Sentenza 20 aprile 2000
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), che va effettuato con le garanzie del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata su prove nuove, sia per l'intrinseca inidoneità delle suddette prove a condurre ad un giudizio di proscioglimento, sia per la loro inidoneità a scalfire la valenza probatoria degli elementi già in precedenza raccolti, non presentato esse un apprezzabile collegamento con i punti della decisione ritenuti vulnerabili dall'istante in revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2000, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco Romano Presidente del 20.4.2000
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
2. " LI NI " N. 1932
3. " IA DE " REGISTRO GENERALE
4. " LA LO " N. 49623/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO IU n. il 21.10.1954 avverso l'ordinanza 3.11.1999 della Corte di Appello di Campobasso Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Romano Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 3 novembre 1999 la Corte di Appello di Campobasso dichiarava la inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza 8 marzo 1996 della Corte di Appello di L'Aquila, proposta da TO IU, nei cui confronti con quest'ultima sentenza era stata parzialmente confermata la condanna per il reato di concussione, inflittagli con sentenza 16/12/95 del Tribunale di Pescara. Avverso detta ordinanza il TO ha proposto ricorso per cassazione.
Col primo motivo denunzia, in via principale, che la corte territoriale ha superato i limiti propri del giudizio di delibazione i approfondendo oltre misura la valutazione degli elementi d i prova sopravvenuti, esprimendo così "giudizi di merito" tipici del giudizio rescissorio, in violazione del principio del contraddittorio.
Deduce di aver prodotto due documenti rilevanti ed idonei a modificare il quadro probatorio complessivo: 1) una lettera autografa a firma AN ER, segretaria del P.L.I. di Pescara datata 3 gennaio 1999 e pervenutagli il successivo 5 gennaio, nella quale la scrivente, nel congratularsi con lui per la felice conclusione di un'altra vicenda giudiziaria, in ordine alla questione CO.GE.PI./Ferri, dopo aver ricordato il "particolare" della consegna a lei, nella qualità di segretaria del partito, di denaro da parte di lui con la specificazione che trattavasi di contributi di Lire 5.000.000 ciascuno di due imprenditori - i signori Pelagatti e Pietrantonio - ed essersi scusata di aver omesso di ricordargli come da lui raccomandatole, di inviare un bigliettino di ringraziamento, affermava di non sapersi spiegare di come egli avesse "detto tranquillamente il nome degli imprenditori che avevano dato il contributo" proponendosi anche di ringraziarli mentre, invece, sapeva "... che quei soldi erano di provenienza illecita?";
2) dichiarazione al di lui difensore, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.p., del geom. Remo Di Girolamo, secondo la quale quest'ultimo aveva assistito ad una di lui conversazione telefonica con il Ferri, nel corso della quale esso TO aveva detto testualmente al suo interlocutore "se tutto è, a posto, se è regolare va bene, pensaci tu... conosci la situazione della nostra sezione".
Rileva che la corte territoriale giustifica in termini di "ipotesi" detti elementi sopravvenuti, con ciò stesso ammettendo la necessità del passaggio alla fase rescissoria che, nel rispetto del principio del contraddittorio, avrebbe consentito il vaglio di ipotesi fra di loro contrastanti.
Con il secondo motivo denunzia mancata valutazione delle prove preesistenti congiuntamente a quelle sopravvenute ed in particolare fa riferimento, nell'ambito delle prime, al numero degli incontri di lui con il Ferri.
Con il terzo motivo denunzia la mancata considerazione della deposizione testimoniale di ET NN dalla quale, ove integralmente esaminata , trasparivano le incertezze della donna sull'effettivo argomento della conversazione durante l'incontro tra di lui ed il di lei marito Ferri, avvenuto nell'abitazione di quest'ultimo.
Con motivi aggiunti il ricorrente, replicando alle conclusioni scritte del P.G. con le quali si chiede la reiezione del ricorso , si duole dell'erronea ed illegittima confusione "... tra manifesta infondatezza delle richiesta di revisione ed eventuale inidoneità (da verificare invece e necessariamente in giudizio) dei nuovi elementi di prova a condurre al proscioglimento dell'indagato". Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
Per la stretta connessione tra di loro i motivi del ricorso dovranno essere esaminati congiuntamente.
Deve rilevarsi al riguardo che, contrariamente all'assunto del ricorrente, la corte territoriale ha contenuto la delibazione delle nuove prove nell'ambito di una valutazione astratta, senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), connotato dal contraddittorio.
Il limite tra la valutazione imposta dall'art. 631 e l'anticipazione di un giudizio di merito non è sfuggito, per la sua labilità, ad interpretazioni della giurisprudenza di legittimità che, pur concordando nello scindere i due momenti, hanno, sia pure in misura appena percettibile, estesa o contratta l'area di pertinenza delle due fasi processuali.
Premesso, sul piano lessicale che il termine "ipotesi" (spesso ricorrente nel provvedimento impugnato) si riferisce alle determinazioni possibili
3) che nel giudizio prognostico (Sez. III 15/10/93, RV. 196272) circa il possibile esito del giudizio di revisione "l'allegazione di nuove prove non è di per sè sufficiente a giustificare l'accoglimento della richiesta di revisione, la cui ammissibilità è pur sempre subordinata, a norma dell'art. 634 cod. proc. pen., alla esclusione della sua manifesta infondatezza e, quindi, a un apprezzamento prognostico positivo circa il possibile esito del giudizio di revisione. Tale prognosi implica la necessitò di una comparazione tra le prove da acquisire e quelle già acquisite, che non può essere compiuta in termini di pura astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale del caso concreto e non Può pertanto, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza e o inaffidabilità della prova nuova, che siano riscontrabili ictu oculi";
4) che (Sez. VI 6/4/1993, RV. 193838) "in sede di revisione di un giudicato, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, gli elementi di prova sopravvenuti o scoperti debbono essere, non soltanto nuovi, ma soprattutto, tali da rendere evidente che il condannato sia da assolvere dall'imputazione ritenuta a suo tempo. Il che non si verifica quando la nuova prova - sola o unita a quelle già valutate - sia tale da far prevedere che si perverrà semplicemente alla configurazione di una situazione processuale più favorevole al condannato, nella quale l'assoluzione costituisce una mera ipotesi".
Orbene ritiene questo Collegio che la corte territoriale è pervenuta con argomentazioni, immuni da vizi logico-giuridici alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, esaminando ai fini del suo giudizio progno31Cico, non solo la intrinseca inidoneità delle prove allegate a condurre ad un giudizio proscioglitivo, ma altresì, sulla base della comparazione delle stesse con quelle in precedenza raccolte, l'insuscettibilità di queste ultime di essere scalfite nella valenza probatoria dai nuovi elementi dedotti, non avendo questi ultimi un'apprezzabile legame con i punti della precedente decisione, secondo l'assunto del ricorrente, vulnerabili.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2000