Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2000, n. 1932
CASS
Sentenza 20 aprile 2000

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Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), che va effettuato con le garanzie del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata su prove nuove, sia per l'intrinseca inidoneità delle suddette prove a condurre ad un giudizio di proscioglimento, sia per la loro inidoneità a scalfire la valenza probatoria degli elementi già in precedenza raccolti, non presentato esse un apprezzabile collegamento con i punti della decisione ritenuti vulnerabili dall'istante in revisione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2000, n. 1932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1932
    Data del deposito : 20 aprile 2000

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