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Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2023, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA IR nato a [...] il [...] PA SI nato a [...] il [...] PA EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto per tutti i ricorsi. udito il difensore E presente l'avvocato MAGGIO SALVATORE del foro di TARANTO in difesa di: PA IR PA SI PA EL Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 5397 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 24/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 27 novembre 2021, in parziale riforma della pronuncia resa dal giudice di primo grado, ha assolto MA IR e MA ES dal reato di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, confermando la penale responsabilità dei predetti imputati in relazione al reato di cui agli artt„ 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90; ha riqualificato il fatto ascritto a MA RM nel capo B) della imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, dpr 309/90. I fatti addebitati agli imputati riguardano plurime cessioni di sostanza stupefacente di tipo hashish, accertate per mezzo di videoriprese realizzate davanti ad un circolo ricreativo gestito dai tre imputati. Dalla visione delle immagini si osservava un costante andirivieni di giovani che si trattenevano brevemente presso il circolo;
in talune occasioni sono state riprese talune cessioni. La Corte d'appello, parzialmente riformando la pronunc:ia di primo grado quanto all'accusa riguardante il commercio di cocaina, ha ritenuto dimostrata la penale responsabilità degli imputati in relazione all'attività di smercio di sostanza stupefacente tipo hashish, praticata nel circolo con la collaborazione di VI LV. Ha posto in evidenza, oltre al contenuto delle immagini risultanti dalle videoriprese, la circostanza del sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish all'interno del circolo in epoca anteriore ai fatti sub iudice;
il ritrovamento di contabilità e strumentazione adatta al confezionamento in dosi della sostanza nell'abitazione di MA IR all'atto della esecuzione dell'o.c.c.; il sequestro operato a carico di MA RM di grammi 200 di hashish in data 6/3/2019. 2. Gli imputati ricorrono tutti avverso la decisione di condanna, articolando, con separati atti, i seguenti motivi di doglianza. MA RM I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al capo B) d'imputazione; inosservanza degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La pronuncia recepisce acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, pervenendo alla condanna sulla base di meri sospetti e su indizi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. 2 Il sequestro di 200 grammi di hashish ed il ritrovamento di alcune dosi di hashish e cocaina all'interno del circolo in epoca precedente ai fatti di causa sono circostanze che esulano dalla vicenda in esame. Le cessioni di cui si parla in sentenza, poste in essere da persona diversa dal ricorrente, non essendo stata accertata la natura delle cose cedute, non possono essere poste a fondamento della prova della responsabilità dell'imputato. Gli scambi osservati, infatti, sono stati effettuati dal VI e non dall'imputato. II) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente è meritevole della concessione delle attenuanti generiche. Sarebbe censurabile la motivazione espressa dalla Corte di merito in punto di diniego del beneficio. MA IR I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 in relazione ai capi A,B,C,D,E della imputazione); inosservanza degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello ha errato nel valutare le prove utilizzate per la decisione e non ha fatto buon governo dell'art. 192, comma 2, cod. pen. La difesa contesta l'assunto sostenuto dalla Corte di merito, segnalando l'assenza di effettivi riscontri oggettivi alla ricostruzione operata in sentenza. II) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, dpr 309/90 Del tutto inadeguata sarebbe la motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, la decisione è sostenuta da un solo accertamento oggettivo, che ha riguardato un modesto quantitativo di sostanza "leggera" sequestrata al VI;
non vi è alcuna correlazione tra il numero e gli accessi dei presunti acquirenti e l'attività di commercio dello stupefacente addebitata agli imputati;
non è stato accertato l'esatto quantitativo di sostanza smerciato;
non sono state sequestrate somme di danaro e non si è fatto luogo ad accertamenti patrimoniali. III) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione adottata a sostegno del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato. MA ES I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 in relazione ai capi A,B,C,D,E della imputazione); inosservanza degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. 3 Si ripropone, sostanzialmente, il contenuto delle censure elevate dal coimputato MA IR in relazione all'affermazione di responsabilità; si contesta l'adeguatezza e la completezza della motivazione;
si lamenta il cattivo governo dei principi che regolano la prova indiziaria;
si lamenta l'assenza di riscontri oggettivi idonei a sostenere le ipotesi accusatorie elevata a carico del ricorrente. II) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 La difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità. III) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e inosservanza dei criteri di commisurazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto i ricorsi devono essere rigettati. In ordine ai profili attinenti alla responsabilità, gli imputati propongono questioni che possono essere trattate unitariamente, essendo sostanzialmente accomunate dai medesimi argomenti a sostegno. Occorre premettere come le due sentenze di merito conformi abbiano delineato un quadro puntuale e approfondito del contesto in cui è maturata l'indagine che ha coinvolto gli odierni imputati, rammentando come gli attuali ricorrenti gestissero un circolo ricreativo nel quale fu rinvenuta in epoca antecedente ai fatti di causa sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Da tempo, si legge nella sentenza di primo grado - dove è riportata un'analitica descrizione dei fatti che hanno preceduto l'indagine che ha dato luogo alle contestazioni elevate nell'ambito del presente procedimento - la polizia giudiziaria aveva rivolto le sue attenzioni verso i componenti della famiglia MA, gestori del circolo ricreativo "Iurlaro". Nel periodo antecedente alle contestazioni odierne che riguardano precisamente il maggio 2019 - significativi episodi riguardanti la violazione della disciplina in materia di stupefacenti, culminati in arresti e sequestri di sostanza stupefacente, avevano interessato i componenti della famiglia e lo stesso circolo ricreativo. In data 21/03/2018 veniva arrestato MA RM per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. In tale circostanza gli operanti, dopo aver effettuato un servizio di osservazione nei pressi del circolo ricreativo, notavano un costante andirivieni di giovani, alcuni dei quali trovati in 4 possesso di hashish. Fatta irruzione nel locale, sequestravano diverse dosi di hashish e 4 dosi di cocaina. In data 31/08/2018, MA IR (padre di ES e RM) e VI LV venivano denunciati in stato di libertà per il medesimo reato d'illecita detenzione di sostanza stupefacente: gli operanti rinvenivano, all'interno di una vettura parcheggiata poco distante dal circolo, sostanza stupefacente del tipo cocaina (0,4 gr.), mentre all'interno del circolo veniva trovata e sequestrata la somma di euro 265. In data 6/03/2019 veniva nuovamente tratto in arresto MA RM e deferito in stato di libertà il fratello MA ES per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, essendo stati rinvenuti nell'abitazione del primo 2 panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi. In 16/3/2019 veniva tratto in arresto De SO EG perché sorpreso presso il circolo gestito dai MA con un panetto di hashish del peso di grammi 95. In seguito a tali episodi, le forze di polizia provvedevano ad installare una telecamera che riprendeva l'ingresso del circolo. L'attivazione del servizio, iniziato in data 15 aprile 2019, consentiva, si legge nella sentenza impugnata, di acclarare un "incessante andirivieni di clienti, che nell'arco della giornata si alternavano per fare accesso, trattenendosi giusto il tempo per l'acquisto, dinanzi al circolo ricreativo". Si osservavano inoltre taluni episodi di cessione, che sono stati ricondotti, nella ricostruzione offerta in sentenza, a cessioni di sostanza stupefacente del tipo hashish (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata:"i/ 3 maggio 2019 MA ES aveva aperto il circolo ricreativo, mentre VI LV vi si tratteneva all'esterno. Quindi alle 19.19 un giovane con un cappellino nero gli si era avvicinato e il VI aveva prelevato qualcosa dalla tasca e gliela aveva consegnata, Il giovane aveva riposto l'oggetto consegnatogli nel portafogli per poi allontanarsi, mentre alle 19.32 era entrato nel circolo un personaggio abbigliato con una tuta nera, si era fatto consegnare qualcosa dal VI ed era andato via. E ancora, alle 21.32 due giovani erano giunti al circolo, avevano parlato brevemente con il VI, che aveva poi richiamato l'attenzione di MA IR e si era allontanato a bordo dello scooter, per fare ritorno dopo qualche minuto, quando si era diretto verso i predetti giovani, nel frattempo entrati nel circolo. A quel punto MA IR si era affacciato all'esterno del locale e infine i due giovani ne erano usciti, complessivamente impiegando trenta secondi dal rientro del VI"). Sulla scorta di tali emergenze processuali, la Corte di appello ha sostenuto che i tre episodi dimostrassero l'acquisto di stupefacenti da parte degli avventori del circolo, ponendo in evidenza che "nel primo episodio l'avventore non era 5 neanche entrato nel circolo e si era fatto consegnare qualcosa dal VI;
nel secondo lo aveva fatto, era cioè entrato, ma ne era uscito subito dopo avere ricevuto qualcosa dallo stesso VI;
nel terzo i giovani avevano inizialmente interloquito col VI all'esterno del circolo, questi aveva richiamato l'attenzione del MA e si era allontanato per qualche minuto, mentre, nel frattempo, i due si erano portati all'interno, attendendo il rientro del VI, trenta secondi dopo il cui arrivo si erano allontanati, non prima che MA IR desse uno sguardo all'esterno per verificare se tutto fosse tranquillo". Ha poi aggiunto:" Si tratta del più classico protocollo organizzativo della cessione di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, tanto che, correttamente il primo giudice ha argomentato che di quegli episodi, così come degli altri riportati in sentenza, e segnatamente sulla sequenza degli atti come descritti, non v'era una spiegazione alternativa"; In altro passaggio motivazionale della sentenza impugnata si legge:"a nulla vale argomentare che nessuno degli acquirenti sia stato mai perquisito, poiché l'acquisto di sostanza stupefacente emerge aliunde, cioè dalle modalità di avvicinamento degli avventori, del brevissimo tempo di trattenimento fuori dal circolo o al suo interno, dalla consegna di un piccolo oggetto, tale da potere essere riposto in un portafogli, dalla consegna di denaro (spesso anche se non sempre) e dal successivo allontanamento, sovente preceduto dall'affacciarsi di uno dei MA all'esterno per controllare l'assenza di forze di polizia" (così pag. 9 della sentenza). Ebbene, la motivazione offerta dalla Corte di merito non soffre dei vizi lamentati dai ricorrenti. Il convincimento che gli scambi osservati avessero ad oggetto sostanza stupefacente si fonda su argomentazioni che rispettano i canoni della prova indiziaria, di cui i giudici di merito, diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, hanno fatto buon governo. Occorre precisare, in punto di diritto, che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto, attraverso un procedimento c:onoscitivo, di tipo deduttivo, fondato su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane,. alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato al fatto ignoto da provare da un elevato grado di probabilità. Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati più volte enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineandosi, innanzitutto, che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, corrispondenti a circostanze fattuali non dubbie, non ipotetiche e non congetturali (Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, Rv. 193407; Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, 6 P.M. in proc. Pinto, Rv. 245606). Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi nelle premesse, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicita indicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che subordina alla ricorrenza di tali requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta. Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utiiizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili, verificando se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili). Ne discende che l'esame circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità si esplica attraverso il controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo che viene esercitato alla luce dei consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale, con esclusione di ogni forma di accertamento che si traduca in una ripetizione della esperienza conoscitiva del giudice di merito (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826). Venendo al caso in esame, in considerazione di tali principi, deve ritenersi che le valutazioni espresse dai giudici di merito, che hanno attribuito un carattere di gravità, precisione e concordanza agli elementi indiziari presi in considerazione, siano idonee a superare il vaglio demandato alla Corte di legittimità. Non è privo di significato il fatto che l'indagine sia stata preceduta da numerosi sequestri di sostanza stupefacente a carico dei componenti della famiglia MA e che, all'interno del circolo, poco prima dell'avvio delle videoregistrazioni innanzi al locale, siano state sequestrate diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Si tratta di elementi certi, volti a corroborare la ricostruzione dei giudici di merito, in base alla quale il circolo ricreativo gestito dai ricorrenti fungeva da base per lo smercio di hashish. Che le cessioni osservate dagli operanti avessero ad oggetto sostanze stupefacenti, è circostanza desunta in modo logico dalle modalità della condotta serbata dagli avventori, adeguatamente messa in luce nei passaggi motivazionali riportati sopra. Altrettanto significativa è la circostanza del ritrovamento, all'atto della 7 notifica dell'o.c.c., di una contabilità e di materiale idoneo al c:onfezionamento in dosi di sostanza stupefacente nell'abitazione di MA IR. I rilievi difensivi sul punto sono destituiti di fondamento: del tutto generiche e prive di efficacia disarticolante sono le argomentazioni svolte nei rispettivi ricorsi. Le difese tendono a dimostrare l'inidoneità degli elementi raccolti attraverso la riproposizione di aspetti già adeguatamente vagliati in sede di merito e disattesi con congrua motivazione (mancato controllo degli acquirenti, mancato rinvenimento delle dosi cedute, assenza di una visione chiara delle dosi cedute nelle immagini registrate). Si tratta di rilievi che hanno trovato compiuta risposta in motivazione, non suscettibili di incrinare la validità del costrutto argomentativo della sentenza impugnata. D'altro canto, numerose sentenze di questa Corte hanno ribadito che, ai fini della dimostrazione del reato di cui all'art, 73 d.P.R. 309/90, non è necessario che sia rinvenuta e sequestrata la sostanza stupefacente oggetto di commercio o di detenzione illecita (cfr. Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009, Palmerini, Rv. 245738: "La prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo desumersi da altre risultanze probatorie"). Inconferente è il richiamo al vizio del travisamento della prova, prospettato nei ricorsi con riferimento al contenuto delle immagini delle videoriprese: si sostiene che il vizio sia consistito nell'avere ritenuto provato lo spaccio dello stupefacente sulla base della visione delle immagini registrate, dalle quali non emerge la prova che oggetto delle cessioni fosse la sostanza stupefacente. Il rilievo è eccentrico. Il vizio del travisamento della prova ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. I giudici di merito hanno ritenuto che i comportamenti ripresi, unitamente alle ulteriori circostanze rappresentate in motivazione, costituissero elementi gravi, precisi e concordanti della responsabilità degli imputati. 2. Passando all'esame delle singole posizioni si osserva quanto segue. Quanto alla posizione di MA RM: le doglianze in tema di responsabilità dell'imputato sono infondate. Si richiamano in proposito le argomentazioni svolte nel paragrafo che precede della presente trattazione in diritto. In punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, (motivo secondo di ricorso), la Corte di merito ha evidenziato che non si individuano in atti elementi di positiva valutazione idonei a consentire il riconoscimento del beneficio. Nella parte riguardante il trattamento sanzionatorio ha posto anche in rilievo che l'imputato è gravato da un recente precedente 8 specifico e che i fatti, attesi i quantitativi di sostanza smerciati e le modalità della condotta, sono indicativi di legami con "spacciatori di maggiore calibro". Secondo consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). Esse hanno lo scopo di estendere la possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato solo in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (così Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900). Le argomentazioni prodotte in sentenza, rispettose dei principi espressi ripetutamente in questa sede, sono genericamente avversate nel ricorso. In ordine all'entità della pena, di cui si duole la difesa, occorre rammentare come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. La Corte di merito, nella parte della sentenza dedicata alla commisurazione della pena, ha adeguatamente giustificato la scelta di infliggere una sanzione superiore al minimo edittale. La censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 3. Quanto alla posizione di MA IR: in relazione alle doglianze che attengono alla responsabilità dell'imputato, si richiamano le argomentazioni in precedenza illustrate (cfr. paragrafo 1 della parte in diritto). In ordine al secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R 309/90, è d'uopo rilevare come la Corte di merito abbia espresso sul punto una motivazione adeguata. 9 Alla luce delle risultanze in atti, ha ritenuto che la condotta non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività. A questo proposito sono state poste in rilievo la reiterazione delle cessioni, le modalità "professionali" di conduzione dell'attività di smercio dello stupefacente ed il fatto che gli imputati avessero stabilito all'interno del circolo una vera e propria "centrale di spaccio" (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata: «I MA infatti avevano funzionalizzato la disponibilità del circolo privato, trasformandolo in una vera e propria "centrale di spaccio", cioè una "piazza" nota a numerosi acquirenti, che vi si recavano per effettuare rifornimento di hashish e lo ricevevano secondo i protocolli innanzi richiamati. Protocolli che risultavano già collaudati all'avvio delle indagini e che facevano degli appellanti affidabili punti di riferimento per la clientela. Né vale sostenere che si trattasse di un circolo privato e non pubblico, al quale potevano accedere solo i soci, essendo evidente che la coincidenza fra una centrale dì spaccio e un circolo privato rendeva la prima agevolmente individua bilé a chiunque, consentendo agli imputati dì cedere un maggior numero di dosi. In altri termini, si trattava dì un'attività professionale, gestita con accuratezza e con individuazione di stratagemmi idonei ad evitare servizi di osservazione ed eventuali perquisizioni. A ciò deve aggiungersi la continuità dell'attività criminale, comprovata dal suo protrarsi lungo l'intero periodo di funzionamento della telecamera, oltre che già in essere all'avio delle indagini"). Le argomentazioni poste a fondamento del decisum fanno buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, l'art. 73, comma quinto, del D.P.R. n. 309/90 introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di minima offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo della sostanza, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione). Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), la quale, oltre ad avere affermato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 - 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto. La motivazione, supportata da puntuali richiami alle emergenze probatorie, non è, dunque, meritevole di essere censurata ed il richiamo contenuto nel 10 ricorso al sequestro effettuato in data 9/5/2019, riguardante un quantitativo modesto di hashish, non è idonea a disarticolare il costrutto argomentativo. In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo terzo di ricorso), la Corte di merito, oltre ad avere constato l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei alla concessione del beneficio, ha valorizzato, in diversi passaggi motivazionali, la negativa personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti anche di natura specifica) e la gravità dei fatti. La motivazione è del tutto adeguata alla luce dei consolidati principi stabiliti in questa sede (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»). In ordine all'entità della pena, di cui si duole la difesa, occorre rammentare come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di c:ui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. La Corte di merito, nella parte della sentenza dedicata alla commisurazione della pena, ha adeguatamente giustificato la scelta di infliggere una sanzione superiore al minimo edittale. La censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 4. Quanto alla posizione di MA ES: in relazione alle doglianze che attengono alla responsabilità dell'imputato, si richiamano le argomentazioni in precedenza illustrate (cfr. paragrafo 1 della parte in diritto). In ordine al secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è d'uopo 11 rilevare come la Corte di merito abbia espresso una motivazione adeguata sul punto. Alla luce delle risultanze in atti, ha ritenuto che la condotta ascritta all'imputato non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività. A questo proposito sono state poste in rilievo la reiterazione delle cessioni, le modalità "professionali" di conduzione dell'attività di smercio dello stupefacente ed il fatto che gli imputati avessero stabilito all'interno del circolo una vera e propria "centrale di spaccio" (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Le argomentazioni poste a fondamento del decisum fanno buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, l'art. 73, comma quinto, del D.P.R. n. 309/90 introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di minima offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo della sostanza, s2 dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione). Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), la quale, oltre ad avere affermato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 - 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto. In tema di trattamento sanzionatorio (motivo terzo di ricorso) la Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine ai criteri di commisurazione della pena adottata. Come già detto in precedenza, la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito. Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione, la quale deve risultare immune da vizi logici. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 12 La sentenza è assistita da conferente apparato argomentativo anche in relazione all'aspetto riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito rilevato l'assenza di positivi elementi idonei a consentire la concessione del beneficio. Oltre a ciò, in diversi passaggi motivazionali si è posta in evidenza la gravità dei fatti - per modalità di attuazione - e la pervicacia nella commissione dei reati. Si tratta di adeguata motivazione, non meritevole di essere censurata in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01, già richiamata in precedenza). 5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 24 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto per tutti i ricorsi. udito il difensore E presente l'avvocato MAGGIO SALVATORE del foro di TARANTO in difesa di: PA IR PA SI PA EL Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 5397 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 24/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 27 novembre 2021, in parziale riforma della pronuncia resa dal giudice di primo grado, ha assolto MA IR e MA ES dal reato di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, confermando la penale responsabilità dei predetti imputati in relazione al reato di cui agli artt„ 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90; ha riqualificato il fatto ascritto a MA RM nel capo B) della imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, dpr 309/90. I fatti addebitati agli imputati riguardano plurime cessioni di sostanza stupefacente di tipo hashish, accertate per mezzo di videoriprese realizzate davanti ad un circolo ricreativo gestito dai tre imputati. Dalla visione delle immagini si osservava un costante andirivieni di giovani che si trattenevano brevemente presso il circolo;
in talune occasioni sono state riprese talune cessioni. La Corte d'appello, parzialmente riformando la pronunc:ia di primo grado quanto all'accusa riguardante il commercio di cocaina, ha ritenuto dimostrata la penale responsabilità degli imputati in relazione all'attività di smercio di sostanza stupefacente tipo hashish, praticata nel circolo con la collaborazione di VI LV. Ha posto in evidenza, oltre al contenuto delle immagini risultanti dalle videoriprese, la circostanza del sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish all'interno del circolo in epoca anteriore ai fatti sub iudice;
il ritrovamento di contabilità e strumentazione adatta al confezionamento in dosi della sostanza nell'abitazione di MA IR all'atto della esecuzione dell'o.c.c.; il sequestro operato a carico di MA RM di grammi 200 di hashish in data 6/3/2019. 2. Gli imputati ricorrono tutti avverso la decisione di condanna, articolando, con separati atti, i seguenti motivi di doglianza. MA RM I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al capo B) d'imputazione; inosservanza degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La pronuncia recepisce acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, pervenendo alla condanna sulla base di meri sospetti e su indizi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. 2 Il sequestro di 200 grammi di hashish ed il ritrovamento di alcune dosi di hashish e cocaina all'interno del circolo in epoca precedente ai fatti di causa sono circostanze che esulano dalla vicenda in esame. Le cessioni di cui si parla in sentenza, poste in essere da persona diversa dal ricorrente, non essendo stata accertata la natura delle cose cedute, non possono essere poste a fondamento della prova della responsabilità dell'imputato. Gli scambi osservati, infatti, sono stati effettuati dal VI e non dall'imputato. II) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente è meritevole della concessione delle attenuanti generiche. Sarebbe censurabile la motivazione espressa dalla Corte di merito in punto di diniego del beneficio. MA IR I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 in relazione ai capi A,B,C,D,E della imputazione); inosservanza degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello ha errato nel valutare le prove utilizzate per la decisione e non ha fatto buon governo dell'art. 192, comma 2, cod. pen. La difesa contesta l'assunto sostenuto dalla Corte di merito, segnalando l'assenza di effettivi riscontri oggettivi alla ricostruzione operata in sentenza. II) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, dpr 309/90 Del tutto inadeguata sarebbe la motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, la decisione è sostenuta da un solo accertamento oggettivo, che ha riguardato un modesto quantitativo di sostanza "leggera" sequestrata al VI;
non vi è alcuna correlazione tra il numero e gli accessi dei presunti acquirenti e l'attività di commercio dello stupefacente addebitata agli imputati;
non è stato accertato l'esatto quantitativo di sostanza smerciato;
non sono state sequestrate somme di danaro e non si è fatto luogo ad accertamenti patrimoniali. III) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione adottata a sostegno del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato. MA ES I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 in relazione ai capi A,B,C,D,E della imputazione); inosservanza degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. 3 Si ripropone, sostanzialmente, il contenuto delle censure elevate dal coimputato MA IR in relazione all'affermazione di responsabilità; si contesta l'adeguatezza e la completezza della motivazione;
si lamenta il cattivo governo dei principi che regolano la prova indiziaria;
si lamenta l'assenza di riscontri oggettivi idonei a sostenere le ipotesi accusatorie elevata a carico del ricorrente. II) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 La difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità. III) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e inosservanza dei criteri di commisurazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto i ricorsi devono essere rigettati. In ordine ai profili attinenti alla responsabilità, gli imputati propongono questioni che possono essere trattate unitariamente, essendo sostanzialmente accomunate dai medesimi argomenti a sostegno. Occorre premettere come le due sentenze di merito conformi abbiano delineato un quadro puntuale e approfondito del contesto in cui è maturata l'indagine che ha coinvolto gli odierni imputati, rammentando come gli attuali ricorrenti gestissero un circolo ricreativo nel quale fu rinvenuta in epoca antecedente ai fatti di causa sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Da tempo, si legge nella sentenza di primo grado - dove è riportata un'analitica descrizione dei fatti che hanno preceduto l'indagine che ha dato luogo alle contestazioni elevate nell'ambito del presente procedimento - la polizia giudiziaria aveva rivolto le sue attenzioni verso i componenti della famiglia MA, gestori del circolo ricreativo "Iurlaro". Nel periodo antecedente alle contestazioni odierne che riguardano precisamente il maggio 2019 - significativi episodi riguardanti la violazione della disciplina in materia di stupefacenti, culminati in arresti e sequestri di sostanza stupefacente, avevano interessato i componenti della famiglia e lo stesso circolo ricreativo. In data 21/03/2018 veniva arrestato MA RM per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. In tale circostanza gli operanti, dopo aver effettuato un servizio di osservazione nei pressi del circolo ricreativo, notavano un costante andirivieni di giovani, alcuni dei quali trovati in 4 possesso di hashish. Fatta irruzione nel locale, sequestravano diverse dosi di hashish e 4 dosi di cocaina. In data 31/08/2018, MA IR (padre di ES e RM) e VI LV venivano denunciati in stato di libertà per il medesimo reato d'illecita detenzione di sostanza stupefacente: gli operanti rinvenivano, all'interno di una vettura parcheggiata poco distante dal circolo, sostanza stupefacente del tipo cocaina (0,4 gr.), mentre all'interno del circolo veniva trovata e sequestrata la somma di euro 265. In data 6/03/2019 veniva nuovamente tratto in arresto MA RM e deferito in stato di libertà il fratello MA ES per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, essendo stati rinvenuti nell'abitazione del primo 2 panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi. In 16/3/2019 veniva tratto in arresto De SO EG perché sorpreso presso il circolo gestito dai MA con un panetto di hashish del peso di grammi 95. In seguito a tali episodi, le forze di polizia provvedevano ad installare una telecamera che riprendeva l'ingresso del circolo. L'attivazione del servizio, iniziato in data 15 aprile 2019, consentiva, si legge nella sentenza impugnata, di acclarare un "incessante andirivieni di clienti, che nell'arco della giornata si alternavano per fare accesso, trattenendosi giusto il tempo per l'acquisto, dinanzi al circolo ricreativo". Si osservavano inoltre taluni episodi di cessione, che sono stati ricondotti, nella ricostruzione offerta in sentenza, a cessioni di sostanza stupefacente del tipo hashish (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata:"i/ 3 maggio 2019 MA ES aveva aperto il circolo ricreativo, mentre VI LV vi si tratteneva all'esterno. Quindi alle 19.19 un giovane con un cappellino nero gli si era avvicinato e il VI aveva prelevato qualcosa dalla tasca e gliela aveva consegnata, Il giovane aveva riposto l'oggetto consegnatogli nel portafogli per poi allontanarsi, mentre alle 19.32 era entrato nel circolo un personaggio abbigliato con una tuta nera, si era fatto consegnare qualcosa dal VI ed era andato via. E ancora, alle 21.32 due giovani erano giunti al circolo, avevano parlato brevemente con il VI, che aveva poi richiamato l'attenzione di MA IR e si era allontanato a bordo dello scooter, per fare ritorno dopo qualche minuto, quando si era diretto verso i predetti giovani, nel frattempo entrati nel circolo. A quel punto MA IR si era affacciato all'esterno del locale e infine i due giovani ne erano usciti, complessivamente impiegando trenta secondi dal rientro del VI"). Sulla scorta di tali emergenze processuali, la Corte di appello ha sostenuto che i tre episodi dimostrassero l'acquisto di stupefacenti da parte degli avventori del circolo, ponendo in evidenza che "nel primo episodio l'avventore non era 5 neanche entrato nel circolo e si era fatto consegnare qualcosa dal VI;
nel secondo lo aveva fatto, era cioè entrato, ma ne era uscito subito dopo avere ricevuto qualcosa dallo stesso VI;
nel terzo i giovani avevano inizialmente interloquito col VI all'esterno del circolo, questi aveva richiamato l'attenzione del MA e si era allontanato per qualche minuto, mentre, nel frattempo, i due si erano portati all'interno, attendendo il rientro del VI, trenta secondi dopo il cui arrivo si erano allontanati, non prima che MA IR desse uno sguardo all'esterno per verificare se tutto fosse tranquillo". Ha poi aggiunto:" Si tratta del più classico protocollo organizzativo della cessione di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, tanto che, correttamente il primo giudice ha argomentato che di quegli episodi, così come degli altri riportati in sentenza, e segnatamente sulla sequenza degli atti come descritti, non v'era una spiegazione alternativa"; In altro passaggio motivazionale della sentenza impugnata si legge:"a nulla vale argomentare che nessuno degli acquirenti sia stato mai perquisito, poiché l'acquisto di sostanza stupefacente emerge aliunde, cioè dalle modalità di avvicinamento degli avventori, del brevissimo tempo di trattenimento fuori dal circolo o al suo interno, dalla consegna di un piccolo oggetto, tale da potere essere riposto in un portafogli, dalla consegna di denaro (spesso anche se non sempre) e dal successivo allontanamento, sovente preceduto dall'affacciarsi di uno dei MA all'esterno per controllare l'assenza di forze di polizia" (così pag. 9 della sentenza). Ebbene, la motivazione offerta dalla Corte di merito non soffre dei vizi lamentati dai ricorrenti. Il convincimento che gli scambi osservati avessero ad oggetto sostanza stupefacente si fonda su argomentazioni che rispettano i canoni della prova indiziaria, di cui i giudici di merito, diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, hanno fatto buon governo. Occorre precisare, in punto di diritto, che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto, attraverso un procedimento c:onoscitivo, di tipo deduttivo, fondato su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane,. alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato al fatto ignoto da provare da un elevato grado di probabilità. Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati più volte enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineandosi, innanzitutto, che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, corrispondenti a circostanze fattuali non dubbie, non ipotetiche e non congetturali (Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, Rv. 193407; Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, 6 P.M. in proc. Pinto, Rv. 245606). Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi nelle premesse, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicita indicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che subordina alla ricorrenza di tali requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta. Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utiiizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili, verificando se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili). Ne discende che l'esame circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità si esplica attraverso il controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo che viene esercitato alla luce dei consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale, con esclusione di ogni forma di accertamento che si traduca in una ripetizione della esperienza conoscitiva del giudice di merito (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826). Venendo al caso in esame, in considerazione di tali principi, deve ritenersi che le valutazioni espresse dai giudici di merito, che hanno attribuito un carattere di gravità, precisione e concordanza agli elementi indiziari presi in considerazione, siano idonee a superare il vaglio demandato alla Corte di legittimità. Non è privo di significato il fatto che l'indagine sia stata preceduta da numerosi sequestri di sostanza stupefacente a carico dei componenti della famiglia MA e che, all'interno del circolo, poco prima dell'avvio delle videoregistrazioni innanzi al locale, siano state sequestrate diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Si tratta di elementi certi, volti a corroborare la ricostruzione dei giudici di merito, in base alla quale il circolo ricreativo gestito dai ricorrenti fungeva da base per lo smercio di hashish. Che le cessioni osservate dagli operanti avessero ad oggetto sostanze stupefacenti, è circostanza desunta in modo logico dalle modalità della condotta serbata dagli avventori, adeguatamente messa in luce nei passaggi motivazionali riportati sopra. Altrettanto significativa è la circostanza del ritrovamento, all'atto della 7 notifica dell'o.c.c., di una contabilità e di materiale idoneo al c:onfezionamento in dosi di sostanza stupefacente nell'abitazione di MA IR. I rilievi difensivi sul punto sono destituiti di fondamento: del tutto generiche e prive di efficacia disarticolante sono le argomentazioni svolte nei rispettivi ricorsi. Le difese tendono a dimostrare l'inidoneità degli elementi raccolti attraverso la riproposizione di aspetti già adeguatamente vagliati in sede di merito e disattesi con congrua motivazione (mancato controllo degli acquirenti, mancato rinvenimento delle dosi cedute, assenza di una visione chiara delle dosi cedute nelle immagini registrate). Si tratta di rilievi che hanno trovato compiuta risposta in motivazione, non suscettibili di incrinare la validità del costrutto argomentativo della sentenza impugnata. D'altro canto, numerose sentenze di questa Corte hanno ribadito che, ai fini della dimostrazione del reato di cui all'art, 73 d.P.R. 309/90, non è necessario che sia rinvenuta e sequestrata la sostanza stupefacente oggetto di commercio o di detenzione illecita (cfr. Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009, Palmerini, Rv. 245738: "La prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo desumersi da altre risultanze probatorie"). Inconferente è il richiamo al vizio del travisamento della prova, prospettato nei ricorsi con riferimento al contenuto delle immagini delle videoriprese: si sostiene che il vizio sia consistito nell'avere ritenuto provato lo spaccio dello stupefacente sulla base della visione delle immagini registrate, dalle quali non emerge la prova che oggetto delle cessioni fosse la sostanza stupefacente. Il rilievo è eccentrico. Il vizio del travisamento della prova ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. I giudici di merito hanno ritenuto che i comportamenti ripresi, unitamente alle ulteriori circostanze rappresentate in motivazione, costituissero elementi gravi, precisi e concordanti della responsabilità degli imputati. 2. Passando all'esame delle singole posizioni si osserva quanto segue. Quanto alla posizione di MA RM: le doglianze in tema di responsabilità dell'imputato sono infondate. Si richiamano in proposito le argomentazioni svolte nel paragrafo che precede della presente trattazione in diritto. In punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, (motivo secondo di ricorso), la Corte di merito ha evidenziato che non si individuano in atti elementi di positiva valutazione idonei a consentire il riconoscimento del beneficio. Nella parte riguardante il trattamento sanzionatorio ha posto anche in rilievo che l'imputato è gravato da un recente precedente 8 specifico e che i fatti, attesi i quantitativi di sostanza smerciati e le modalità della condotta, sono indicativi di legami con "spacciatori di maggiore calibro". Secondo consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). Esse hanno lo scopo di estendere la possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato solo in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (così Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900). Le argomentazioni prodotte in sentenza, rispettose dei principi espressi ripetutamente in questa sede, sono genericamente avversate nel ricorso. In ordine all'entità della pena, di cui si duole la difesa, occorre rammentare come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. La Corte di merito, nella parte della sentenza dedicata alla commisurazione della pena, ha adeguatamente giustificato la scelta di infliggere una sanzione superiore al minimo edittale. La censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 3. Quanto alla posizione di MA IR: in relazione alle doglianze che attengono alla responsabilità dell'imputato, si richiamano le argomentazioni in precedenza illustrate (cfr. paragrafo 1 della parte in diritto). In ordine al secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R 309/90, è d'uopo rilevare come la Corte di merito abbia espresso sul punto una motivazione adeguata. 9 Alla luce delle risultanze in atti, ha ritenuto che la condotta non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività. A questo proposito sono state poste in rilievo la reiterazione delle cessioni, le modalità "professionali" di conduzione dell'attività di smercio dello stupefacente ed il fatto che gli imputati avessero stabilito all'interno del circolo una vera e propria "centrale di spaccio" (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata: «I MA infatti avevano funzionalizzato la disponibilità del circolo privato, trasformandolo in una vera e propria "centrale di spaccio", cioè una "piazza" nota a numerosi acquirenti, che vi si recavano per effettuare rifornimento di hashish e lo ricevevano secondo i protocolli innanzi richiamati. Protocolli che risultavano già collaudati all'avvio delle indagini e che facevano degli appellanti affidabili punti di riferimento per la clientela. Né vale sostenere che si trattasse di un circolo privato e non pubblico, al quale potevano accedere solo i soci, essendo evidente che la coincidenza fra una centrale dì spaccio e un circolo privato rendeva la prima agevolmente individua bilé a chiunque, consentendo agli imputati dì cedere un maggior numero di dosi. In altri termini, si trattava dì un'attività professionale, gestita con accuratezza e con individuazione di stratagemmi idonei ad evitare servizi di osservazione ed eventuali perquisizioni. A ciò deve aggiungersi la continuità dell'attività criminale, comprovata dal suo protrarsi lungo l'intero periodo di funzionamento della telecamera, oltre che già in essere all'avio delle indagini"). Le argomentazioni poste a fondamento del decisum fanno buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, l'art. 73, comma quinto, del D.P.R. n. 309/90 introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di minima offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo della sostanza, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione). Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), la quale, oltre ad avere affermato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 - 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto. La motivazione, supportata da puntuali richiami alle emergenze probatorie, non è, dunque, meritevole di essere censurata ed il richiamo contenuto nel 10 ricorso al sequestro effettuato in data 9/5/2019, riguardante un quantitativo modesto di hashish, non è idonea a disarticolare il costrutto argomentativo. In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo terzo di ricorso), la Corte di merito, oltre ad avere constato l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei alla concessione del beneficio, ha valorizzato, in diversi passaggi motivazionali, la negativa personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti anche di natura specifica) e la gravità dei fatti. La motivazione è del tutto adeguata alla luce dei consolidati principi stabiliti in questa sede (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»). In ordine all'entità della pena, di cui si duole la difesa, occorre rammentare come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di c:ui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. La Corte di merito, nella parte della sentenza dedicata alla commisurazione della pena, ha adeguatamente giustificato la scelta di infliggere una sanzione superiore al minimo edittale. La censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 4. Quanto alla posizione di MA ES: in relazione alle doglianze che attengono alla responsabilità dell'imputato, si richiamano le argomentazioni in precedenza illustrate (cfr. paragrafo 1 della parte in diritto). In ordine al secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è d'uopo 11 rilevare come la Corte di merito abbia espresso una motivazione adeguata sul punto. Alla luce delle risultanze in atti, ha ritenuto che la condotta ascritta all'imputato non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività. A questo proposito sono state poste in rilievo la reiterazione delle cessioni, le modalità "professionali" di conduzione dell'attività di smercio dello stupefacente ed il fatto che gli imputati avessero stabilito all'interno del circolo una vera e propria "centrale di spaccio" (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Le argomentazioni poste a fondamento del decisum fanno buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, l'art. 73, comma quinto, del D.P.R. n. 309/90 introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di minima offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo della sostanza, s2 dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione). Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), la quale, oltre ad avere affermato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 - 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto. In tema di trattamento sanzionatorio (motivo terzo di ricorso) la Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine ai criteri di commisurazione della pena adottata. Come già detto in precedenza, la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito. Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione, la quale deve risultare immune da vizi logici. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 12 La sentenza è assistita da conferente apparato argomentativo anche in relazione all'aspetto riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito rilevato l'assenza di positivi elementi idonei a consentire la concessione del beneficio. Oltre a ciò, in diversi passaggi motivazionali si è posta in evidenza la gravità dei fatti - per modalità di attuazione - e la pervicacia nella commissione dei reati. Si tratta di adeguata motivazione, non meritevole di essere censurata in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01, già richiamata in precedenza). 5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 24 novembre 2022