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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 687/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA EL, LA
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2418/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 04.04.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320229010419932, notificata il 17.10.202, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di euro 20472,08, relativamente, tra l'altro, ai tributi richiesti con le seguenti tre cartelle esattoriali:
1) N. 29320120044970129, asseritamente notificata il 17.10.2012 per IRPEF anno 2005;
2) N. 29320120049432412, asseritamente notificata il 17.10.2012 per IRPEF anno 2006;
3) N. 29320160002672239000, asseritamente notificata il 20.16.2016, per Tassa Auto 2011;
4) N. 29320170002546062000, asseritamente notificata il 24.10.2017, per Tassa Auto 2012.
Eccepiva quindi la nullità dell'intimazione di pagamento e l'illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione dei tributi richiesti stante l'omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche e di precedenti atti interruttivi dei termini di prescrizione nonché l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dalla potestà di iscrizione a ruolo.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione, dando atto preliminarmente della parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'intervenuto sgravio delle cartelle esattoriali di cui ai nn.
29320160002672239 e 29320170002546062000 relativa relative a Bollo Auto anni 2011 e 2012, per intervenuta rottamazione ex L. 197/22 , assumendo per il resto la regolarità del proprio operato, e, segnatamente, della rituale notifica delle restanti tre cartelle esattoriali , eccependo quindi l'inammissibilità del ricorso in relazione al disposto di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/92. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania- eccependo l'inammissibilità del ricorso in relazione al disposto di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/92, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Indi, all'esito della camera di consiglio del 06.10.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi preliminarmente atto dell'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, avendo l'agente della riscossione, costituendosi, dato atto dell'intervenuto sgravio della cartella esattoriale indicata al n. 3) n. 29320160002672239.
Ciò premesso, va quindi rilevato come l'Agente della Riscossione abbia debitamente documentato l'avvenuta rituale notifica alla parte ricorrente delle cartelle esattoriali richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata di cui ai punti 1) e 2). In particolare, dall'esame della documentazione allegata emerge che le cartelle esattoriali di cui ai nn. . 29320120044970129 e 29320120049432412, relative a IRPEF anni 2005
e 2006 risultano notificate a mezzo posta in data 17.10.2012 a mani di familiare convivente e seguite da regolare spedizione di raccomandata integrativa come da documentazione versata in atti dall'Agente della
Riscossione.
Si osserva quindi come con riferimento alle cartelle esattoriali indicate sub 1) e sub 2) l'avvenuta notifica degli atti sopra richiamati determini l'inammissibilità del ricorso in relazione al disposto di cui agli artt. 19 comma e 21 del Dlgs n. 546/1992 relativamente alle eccezioni spiegate non inerenti vizi propri dell'atto impugnato.
Va quindi evidenziato che ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
A fronte di quanto sopra in merito alla regolare notifica dei suddetti atti prodromici, si rileva come alcun termine di prescrizione – avente durata decennale- dei tributi richiesti a titolo di IRPEF nelle cartelle esattoriali di cui ai punti 1) e 2) risulti ulteriormente maturato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 17.10.2022, e ciò anche senza tenere conto del periodo di sospensione della prescrizione, pure computabile, introdotto dalla disciplina emergenziale conseguente alla pandemia da
Covid 19.
Relativamente alla cartella esattoriale n. 29320170002546062000 indicata sub 4), relativa a Bollo Auto anno 2012, che si assume essere stata notificata sempre a mani di familiare convivente in data 24.10.2017, si rileva come non risulti prova dell'invio della raccomandata integrativa, che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 890786 risulta necessario ai sensi ai fini del prova del perfezionamento dell'iter notificatorio (cfr.
Cass. ord. n. 14089 del 27.05.2025), sicchè, in relazione al tale cartella esattoriale, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione triennale del tributo formulata dalla parte ricorrente.
Spese compensate, tenuto conto dell'esito della lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese di cui alla cartella esattoriale n. 29320160002672239;
- accoglie il ricorso con riferimento alle pretese di cui alla cartella esattoriale indicata sub 4);
- rigetta per il resto il ricorso.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Catania, 6 ottobre 2025
……..Il Giudice il Presidente
Dott. ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA EL, LA
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2418/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229010419932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 04.04.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320229010419932, notificata il 17.10.202, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di euro 20472,08, relativamente, tra l'altro, ai tributi richiesti con le seguenti tre cartelle esattoriali:
1) N. 29320120044970129, asseritamente notificata il 17.10.2012 per IRPEF anno 2005;
2) N. 29320120049432412, asseritamente notificata il 17.10.2012 per IRPEF anno 2006;
3) N. 29320160002672239000, asseritamente notificata il 20.16.2016, per Tassa Auto 2011;
4) N. 29320170002546062000, asseritamente notificata il 24.10.2017, per Tassa Auto 2012.
Eccepiva quindi la nullità dell'intimazione di pagamento e l'illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione dei tributi richiesti stante l'omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche e di precedenti atti interruttivi dei termini di prescrizione nonché l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dalla potestà di iscrizione a ruolo.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione, dando atto preliminarmente della parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'intervenuto sgravio delle cartelle esattoriali di cui ai nn.
29320160002672239 e 29320170002546062000 relativa relative a Bollo Auto anni 2011 e 2012, per intervenuta rottamazione ex L. 197/22 , assumendo per il resto la regolarità del proprio operato, e, segnatamente, della rituale notifica delle restanti tre cartelle esattoriali , eccependo quindi l'inammissibilità del ricorso in relazione al disposto di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/92. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania- eccependo l'inammissibilità del ricorso in relazione al disposto di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/92, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Indi, all'esito della camera di consiglio del 06.10.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi preliminarmente atto dell'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, avendo l'agente della riscossione, costituendosi, dato atto dell'intervenuto sgravio della cartella esattoriale indicata al n. 3) n. 29320160002672239.
Ciò premesso, va quindi rilevato come l'Agente della Riscossione abbia debitamente documentato l'avvenuta rituale notifica alla parte ricorrente delle cartelle esattoriali richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata di cui ai punti 1) e 2). In particolare, dall'esame della documentazione allegata emerge che le cartelle esattoriali di cui ai nn. . 29320120044970129 e 29320120049432412, relative a IRPEF anni 2005
e 2006 risultano notificate a mezzo posta in data 17.10.2012 a mani di familiare convivente e seguite da regolare spedizione di raccomandata integrativa come da documentazione versata in atti dall'Agente della
Riscossione.
Si osserva quindi come con riferimento alle cartelle esattoriali indicate sub 1) e sub 2) l'avvenuta notifica degli atti sopra richiamati determini l'inammissibilità del ricorso in relazione al disposto di cui agli artt. 19 comma e 21 del Dlgs n. 546/1992 relativamente alle eccezioni spiegate non inerenti vizi propri dell'atto impugnato.
Va quindi evidenziato che ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
A fronte di quanto sopra in merito alla regolare notifica dei suddetti atti prodromici, si rileva come alcun termine di prescrizione – avente durata decennale- dei tributi richiesti a titolo di IRPEF nelle cartelle esattoriali di cui ai punti 1) e 2) risulti ulteriormente maturato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 17.10.2022, e ciò anche senza tenere conto del periodo di sospensione della prescrizione, pure computabile, introdotto dalla disciplina emergenziale conseguente alla pandemia da
Covid 19.
Relativamente alla cartella esattoriale n. 29320170002546062000 indicata sub 4), relativa a Bollo Auto anno 2012, che si assume essere stata notificata sempre a mani di familiare convivente in data 24.10.2017, si rileva come non risulti prova dell'invio della raccomandata integrativa, che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 890786 risulta necessario ai sensi ai fini del prova del perfezionamento dell'iter notificatorio (cfr.
Cass. ord. n. 14089 del 27.05.2025), sicchè, in relazione al tale cartella esattoriale, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione triennale del tributo formulata dalla parte ricorrente.
Spese compensate, tenuto conto dell'esito della lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese di cui alla cartella esattoriale n. 29320160002672239;
- accoglie il ricorso con riferimento alle pretese di cui alla cartella esattoriale indicata sub 4);
- rigetta per il resto il ricorso.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Catania, 6 ottobre 2025
……..Il Giudice il Presidente
Dott. ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi