Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 3
La violazione dell'art. 274, secondo comma, relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una causa (nella specie, giudice di pace), di riferire al capo dell'ufficio in caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza (e così pure a porre problemi di competenza), in quanto relativa ad una norma attinente al mero ordine interno, ad uno stesso ufficio giudiziario, di trattazione delle cause e non ad una fase dell'"iter" formativo del convincimento del giudice.
In caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutante, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa e, d'altra parte, non può farsi riferimento neanche all'art. 306 cod. proc. civ., operante nel giudizio di cognizione nel caso in cui si verifichi la volontaria desistenza dall'azione. (Nella specie, l'interessato aveva ottenuto l'accoglimento in sede di merito della domanda al riguardo proposta con un autonomo giudizio di cognizione; la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sotto il profilo della assoluta carenza di tutela giudiziaria).
Nel procedimento davanti al giudice di pace, disciplinato dalle disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili, solo in mancanza di disposizioni specifiche (art. 311 cod. proc. civ.), il rinvio della causa ad udienza successiva alla prima è previsto solo come eventuale (art. 320) e il giudice ben può invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa nella stessa prima udienza, se ritiene la causa matura per la decisione (art. 321).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN PA NQ DIRETTORE GEN. ASL/1 nella qualità e veste di Commissario Liquidatore della cessata USL-LE-5 di Martano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUE MACELLI 72, presso lo studio dell'avvocato A. FOSCARINI, difeso dall'avvocato LUCIO CAPRIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LAUDISA LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato L. GARDIN, difeso dall'avvocato ANTONIO NATRELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 260/96 del Giudice di pace di LECCE, depositata il 17/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'avvocato LAUDISA LEONARDO, per delega depositata in udienza dall'avvocato NATRELLA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 16 febbraio 1996 l'avv. Leonardo Laudisa chiese al giudice di pace di Lecce che fosse ingiunto alla U.s.l. - Le 5 di Martano "ai sensi dell'art.1124 c.p.c.", il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari difensivi in L. 823.456 per la procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito professionale liquidatogli come procuratore distrattario con sentenza del pretore di Lecce, giudice del lavoro, iniziata ai sensi dell'art.543 c.p.c. presso la tesoreria di quella debitrice e nella quale "il terzo" aveva reso dichiarazione negativa non contestata così che la procedura si era estinta.
Con decreto del 20 febbraio successivo il giudice di pace ingiunse alla U.s.l. il pagamento della minor somma di L. 763.376, oltre gli interessi legali "dalla domanda al soddisfo, e delle spese del procedimento monitorio.
Al decreto, con atto di citazione dell'8 marzo 1966, si oppose la U.s.l. che eccepì l'incompetenza del giudice adito, essendo competenti il giudice dell'esecuzione o il pretore quale giudice del lavoro e, successivamente, l'inammissibilità della domanda, nella carenza di un norma che ne predisponesse la tutela, l'erroneo richiamo dell'art.1224 C.C. e, infine, l'erronea determinazione del credito operata dal giudice del procedimento monitorio. Costituitosi nel giudizio, il professionista negò la fondatezza delle eccezioni processuali e sostanziali dell'opponente chiedendone il rigetto.
L'U.s.l. alla prima udienza chiese la riunione del procedimento ad altri pendenti presso il medesimo ufficio giudiziario in ragione dell'identità delle questioni.
Il giudice di pace riservò la decisione fissando un temine per il "deposito di note e documenti", quindi, con sentenza del 17 maggio 1996, dichiarando nel dispositivo di essersi pronunziato secondo equità, rigettò l'opposizione, affermando che al professionista erano dovute L.434.060, oltre gli interessi dalla domanda al saldo. Ritenne quel giudice: quanto al diniego del provvedimento di riunione che, avendo le parti precisato le rispettive conclusioni, la causa fosse pertanto "matura" per la decisione;
quanto all'eccezione di incompetenza, che con la sentenza e con il provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo il pretore, giudice del lavoro, ed il giudice dell'esecuzione si fossero spogliati dei rispettivi procedimenti così che non avrebbero potuto provvedere sulle spese della procedura infruttuosa nemmeno in via "derivata". In relazione, poi, alla questione dell'inammissibilità della domanda per assenza di una norma di tutela, quel giudice osservò che, al contrario, non era dato rinvenire nell'ordinamento giuridico un norma che ponesse definitivamente a carico del creditore le spese della procedura esecutiva nell'ipotesi di dichiarazione negativa del "terzo" non contestata, e ciò in quanto nel procedimento esecutivo l'onere delle spese processuali non segue il principio della soccombenza, come nel processo di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione ed il provvedimento di liquidazione delle spese non ha contenuto decisorio ma solo funzione di verifica del relativo credito;
non essendovi somme da distribuire il giudice dell'esecuzione non poteva liquidare le competenze maturate;
utilmente, pertanto, il professionista aveva adito con ricorso monitorio il giudice competente "per valore". Per la cassazione di detta sentenza, esponendo quattro motivi di doglianza, ricorre il direttore generale della A.S.L.1 quale commissario liquidatore della U.S.L.- Le 5; resiste con controricorso il professionista.
Motivi della decisione
Pregiudiziale alla disamina della fondatezza del ricorso è la verifica della sua ammissibilità che il P.M., in via principale, nega sotto il profilo dell'aver il giudice di pace, pur con l'espresso richiamo fatto all'equità nel parte dispositiva della decisione, risolto secondo diritto le questioni processuali e di merito prospettategli dalle parti.
La questione va risolta nel senso dell'ammissibilità del ricorso.
L'art. 7 c.p.c. individua l'ambito della cognizione del giudice di pace;
il secondo comma dell'art.113 c.p.c., poi, dispone che detto giudice decide secondo equità le cause il cui valore non eccede i due milioni;
il terzo comma dell'art.339 c.p.c., infine, dispone "sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità".
Sulla base di queste disposizioni le ss.uu. di questa corte - risolvendo - con la pronunzia n. 9693 del 23 settembre 1998 il contrasto insorto tra sezioni semplici - hanno ritenuto che le norme indicate individuano il regime delle impugnazioni avverso le pronunzie del giudice di pace in funzione del solo valore della domanda, determinabile ai sensi dell'art.10 c.p.c., osservando che la formula del 3^ comma dell'art.313 c.p.c., ove definisce inappellabili le sentenze di detto giudice pronunziate secondo equità, debba essere intesa, in base al combinato disposto della medesima con il secondo comma dell'art.113, come equivalente all'altra secondo la quale sono inappellabili le sentenze di quel giudice pronunziate su domande il cui valore non eccede due milioni.
Non il contenuto concreto della decisione, ma il valore della domanda proposta determina, quindi, il mezzo di impugnazione proponibile.
Il collegio non ha motivo di discostarsi dalla pronunzia delle ss.uu. e, rilevato che il valore della domanda del professionista non eccede il valore dei due milioni, ritiene inappellabile la decisione del giudice di pace ed impugnabile con il ricorso per cassazione (art.360, I comma, c.p.c.). Con il primo motivo di ricorso, in relazione al n. 4 dell'art.360 c.p.c., si denunzia la nullità della sentenza impugnata conseguente all'inosservanza degli artt. 311, 180 e 321 c.p.c.. Il giudice di pace - si sostiene - tenuto all'osservanza dell'art.180 C.P.C., in virtù del richiamo operato dall'art. 311 c.p.c., il quale dispone "in ogni caso(il giudice istruttore) fissa a data successiva all'udienza di trattazione...", si era nella prima udienza di comparizione riservato di provvedere sulla richiesta di riunione del procedimento con altri pendenti dinanzi allo stesso ufficio concernenti analoghe questioni ed omettendo altresì, l'"avvertimento", impostogli dall'art. 321 c.p.c. a tutte le parti di precisare le conclusioni, aveva poi "deciso la causa nel merito". Da dette violazioni era conseguito il pregiudizio all'esercizio del fondamentale diritto di difesa non limitato al momento genetico del processo ma riguardante l'intero suo svolgimento. Le censure esposte non trovano consenso.
Inutilmente la ricorrente invoca il disposto dell'art. 180 c.p.c. in virtù di un richiamo operato dall'art. 311 non avendo quella considerato il contenuto residuale di detta norma inserita nel titolo secondo del secondo libro del codice di rito, palese nella formula di chiusura("il procedimento davanti al ... giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o con espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in quanto applicabili").
In questa pretermissione non si è avveduta la ricorrente che a tenore dell'art.320 "quando sia reso necessario dall'attività svolta dalle parti nella prima udienza, il giudice di pace può per una sola volta fissare una nuova udienza per l'ulteriore produzione di documenti richieste di prove" ne' che a tenore dell'art.321, "quando ritiene la causa matura per la - decisione invita le parti a precisare le conclusioni."
Il che nella specie si è verificato posto che la disamina degli atti processuali, doverosa in sede di legittimità a seguito della denunzia di un "error in procedendo", rivela che alla prima udienza le parti chiesero "di precisare le conclusioni nel merito" e queste infatti precisarono riportandosi rispettivamente "a tutti i propri scritti difensivi".
Con il secondo motivo del ricorso, in relazione al n.4 dell'art.360 c.p.c., si denunzia la nullità della sentenza conseguente. alla inosservanza degli artt. 273, 274 c.p.c. Il giudice del merito - si deduce nel ricorso - si era pronunziato sulla controversia disattendendo l'istanza di riunione del procedimento ad altri pendenti dinanzi allo stesso ufficio avendo ritenuto che solamente quello di cui era investito fosse "maturo" della decisione.
Aveva quel giudice omesso di riferirne al capo dell'ufficio perché questi compisse le valutazioni di merito sullo "stato procedimentale" delle varie cause non considerando così il cpv dell'art.274 c.p.c. a tenore delle quale le parti sono sentite sui presupposti della riunione dal capo dell'ufficio al quale solo è attribuito il potere di designare "ex novo" il giudice delle diverse cause e che, a sua volta è l'unico giudice competente a disporre la riunione.
La corte dissente dal motivo di doglianza.
In questa non si considera che l'inosservanza dell'art.274 c.p.c., in quanto relativa ad una norma attinente al mero ordine interno, allo stesso ufficio giudiziario, di trattazione delle cause e non ad una fase dell'"iter" formativo del convincimento del giudice è assolutamente inidonea a determinare la nullità della sentenza neppure sotto il profilo della competenza.
Con il terzo motivo del ricorso, in relazione al n.3 dell'art.360 c.p.c., si denunzia la violazione degli artt. 95, 306,
ultimo comma, c.p.c.
Non aveva considerato il giudice di pace che con la domanda giudiziale l'avv. Laudisia aveva chiesto il rimborso delle spese delle competenze e degli onorari per un procedimento esecutivo, in cui il professionista era il creditore procedente, conclusosi con l'estinzione del medesimo a seguito della rinunzia dell'esecutante stesso, che il provvedimento di estinzione nulla aveva disposto in ordine alle spese della procedura ne' che quel provvedimento era definitivo.
Non potendosi, nella specie, invocare il disposto dell'art.91 c.p.c., esulando l'ipotesi di soccombenza, occorreva aver riguardo all'ultimo comma dell'art.306 c.p.c. a tenore del quale, in tema di estinzione per rinuncia del processo, è la parte rinunciante tenuta al rimborso delle spese sopportate dalle altre così che al giudice del processo estinto è attribuita la competenza al provvedere sulle spese.
Conseguenza ineludibile era anche l'incompetenza del giudice di pace successivamente adito per il recupero di quelle spese. Con il quarto motivo del ricorso, in relazione al n.3 dell'art.360 c.p.c., si denunzia la violazione dell'art.2907 c.p.c.
A tenore di questa norma - sostiene la ricorrente - ci si può rivolgere al giudice per ottenere la tutela dei diritti ma questi debbono trovare fondamento in norme giuridiche che li sanciscano. Nella specie, la domanda giudiziale del professionista era inammissibile posto che alcuna norma assicura al creditore il rimborso delle spese di procedure esecutive infruttuose;
infatti, il giudice del merito, al di là di inconferenti richiami giurisprudenziali, non aveva indicato la norma di tutela concretamente applicabile.
I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione logica, hanno esito diverso.
Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona con la dichiarazione del terzo non contestata o con l'assegnazione del bene, conclusiva del procedimento a seguito della sentenza di accertamento positivo dell'obbligo del terzo.
Nel caso, come quello che occupa la corte, di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutante, il procedimento necessariamente si arresta non avendo ragione di proseguire e le spese della procedura infruttuosa non possono far carico al soggetto che abbia subito l'esecuzione.
In siffatta evenienza non vi è alcuna norma che imponga al giudice dell'esecuzione di provvedere sulle spese di detta procedura. Non è infatti invocabile il disposto dell'ultimo comma dell'art.306 c.p.c., inutilmente richiamato dalla ricorrente perché
operante nel giudizio di cognizione e per l'ipotesi di volontaria desistenza dall'azione: così che sotto tale profilo non può validamente indicarsi nel giudice del processo esecutivo quello competente a provvedere al regolamento delle relative spese. Nè può farsi utile riferimento all'art.95 c.p.c. nella considerazione che, pur espressamente concernendo le spese del procedimento esecutivo, nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento postula espressamente un'esecuzione fruttuosa.
Ne discende che alcun norma tutela l'interesse economico del creditore procedente all'esito del necessario arresto del procedimento esecutivo conseguente alla non contestata dichiarazione negativa dell'obbligo del terzo: così che la domanda del professionista avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sotto il profilo della assoluta carenza di tutela giuridica. Concludendo la disamina, il primo ed il secondo motivo del ricorso vanno rigettati ed all'accoglimento del terzo, in parte, e del quarto, consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Quanto al regolamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità ritiene la corte l'esistenza di giusti motivi della loro compensazione.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, per quanto di ragione, ed il quarto e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999