CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1222/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LA PE, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore GRECHI CATERINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2850/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13292/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4 e pubblicata il 09/11/2023 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2021 550263 Nominativo_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 01118053 76 000 Nominativo_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.06.2024, l'appellante Ricorrente_1 , proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 13292/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 9 novembre 2023, concernente la cartella di pagamento n. 097 2021 01118053 76 000, riguardante IRPEF, sanzioni ed interessi per complessivi euro 451,60.
L'appellata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, si costituiva in giudizio contestando nel merito le avverse eccezioni in quanto infondate. Con nota depositata in giudizio, l'appellata l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo comunicava l'avvenuto sgravio totale della imposta iscritta a ruolo con la cartella di pagamento n. 97
2021 01118053 76, depositando copia del provvedimento di sgravio e, pertanto, instava per la cessazione della materia del contendere.
La controversia, veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte all' udienza pubblica del 12 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
- preso atto che l'appellata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, con nota depositata in atti comunicava l'avvenuto sgravio totale della imposta iscritta a ruolo con la cartella di pagamento n. 97 2021 01118053 76, ed istava per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- ritenuto che, in merito alla liquidazione delle spese di lite, l'avvenuto autonomo sgravio della cartella di pagamento in conseguenza dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, consolidatesi recentemente, suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio;
- visti gli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Fruscella
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LA PE, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore GRECHI CATERINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2850/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13292/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4 e pubblicata il 09/11/2023 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2021 550263 Nominativo_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 01118053 76 000 Nominativo_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.06.2024, l'appellante Ricorrente_1 , proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 13292/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 9 novembre 2023, concernente la cartella di pagamento n. 097 2021 01118053 76 000, riguardante IRPEF, sanzioni ed interessi per complessivi euro 451,60.
L'appellata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, si costituiva in giudizio contestando nel merito le avverse eccezioni in quanto infondate. Con nota depositata in giudizio, l'appellata l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo comunicava l'avvenuto sgravio totale della imposta iscritta a ruolo con la cartella di pagamento n. 97
2021 01118053 76, depositando copia del provvedimento di sgravio e, pertanto, instava per la cessazione della materia del contendere.
La controversia, veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte all' udienza pubblica del 12 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
- preso atto che l'appellata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, con nota depositata in atti comunicava l'avvenuto sgravio totale della imposta iscritta a ruolo con la cartella di pagamento n. 97 2021 01118053 76, ed istava per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- ritenuto che, in merito alla liquidazione delle spese di lite, l'avvenuto autonomo sgravio della cartella di pagamento in conseguenza dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, consolidatesi recentemente, suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio;
- visti gli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Fruscella