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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 12792/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente. Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Giuliana Scaricabarozzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. Giuliana Scaricabarozzi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RE (MB)
(anno 2008 atto n. 41 reg. Atti di Matrimonio parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 165/2024 passata in giudicato il 23 aprile 2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a RE
(MI) il 2 giugno 2008 in regime di comunione dei beni, trascritto a cura dell'Ufficiale di Stato
Civile nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di RE Anno 2008 Numero 41
Parte 2 Serie A;
- ordinare la trasmissione della sentenza ai competenti Uffici dello Stato Civile per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge;
- dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi, dato atto che gli stessi sono economicamente autosufficienti;
- dichiarare che i coniugi hanno già definito ogni loro pregressa e reciproca pendenza economica e che, quindi, nulla è più reciprocamente dovuto tra i coniugi riguardo ai pregressi e pendenti rapporti economici, che s'intenderanno definiti;
- dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici già consensualmente definiti in sede di separazione coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RE (MB) il 02 giugno 2008 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici già definiti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di RO (KR) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 8.01.2025
Il Presidente. Rel. Est.
Dott.ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente. Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Giuliana Scaricabarozzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. Giuliana Scaricabarozzi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RE (MB)
(anno 2008 atto n. 41 reg. Atti di Matrimonio parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 165/2024 passata in giudicato il 23 aprile 2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a RE
(MI) il 2 giugno 2008 in regime di comunione dei beni, trascritto a cura dell'Ufficiale di Stato
Civile nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di RE Anno 2008 Numero 41
Parte 2 Serie A;
- ordinare la trasmissione della sentenza ai competenti Uffici dello Stato Civile per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge;
- dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi, dato atto che gli stessi sono economicamente autosufficienti;
- dichiarare che i coniugi hanno già definito ogni loro pregressa e reciproca pendenza economica e che, quindi, nulla è più reciprocamente dovuto tra i coniugi riguardo ai pregressi e pendenti rapporti economici, che s'intenderanno definiti;
- dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici già consensualmente definiti in sede di separazione coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RE (MB) il 02 giugno 2008 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici già definiti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di RO (KR) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 8.01.2025
Il Presidente. Rel. Est.
Dott.ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG