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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12166 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/16470
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 16470/2024 promosso con ricorso depositato in data 24.7.2024 da:
1) , nato a [...], Stato di Paraná, Brasile, il I7/11/1980, titolare di CPF Parte_1
[códice fiscale] n. , per sé e assieme a , nata a C.F._1 Parte_2
Curitiba, Stato dei Paraná, Brasile, Il 1/08/1982, titolare di CPF n. , per conto dei C.F._2 figli minori 2) , nato a [...], Stato dei Paraná, Brasile, il Parte_3
19/10/2010, titolare dei passaporto n. 3) , nato a [...], Numer_1 Parte_4
Stato di São Paulo, Brasile, il 31/03/2014, titolare di passaporto e 4) NumeroD_2 Parte_5
, nato a [...], Stato di Texas, Stati Uniti, il 04/04/2018, titolare di passaporto n.
[...]
tutti residenti in [...],122-Cic, Cap:81.170-470, Curitiba/PR Numer_3
Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Perrotta (C.F. giusta C.F._3 procura alle liti rilasciata, su foglio separato, in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in San Lucido alla Via Regina Elena n. 56 contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOP, Dott.ssa AN IN LC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES E 281 SEXIES Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 24/7/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Parte_6 nato a [...] il [...].
Il costituitosi in giudizio in data 24/11/25 ha genericamente chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso con provvedimento del 17/10/25.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Come detto, , è nato il 25 dicembre dell'anno 1892 in Pozzuoli (Napoli) Parte_6 senza mai naturalizzarsi quale cittadino brasiliano (come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione dipartimento migrazioni: doc. 2 allegato al ricorso). L' 11 novembre 1916 in Mattao,
Stato di San Paolo, Brasile, ha contratto matrimonio con Parte_6 [...]
Dalla loro unione il 2 settembre 1928 in Mattao, Stato di San Paolo, Brasile, è nato CP_2
. Il 10 settembre 1949 in Mattao, Stato di San Paolo, Brasile, Persona_1 Per_1
ha contratto matrimonio con . Dalla loro unione
[...] Controparte_3 il 10 giugno 1956 in Urupes, Stato di San Paolo, Brasile, è nato il quale ha Parte_7 contratto matrimonio con e dalla loro unione il 17 novembre 1980 in Controparte_4
Curitiba, Stato di Paranà, Brasile, è nato . Questi ha prima contratto Parte_1 matrimonio con e, dopo il divorzio, ha poi contratto Persona_2 matrimonio con . Parte_2
Dall'unione di con sono nati i tre figli: a) Parte_1 Parte_2
(il 19 ottobre 2010 in Curitiba, Stato di Paranà, Brasile); b) Parte_3 [...]
(il 31 marzo 2014 in San Paolo, Brasile); 3) (il 4 aprile 2018 in Parte_4 Parte_5
Houston, Texas, USA).
Il tutto comprovato dall'albero genealogico allegato (n. 16) al ricorso introduttivo.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: -accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i sigg.ri 1 , nato a [...], Parte_1
Pa Stato Paraná, Brasile, il I7/11/1980, titolare di CPF [códice fiscale] n. ; 2) PartitaIVA_1
, nato a [...], Stato dei Paraná, Brasile, il 19/10/2010; 3) Parte_3
, nato a [...], Stato di São Paulo, Brasile, il 31/03/2014, sono cittadini Parte_4 italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025
Il GOP
AN IN LC
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 16470/2024 promosso con ricorso depositato in data 24.7.2024 da:
1) , nato a [...], Stato di Paraná, Brasile, il I7/11/1980, titolare di CPF Parte_1
[códice fiscale] n. , per sé e assieme a , nata a C.F._1 Parte_2
Curitiba, Stato dei Paraná, Brasile, Il 1/08/1982, titolare di CPF n. , per conto dei C.F._2 figli minori 2) , nato a [...], Stato dei Paraná, Brasile, il Parte_3
19/10/2010, titolare dei passaporto n. 3) , nato a [...], Numer_1 Parte_4
Stato di São Paulo, Brasile, il 31/03/2014, titolare di passaporto e 4) NumeroD_2 Parte_5
, nato a [...], Stato di Texas, Stati Uniti, il 04/04/2018, titolare di passaporto n.
[...]
tutti residenti in [...],122-Cic, Cap:81.170-470, Curitiba/PR Numer_3
Brasile, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Perrotta (C.F. giusta C.F._3 procura alle liti rilasciata, su foglio separato, in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in San Lucido alla Via Regina Elena n. 56 contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOP, Dott.ssa AN IN LC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES E 281 SEXIES Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 24/7/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Parte_6 nato a [...] il [...].
Il costituitosi in giudizio in data 24/11/25 ha genericamente chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso con provvedimento del 17/10/25.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Come detto, , è nato il 25 dicembre dell'anno 1892 in Pozzuoli (Napoli) Parte_6 senza mai naturalizzarsi quale cittadino brasiliano (come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione dipartimento migrazioni: doc. 2 allegato al ricorso). L' 11 novembre 1916 in Mattao,
Stato di San Paolo, Brasile, ha contratto matrimonio con Parte_6 [...]
Dalla loro unione il 2 settembre 1928 in Mattao, Stato di San Paolo, Brasile, è nato CP_2
. Il 10 settembre 1949 in Mattao, Stato di San Paolo, Brasile, Persona_1 Per_1
ha contratto matrimonio con . Dalla loro unione
[...] Controparte_3 il 10 giugno 1956 in Urupes, Stato di San Paolo, Brasile, è nato il quale ha Parte_7 contratto matrimonio con e dalla loro unione il 17 novembre 1980 in Controparte_4
Curitiba, Stato di Paranà, Brasile, è nato . Questi ha prima contratto Parte_1 matrimonio con e, dopo il divorzio, ha poi contratto Persona_2 matrimonio con . Parte_2
Dall'unione di con sono nati i tre figli: a) Parte_1 Parte_2
(il 19 ottobre 2010 in Curitiba, Stato di Paranà, Brasile); b) Parte_3 [...]
(il 31 marzo 2014 in San Paolo, Brasile); 3) (il 4 aprile 2018 in Parte_4 Parte_5
Houston, Texas, USA).
Il tutto comprovato dall'albero genealogico allegato (n. 16) al ricorso introduttivo.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: -accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i sigg.ri 1 , nato a [...], Parte_1
Pa Stato Paraná, Brasile, il I7/11/1980, titolare di CPF [códice fiscale] n. ; 2) PartitaIVA_1
, nato a [...], Stato dei Paraná, Brasile, il 19/10/2010; 3) Parte_3
, nato a [...], Stato di São Paulo, Brasile, il 31/03/2014, sono cittadini Parte_4 italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025
Il GOP
AN IN LC