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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.170/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Annalisa GIUSTI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 13.05.2024, e vertente tra l (appellante) contro il Parte_1 [...]
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°97/2024 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.02.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, l ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Pt_2
epigrafe, con la quale è stata accolta la domanda di accertamento negativo proposta dal Controparte_1
, quale coobbligato solidale della società subappaltatrice (inadempiente agli
[...] CP_2
obblighi contributivi), in relazione ai premi assicurativi che l' ha provveduto a recuperare a seguito Pt_2
di verbale di accertamento in data 27.07.2021, in riferimento al contratto di subappalto intercorso tra le predette società avente ad oggetto lavori di montaggio di tubazioni nelle navi da eseguirsi presso gli stabilimenti Fincantieri S.p.A. di Ancona nel periodo dal mese di aprile 2018 al mese di gennaio 2019.
1 A fondamento del gravame, l' ha censurato la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto Pt_2
applicabile anche all'obbligazione contributiva (indisponibile e di natura pubblicistica) il termine decadenziale biennale previsto dall'art.29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276/03, invece applicabile alle soli obbligazioni retributive (in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità). Nel merito, ha sostenuto la validità e la fondatezza dell'accertamento ispettivo, con la conseguenza che
“poiché le lavorazioni effettuate dalla ditta presso la Fincantieri spa sono riferibili ad una vera e CP_2 propria fornitura di opere e sevizi, sussiste l'obbligazione solidale in capo al in Controparte_1 qualità di impresa committente per un debito complessivo nei confronti dell' per € 159.813,22, Pt_2 compresi € 14.441,00 per retribuzioni afferenti relativo al periodo maggio 2018 – Parte_3 gennaio 2019. I suddetti imponibili sono riferiti a “DIFFERENZE RETRIBUTIVE” di cui al paragrafo
3), “LAVORO STRAORDINARIO NON REGISTRATO” di cui al paragrafo 4), “ASSENZE NON
RETRIBUITE – APPLICAZIONE ART. 1 LEGGE 389/1989” di cui al paragrafo 5), “ CP_3
” di cui al paragrafo 6), “PAGA GLOBALE” di cui al paragrafo 7); per essi si rinvia agli
[...]
Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del verbale, ripartiti tra le ditte appaltatrici/subappaltanti”.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, con il favore delle spese di lite.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, sia con riguardo alla eccezione di applicabilità della decadenza biennale anche agli obblighi contributivi, sia con riferimento al merito della domanda di accertamento negativo. Ha quindi concluso come segue: “nel merito in via principale: - rigettarsi
l'appello proposto da parte ricorrente perché infondato in fatto e/o in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado;
- spese anche generali e compensi di lite rifusi. Nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di fondatezza, anche parziale, dell'appello proposto da parte ricorrente e di conseguente riforma della sentenza di primo grado, - accertare e
Co dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del verbale di accertamento e chiamata in solido dell di
Ancona N. AN00000/2021-833-04 del 27.07.2021 notificato il 04.08.2021 e del conseguente atto n.
18207931/77 notificato il 27.06.2022 e per l'effetto accertarsi la non debenza delle somme il cui pagamento è stato sollecitato dall con il predetto atto n.18207931/77 notificato il 27.06.2022. - Pt_2
Spese anche generali e compensi di lite rifusi. Nel merito in via ulteriormente subordinata, ridursi le pretese dell a quanto ritenuto di giustizia. - Spese anche generali e compensi di lite rifusi”. Pt_2
L'appello è fondato.
Sostiene l' che il secondo comma dell'art. 29 del D.Lgs.276/2003 avrebbe come destinatari Pt_2
esclusivamente il committente, da un lato, ed i lavoratori, dall'altro, senza nulla dire della posizione e dei
2 diritti degli enti previdenziali, di talchè la decadenza prevista da tale norma non sarebbe applicabile nei confronti dell' . Il limite temporale di due anni entro cui il committente è obbligato in solido con Pt_2
l'appaltatore riguarderebbe quindi soltanto i trattamenti retributivi e non anche i contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore, per i quali opera invece l'ordinario termine di prescrizione quinquennale, come del resto più volte affermato dalla Suprema Corte in relazione al termine annuale di decadenza previsto dalla previgente disciplina di cui all'art. 4 l. n. 1369/1960 (v., tra le altre, Cass. n.996/2007).
Le argomentazioni dell' sono fondate. Pt_2
In punto di diritto, è noto che, a norma dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs.276/2003, nel testo vigente ratione temporis all'epoca cui si riferisce la pretesa contributiva dell'Istituto, “[…] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento […]”.
Ciò premesso, questa Corte ritiene di aderire alla lettura dell'art. 29 d.lgs. n.276/2003 fornita dalla
Suprema Corte nelle sentenze n. 18004 del 4 luglio 2019 e n. 22110 del 4 settembre 2019, secondo cui il termine di decadenza biennale previsto dalla norma, nella formulazione vigente ratione temporis, non sarebbe applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente.
A tanto induce la natura squisitamente interpretativa delle pronunce surrichiamate, fondate su argomenti espressamente improntati a ragioni di opportunità (conservare il precedente assetto normativo nella specifica materia, in analogia con la previgente regola affermata nel vigore della legge n.
1369/1960) e su considerazioni di rilievo sistematico circa la natura peculiare dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e di natura indisponibile, coincidente con il concetto di “minimale contributivo” “…strutturato dalla legge in modo imperativo.....che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore- non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto…”. Sottolinea, in proposito la Suprema Corte che “… Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento
3 dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare….”
Alla stregua di quanto innanzi, ed a prescindere dagli argomenti spesi dal primo giudice e degni di considerazione, ritiene il Collegio di valorizzare la rilevanza nomofilattica della decisione dei Giudici di legittimità e di recepirne gli esiti, in ossequio all'esigenza di attuare per quanto possibile l'uniforme interpretazione della legge ai sensi dell'art. 65, primo comma, del R.D.n.12/41. Ne segue che il termine biennale di cui al secondo comma dell'art. 29 del D.Lgs.276/2003 non opera nei confronti dell' con Pt_2
conseguente fondatezza del gravame e necessità di affrontare le questioni di merito riproposte dalla parte appellata in ordine a: 1) omessa individuazione delle attività riferibili al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
2) erroneità dei calcoli dai quali sono derivate differenze retributive per diversi inquadramenti contrattuali.
Non è contestato che il avesse subappaltato alla attività di Controparte_1 CP_2
realizzazione di tubature su navi da svolgersi presso gli stabilimenti Fincantieri di Ancona, come da ordini in data 09.04.2018, 30.04.2018 e 20.10.2018 e da fatture da n.1 a n.14 dell'08.06.2018, da n.16 a n.20 e da n.22 a n.27 del 15.11.2018 (cfr. pag.10 verbale). Trattasi di accordi riconducibili alla fattispecie del contratto di appalto, con correlata applicabilità della solidarietà prevista dall'art.29, secondo comma, del D.Lgs. 276/03. Recita detta norma, nel testo vigente all'epoca dei fatti (anni 2018-2019): “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Considerato che nei confronti della sono state riscontrate omissioni contributive riferite CP_2
al periodo in cui era in corso il rapporto di subappalto con il , ne consegue Controparte_1
che è su quest'ultimo che grava, astrattamente, la responsabilità solidale di cui all'art.29 co. 2 D.Lgs. citato.
In concreto, con il verbale ispettivo del 27.07.2021:
- è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato di ritenuto amministratore Parte_3
di fatto della CP_2
- sono state sottoposte a contribuzione differenze retributive per errato inquadramento contrattuale del personale dipendente inquadrato al 1° livello, che in base al C.C.N.L. dell'Industria Metalmeccanica aveva diritto al passaggio automatico al 2° livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi;
4 - sono state sottoposte a contribuzione differenze retributive per errato inquadramento contrattuale del personale dipendente inquadrato nella prima categoria quale Allievo e svolgente mansioni di Per_1
Saldatore e di , inquadrabili nella terza categoria del C.C.N.L. dell'Industria Metalmeccanica;
Per_1
- sono state sottoposte a contribuzione differenze retributive per errato inquadramento contrattuale dell'impiegato amministrativo , inquadrato nella prima categoria C.C.N.L. quale Persona_2
Allievo Tubista, invece che nella quarta categoria;
- sono state sottoposte a contribuzione differenze retributive per ore di lavoro straordinario non registrate nel L.U.L., per trasferte fuori dal territorio comunale e per assenze non retribuite sottratte al c.d. minimale contributivo;
- sono state sottoposte a contribuzione differenze retributive derivanti dal disconoscimento del meccanismo di pagamento denominato “Paga Globale”, adottato informalmente ed al di fuori delle previsioni di legge e del C.C.N.L.;
- è stata accertata la responsabilità solidale delle committenti e Controparte_1 [...]
con ripartizione dell'obbligazione solidale in base al rispettivo fatturato. CP_5
Fatte tali premesse, il ritiene non adempiuto l'onere di prova da parte Controparte_1 dell' esclusivamente con riguardo alle differenze retributive relative al superiore inquadramento Pt_2
dei lavoratori e (che afferma non aver potuto Persona_3 Persona_4 Persona_5
inquadrare nel 3° livello in quanto sprovvisti del patentino di saldatore), alle assenze ingiustificate di numerosi lavoratori (ritenute non computabili nell'imponibile contributivo), alle trasferte dei lavoratori
, e (che nel mese di agosto 2018 hanno Persona_4 Persona_3 CP_6 Parte_4
lavorato presso gli stabilimenti Fincantieri di Genova), all'inquadramento dell'impiegato amministrativo
(le cui mansioni amministrative non consentirebbero di ritenerlo impiegato nell'appalto Persona_2
Fincantieri) ed all'Amministratore di fatto (le cui retribuzioni sarebbero state Parte_3 conteggiate nell'imponibile contributivo, benchè il relativo rapporto di lavoro subordinato fosse stato disconosciuto).
Le allegazioni di parte appellata non sono convincenti, per i motivi di seguito esposti.
✓ Non risulta allegato da alcuno dei contendenti che la abbia proposto alcuna azione CP_2
giudiziaria tesa all'accertamento negativo dei contestati inadempimenti contributivi, con particolare riguardo alle specifiche censure sollevate dal appellato;
CP_1
✓ il non ha sollevato alcuna censura con riguardo all'omissione Controparte_1
contributiva correlata ai passaggi automatici di livello ed alle differenze retributive per lavoro straordinario non conteggiato;
5 ✓ con riferimento alla contestata riduttività dell'inquadramento dei lavoratori con mansioni di saldatore e tubista , e ), deve Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 rilevarsi che gli ispettori hanno fatto riferimento alle mansioni “di fatto” svolte, come emerso dalle dichiarazioni acquisite in sede di accertamento, riqualificando conformemente i relativi rapporti dalla data di assunzione. La circostanza che i lavoratori e abbiano Persona_3 Persona_5
conseguito il patentino solo dopo la data dell'assunzione, non prova, neanche presuntivamente, che nel periodo precedente gli stessi lavoratori abbiano svolto mansioni di contenuto professionale inferiore, tenuto conto della circostanza che i medesimi prestatori sono stati tutti inquadrati con la qualifica, chiaramente riduttiva, di “Allievo Tubista 1° livello”, pur vantando precedenti esperienze lavorative nella mansione specifica;
trattasi, peraltro, di lavoratori sicuramente impiegati nell'appalto e per i quali opera la solidarietà ex art.29 D.Lgs.276/2003;
✓ per quanto riguarda le “assenza non giustificate”, il ne sostiene l'incomputabilità CP_1 nell'imponibile contributivo, senza tuttavia tener conto del fatto che, a norma dell'art.1 del D.L. 9 ottobre 1989 n.338, convertito in Legge 7 dicembre 1989 n.389, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” (c.d. principio del minimale contributivo). Grava sul datore di lavoro che invoca la ricorrenza di una deroga al minimale indicare la disposizione contrattuale che la prevede, e tale onere non risulta nella fattispecie assolto, nulla avendo allegato a riguardo il appellato, che CP_1 si è limitato a sostenere apoditticamente che in caso di assenza (quand'anche non giustificata)
l'obbligo contributivo verrebbe meno;
✓ con riferimento alla voce “Trasferta ”, la circostanza che i lavoratori , CP_3 Persona_4
e nel mese di agosto 2018 abbiano lavorato presso gli Persona_3 CP_6 Parte_4
stabilimenti Fincantieri di Genova non fa venir meno l'obbligo contributivo (rimasto pacificamente inadempiuto) a carico della nessun dubbio sussiste, peraltro, sul fatto che trattasi di CP_2 lavoratori impiegati nell'appalto;
✓ quanto all'impiegato , in disparte la assoluta incongruenza del formale inquadramento Persona_2 quale “Allievo Tubista 1° Livello”, la circostanza che egli in realtà abbia svolto esclusivamente mansioni amministrative non esclude affatto che lo stesso sia stato impiegato nell'appalto, rientrando in tale ambito anche il disbrigo delle relative pratiche amministrative (tenuto della contabilità, documentazione amministrativa e fiscale, gestione del personale occupato, etc.);
6 ✓ per quanto concerne infine l'amministratore di fatto della in CP_2 Parte_3
disparte la circostanza che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato non fa venir meno l'obbligazione contributiva alla differente gestione Inps di competenza, si rileva che il prospetto A allegato al verbale non include contributi correlati alla posizione lavorativa del . Parte_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello dell' la sentenza Pt_2
impugnata va riformata in senso conforme ai suesposti argomenti, con conseguente rigetto del ricorso originariamente proposto dal . Controparte_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°97/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.02.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso originariamente proposto dal Controparte_1
;
[...]
- condanna il a rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del Controparte_1
giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.3.600,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.3.564,50, di cui €.3.500,00 per compensi professionali ed €.64,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014),
I.V.A. e C.A.P.. .
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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