Art. 7.
I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell' art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 , solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.
I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell' art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 , solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.