Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4765 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
7 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 07/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4765/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione e indennità chilometrica;
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti F. D. Iacopino e S. Murdaca;
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti. A. Tripodi e M. R. Marrapodi;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato domanda giudiziale volta alla condanna dell' resistente alla corresponsione dell'indennità, dovuta in CP_1
misura differenziale rispetto a quanto già corrisposto, per la distanza percorsa con il mezzo proprio dal centro di raccolta al cantiere dove espleta attività lavorativa.
In particolare, evidenziando di essere un operaio idraulico forestale di III° Livello, matricola
123080, operante nel Distretto aziendale N. 11 di Reggio Calabria alle dipendenze di
[...]
secondo un rapporto di lavoro postosi in continuità, ex art. 11, L.R. 25/13, con la CP_1
precedente datrice , ha sostenuto come la propria Controparte_2
pretesa trovasse sostegno normativo nell'art. 7 bis, d.l. 120/21, conv. in l. 155/21, dispositivo dell'applicazione del CCNL operai agricoli forestali “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (….)”.
Ferma restando la netta scelta del legislatore in materia nonché la presa d'atto, sul punto, della con DGR 94/22, ha sostenuto altresì come l' resistente avesse commesso Controparte_2 CP_1 un errore interpretativo nell'applicare l'art. 7 del CIRL che, quantomeno a far data dall'approvazione del nuovo CCNL, non avrebbe potuto trovare spazio applicativo alcuno, la norma riferendosi ad un istituto distinto, quello delle missioni, rispetto all'indennità chilometrica rivendicata. In tal senso, a conforto della propria tesi, ha richiamato alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di rapporto tra CCNL e CIRL con riguardo all'indennità citata.
Sottolineando come al CCNL menzionato fosse stato dato reale effetto regolatorio in relazione agli aumenti retributivi ivi previsti, ha affermato la necessità di un'applicazione integrale della fonte negoziale collettiva con conseguente riconoscimento del diritto al pagamento dell' indennità chilometrica per l'utilizzo del mezzo proprio nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km quotidianamente percorso ai sensi dell'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
CP_ Ha concluso chiedendo la condanna dell' resistente alla corresponsione di € 11.089,25 a titolo di differenza retributiva dall'1.02.2021 al Marzo 2023.
Si è costituita in giudizio l' che, sottolineando la propria natura Controparte_1 pubblicistica, ha eccepito l'inapplicabilità del CCNL indicato atteso che, a dispetto della previsione legislativa di cui all'art. 7 bis, d.l. 120”1, l'indennità chilometrica rientra nella materia dell'ordinamento civile e, in specie, sotto la disciplina dell'art. 12, comma 6, d.l. 78/2010, per effetto del quale “non operano nei confronti del personale contrattualizzato le disposizioni di legge e di contrattazione collettiva che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio.”
Ancòra, nel merito, ha osservato come nel Piano attuativo forestale del 2022 non fosse stato prevista una specifica voce economica per l'indennità chilometrica bensì una copertura finanziaria generale per il costo della manodopera, compresa l'indennità chilometrica.
Sul punto ha specificato che il rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo della benzina eventualmente richiesto da tutti gli operai dell'Ente, pari a circa 3.300 unità, a fronte di quello previsto e corrisposto calcolato con il criterio dei parametri a fasce pari ad € 5.700.000, avrebbe determinato un costo complessivo compreso tra € 11.700.000 e € 15.700.000, con conseguente impossibilità di una copertura finanziaria.
Infine ha rappresentato che “il decreto dirigenziale della Giunta regionale n. 5348, che avrebbe attestato, secondo la tesi di parte ricorrente, la copertura finanziaria dell'indennità chilometrica basata sul quinto del costo della benzina, in realtà è stato emesso in data 17.05.2022, ovvero successivamente alla delibera di Giunta regionale n. 94 del 21.03.2022 con la quale è stato approvato il piano attuativo di forestazione dell' ”. Controparte_1
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi suesposti.
*****
Il ricorso risulta infondato.
Il thema decidendum attiene all'accertamento del diritto alla corresponsione, nel periodo che va dall'1.02.2021 al 31.03.2023, dell'indennità monetaria a titolo di rimborso chilometrico prevista dall'art. 54, comma 1, del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.
In via preliminare appare opportuno osservare come alcun dubbio sussista sulla connotazione sostanzialmente pubblicistica di che, in disparte l'apparente natura giuridica Controparte_1
privatistica, è caratterizzata da profili funzionali di rilievo pubblicistico tali da renderla in senso teleologico orientata al perseguimento degli interessi pubblici propri, in ambito forestale, dell'ente di riferimento, ovvero la . Controparte_2
Ciò premesso, l'illustrazione del quadro normativo vigente appare imprescindibile ai fini della soluzione della controversia.
Ferma restando – com'è noto – l'inapplicabilità nell'ambito del pubblico impiego privatizzato della contrattazione collettiva privata e senza indugiare sulle regole sottese al procedimento di conclusione e sottoscrizione dei contratti del settore pubblico, occorre rilevare come, di recente, nel settore idraulico forestale, il legislatore sia intervenuto disponendo - contrariamente al principio esposto, seppur in presenza di determinate condizioni - l'applicabilità del CCNL degli addetti ai lavori agricoli e forestali anche ai dipendenti assunti in tale settore dalle pubbliche amministrazioni.
Sul punto alcun dubbio può serbarsi in ragione di una disposizione chiarissima, l'art. 7 bis, d.l.
08.09.2021, n. 120, convertito in l. 08.11.2021, n. 155 (contenente "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"), non a caso rubricato "Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali", secondo cui "Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale, di forestazione
e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni".
In forza di tale precetto in data 09.12.2021 presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome in Roma, è stato siglato, con validità ed efficacia per il quadriennio
01.01.2021/31.12.2024, il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria scaduto il 31.12.2012.
Occorre tuttavia osservare, sin d'ora, come la norma, pur introducendo il principio dell'integrale applicabilità del CCNL menzionato, àncora la disciplina collettiva, e per quel che rileva nel caso di specie, i profili economici del rapporto negoziale, “ai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e al rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni,
i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”.
Ai fini della soluzione della presente controversia occorre dunque chiarire quale sia la disciplina applicabile rispetto all'erogazione dell'emolumento rivendicato dall'attore, ovvero all'indennità spettante al lavoratore per i chilometri percorsi ai fini del raggiungimento del cantiere distante dal centro di raccolta, sede di servizio.
Secondo un primo ordine di eccezioni, formulate da parte resistente, rientrando i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, come quello di specie, nel perimetro normativo del d.lgs. 165/01, alcuno spazio operativo avrebbero i CCNL di diritto privato.
Con maggiore precisione l' resistente ha sostenuto, richiamando i principi sanciti da CP_1
Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190, che con riferimento ai profili privatistici di regolazione dei rapporti di lavoro la “…la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia “ordinamento civile”, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019) e che investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro…. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)”.
Soffermandosi sull'obbligatorietà dell'applicazione dei principi scolpiti nell'art. 1, comma 1,
d.lgs. 165/01, ha altresì osservato che secondo l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n.
108/2023) “la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs n. 165/2001…”.
Pertanto, rientrando l'indennità chilometrica nella materia dell'ordinamento civile, l'emolumento rimarrebbe regolato dalla legge, al punto da non poter essere riconosciuto ai sensi dell'art. 6, comma
12, d.l. 78/2010.
Ed invero la doglianza risulta infondata per plurime ragioni tra le quali, in primis, figura senza dubbio la riserva di legge, citata dalla stessa Suprema Corte, idonea a dettare uno schema regolatorio alternativo in punto di disciplina dei profili economici del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie risulta di palmare chiarezza il disposto dell'art. 7 bis, d.l. 08.09.2021, n. 120, convertito in l. 08.11.2021, n. 155 ("Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile") che, rubricato "Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali", espressamente dispone: "Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie- florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni".
Ebbene, posto che appartiene ad una scelta legislativa l'applicazione di un CCNL di diritto privato, come accaduto nel caso de quo, giova nondimeno osservare, quanto alla materia normata dall'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010, che la disposizione afferisce, in generale, alle indennità di missione dei dipendenti pubblici, ovvero ad emolumenti ontologicamente distinti da quello rivendicato che, non presupponendo affatto lo svolgimento di una missione, coincide con il quantum economico da riconoscersi al dipendente per il raggiungimento del luogo di lavoro dal centro di raccolta;
senza escludere quanto previsto, sotto il profilo della concreta applicabilità della disposizione citata dalla resistente, dall'articolo 1, comma 590, l. 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui “ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del
Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui al presente comma.”
Infine occorre altresì sottolineare la contraddittorietà dell'assunto difensivo di parte resistente allorchè si consideri che, quale punto di riferimento normativo per la corresponsione dell'indennità chilometrica rivendicata, è stato sempre considerato il CIRL, ovvero una fonte negoziale di diritto privato.
Le illustrate ragioni rendono dunque infondate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente.
Nel merito risulta altresì oggetto di contestazione la tesi attorea che, fondandosi sulla sussistenza di un errore interpretativo di fondo della datrice di lavoro, si attaglia sull'applicabilità dell'art. 54, comma 1, del CCNL citato.
La disposizione, rubricata “Centro di Raccolta – Mezzi di Trasporto – Rimborso Chilometrico”
01.01.2010/31.12.2012, non modificata dal rinnovo contrattuale siglato in data 09.12.2021, prescrive nel dettaglio che “L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione
è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti”. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda.
Il successivo comma 4 prescrive che “Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.
Infine, in senso definitorio, l'ultimo comma prevede che “In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”.
Ciò premesso, eccependo l'applicabilità di tale disposizione, ha Controparte_1
sostenuto la costante utilizzazione negli anni, quale punto di riferimento normativo, della contrattazione decentrata e, nello specifico, dell'art. 7 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro
(c.d. C.I.R.L) 2008/2011, rubricato “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, che regola un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza, prevedendo che “Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori
(compresi i capi operai e i capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza, così come previsto, dall'accordo sottoscritto in data 30 marzo 2011(..). Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetto sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione”). Il punto di partenza è il centro di raccolta, la cui ubicazione è stabilita dagli enti datoriali d'intesa con le R.S.A.-R.S.U. e/o prendendo come riferimento la casa municipale del comune di residenza del lavoratore, mentre per i residenti in borgate e frazioni, si terrà conto del centro del perimetro urbano della frazione o borgata medesima…”.
Ebbene occorre sin d'ora rilevare come il confronto tra le due disposizioni degli impianti negoziali citati risenta dell'ulteriore previsione di cui all'art. 2 del CCNL che esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale (“resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”), elencando in modo tassativo, al comma 9, le materie delegate alla contrattazione decentrata (“Le materie rinviate alla competenza del cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti”), tra le quali compare, alla lett. f), il
“trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”.
Dirimente, ai fini della disciplina negoziale da applicare correttamente, appare dunque la scelta tra contrattazione nazionale collettiva e contrattazione decentrata le quali prevedono meccanismi di rimborso o, in generale, indennitari, notevolmente differenti. Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. Civile sez. lavoro n. 6928/2023, n. 6926/2023, 2996/2023) che, delineando principi di diritto di indubbia estensibilità anche al caso di specie – contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda resistente alla luce della distinta natura giuridica dell'ente coinvolto quale parte processuale nel giudizio di legittimità – ha statuito che “Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate (art. 54 ed art. 16
c.c.n.l.), ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all'art. 16 cit, cioè ad un settore diverso rispetto
a quello relativo “ai mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art.
15 e dell'art. 54 del c.c.n.l., quest'ultimo dedicato agli operai”.
Per la Suprema Corte “L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del C.C.N.L. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrate quella delle “Missioni e trasferte” e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su “Missioni e trasferte”.
Ed ancora “Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l'espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell'art. 2, comma 6 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato in quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16; inoltre,
l'espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si trova nella lettera f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni
e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si trovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit”.
Sulla base delle suddette premesse la Suprema Corte ha concluso che “In tale contesto, la precisazione contenuta nell'art. 54 c.c.n.l., comma 6 per cui il rimborso chilometrico di cui al comma
4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit. può esercitarsi la contrattazione di secondo livello”.
In tal senso, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità in parola possiede natura retributiva in quanto “erogata in misura fissa e continuativa, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, per la predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, calcolata in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro.” (Cass. Civile sez. lavoro n. 6928/2023, n.
6926/2023).
In forza di tali condivisi principi di diritto, alla luce dell'art. 7 bis, d.l. 120/21, è l'art. 54 del
CCNL operai idraulico-forestali a doversi configurare quale fonte negoziale idonea a disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento rivendicato, così evidenziando l'errore interpretativo posto in essere da Controparte_1
Nondimeno assume portata immediatamente cogente la condizione posta dall'art. 7 bis, d.l.
120/21, rappresentata “dai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Sulla scia di tale condizione si è posto il Decreto Dirigenziale N. 5348 del 17.05.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della N. 89 del 25.05.2022, con cui il Dirigente Generale Controparte_2 dell' Controparte_4
preso atto dell'intervenuta sottoscrizione, in data 09.12.2021, del CCNL dianzi indicato e
[...]
della successiva trasmissione, in data 17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA della ad opera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha altresì Controparte_2 decretato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di
Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022.”
Invero, per cogliere il significato della predetta asserzione e stabilire, quindi, la reale portata del Decreto dirigenziale, va osservato che al momento dell'adozione di quest'ultimo era già stato deliberato il Piano attuativo di Forestazione 2022 il cui fabbisogno finanziario, composto unicamente da spese per il personale, era stato articolato tenendo conto del criterio di calcolo forfettario (ex art. 7 del CIRL) funzionale alla determinazione delle indennità da corrispondere ai lavoratori per compensare le spese di viaggio necessarie a raggiungere il posto di lavoro.
Pertanto, a ben vedere, il Decreto dirigenziale, nella parte in cui ha stabilito che “il CCNL avrebbe trovato utile copertura finanziaria sulle risorse iscritte a bilancio (...) previste dal Piano attuativo di Forestazione 2022 e accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022”, non ha attestato tout court la copertura finanziaria del CCNL sottoscritto il 9.12.2021.
Al contrario ha attestato la copertura nei limiti delle risorse già determinate e appostate in bilancio in forza di un Piano attuativo di forestazione elaborato sulla base di un calcolo forfettario dell'indennità oggetto di causa, decisamente meno oneroso del diverso criterio previsto dall'art. 54 del CCNL, la cui applicazione avrebbe l'effetto di determinare lo sforamento del tetto di spesa massimo in palese violazione dell'art. 7 bis citato.
In definitiva, pur nell'ambito di un errore interpretativo di fondo come quello sopra evidenziato, la previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad rappresenta un Controparte_1 elemento ostativo al riconoscimento di un'indennità che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria.
Né tale assunto può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l' resistente (e per essa la , essendo obbligata ab origine a stanziare, alla CP_1 Controparte_2 luce dell'applicazione dell'art. 54 CCNL, un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore.
La tesi sconta infatti l'originario difetto secondo cui l'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste.
Per tali esclusive ragioni il ricorso risulta infondato.
Quanto alle spese di lite, la particolarità e complessità delle questioni giuridiche trattate ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 07/02/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo