Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6509
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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L'art. 632, terzo comma cod. proc. civ., prevede che, in caso di estinzione del processo esecutivo, si applica l'art. 310, ultimo comma cod. proc. civ., il quale dispone che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate; tale disciplina è applicabile anche nel caso in cui la causa estintiva sia imputabile esclusivamente al creditore procedente, che abbia rinunciato agli atti o sia rimasto inattivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6509
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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