Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2002, n. 31011
CASS
Sentenza 18 giugno 2002

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Per rifiuto, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, restando irrilevante se ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il suo recupero e, inoltre, prescindendosi da ogni indagine sull'intenzione del detentore che abbia escluso ogni riutilizzazione economica della sostanza o dell'oggetto da parte di altre persone (nella specie, la Corte ha negato che potessero rientrare nella nozione di rifiuto due opifici industriali dismessi e abbandonati, che peraltro non presentavano cedimenti o dispersioni nel suolo delle strutture o dei materiali che li componevano).

Commentario1

  • 1RIFIUTI: Fibre d’amianto, demolizione e sicurezza.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 11/05/2018), Sentenza n.31398 RIFIUTI – Gestione di categorie particolari di rifiuti – Rifiuti di amianto – Raccordo della disciplina ordinaria con le discipline speciali – Sussistenza delle condizioni di legge – Onere della prova circa – Assenza di esecuzione di prove sul coefficiente di dispersione delle fibra – Artt. 183, 227, 256 e 265 d. Lgs. 152/2006. In tema di rifiuti contenenti amianto, la disciplina generale dei rifiuti è applicabile in tutti i casi non disciplinati in modo specifico dalla legge. L'applicazione di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti fa sì che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2002, n. 31011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31011
Data del deposito : 18 giugno 2002

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