Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
LA CORTE01-266 / 03 REPUBBLICA ITALIANA PREM DICASSAZIONE Ogeelli Injuguazione ordina SEZIONE TERZA CIVILE e beton 2 escentive EJECUZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 13412/9 Dot . Gaetanc FIDUCCIA Presidente Dott. Pacio VITTORIA Consigliere 2838 Cron. Dott. Luigi Francesco DT NANNI Consigliere 405 Rep. Dott. Fabio MAZZA - Consigliere L Ud.04/10/02 MANZO Rel. Consigliere - Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE Di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Sindacc pro tempore Prof. Francesco Speciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 57/I, presso lo studio dell'avvocato CARMELC RAIMONDO, difeso dall'avvocato AN ALIQUC', giusta delega in atti;
- zicorrente
contro
GN UG AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 41, presso Io studio dell'avvocato MIRTI DELLA VALLE, difeso dall'avvocato PIETRO FAZIO 2002 соп studio in 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTC - VIA 1861 REGINA MARGHERITA 53, giusta delega in atti;
1 controricorrente avverso l'ordinanza del Pretore di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, emessa il 02/04/099 슨 depositata il 07/04/99 (R.G. 40/99); udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/02 da. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO: udito .'Avvocato Carmelo RAIMONDO (per dolega Avv, Antonino Aliquò); udito il P.M. in persona del Gostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha conc_USO per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NI Antonino NV con at o di pignoramento presso terzi pignorava, fino alla concorrenza di lire tutte le sommo disponibili di perti-dieci milioni, nenza del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto deposita- te presso la Tesoreria comunale del Banco Ambrosiano Veneto. All'udienza per la dichiarazione del terzo, il direttore del Banco Ambrosiano Veneto rendeva dichiara- zione negativa. Il pretore di Barcellona Pozzo di Got to dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva, perché il terzo aveva reso una dichiarazione negaliva e il creditore procedente non aveva fātio istanza per l'accertamento dell'obbligo del terzo. Su richiesta del 2 creditore poneva le spese della procedura a carico del debitore esecutato Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Avverso questo provvedimento, il Comune di Barcel- Pozzo di Gotto ha proposto ricorso per cassazione _cna affidato ad un unico motivo. NI Antonino NV resisle con controricorso, MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è ammissibile. Questa Corte ha in più occasioni affermato che se il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con cui di- chiara l'estinzione del processo esecutivo, per rinun- cia agli atti del processo (Cass. 18 maggio 1971 IL- 1497; 13 giugno 1992 n. 7254; 4 agosto 2000 n. 10306) 0 per inattività delle parti (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1834; 7 maggio 2002 m. 6509), pronuncia anche sul di- ritto al rimborso delle spese processuali, la parte contro cui è stata pronunciaza la condanna al rimborso, se intende impugnare solo questa statuizione, deve far- lo con ricorso per cassazione per violazione di legge a nczna dell'art. 111 Cost., perché si tratta di una de- cisione su diritti, per la cui impugnazione la leggo non prevede alcun rimedio.
2. Con l'unico motivo di ricorso il Banco ricorren- te lamenta la violazione degli artt. 632 e 310 c.p.c.. deducendo che la regola contenuta nell'art. 310 c.p.c. ڈ ی ا よ - secondo la quale le spese dei processo estinto stanno a carico delle parti chele hanno anticipate -, richia- mata dall'art. 632, ultimo comma c.p.c., trova applica- zione anche nel гадо in cui la causa estintiva vada collegata psclusivamente alla volontà del creditore procedente che abbia rinunziato agli atti o sia rimasto inattivo. Il motivo è fondato. Possono richiamarsi le argomentazioni svolte dal Collegio nella causa, tratta aila stessa udienza, tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e SC (rel. Vittoria). Nel processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi, quando il terzo non compare CVVC- ro compare, ma rende una dichiarazione negativa, perché il processo, iniziato con la notifica del pignoramento, possa proseguire, è necessario che sia fatta istanza di accertamento del credito (art. 548 cod. proc. civ.). L'istanza nel caso è mancata ed il giudice ha di- chiarato l'estinzione del processo. Pronuncia di estinzione contro 041 пол stata mossa alcuna contestazione nei modi a ciò appropriati. L'art. 632 cod. proc. civ., dettato a disciplina degli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, pur dopo le modifiche che vi sono state apportate con f l'art. 12 della I. 3 agosto 1908, R. 302, all'ultimo comma appare disporre che, in Caso di estinzione, si applica l'art. 310, ultimo contra. Secondo quest'ultima disposizione, a sua volta par- te della norma che regola gli effetti dell'estinzione del processo di cognizione, le spese del process0 estinto stanno a carico delle parti che lo hanno anti- cipate. Ciò significa che, nel caso di estinzione del pro- cesso di cognizione, la regola è quella per cui nessuna delle parti ha diritto verso le altre al rimborso delle spese che ha sostenuto per provvedere agli atti che ha compiuto o richiesto né ha diritto al rimborso di quel le dovute anticipare per gli atti necessari al proces- 50, quando l'anticipazione è stata posta a suo carico per disposizione di legge o ordine del giudice, Ciò significa anche che, a riguardo di tutte que- ste spesc, come non è resa pronuncia sul diritto al rimborso, in deroga agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., così reppure ne è compiuta una liquidazione. Dichiarando applicabile questa disposizione al pro- cesso di esecuzione ed al caso della Sua estinzione, l'ultimo COMMA dell'art. 632 ha regolato nello stesso modo √ T campo delle opese del processo esecutivo, суп la conseguenza che, quanto ai processi di espropriazio- 0 5 ne forzata, le spese sostenute dal creditore procedente e dagli intervenuti, in deroga agli artt. 95 e 510, SO- no destinate a restare a carico degli stessi creditori e תפוח ad Cosere liquidate ed a trovare soddisfazione sul ricavato, che, se vi è stato, va invece consegnato al debitore (come dispone l'art. 632, in uno degli al tri suoi commi) al terzo che ha subito l'espropriazione e interamente (visto che, qui, d dif- ferenza che nel caso dell'art. 510, terzo comma, non si parla di residuo della somma ricavala). Del resto, la Corte ha già altre volte affermato cho non ha diritto al rimborso delle spese il creditore il quale, nel processo di espropriazione forzata presso Lerzi, in presenza di una dichiarazione negativa di questi, пол chiede l'accertamento dol SUO obbligo (Cass. 12 maggio 1999 n. 4695). Come si è accennato, l'art. 632 ha subito una modi- fica ad opera dell'art. 12 della 4. 3 agosto 1998, n. 30Z, la legge che ha dettato nomme in tema di esprc- priazione forzata e di atti affidati ai notai. Questa legge, mentre ha introdotto nei procedimen- ti di espropriazione forzata di beni immobili e mobili registrati l'istituto della dolega al notaio delle ope- razioni di vendita com incanto (ällt. 534 bis e ter, 591 bis e ter), ha anche modificato, tra l'altro, la 6 P disciplina in precedenza dettata dall'art. 567 per l'istanza di vendita di beni immobili (art. 1, comma 2, della legge). Ne sono risultate introdotte nuove norme in mate- ria di estinzione del processo esecutivo. In particolare, l'art. 1 della legge 302, modifi- Cando l'art. 567, ha disposto che Qualora non oia de- positata nei termini prescritti la documentazione di cui ai secondo comma, ovvero certificato notarile SQ- stitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pro- nuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo Comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, Secondo comma>. L'art. 12 della legge, modificando l'art. 632, vi ha dal canto suo premesso un primo comma, del seguente tenore: - Con l'ordinanza cne pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione delia trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalla parti, se richiesto, e alla liquidazio- ге dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591-bis'. 7 Le considerazioni che si possono fare a proposito di queste norme sono le seguenti. L'art. della legge 302, modificando l'art. 567 dei codice, ha configurato ипа ipotesi di estinzione del processo per inattività di parti, che, rispetto al- lo schema generale delineato dall'art. 630, espressa- mente richiamato, presenta il tratto, Ion sconosciuto al sistema (art. 631), per cui l'estinzione, oltre che su eccezione di parte, può essere pronunciata di uffi- cio. Quanto all'art. 12 della legge 302, si deve esclu- dere che esso abbia abrogato per incompatibilità le al- tro disposizioni che in esso erano contenute: in parti- colare 11 secondo comma, dove previsto che se l'estinzione avviene dopo l'aggiudicazione l'assegnazione la somma ricavata è consegnata al debi- tore;
ed il quarto comma, dove è stabilito che si ap- plica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 316, già commentata. Ciò discende dal fatto che l'art. 12 della legge 302 del 1998 non ha dettato una disposizione a sé stan- te né ha introdotto nel codice di procedura מנד прого articolo, ma ha configurato la disposizione riportata come una modifica dell'art. 532, al cui primo comma l'ha premessa. f Una volta stabilito che la nuova disposizione in- trodotta come primo comma dell'art. 632 deve essere in- terpretata nei modi consentiti da una relazione di com- patibilità logica con quelle preesistenti, appare pos- sibile indicarne il significato. Si deve partire dalla osservazione, che il DUOVO primo comma dell'art. 632 ha la limitata portata di de- scrivere quale contenuto dispositivo deve o può avere l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di espropriazione forzata. Non dispone invece circa i presupposti di tali contenuti. Questi contenuti sono tre, ciascuno indipendente dall'altro. Il primo è che l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento deve essere inserito nei- la ordinanza che dichiara l'estinzione del processo (della cancellazione della trascrizione del pignoramen- to si occupano già, in tema di espropriazione immobi- liare, gli artt. 562 e 567 del codice). II secondo è che il giudice, se na é richiesto, deve liquidare le spese sostenute dalle parti. Il terzo è che, se vi è stata delega al notaio, compensi che gli spettano e le parti lenute 2 corri- sponderli vanno indicati nella ordinanza. Orbene, se ci sofferma suila disposizione relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti si può dire questo. Il legislatore ipotizza una situazione in cui, da un lato si tratta di dichiarare l'estinzione del pro- cosso, dall'altro gli è richiesto di liquidare le spe- se sostenute dalle parti. Siccome 고려 regola generale dettata dall'ultimo comma, è che le spese sostenute dalle parti restano â carico di chi le ha anticipate e dunque ne sarebbe inu- tile la liquidazione, si deve ritenere che il legisla- tore abbia voluto disporre con riguardo a situazioni in cui, nei casi di estinzione del processo esecutivo, se- condo le norme che regolano il diritto al rimborso del- le spese, è possibile che uno dei soggetti del processo abbia questo diritto nei confronti di altri, quanto al- situazioni, che potrannole spese da jui sopportate risultare dalla applicazione di queste norme, Ma che non è il primo comma dell'art. 632 ad individuare. Una situazione di questo tipo, è quella implicita- mente regolata per il caso di rinuncia dall'art. 629, ultimo comma, giacché dispone che, in quanto possibile, si applicano le disposizioni dettate por la rinuncia agli atti dei processo di cognizione dall'art. 306 - e la Corte, con la sentenza 13 giugno 1992 n. 7254, ha 10 ¿ già avuto occasione di affermare che, in caso di rinun- cia, è legittima la condanna del creditore procedente a rimborsare al debitore le spese che egli abbia sostenu- to. Ponendo poi in relazione gli artt. 529 e 306 con il primo comma dell'art. 632, nel nuovo testo, si può ritenere che, quando la dichiarazione di estinzione gli è chiesta d'accordo da debitore ė creditori, se l'accordo accolli le spese in tutto o in parte al debi- tore, i creditori possono chiedere che il giudice li- quidi le spese da loro sopportate. Non appare per contro possibile attribuire alla norma il diverso significato per cui, in caso di estin- zione del processo esecutivo, il giudice, se richiesto dal creditore procedente, dovrebbe emettere in suo fa- vore un provvedimento di liquidazione delle spese, avente la natura di un provvedimento di condanna, Un tale significato non è infatti compatibile con le altre disposizioni dettate dall'art. 632. D'alto canto, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal creditore procedente per pervenire ad un pignoramento rimasto senza oggetto non si potrebbe nep- pure giustificare con la considerazione che la respon- sabilità di questo esborso andrebbe comunque supportata dal debitore, perché è stata resa necessaria dal fatto 11 ( che пол ha 6dempiuto spontaneamente alla obbligazione derivante dal titolo esecutivo. Se si ammettesse questo, si verrebbe a formulare regola difficilmente compatibile con quella che, ina secondo le norme che regolano il rimborso delle spese nel processo di cognizione, si deve considerare operan- te nei giudizi di cognizione che si presentano come fa sj incidentali del processo di espropriazione - ad esempio nel casc del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, se i risolva negativamente per il creditore procedcnte, od in quello di opposizione all'esecuzione per impignorabilità, quando sia esperito dal debitore vittoriosamente, La verità è che il creditore non ha il diritto di aggravare, senza suo vantaggio, la posizione del debi- tore>>.
3. Il controricorrente, in via subordinata al ri- getto del ricorso, ha eccepito la non manifesta in- fondatezza della questione di legittimità costituziona- le degli arti. 95, 63Z e 310 c.p.C., con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. nella parte in cui non pre- vedono il rimborso delle spese di esecuzione sostenute dal creditore nel pignoramento presso il terzo tesorie- re dell'ente pubblico in caso di inutilità manifesta del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo a 12 seguito di sua dichiarazione negativa, e comunque nella parte in cui non prevedono che le spese sostenute al creditore procedente per tutti gli atti posti in essere © finalizzati al coat Livo soddisfacimento celle proprie ragioni, vanno poste, dal giudice dell'esecuzione, con la ordinanza di estinzione del giudizio, a carico dei debitore il quale sia comunque responsabile dell'esito infruttuoso del pignoramento e/o dell'arresto del pro- cedimento e/o della sua estinzione>>. L'eccezione è manifestamente infondata. Il principio posto dagli artt. 633 e 310 ultimo comma non contrasta coд i'art. 3 Cost, atteso che la regola secondo cui le spese del processo estinto stannɔ a carico delle parti che le hanno anticipate non deter- mina alcuna disparità di trattamento rispetto a situa- zioni uguali né comporta violazione del canone di ra- gionevolezza, poiché corrisponde all'ovvia e razionale considerazione che chi procede all'esecuzione deve im- putare a sé stesso se il processo si è estinto per inattività (nel caso di specie, mancata istanza per l'accertamento dell'obbligo del terzo). Né può essere addebitato al debitore esecutato che il terzo sia pu- re ente tesoriere del Comune abbia reso una dichia - razione negativa. Non si ravvisa poi violazione degli arLL. 2 e 24 [] Cost poiché la norma si limita a disciplinare l'onere delle spese, senza incidere su diritti inviolabili dell'uomo o limitare il diritto di azione.
4. Per quanto detto il ricorso dev'essere accolto. Alla cassazione del capo dell'ordinanza impugnata non deve seguire il rinvio, ma una pronuncia sul meri- IO, con rigetto della domanda di condanna al pagamento delie spese sopportate dal creditore procedente per il processo esecutivo. La pronuncia è autorizzata dall'art. 384 perché non Bono necessari accertament: di merilo per applicare alla domanda propos a dai creditori il prin- cipio di diritto sulla base del quale il ricorso è sta- To accolto, mentre nel caso il ricorrente non aveva dal canto suo proposto alcuna domanda.
5. Le spese del giudizio di cassazione debbono e - Sere sopportate dal soccombente e sono liquidate nel dispositivo,
P.Q.M.
La Corle accoglie il ricorso 2, pronunciando nel merito, rigetta l'istanza di солдапла alle spese del processo esecutivo del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Condanna il ricorrente al pagamento deile spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in euro99,00 per spese e in euro 450,00 per onora- 11 ri. Così deciso il giorno 4 ottobre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Garden Fiducia IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. جسم المر Дайан IL CANCELLERE C1 innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 6-6-2003 elle Entrate di Roma 2 il Serie 4 al n. 21479 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORI CANCELLERIA Robert Ricc 15