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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/11/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 6.11.'25, all'ora di rito, sono comparsi:
• per parte ricorrente l'avvocato LEONE;
• per parte resistente (non costituita) nessuno.
L'avvocato LEONE conclude come da ricorso introduttivo e insiste per l'accoglimento dello stesso.
Il GL dichiara la contumacia del convenuto e si ritira in camera di consiglio. CP_1
All'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1938/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. ZAMPIERI NICOLA e l'avv. FRANCESCO LEONE
ricorrente
contro
Tribunale di Treviso
• C/O L'AVVOCATURA Controparte_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
resistente contumace
IN PUNTO: carta del docente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
1) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, Cont e conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli a.s. 2019/20, Con 2020/21, 2022/23 e 2024/25, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
4) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando:
- 2 - Tribunale di Treviso
• di essere una docente iscritta nelle GPS e in servizio presso l'Istituto Comprensivo Martini di
Treviso;
• di aver prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del , nei Controparte_2 seguenti periodi: dal 15/10/2019 al 30/06/2020; dal 21/11/2019 al 30/06/2020; dal 27/11/2020 al 30/06/2021; dal 05/09/2022 al 30/06/2023; dal 18/09/2023 al 31/08/2024; dal 09/09/2024 al
30/06/2025;
• di non aver usufruito, nei predetti anni scolastici, della “Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”
(c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 riservava tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 2.000,00= secondo le conclusioni riportate in epigrafe. L'Amministrazione convenuta è rimasta contumace.
***
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia Tribunale di Treviso
giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. per i quali è stata avanzata richiesta nelle conclusioni, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della
Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso. Va disposta la rifusione, per intero, del CU da parte del . CP_1
- 4 - Tribunale di Treviso
Delle spese (compensi professionali e anticipazioni) va disposta la distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite relative ai compensi professionali e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente (con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari), della residua metà che si liquida – limitatamente a tale residua frazione - in
Euro 660,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Condanna il convenuto a rifondere per intero il CU pari a euro 49,00= CP_1
Treviso, 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 -
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 6.11.'25, all'ora di rito, sono comparsi:
• per parte ricorrente l'avvocato LEONE;
• per parte resistente (non costituita) nessuno.
L'avvocato LEONE conclude come da ricorso introduttivo e insiste per l'accoglimento dello stesso.
Il GL dichiara la contumacia del convenuto e si ritira in camera di consiglio. CP_1
All'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1938/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. ZAMPIERI NICOLA e l'avv. FRANCESCO LEONE
ricorrente
contro
Tribunale di Treviso
• C/O L'AVVOCATURA Controparte_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
resistente contumace
IN PUNTO: carta del docente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
1) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, Cont e conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli a.s. 2019/20, Con 2020/21, 2022/23 e 2024/25, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
4) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando:
- 2 - Tribunale di Treviso
• di essere una docente iscritta nelle GPS e in servizio presso l'Istituto Comprensivo Martini di
Treviso;
• di aver prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del , nei Controparte_2 seguenti periodi: dal 15/10/2019 al 30/06/2020; dal 21/11/2019 al 30/06/2020; dal 27/11/2020 al 30/06/2021; dal 05/09/2022 al 30/06/2023; dal 18/09/2023 al 31/08/2024; dal 09/09/2024 al
30/06/2025;
• di non aver usufruito, nei predetti anni scolastici, della “Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”
(c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 riservava tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 2.000,00= secondo le conclusioni riportate in epigrafe. L'Amministrazione convenuta è rimasta contumace.
***
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia Tribunale di Treviso
giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. per i quali è stata avanzata richiesta nelle conclusioni, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della
Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso. Va disposta la rifusione, per intero, del CU da parte del . CP_1
- 4 - Tribunale di Treviso
Delle spese (compensi professionali e anticipazioni) va disposta la distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite relative ai compensi professionali e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente (con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari), della residua metà che si liquida – limitatamente a tale residua frazione - in
Euro 660,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Condanna il convenuto a rifondere per intero il CU pari a euro 49,00= CP_1
Treviso, 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
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