Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
L'art. 632, terzo comma cod. proc. civ., prevede che, in caso di estinzione del processo esecutivo, si applica l'art. 310, ultimo comma cod. proc. civ., il quale dispone che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate; tale disciplina è applicabile anche nel caso in cui la causa estintiva sia imputabile esclusivamente al creditore procedente, che abbia rinunciato agli atti o sia rimasto inattivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6509 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.M.T. - AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ARMUZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSARIO RIZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento n. 999999/99 del Tribunale di CATANIA, depositato il 03/07/99 - R.G.N. 343/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19102/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Azienda Municipale Trasporti (A.M.T.) di Catania il 14 gennaio 1999, TE RI, vedova Abate - agendo in esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, - Sez. Lav. - n. 161/97 del 28 novembre 1997 - procedeva a pignoramento di somme presso il terzo Banco di Sicilia (Tesoriere dell'Azienda), in danno di detta Azienda per il pagamento della somma di lire 77.623.000, come specificata nell'atto di precetto notificato il 3 novembre 1998. All'udienza di comparizione del 18 febbraio 1999 innanzi al Pretore G.E., il terzo pignorato, previo richiamo delle norme di cui all'art.1 bis, 2^ e 4^ comma, legge 29 ottobre 1984 n.720 e di cui all'art.713 d.lgs. 25 febbraio 1995 n.77 circa i vincoli di destinazione e le relative cause di impignorabilità, dichiarava che "l'A.M.T. di Catania opera in regime di anticipazioni e che pertanto non sussistono nella contabilità dell'Ente esecutato, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato tenuta in Banca d'Italia, somme soggette ad esecuzione forzata a norma di legge".
A seguito di tale dichiarazione del terzo, il procuratore del creditore procedente chiedeva la liquidazione delle spese del procedimento e la dichiarazione di estinzione del medesimo. Con ordinanza del 3 luglio 1999, il G.E., richiamati gli artt. 306 e 629 c.p.c., dichiarava estinto il processo esecutivo, autorizzava la restituzione dei titoli al creditore procedente e provvedeva, altresì, alla liquidazione delle spese.
Avverso tale ordinanza l'A.M.T. di Catania ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste la RI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rivolto contro ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare, con cui, richiamati gli artt.306 e 629 c.p.c., sono state liquidate e poste a carico del debitore esecutato le spese sopportate dal creditore procedente.
Il ricorso contiene un primo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 632 cod. proc. civ. in relazione all'art.310, ult. comma, dello stesso codice;
un secondo con cui si ravvisa, nella impugnata decisione, una violazione dell'art.95 c.p.c., ed, infine, un terzo con il quale viene dedotto il vizio di omessa o quanto meno insufficiente motivazione.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
È pacifico, infatti, ai fini della ammissibilità, ex art. 111 Cost., che la pronuncia in merito alle spese (siano esse relative a procedimento contenzioso o a procedimento non contenzioso ovvero al procedimento esecutivo) decide definitivamente in ordine alla sussistenza di un diritto soggettivo di natura patrimoniale ed è idonea ad assumere l'efficacia del giudicato (cfr. Cass. 1834/1998). Nel merito non può condividersi tuttavia il primo argomento sul quale il ricorso si basa (dichiarazione negativa del terzo pignorato, per asserita impignorabilità di somme da assegnare), essendo costante orientamento di questa Corte che, nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere la non pignorabilità del bene - neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, in caso di somme depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico - la questione attenendo al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo si può avvalere dell'opposizione all'esecuzione, prevista dall'art. 615 c.p.c.; correlativamente l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione, in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., non fa venire meno alla dichiarazione il carattere della positività (Cass., n. 9623/94; 5617/94, 3932/87). È vero piuttosto che l'art. 632, 3 comma c.p.c. dispone che, in caso di estinzione del processo esecutivo, si applica l'art. 310, ultimo comma, il quale dispone che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che l'hanno anticipate. A questa regola la dottrina sostiene debba derogarsi nel caso in cui l'estinzione del processo esecutivo sia imputabile a chi subisce l'esecuzione, ma - come chiarito da questa Corte in analoga fattispecie - nessun dubbio sussiste in ordine alla piena applicazione nel caso in cui la causa estintiva sia imputabile esclusivamente al creditore procedente che abbia rinunciato agli atti o sia rimasto inattivo (Cass. 1834/1998). Nella specie l'estinzione è stata chiesta dal creditore procedente e pertanto sullo stesso gravano le spese anticipate.
Sussistono i presupposti per decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta la richiesta di condanna alle spese del processo esecutivo avanzata da TE RI. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002