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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2024, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. 627/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Luca Aldo Forlani;
conclusioni dei ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa, così giudicare:
1-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Porto
NE (SP) in data 10/05/1986 e registrato negli atti di matrimonio del Comune di Porto
NE (SP) all'anno 1986, numero 20, parte II, serie A;
2-disporre conseguentemente affinché il competente Ufficio di Stato Civile provveda alle dovute annotazioni e/0 trascrizioni di legge;
1 -compensare integralmente tra le parti le spese dell'odierno giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra trascritti, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Porto NE (SP) il 10.5.1986, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 12.10.2017, omologata da questo Tribunale il 9.11.2017;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_
2. rilevato che i figli della coppia, , nata il [...], e , nato il [...] e Per_1
adottato dai coniugi nel 2002, risultano entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
considerato che le condizioni concordate dalle parti, quali sopra riportate, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
2 e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Porto NE (SP) il 10.5.1986;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di cui alle conclusioni rassegnate dai medesimi come sopra trascritte, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 20, parte II, serie A, anno 1986) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Luca Aldo Forlani;
conclusioni dei ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa, così giudicare:
1-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Porto
NE (SP) in data 10/05/1986 e registrato negli atti di matrimonio del Comune di Porto
NE (SP) all'anno 1986, numero 20, parte II, serie A;
2-disporre conseguentemente affinché il competente Ufficio di Stato Civile provveda alle dovute annotazioni e/0 trascrizioni di legge;
1 -compensare integralmente tra le parti le spese dell'odierno giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra trascritti, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Porto NE (SP) il 10.5.1986, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 12.10.2017, omologata da questo Tribunale il 9.11.2017;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_
2. rilevato che i figli della coppia, , nata il [...], e , nato il [...] e Per_1
adottato dai coniugi nel 2002, risultano entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
considerato che le condizioni concordate dalle parti, quali sopra riportate, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
2 e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Porto NE (SP) il 10.5.1986;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di cui alle conclusioni rassegnate dai medesimi come sopra trascritte, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 20, parte II, serie A, anno 1986) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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