Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2019, n. 1242
CASS
Sentenza 18 dicembre 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa di cui all'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., l'esistenza di un trattato bilaterale costituisce una presunzione semplice di riconoscimento della reciproca affidabilità dei due sistemi, ma non preclude alla Corte di appello la verifica in concreto delle condizioni di detenzione nello Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di estradizione verso il Perù, emessa senza attendere la risposta alla richiesta di informazioni sulle condizioni carcerarie ivi esistenti, formulata sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2019, n. 1242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1242
    Data del deposito : 18 dicembre 2019

    Testo completo