC
E
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2666/2022, pubblicata il 18.2.2022 dal Tribunale di Roma.
Conclusioni:
l'appellante ha così concluso, come da atto introduttivo:
1)Voglia accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza dei contratti di conto corrente e di apertura di credito in premessa specificati, perché privi dei requisiti di sostanza
e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità nonché la nullità delle clausole che prevedono gli interessi ultra legali, commissione di massimo scoperto, spese ed interessi in misura illegittima, siccome determinati e capitalizzati
3 trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie e quant'altro evidenziato nell'atto di citazione, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, e pertanto rideterminare il saldo passivo dei conti correnti in premessa indicati eventualmente dovuto da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria mediante apposita CTU contabile che sin da ora si richiede;
2)In subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento
l'eccezione di nullità e/o invalidità di cui al punto n. 1 delle conclusioni, accertare e dichiarare che la convenuta
per l'intera durata dei rapporti bancari intercorsi e CP_4
specificati nell'atto di citazione, in forza delle esplicitate, illegittime causali e clausole contrattuali invalide, nulle, annullabili, e comunque improduttive di effetti giuridici, ha applicato in danno della società attrice
[...]
e della sua dante causa società scissa Controparte_1
voci di debito effettivamente non dovute Controparte_5
per interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, spese ed interessi in misura illegittima, siccome determinati
e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie e
4 quant'altro evidenziato nella premessa del presente atto, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza rideterminare il saldo passivo dei conti correnti in premessa indicati eventualmente dovuto da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria mediante apposita
CTU contabile che sin da ora si richiede;
3)Condannare in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni CP_4
subiti e subendi da parte attrice a causa dell'illegittima condotta inadempiente assunta ex adverso, danni da determinarsi nel corso della espletanda istruttoria o rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale o, finanche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali.” Voglia, in ogni caso, accogliere il presente appello con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente atto
e nello specifico: 1) Richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c alla Banca convenuta di tutta la documentazione bancaria afferente i conti correnti (ex n. Controparte_5
8619/11298.52 e n. 8619/10096.27 a partire dall'apertura di conti fino ad oggi;
2) Richiesta di CTU sulla
5 documentazione bancaria completa fornita dalla al CP_4
fine di verificare la sussistenza delle lamentate anomalie, che si rende necessaria stante la complessità della materia
e posto che non è stato possibile richiedere una consulenza tecnica di parte preventiva al giudizio per l'assenza della suddetta documentazione;
la società intervenuta ha concluso come da note depositate il 5.5.2025, cioè come da comparsa di costituzione e risposta e cioè : dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione a tutte le domande CP_3
restitutorie e risarcitorie formulate dall'appellante; rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto,
e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio come per legge;
nonché come da note depositate il 19.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Con la sentenza n. 2666/2022, pubblicata il 18.2.2022 ed impugnata nel presente giudizio, resa tra l'appellante in epigrafe indicata e Controparte_4
il Tribunale di Roma, preso atto del negativo tentativo di
6 conciliazione ha osservato che:
l'atto di citazione era del tutto generico, limitandosi a richiamare principi astratti;
“ove - in forma denegata- si intendesse validamente formulato l'atto di citazione, in osservanza dei canoni di cui agli artt. 163 n°4 e 164 4° comma c.p.c.”, esso sarebbe inammissibile per difetto di interesse ad agire, tenuto conto che oggetto del giudizio era l'azione di ripetizione
d'indebito. I conti correnti azionati in giudizio erano tuttora aperti: “ in particolare il c/c n°10096.27 presentava al 30/09/2017 (ultimo estratto-conto disponibile) un saldo debitore di € 110.692,72 mentre il c/c n° 11298.52 palesava al 30/09/2017 un saldo debitore di € 412.383,06”; ha proseguito il primo Giudice: “ove potesse essere espunta dalle conclusioni in limine litis la richiesta di condanna alla restituzione di somme dovrebbe del pari essere dichiarata la inammissibilità della domanda di mero accertamento volta alla rideterminazione del saldo passivo del conto corrente ove non venga allegato e provato che la stessa è volta ad ottenere una maggiore disponibilità di credito- apprezzandosi anche in questa ipotesi la carenza di interesse ad agire”;
7 la domanda era invece inammissibile, in quanto l'attrice non aveva allegato che in corso di rapporto vi erano state rimesse in conto corrente con funzione solutoria né che era stato richiesta la restituzione di taluni addebiti conseguenti a rimesse solutorie;
nel merito, il Tribunale ha osservato che la banca aveva risposto alla richiesta stragiudiziale dell'attrice di consegna della documentazione bancaria previo versamento dell'importo richiesto per la estrazione delle copie, ma che l'attrice non aveva ottenuto la documentazione, perché non aveva acceduto alla iniziale richiesta della banca;
in tale contesto fattuale, la richiesta c.t.u., unitamente alla richiesta di esibizione di documentazione nei confronti del fallimento della originaria correntista, Controparte_5
non erano ammissibili;
tardiva era la richiesta formulata nella seconda memoria istruttoria, di ordinare alla società convenuta ex art. 210
c.p.c. la esibizione della documentazione inerente ai rapporti bancari onde dar seguito alla c.t.u.; ha pertanto così provveduto in dispositivo: “Dichiara la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire. Condanna la società attrice a rifondere in favore
8 della le spese del Controparte_4
presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 5.500,00 oltre rimborso forfettario…”.
Nel valido contraddittorio con Controparte_4
la società originaria attrice,
[...] [...]
, ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_1
concludendo come in epigrafe, per i seguenti motivi:
il Tribunale non aveva valutato, nel liquidare le spese processuali la mancata partecipazione della banca al tentativo di mediazione;
la domanda era determinata e sussisteva l'interesse ad agire della società attrice, la quale aveva modificato la propria originaria domanda, nel senso di limitare la pretesa all'accertamento dell'applicazione di voci indebite nel corso dei rapporti di conto corrente;
in tal caso sussisteva
“l'interesse ad agire del cliente declinato 1) nell'esclusione per il futuro di annotazioni illegittime;
2) nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento operante sul conto, eroso da debiti illegittimi;
3) nella riduzione dell'importo che la banca potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto”; la concludente aveva invano richiesto al curatore del
9 fallimento della società originaria correntista la consegna della documentazione bancaria, mentre non aveva dato seguito alla richiesta della banca di ottenere la somma di euro 499 per estrarre copia della documentazione bancaria alla stessa richiesta;
si trattava invero di somma esosa, il cui pagamento non avrebbe – peraltro – potuto essere indicato quale condizione per la consegna dei documenti. Il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 210 c.p.c. ed inoltre disporre la c.t.u. che, quand'anche esplorativa, sarebbe stata ammissibile poiché l'attrice, senza colpa, non poteva procurarsi la documentazione bancaria.
E' intervenuta in giudizio
[...]
quale cessionaria in Controparte_6
blocco di un gruppo di crediti da CP_4 Controparte_4
pregiudizialmente esponendo quanto segue.
[...]
In virtù della scissione stipulata con
[...]
in data 25 novembre 2020, per atto Controparte_4
del Notaio rep. n. 39399, racc. n. 20019, essa Persona_2
era divenuta beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, del compendio di attività e passività, come identificato nell'Atto di Scissione, inclusivo, inter alia, di: I. crediti che, al 31 dicembre 2019, sono stati classificati come
10 "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"); II. crediti pecuniari che, al 31 dicembre 2019, sono stati classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di
Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti
UTP"); e III. i contratti di finanziamento relativi ai Crediti
UTP (i "Contratti UTP").
Dell'avvenuta scissione in favore di dei crediti e CP_3
dei contratti di cui sopra era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29/12/2020, parte II, n° 151.
La concludente era quindi divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso il credito litigioso.
Non erano incluse nel compendio scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel predetto compendio, cosicché essa non sarebbe legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie per le causali predette, rispetto alle quali la banca Controparte_4
sarebbe rimasta unica legittimata.
Ha contestato diffusamente l'appello in rito e nel merito,
11 concludendo come in epigrafe.
La banca appellata non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con l'ordinanza di questa Corte depositata il
30.11.2022.
In seguito è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la quale è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 3.4.2025.
Ciò al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
La sola società ha depositato memoria conclusionale CP_3
e nota contenente la definitive conclusioni.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. In ordine logico-giuridico, è necessario anteporre l'esame del terzo motivo di appello, il cui esame assorbe anche quello dei motivi precedenti, tranne il primo.
Il terzo motivo d'appello è infondato.
L'attrice ed odierna appellante ha ammesso di aver instaurato il giudizio senza aver preso visione dei due contratti di conto corrente, rispetto ai quali pure ha lamentato la previsione di clausole illegittime, quali
12 indicate nelle sue conclusioni, nonché il conseguente addebito sui conti di voci illegittime.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'assenza dei conti correnti dalla produzione documentale non può condurre alle conclusioni cui è giunta l'appellante.
Dovendosi applicare l'art. 112 c.p.c. e dovendo quindi il
Giudice decidere su tutta la domanda, essa deve essere correttamente interpretata.
L'attrice non ha lamentato l'assenza dei contratti di conto corrente;
anzi, essi ne ha espressamente ammesso la conclusione in forma scritta.
Non può che concordarsi con il primo Giudice nel senso che la citazione è risultata generica, una volta che i contratti non siano stati esaminati.
Ritiene la Corte che, dovendosi esaminare unicamente la domanda, quale modificata da parte attrice, di accertamento di illegittimità di talune clausole dei conti correnti, si deve concludere che l'attrice non ha ottemperato al proprio onere probatorio ( cfr. Cass. del 2020 n.23852): essa non ha prodotto tempestivamente alcuno dei contratti
Il ricorso da parte dell'attrice all'art. 119 t.u.b. non è risolutivo per ritenere che essa abbia assolto al proprio
13 onere probatorio.
Come esposto in appello, l'attrice ha chiesto la copia della documentazione bancaria, cui la banca ha risposto affermativamente, solo richiedendo le spese di copia.
La richiesta della banca è risultata del tutto conforme all'art. 119 t.u.b., il quale prevede il diritto del correntista e dei suoi aventi causa, nonché dell'amministratore dei beni del correntista, ad ottenere copia della documentazione “ a proprie spese”; mentre l'attrice ha ritenuto di non darvi seguito, ritenendo esoso l'importo richiesto di euro 499.
Non ignora questa Corte l'ampia interpretazione del diritto potestativo riconosciuto al correntista dall'art. 119 t.u.b. in sede stragiudiziale o giudiziale ( su cui cfr. da ultimo Cass. del 2020 n. 24181 e Cass. del 2023 n. 9082).
In ogni caso, tuttavia, l'oggettiva mancata produzione della documentazione a sostegno della domanda deve farsi risalire ad una precisa scelta della correntista, di non corrispondere le spese di copia alla banca.
Ciò esposto, deve aggiungersi che il diritto previsto dall'art. 119 t.u.b. non consente al correntista di proporre domanda di nullità di singole clausole di un conto corrente,
a prescindere dall'esame del contratto, salvo in seguito
14 specificare o dimostrare la propria pretesa attraverso il ricorso all'art. 119 t.u.b., una volta esaminati i contratti.
L'art. 119 t.u.b. non può essere interpretato, non consentendolo il suo contenuto, in guisa talmente ampia da consentite la proposizione di una inammissibile domanda del tutto generica, proposta cioè allegando nullità di un contratto che non si è neppure esaminato;
neppure può
essere interpretato nel senso di sollevare l'attore dal proprio onere probatorio, sol perché può avvalersi dell'art. 119
t.u.b.
Le norme processualcivilistiche sulla necessaria determinatezza e specificità della domanda e sull'onere di allegaione delle parti, devono invero in ogni caso essere osservate quando si instaura il giudizio;
esse non sono derogate in alcun modo dall'art. 119 t.u.b.
La richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., su cui l'appellante ha insistito, non può pertanto accogliersi.
La S.C. ha invero ritenuto che l'istanza ex art. 210 c.p.c., nella materia che ci occupa, è ammissibile solo se l'attore abbia in precedenza fatto richiesta della documentazione bancaria, stragiudizialmente o giudizialmente, ma siano decorsi inutilmente 90 giorni senza che la banca vi abbia
15 provveduto ( Cass. del 2022 n. 23861) ed in ogni caso nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, quindi, nel rispetto delle preclusioni istruttorie;
non già quando sia stata richiesta, la banca abbia assentito, unicamente richiedendo il pagamento delle spese di copia, ma il correntista non vi abbia dato seguito.
Ma vi è di più.
La S.C. ha ripetutamente affermato, in applicazione del proprio più recente orientamento in tema di c.t.u., che il consulente tecnico d'ufficio può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti di documenti atti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare: Cass. del 2023 n.
26144 e, principalmente, Cass. S.U. n. 3086 del 2022, la quale ha espressamente così statuito: “ in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli
e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
16 anche se diretti e provare i fatti principali posti dalle parti
a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
Nel contesto fattuale su descritto, mancano invece i presupposti per disporre la c.t.u., che sarebbe del tutto esplorativa e generica, non potendo il c.t.u. esaminare i contratti.
Sono assorbiti i restanti motivi di appello, tranne il primo.
3.Quest'ultimo è infondato, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia.
4.L'appellante, soccombente, deve condannarsi al pagamento delle spese processuali del grado in favore della società intervenuta, unica controparte costituita.
Esse si liquidano come in dispositivo, applicando le vigenti tariffe forensi e lo scaglione proprio delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nel medio degli onorari.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.2013, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto: così Cass. del
2020 m. 4315.
17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto tra le parti anch'esse in epigrafe indicate: respinge l'appello; condanna l' appellante , Controparte_1
al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della società Controparte_3
liquidate in euro 9.990 per onorari, oltre
[...]
spese generali;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater TUSG per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 20.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE specializzata in materia d'impresa
Composta dai sig.ri Magistrati:
Dott. ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g.
2225/2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del
20.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, come da decreto di questa
Corte del 3.4.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 , CF , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , con sede CP_2
in Roma Piazza di Spagna n. 90 rappresentata e difesa, per procura rilasciata allegata all'appello, dall' Avv. Giulia Felici ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Avvocato sito in
Roma, Viale Parioli n. 180, la quale ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax
06.57301587 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_3
con sede in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, C.F.
, che ha dichiarato di agire per il tramite e per P.IVA_2
conto del patrimonio destinato, costituito con delibera del
Consiglio d'Amministrazione di del 23.07.2020 CP_3
verbalizzata in pari data con atto notaio dott. Persona_1
di Roma, rep. 61.708 racc. 31.819, in persona del procuratore
2 elettivamente domiciliata in Roma in Via C. Colombo 177 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ranchino, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed il quale ha dichiarato che le comunicazioni potranno essere effettuate anche all'indirizzo P.E.C.
Email_2
INTERVENIENTE EX ART. 111 CPC
E
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2666/2022, pubblicata il 18.2.2022 dal Tribunale di Roma.
Conclusioni:
l'appellante ha così concluso, come da atto introduttivo:
1)Voglia accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza dei contratti di conto corrente e di apertura di credito in premessa specificati, perché privi dei requisiti di sostanza
e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità nonché la nullità delle clausole che prevedono gli interessi ultra legali, commissione di massimo scoperto, spese ed interessi in misura illegittima, siccome determinati e capitalizzati
3 trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie e quant'altro evidenziato nell'atto di citazione, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, e pertanto rideterminare il saldo passivo dei conti correnti in premessa indicati eventualmente dovuto da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria mediante apposita CTU contabile che sin da ora si richiede;
2)In subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento
l'eccezione di nullità e/o invalidità di cui al punto n. 1 delle conclusioni, accertare e dichiarare che la convenuta
per l'intera durata dei rapporti bancari intercorsi e CP_4
specificati nell'atto di citazione, in forza delle esplicitate, illegittime causali e clausole contrattuali invalide, nulle, annullabili, e comunque improduttive di effetti giuridici, ha applicato in danno della società attrice
[...]
e della sua dante causa società scissa Controparte_1
voci di debito effettivamente non dovute Controparte_5
per interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, spese ed interessi in misura illegittima, siccome determinati
e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie e
4 quant'altro evidenziato nella premessa del presente atto, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza rideterminare il saldo passivo dei conti correnti in premessa indicati eventualmente dovuto da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria mediante apposita
CTU contabile che sin da ora si richiede;
3)Condannare in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni CP_4
subiti e subendi da parte attrice a causa dell'illegittima condotta inadempiente assunta ex adverso, danni da determinarsi nel corso della espletanda istruttoria o rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale o, finanche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali.” Voglia, in ogni caso, accogliere il presente appello con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente atto
e nello specifico: 1) Richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c alla Banca convenuta di tutta la documentazione bancaria afferente i conti correnti (ex n. Controparte_5
8619/11298.52 e n. 8619/10096.27 a partire dall'apertura di conti fino ad oggi;
2) Richiesta di CTU sulla
5 documentazione bancaria completa fornita dalla al CP_4
fine di verificare la sussistenza delle lamentate anomalie, che si rende necessaria stante la complessità della materia
e posto che non è stato possibile richiedere una consulenza tecnica di parte preventiva al giudizio per l'assenza della suddetta documentazione;
la società intervenuta ha concluso come da note depositate il 5.5.2025, cioè come da comparsa di costituzione e risposta e cioè : dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione a tutte le domande CP_3
restitutorie e risarcitorie formulate dall'appellante; rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto,
e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio come per legge;
nonché come da note depositate il 19.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Con la sentenza n. 2666/2022, pubblicata il 18.2.2022 ed impugnata nel presente giudizio, resa tra l'appellante in epigrafe indicata e Controparte_4
il Tribunale di Roma, preso atto del negativo tentativo di
6 conciliazione ha osservato che:
l'atto di citazione era del tutto generico, limitandosi a richiamare principi astratti;
“ove - in forma denegata- si intendesse validamente formulato l'atto di citazione, in osservanza dei canoni di cui agli artt. 163 n°4 e 164 4° comma c.p.c.”, esso sarebbe inammissibile per difetto di interesse ad agire, tenuto conto che oggetto del giudizio era l'azione di ripetizione
d'indebito. I conti correnti azionati in giudizio erano tuttora aperti: “ in particolare il c/c n°10096.27 presentava al 30/09/2017 (ultimo estratto-conto disponibile) un saldo debitore di € 110.692,72 mentre il c/c n° 11298.52 palesava al 30/09/2017 un saldo debitore di € 412.383,06”; ha proseguito il primo Giudice: “ove potesse essere espunta dalle conclusioni in limine litis la richiesta di condanna alla restituzione di somme dovrebbe del pari essere dichiarata la inammissibilità della domanda di mero accertamento volta alla rideterminazione del saldo passivo del conto corrente ove non venga allegato e provato che la stessa è volta ad ottenere una maggiore disponibilità di credito- apprezzandosi anche in questa ipotesi la carenza di interesse ad agire”;
7 la domanda era invece inammissibile, in quanto l'attrice non aveva allegato che in corso di rapporto vi erano state rimesse in conto corrente con funzione solutoria né che era stato richiesta la restituzione di taluni addebiti conseguenti a rimesse solutorie;
nel merito, il Tribunale ha osservato che la banca aveva risposto alla richiesta stragiudiziale dell'attrice di consegna della documentazione bancaria previo versamento dell'importo richiesto per la estrazione delle copie, ma che l'attrice non aveva ottenuto la documentazione, perché non aveva acceduto alla iniziale richiesta della banca;
in tale contesto fattuale, la richiesta c.t.u., unitamente alla richiesta di esibizione di documentazione nei confronti del fallimento della originaria correntista, Controparte_5
non erano ammissibili;
tardiva era la richiesta formulata nella seconda memoria istruttoria, di ordinare alla società convenuta ex art. 210
c.p.c. la esibizione della documentazione inerente ai rapporti bancari onde dar seguito alla c.t.u.; ha pertanto così provveduto in dispositivo: “Dichiara la inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire. Condanna la società attrice a rifondere in favore
8 della le spese del Controparte_4
presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 5.500,00 oltre rimborso forfettario…”.
Nel valido contraddittorio con Controparte_4
la società originaria attrice,
[...] [...]
, ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_1
concludendo come in epigrafe, per i seguenti motivi:
il Tribunale non aveva valutato, nel liquidare le spese processuali la mancata partecipazione della banca al tentativo di mediazione;
la domanda era determinata e sussisteva l'interesse ad agire della società attrice, la quale aveva modificato la propria originaria domanda, nel senso di limitare la pretesa all'accertamento dell'applicazione di voci indebite nel corso dei rapporti di conto corrente;
in tal caso sussisteva
“l'interesse ad agire del cliente declinato 1) nell'esclusione per il futuro di annotazioni illegittime;
2) nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento operante sul conto, eroso da debiti illegittimi;
3) nella riduzione dell'importo che la banca potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto”; la concludente aveva invano richiesto al curatore del
9 fallimento della società originaria correntista la consegna della documentazione bancaria, mentre non aveva dato seguito alla richiesta della banca di ottenere la somma di euro 499 per estrarre copia della documentazione bancaria alla stessa richiesta;
si trattava invero di somma esosa, il cui pagamento non avrebbe – peraltro – potuto essere indicato quale condizione per la consegna dei documenti. Il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 210 c.p.c. ed inoltre disporre la c.t.u. che, quand'anche esplorativa, sarebbe stata ammissibile poiché l'attrice, senza colpa, non poteva procurarsi la documentazione bancaria.
E' intervenuta in giudizio
[...]
quale cessionaria in Controparte_6
blocco di un gruppo di crediti da CP_4 Controparte_4
pregiudizialmente esponendo quanto segue.
[...]
In virtù della scissione stipulata con
[...]
in data 25 novembre 2020, per atto Controparte_4
del Notaio rep. n. 39399, racc. n. 20019, essa Persona_2
era divenuta beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, del compendio di attività e passività, come identificato nell'Atto di Scissione, inclusivo, inter alia, di: I. crediti che, al 31 dicembre 2019, sono stati classificati come
10 "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"); II. crediti pecuniari che, al 31 dicembre 2019, sono stati classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di
Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti
UTP"); e III. i contratti di finanziamento relativi ai Crediti
UTP (i "Contratti UTP").
Dell'avvenuta scissione in favore di dei crediti e CP_3
dei contratti di cui sopra era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29/12/2020, parte II, n° 151.
La concludente era quindi divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso il credito litigioso.
Non erano incluse nel compendio scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel predetto compendio, cosicché essa non sarebbe legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie per le causali predette, rispetto alle quali la banca Controparte_4
sarebbe rimasta unica legittimata.
Ha contestato diffusamente l'appello in rito e nel merito,
11 concludendo come in epigrafe.
La banca appellata non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con l'ordinanza di questa Corte depositata il
30.11.2022.
In seguito è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la quale è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 3.4.2025.
Ciò al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
La sola società ha depositato memoria conclusionale CP_3
e nota contenente la definitive conclusioni.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. In ordine logico-giuridico, è necessario anteporre l'esame del terzo motivo di appello, il cui esame assorbe anche quello dei motivi precedenti, tranne il primo.
Il terzo motivo d'appello è infondato.
L'attrice ed odierna appellante ha ammesso di aver instaurato il giudizio senza aver preso visione dei due contratti di conto corrente, rispetto ai quali pure ha lamentato la previsione di clausole illegittime, quali
12 indicate nelle sue conclusioni, nonché il conseguente addebito sui conti di voci illegittime.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'assenza dei conti correnti dalla produzione documentale non può condurre alle conclusioni cui è giunta l'appellante.
Dovendosi applicare l'art. 112 c.p.c. e dovendo quindi il
Giudice decidere su tutta la domanda, essa deve essere correttamente interpretata.
L'attrice non ha lamentato l'assenza dei contratti di conto corrente;
anzi, essi ne ha espressamente ammesso la conclusione in forma scritta.
Non può che concordarsi con il primo Giudice nel senso che la citazione è risultata generica, una volta che i contratti non siano stati esaminati.
Ritiene la Corte che, dovendosi esaminare unicamente la domanda, quale modificata da parte attrice, di accertamento di illegittimità di talune clausole dei conti correnti, si deve concludere che l'attrice non ha ottemperato al proprio onere probatorio ( cfr. Cass. del 2020 n.23852): essa non ha prodotto tempestivamente alcuno dei contratti
Il ricorso da parte dell'attrice all'art. 119 t.u.b. non è risolutivo per ritenere che essa abbia assolto al proprio
13 onere probatorio.
Come esposto in appello, l'attrice ha chiesto la copia della documentazione bancaria, cui la banca ha risposto affermativamente, solo richiedendo le spese di copia.
La richiesta della banca è risultata del tutto conforme all'art. 119 t.u.b., il quale prevede il diritto del correntista e dei suoi aventi causa, nonché dell'amministratore dei beni del correntista, ad ottenere copia della documentazione “ a proprie spese”; mentre l'attrice ha ritenuto di non darvi seguito, ritenendo esoso l'importo richiesto di euro 499.
Non ignora questa Corte l'ampia interpretazione del diritto potestativo riconosciuto al correntista dall'art. 119 t.u.b. in sede stragiudiziale o giudiziale ( su cui cfr. da ultimo Cass. del 2020 n. 24181 e Cass. del 2023 n. 9082).
In ogni caso, tuttavia, l'oggettiva mancata produzione della documentazione a sostegno della domanda deve farsi risalire ad una precisa scelta della correntista, di non corrispondere le spese di copia alla banca.
Ciò esposto, deve aggiungersi che il diritto previsto dall'art. 119 t.u.b. non consente al correntista di proporre domanda di nullità di singole clausole di un conto corrente,
a prescindere dall'esame del contratto, salvo in seguito
14 specificare o dimostrare la propria pretesa attraverso il ricorso all'art. 119 t.u.b., una volta esaminati i contratti.
L'art. 119 t.u.b. non può essere interpretato, non consentendolo il suo contenuto, in guisa talmente ampia da consentite la proposizione di una inammissibile domanda del tutto generica, proposta cioè allegando nullità di un contratto che non si è neppure esaminato;
neppure può
essere interpretato nel senso di sollevare l'attore dal proprio onere probatorio, sol perché può avvalersi dell'art. 119
t.u.b.
Le norme processualcivilistiche sulla necessaria determinatezza e specificità della domanda e sull'onere di allegaione delle parti, devono invero in ogni caso essere osservate quando si instaura il giudizio;
esse non sono derogate in alcun modo dall'art. 119 t.u.b.
La richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., su cui l'appellante ha insistito, non può pertanto accogliersi.
La S.C. ha invero ritenuto che l'istanza ex art. 210 c.p.c., nella materia che ci occupa, è ammissibile solo se l'attore abbia in precedenza fatto richiesta della documentazione bancaria, stragiudizialmente o giudizialmente, ma siano decorsi inutilmente 90 giorni senza che la banca vi abbia
15 provveduto ( Cass. del 2022 n. 23861) ed in ogni caso nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, quindi, nel rispetto delle preclusioni istruttorie;
non già quando sia stata richiesta, la banca abbia assentito, unicamente richiedendo il pagamento delle spese di copia, ma il correntista non vi abbia dato seguito.
Ma vi è di più.
La S.C. ha ripetutamente affermato, in applicazione del proprio più recente orientamento in tema di c.t.u., che il consulente tecnico d'ufficio può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti di documenti atti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare: Cass. del 2023 n.
26144 e, principalmente, Cass. S.U. n. 3086 del 2022, la quale ha espressamente così statuito: “ in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli
e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
16 anche se diretti e provare i fatti principali posti dalle parti
a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
Nel contesto fattuale su descritto, mancano invece i presupposti per disporre la c.t.u., che sarebbe del tutto esplorativa e generica, non potendo il c.t.u. esaminare i contratti.
Sono assorbiti i restanti motivi di appello, tranne il primo.
3.Quest'ultimo è infondato, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia.
4.L'appellante, soccombente, deve condannarsi al pagamento delle spese processuali del grado in favore della società intervenuta, unica controparte costituita.
Esse si liquidano come in dispositivo, applicando le vigenti tariffe forensi e lo scaglione proprio delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nel medio degli onorari.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.2013, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto: così Cass. del
2020 m. 4315.
17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto tra le parti anch'esse in epigrafe indicate: respinge l'appello; condanna l' appellante , Controparte_1
al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della società Controparte_3
liquidate in euro 9.990 per onorari, oltre
[...]
spese generali;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater TUSG per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 20.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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