Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2023, n. 29424
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Sentenza 24 ottobre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 12 ottobre 2023 e pubblicata il 24 ottobre 2023, presieduta dal giudice Umberto L.C.G. Scotti. La controversia riguarda un'espropriazione di terreni nel Comune di Baranzate, necessari per lavori di riqualificazione autostradale. Le parti coinvolte hanno presentato richieste contrastanti: la ricorrente, una società autostradale, ha contestato la valutazione dell'indennità di espropriazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di considerare specifiche richieste di integrazione della consulenza tecnica. I comproprietari, d'altro canto, hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità della stima delle indennità e una valutazione più favorevole.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società autostradale, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto legittima la stima dell'indennità di espropriazione. Il giudice ha argomentato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i criteri di valutazione previsti dal Testo Unico delle espropriazioni, considerando l'attitudine edificatoria dei terreni e il vincolo espropriativo. Inoltre, ha escluso che la ricorrente avesse dimostrato un errore nella valutazione della Corte d'appello riguardo alla natura del vincolo, confermando che l'area espropriata, pur non edificabile, possedeva un valore di mercato significativo. La decisione ha ribadito l'importanza di un indennizzo congruo, in linea con i principi costituzionali e le normative europee.

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Massime1

Ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione secondo il principio del valore venale pieno, occorre valorizzare, a prescindere dalla natura formalmente edificatoria o meno del terreno, anche i diritti edificatori perequativi, i quali rappresentano un rimedio alla sperequazione derivante dall'applicazione di standard edilizi, che hanno natura reale e diretta inerenza al terreno, di cui assumono una qualità intrinseca e sono soggetti ad IMU, a differenza dei c.d. diritti edificatori compensativi, privi di natura reale e di inerenza al fondo, i quali consistono nell'attribuzione ad un certo soggetto, da parte della Pubblica Amministrazione, di un quantum di volumetria con funzione indennitaria rispetto alla cessione in suo favore di un terreno, ovvero in caso di reiterazione di vincoli espropriativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2023, n. 29424
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29424
    Data del deposito : 24 ottobre 2023

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