Decreto cautelare 13 aprile 2022
Sentenza 26 maggio 2022
Ordinanza cautelare 26 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/09/2025, n. 7366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7366 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07366/2025REG.PROV.COLL.
N. 05538/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5538 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo e Paolo Cantile, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Armando Profili in Roma, via G. Palumbo, n. 26;
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale-Inps, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Paola Massafra e Cherubina Ciriello, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale-Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e udita per l’Inps l’avvocata Paola Massafra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Esponendo di aver partecipato alla prova preselettiva del concorso pubblico per l’assunzione di quindici professionisti dell’area legale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale-Inps e di essere stato escluso dalla procedura per essersi collocato in graduatoria alla posizione n. 397, con punteggio di 37,37 (dunque con un punteggio inferiore a quello dell’ultimo degli ammessi, collocato alla posizione 313 della graduatoria con un punteggio di 38,72), in primo grado l’appellante ha impugnato: la graduatoria del 4 aprile 2022 contenente gli esiti definitivi delle prove preselettive; la graduatoria anonima provvisoria del 10 marzo 2022 - sessione 6, III turno, del 10 marzo 2022; la prova preselettiva del concorso composta dal questionario, dalla scheda anagrafica e dal modulo pin della scheda dei quiz fornita nella sessione cui questi ha partecipato; tutti gli atti e verbali della commissione esaminatrice del concorso e delle sottocommissioni d’aula.
In particolare, l’appellante ha chiesto di vedersi attribuito, previa eliminazione delle penalità sui quesiti, un ulteriore punteggio (3) rispetto a quello illegittimamente riconosciutigli in sede di pubblicazione di graduatoria (totale 37,37), con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto (totale 41,36) e riconoscimento del diritto di essere ammesso allo svolgimento delle prove scritte, nonché, il risarcimento del danno in forma specifica, mediante ammissione, alla prova, e, in ulteriore subordine, l’annullamento dell’intera procedura.
2. Con sentenza -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
3. L’interessato ha proposto appello contro la decisione, chiedendo altresì la concessione di misure cautelari.
A sostegno del gravame, ha dedotto due motivi:
I. ERROR IN IUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO - DIFETTO ED ILLOGICITA’ DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LSG. N. 165/2001 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ E DI BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE.
II. ERROR IN IUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN RIFERIMENTO AI SINGOLI QUESITI IMPUGNATI - OMESSA SOSTITUZIONE DEI QUESITI ERRATI CON I QUESITI SUPPLETIVI.
4. Nel giudizio di secondo grado si è costituito l’Inps, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Con ordinanza 26 agosto 2022, n. 4098, la domanda cautelare è stata respinta.
6. All’udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con i due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto deducono questioni analoghe o comunque connesse, si sostiene che, diversamente da quanto affermato dal T.a.r., i quesiti della prova preselettiva debbano contenere una risposta univocamente corretta e quelli somministrati dall’Inps, al contrario, sarebbero stati errati o ambigui (la contestazione, in particolare, riguarda le domande 15, 28 e 30).
8. I motivi sono infondati.
In via generale, è opportuno premettere che, nelle prove articolate su risposte multiple, l’amministrazione ha l’obbligo di formulare i quesiti in maniera chiara, completa e univoca, ossia contemplando una sola risposta indubitabilmente esatta (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 2 luglio 2024, n. 5840).
Nella specie i quesiti somministrati dall’Inps sono immuni dai vizi denunciati dall’appellante, perché vi era una risposta esatta che i candidati potevano scegliere senza ambiguità.
9. Con la domanda 15 si chiedeva: « Secondo l’articolo 104 della Costituzione italiana, il Consiglio superiore della magistratura comprende: A: trenta membri B: membri eletti dai magistrati stessi in misura di un terzo C: membri di diritto in misura di un terzo D: membri eletti dal Parlamento in misura di un terzo ».
La risposta di cui alla lettera D era l’unica corretta, perché il testo della disposizione citata, al comma 3, stabilisce che gli “altri componenti” del CSM, ulteriori rispetto a quelli che ne fanno parte di diritto, « sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio »: vi era dunque totale corrispondenza tra risposta individuata come corretta e articolo, senza che rilevi il fatto che quest’ultimo indichi anche le modalità di elezione (in seduta comune) e i requisiti per la nomina, trattandosi di specificazioni ulteriori, la cui assenza non rende errata o incompleta la risposta. Si aggiunga che, a controprova, tutte le altre risposte erano chiaramente errate, non trovando corrispondenza nel testo della disposizione.
10. Considerazioni analoghe possono essere svolte rispetto alla domanda 28, con cui si chiedeva: « Ai sensi dell’art. 492−bis del Codice di Procedura Civile, se l’ufficiale giudiziario procede con modalità telematiche alla ricerca dei beni da pignorare e individua più crediti del debitore, sono sottoposti a esecuzione: A: i crediti di maggior valore B: i crediti scelti dal debitore C: i crediti scelti dal creditore D: i crediti individuati per prima ».
Anche in questo caso, la risposta di cui alla lettera C era quella corretta alla luce del testo della citata disposizione del codice di procedura civile, la quale è specificamente dedicata alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e stabilisce che « quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore »: vero è che la parte finale dell’articolo riferisce la scelta del creditore ai “beni”, ma una lettura completa e logica dello stesso induce a ritenere che la soluzione riguardi anche i “crediti”, richiamati insieme ai beni all’inizio del comma. Si aggiunga, a controprova, che tutte le altre risposte erano chiaramente errate, non trovando fondamento alcuno nell’art. 429-bis c.p.c..
11. Lo stesso può dirsi della domanda 30, con cui si chiedeva: « Visto l’art. 83 del Codice di Procedura Civile, se la procura speciale alle liti è conferita su supporto cartaceo, il difensore ne può trasmettere la copia informatica autenticata con firma digitale? A: Sì, ma lo deve fare se si costituisce attraverso strumenti telematici B: Sì, sempre C: No, non può D: Sì, ma si deve costituire prima mediante deposito cartaceo dell’atto di costituzione e della procura ».
La risposta di cui alla lettera A è l’unica corretta, in quanto l’art. 83 c.p.c. stabilisce che: « Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ». In particolare, la disposizione ricollega direttamente e chiaramente la possibilità di trasmettere una copia informatica autenticata con firma digitale della procura conferita su supporto cartaceo all’eventualità che il difensore di costituisce attraverso strumenti telematici, risultando così univocamente corretta la risposta A ed errate le altre.
12. L’appello è dunque meritevole di rigetto nel suo complesso.
13. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nella specie, l’appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del grado, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento in favore dell’Inps delle spese processuali del grado, liquidate in 3.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e del controinteressato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.