Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2007, n. 14591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14591 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 21/02/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 446
Dott. DI CASOLA CA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 26272/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR RA;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, pronunciata in data 25.10.2005;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CA Di Casola;
Letta la richiesta del Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione, che ha concluso per il rigetto.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. AR RA è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di appropriazione indebita aggravata, condanna divenuta definitiva. Presentò istanza di revisione, giudicata inammissibile dalla Corte d'appello di Brescia, poi ricorso alla Corte di cassazione, che annullò la decisione in data 10.6.2003, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia, sui rilievi che occorresse aver riguardo al momento del deposito dei titoli e che la corte di Brescia avesse operato un penetrante apprezzamento del merito.
2. La quaestio facti si incentra sulla data in cui il AR avrebbe ricevuto due CCT del valore di L. 700 milioni dal ZI, e li avrebbe depositati presso un istituto bancario, circostanze rilevanti al fine di stabilire la buona fede del comportamento tenuto. L'istante chiede l'esame testimoniale di ZI CA, GU LL e PA LF IN.
3. La Corte d'appello di Venezia, in sede di rinvio, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, argomentando che le dichiarazioni del ZI, essendo egli in sostanza un coimputato in reato connesso, dovrebbero essere valutate, dopo la loro acquisizione, unitamente ad altri elementi di prova confermativi di attendibilità (ex art. 192 comma 3; il che impedirebbe di considerare simili dichiarazioni come prova nuova); le informazioni del GU sarebbero, per espressa ammissione del richiedente, "de relato"; quelle del PA, unico teste in astratto sussumibile sotto la dizione di "prova nuova", sarebbero inidonee a dimostrare la necessità di prosciogliere il condannato.
4. Ricorre nuovamente per cassazione il AR, deducendo vizio di motivazione. Sostiene che la Corte d'appello di Venezia sarebbe incorsa nel medesimo errore della Corte d'appello di Brescia, essendosi avventurata, con riguardo alla testimonianza PA, in un penetrante giudizio di merito sulla prova dedotta, che sarebbe stato legittimo solo dopo la materiale acquisizione della prova stessa. Le dichiarazioni del ZI sarebbero state confermate da altri elementi già presenti nel processo. Quelle del GU seguirebbero la sorte delle dichiarazioni del ZI.
5. Il ricorso è manifestamente infondato.
6. La decisione resa in sede di annullamento con rinvio dalla Corte d'appello di Venezia appare al presente collegio congruamente e correttamente motivata, esente da vizi logici o da erronee rappresentazioni tecnico-giuridiche.
7. In particolare appare ineccepibile l'inammissibilità della revisione con riferimento alle deposizioni testimoniali di ZI CA e GU LL, la prima essendo riferibile in realtà ad un coimputato per reato connesso, la seconda ad un teste de relato, ambedue, quindi, bisognose di altri elementi confermativi di attendibilità. La regola applicata nel presente caso corrisponde ad un principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui "Le prove nuove idonee a sostenere una richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), non possono consistere nelle dichiarazioni liberatorie di un coimputato, atteso che tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni valutative dettate dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma, potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (Sez. 6, Sentenza n. 2943 del 01/12/1999 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 217334 Rapisarda).
8. Nè il ricorrente si è preoccupato di indicare analiticamente gli elementi, a suo dire già presenti in atti, che sarebbero stati idonei a confermare l'attendibilità, sicché, sotto tale aspetto, il ricorso si presenta affetto da genericità.
9. Per il GU vale anche il principio ostativo, secondo cui "Con riferimento al caso di revisione previsto dall'art. 630 c.p.p., lett. c) - per "nuove prove", dimostrative che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen., devono intendersi le prove costituite da elementi estranei e diversi da quelli del processo definito con la sentenza irrevocabile, sicché non è ammissibile la richiesta di revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali che, per mancata deduzione o per omesso uso dei poteri di ufficio da parte del giudice, non furono da lui conosciuti o valutati" (Sez. 1, Sentenza n. 649 del 30/01/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207042 Morabito). La corte d'appello di
Venezia, non ha mancato, infatti, di segnalare che per il GU intervenne espressa rinuncia all'esame del teste, il quale avrebbe dovuto deporre sulle medesime circostanze oggi oggetto di istanza di revisione.
10. Con riguardo alla deposizione, dedotta coma prova nuova, del teste PA, la Corte d'appello di Venezia, ben lungi dall'anticipare valutazioni di merito, ha invece, secondo il presente collegio, adottato l'unico metodo di valutazione rispettoso della normativa vigente. Difatti, quei giudici hanno segnalato che la dichiarazione del PA, ancorché determinata da un intervento, operato dallo stesso imputato, a sostegno della memoria, si sarebbe posta (se resa secondo la deduzione difensiva) in netto contrasto con le altre risultanze probatorie, soprattutto documentali. 11. Così operando, la Corte d'appello ha applicato correttamente la regola di giudizio secondo cui "In tema di revisione, e con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c), quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze), abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime". In caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice, automatico annichilimento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna. (Sez. 1, Sentenza n. 6337 del 12/11/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 208943 Grgic).
12. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a mente dell'art.616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che la corte equitativamente ritiene di fissare, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2007