Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Quando venga messa in dubbio la natura autonoma di un rapporto di lavoro, può essere data allo stesso una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalle parti al momento della stipulazione del contratto solo a seguito di verifica della realizzazione nel concreto svolgimento del rapporto della subordinazione, intesa quale vincolo personale che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, da valutare in correlazione alla natura delle prestazioni e, in particolare, della eventuale loro caratterizzazione intellettuale o professionale. (Nella specie l'INPS, nel contestare il diritto di un assicurato ad accedere al pensionamento di anzianità, aveva dedotto la natura subordinata del rapporto, dalle parti qualificato come autonomo, instaurato dalle stesse dopo la risoluzione di un precedente rapporto di lavoro subordinato; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, senza adeguatamente valutare gli elementi inerenti alla sussistenza o meno di un vincolo d'orario e di un potere disciplinare e alla determinazione del corrispettivo, aveva valorizzato, nel senso della subordinazione, la specificità delle direttive tecniche riguardanti l'attività di progettazione industriale che costituiva l'oggetto delle prestazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente
Dott. Alberto Spanò Cons. relatore
Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere
Dott. Francesco Antonio Maiorano Consigliere
Dott. Pasquale Picone Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI IS, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso l'avv. Piera Cartoni Moscatelli, che, unitamente all'avv. Stefano Bontempo lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
contro
INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 744/96 in data 11 - 26 ottobre 1996;
e contro la società ABB ADDA S.p.A., non costituita;
- intimata -
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 marzo 1999 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Piera Cartoni Moscatelli per il ricorrente e Carlo De Angelis per l'INPS;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 139/96 in data 13 marzo - 2 aprile 1996 il Pretore di Lecco, così disattendendo la domanda proposta da NI IS avverso l'INPS, accertava la subordinazione nell'attività prestata dal medesimo presso la società ABB ADDA S.p.A., e, in accoglimento di domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto, condannava il predetto al pagamento della somma di lire 48.512.352, con interessi legali e rivalutazione, quale rimborso del trattamento pensionistico di anzianità indebitamente percepito.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 744/96 in data 11 - 26 ottobre 1996, respingeva il gravame proposto dal NI. Osservava al riguardo che i due contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per un periodo di mesi sei ciascuno presso la stessa Società ove era stata svolta attività lavorativa subordinata fino alle dimissioni, seguite dalla fruizione di pensione di anzianità, presentavano le caratteristiche della dipendenza tecnico - gerarchica dal datore di lavoro e della permanente disponibilità a seguirne le direttive. Valorizzava gli elementi desumibili dalla circostanza che il NI era tenuto a seguire le istruzioni a lui impartite sotto il profilo tecnico ed ancora che oggetto del contratto non era il risultato, cioè la predisposizione di un progetto, ma la semplice erogazione di attività tecnica, atteso che il compenso era commisurato non già al risultato finale ma alla quantità e qualità del lavoro prestato, essendone prevista anzi la proporzionale riduzione in caso di anticipata risoluzione del rapporto. Riteneva quindi non rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto l'assenza di vincolo d'orario e di soggezione al potere disciplinare. Escludeva altresì la sussistenza di prova adeguata in ordine alla sottoscrizione dei progetti da parte del NI, facendo constare che gli stessi recavano firme non leggibili.
Propone ricorso per cassazione il NI con un solo motivo. Non si costituisce la società ABB ADDA S.p.A..
Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, variamente articolato, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge ed ancora l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo, con riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di subordinazione, all'omessa considerazione della volontà delle parti, all'errata applicazione dei principi in tema di onere della prova. In particolare si censura la mancata valorizzazione degli elementi desumibili dall'assenza di vincolo d'orario, dallo svolgimento dell'opera a domicilio con strumenti propri, ed ancora ci si duole del rifiuto ad ammettere ulteriore istruttoria in ordine al risultato concreto della collaborazione nonché della mancata verifica di sottoscrizioni su progetti che il ricorrente indicava come proprie. Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano. Si richiama preliminarmente l'orientamento di questo Supremo Collegio nel senso che "nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, è censurabile, in sede di legittimità, soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti applicati dal giudice del merito, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in Cassazione, se correttamente motivato, la valutazione delle circostanze - fra le quali rientra, ancorché privo di efficacia vincolante, anche il "nomen iuris" adoperato dalle parti - ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale" (Sez. Lav., sent. n. 9483 del 11-08-1992, nello stesso senso tra le tante Sez. Lav., sent. n. 3634 del 08-04-1998, Sez. Lav., sent. n. 894 del 29-01-1998, Sez. Lav., sent. n. 84 del 08-01- 1993). La denunciata sentenza richiama il principio posto dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio nel senso che può essere data al rapporto di lavoro una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalle parti solo a seguito di verifica che l'elemento della subordinazione si è realizzato nel concreto svolgimento del rapporto.
Fa altresì proprio il principio, del pari elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che è determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, correlata peraltro alla natura delle prestazioni - assumendo rilievo sotto tale profilo la natura intellettuale e professionale delle stesse (Cass., Sez. Lav., sent. n. 2370 del 04-03-1998). Da tali premesse trae la conclusione, che questa Corte non condivide, essere "incompatibile con lo svolgimento della prestazione intellettuale in regime di autonomia la completa sottomissione del lavoratore alle direttive tecniche altrui: la necessità che il lavoratore segua, nella redazione di un progetto, le istruzioni tecniche del committente evidenzia in modo inequivocabile che oggetto della prestazione intellettuale richiesta non è il risultato da raggiungere con l'impiego di cognizioni proprie e a proprio rischio, ma la semplice attività di attuazione di direttive tecniche altrui". L'argomentazione cela una petizione di principio attesa la palese equivalenza delle formule "direttive tecniche" e "istruzioni tecniche", indicative entrambe, se riferite ad un'attività di tipo intellettuale e non esclusivamente manuale, delle specifiche cui l'attività richiesta dovrà soddisfare.
Invero non è ipotizzabile che si affidi una progettazione industriale senza un preciso riferimento allo scopo concreto che si vuole conseguire e l'opera prestata dall'odierno ricorrente tanto rispondeva a tali esigenze da essere trasfusa in progetti per la realizzazione di un interruttore per alta tensione, poco importa se firmati dal medesimo o da altri.
Alla luce di tali rilievi non è dunque possibile desumere la sussistenza di un rapporto di natura subordinata dalla deposizione testimoniale trascritta in sentenza, nel senso che l'odierno ricorrente "era tenuto ad eseguire le indicazioni tecniche che io [il teste FO e i miei collaboratori gli davamo. Tali indicazioni a volte erano di massima, altre volte erano molto specifiche. In sostanza il NI era tenuto da un punto di vista tecnico a fare quello che dicevamo noi. Nel contrasto fra le diverse opinioni è chiaro che prevaleva la nostra opinione".
Ed invero, atteso che l'opera svolta dall'odierno ricorrente riguardava appunto la realizzazione di un ben preciso congegno è del tutto normale che l'impresa che intendeva utilizzare (o cedere ad altri) detto meccanismo, seguisse lo svolgimento - della progettazione e desse di volta in volta direttive più o meno specifiche, in relazione a criteri tecnici e industriali che non possono essere delegati sic et simpliciter ad un terzo, sia esso dipendente o professionista.
Del pari non condivisibile è l'affermazione che la circostanza del pagamento "previa verifica della quantità e qualità del lavoro svolto" dimostrerebbe come oggetto del contratto non fosse il risultato, individuato nella predisposizione del progetto, ma la semplice erogazione di attività tecnica, essendo invece del tutto normale che il corrispettivo del lavoro autonomo sia determinato dopo la verifica dell'impegno richiesto in concreto per l'espletamento. Attesa l'irrilevanza degli elementi che il Tribunale ha ritenuto risolutivi, si impone dunque una diversa valutazione dei dati acquisiti, in particolare l'inesistenza di vincolo di orario e di potere disciplinare da parte della ABB ADDA S.p.A. nonché le modalità di determinazione del corrispettivo, con riferimento alle circostanze riferite nella parte motiva dell'impugnata sentenza e non contestate dalle parti, che "il NI svolgeva la propria prestazione tecnica a favore della ABB ADDA a casa, senza vincolo di orario, recandosi periodicamente in azienda per sottoporre il risultato del proprio lavoro al giudizio dello NI e dei suoi collaboratori dai quali riceveva indicazioni tecniche precise a cui attenersi nella redazione ed eventuale modificazione del progetto. Veniva retribuito periodicamente, come da contratto, previa verifica della quantità e qualità del lavoro svolto non assumendo responsabilità in ordine al risultato del proprio lavoro e non essendo soggetto al potere disciplinare di alcuno". L'impugnata sentenza va dunque cassata, con rinvio ad altro giudice di egual grado, che si designa nel Tribunale di Como, per una nuova valutazione, nei termini sopra indicati.
Detto Tribunale deciderà anche in ordine alle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese al Tribunale di Como.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999