Sentenza 13 novembre 2001
Massime • 1
In tema di mutamento di destinazione d'uso di immobili, a seguito della modifica dell'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ad opera dell'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore regionale ha il potere di stabilire per quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti si renda necessario un regime concessorio (assistito da sanzione penale) e per quali altri un regime autorizzatorio (assistito da sanzione amministrativa). Conseguentemente in relazione alla legge regionale Toscana 14 ottobre 1999 n. 52 sono soggette a concessione, oltre alle nuove edificazioni, le addizioni volumetriche di edifici preesistenti a meno che non si tratti di volumi tecnici e pertinenziali, mentre sono soggette ad attestazione di conformità tutti i mutamenti da una categoria all'altra delle previste destinazioni funzionali, realizzati o meno con opere edilizie che non ricadano nella previsione concessoria di cui sopra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2001, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 13/11/2001
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - N. 3039
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 27912/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IP LI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 29.3.2001 dalla corte d'appello di Firenze. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 29.3.2001 la corte d'appello di Firenze, eccetto che per la concessione dell'ulteriore beneficio della non menzione, ha confermato quella resa il 25.1.2000 dal tribunale di Livorno, che aveva dichiarato LI PI colpevole del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, per aver realizzato senza concessione edilizia lavori di ristrutturazione di un magazzino di sua proprietà, cambiandone la destinazione a uso abitativo, e per l'effetto l'aveva condannato alla pena di cinque giorni di arresto e lire 7.000.000 di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale.
La corte ha osservato che, anche a seguito della modifica dell'ultimo comma dell'art. 25 legge 47/1985 introdotta dalla legge 662/1996, il mutamento di destinazione d'uso costituisce mero illecito amministrativo soltanto quando sia esclusivamente "funzionale", ossia si realizzi senza nuove opere edilizie, mentre quando è anche "materiale" - come nel caso di specie, in cui sono stati effettuati vari interventi edilizi - è necessaria la previa concessione edilizia.
2 - Il PI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi a sostegno, appresso esposti e valutati.
Motivi della decisione
3 - Col primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione e travisamento delle risultanze processuali, sostenendo che la sentenza impugnata non ha spiegato perché quella che era la semplice realizzazione di un bagno e di una cucina dovesse qualificarsi come "completa ristrutturazione di un magazzino con cambio di destinazione ad appartamento di civile abitazione".
La censura è infondata, giacché i giudici di merito hanno accertato il carattere di ristrutturazione dell'intervento realizzato e il mutamento della destinazione d'uso da rurale ad abitativo, con una motivazione logica e congrua, incensurabile in questa sede.
4 - Col secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza della norma incriminatrice, nonché della legislazione regionale toscana emanata in materia, e assoluta carenza o illogicità di motivazione sul punto.
In breve sostiene che, ammesso e non concesso il cambio della destinazione a uso abitativo, la ristrutturazione restava soggetta alla semplice attestazione di conformità prevista dall'art. 4 della legge Regione Toscana n. 52/1999, cui rinvia l'ultimo comma dell'art.25 legge 47/1985.
Il motivo è fondato.
Il testo originario dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28.2.1985 n. 47 (semplificazione delle procedure) disponeva testualmente:
"La legge regionale stabilisce, altresì, criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, delle destinazioni d'uso degli immobili nonché dei casi in cui per la variazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco. La mancanza di tale autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto."
La legge statale, quindi, attribuiva alla legge regionale il compito generico di fissare per i comuni i criteri ai quali attenersi per eventualmente disciplinare le destinazioni d'uso e i mutamenti delle destinazioni stesse. Ma la potestà legislativa regionale doveva essere esercitata nel rispetto dei principi fondamentali, che, per quanto riguarda il tema di cui trattasi, erano stati generalmente individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nei seguenti:
- i mutamenti di destinazione d'uso effettuati con opere edilizie (c.d. mutamenti materiali) erano sottoposti a concessione edilizia (arg. ex art 7, comma 1, e art. 8, comma 1, legge 47/1985);
- i mutamenti di destinazione d'uso effettuati senza opere edilizie (c.d. mutamenti meramente funzionali) potevano essere assoggettati solo ad autorizzazione, quando il comune avesse fatto uso del suo potere di disciplinare la materia, con gli strumenti di pianificazione urbanistica, relativamente ad ambiti territoriali determinati.
Ma il legislatore statale è intervenuto nuovamente sulla materia con l'art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996 n. 662, il quale ha riformulato il testo dell'ultimo comma dell'art. 25 nel modo seguente:
"Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione".
A questo punto non può negarsi che il legislatore statale ha voluto espressamente rideterminare i principi fondamentali che le leggi regionali devono rispettare nella soggetta materia, derogando così, con una specifica norma, ai principi fondamentali esplicitamente o implicitamente desumibili dalla normativa statale previgente. In particolare, ha conferito al legislatore regionale il potere di stabilire un regime concessorio (assistito da sanzione penale) anche per i mutamenti puramente funzionali, o viceversa di stabilire un regime autorizzatorio (assistito, come noto, solo da sanzione amministrativa) anche per i mutamenti materiali della desinazione d'uso.
Erra perciò la sentenza impugnata laddove afferma che "anche dopo l'entrata in vigore della legge 23.12.1996 n. 662, il mutamento di destinazione d'uso costituisce mero illecito amministrativo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 legge 47/1985, solo quando sia esclusivamente 'funzionale', ossia si realizzi senza l'esecuzione di opere edilizie;
mentre, qualora tale mutamento si sia realizzato attraverso opere che comportino la modificazione totale dei locali, è necessaria la concessione edilizia".
Siffatta affermazione ignora completamente il contenuto delle leggi regionali emanate in virtù della nuova formulazione dell'articolo 25 citato.
In particolare, la legge regionale della Toscana n. 52 del 14.10.1999, dopo aver distinto in via generale le trasformazioni urbanistiche ed edilizi soggette a concessione edilizia e le opere soggette ad attestazione di conformità (a sua volta attuabile mediante un'autorizzazione comunale o mediante una semplice denunzia di inizio dell'attività) (art. 2), elenca nell'art. 3 e nell'art. 4 i due distinti tipi di intervento.
Tra le trasformazioni edilizie soggette a concessione elenca gli interventi di nuova edificazione e le addizioni volumetriche non assimilate alla ristrutturazione edilizia, di cui appresso (lettere a) ed f) dell'art. 3).
Tra le opere e gli interventi soggetti ad attestazione di conformità, come tali sottratti al regime concessorio ed esclusi dalla sanzione penale, l'art. 4 specifica, tra l'altro:
- i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili realizzati attraverso il passaggio da una all'altra delle categorie funzionali specificate da altra legge regionale, e cioè residenziale, industriale e artigianale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale, pubblica o di interesse pubblico, agricola e connessa, a parcheggio, verde privato (art. 4 L.R. 23.5.1994 n. 39), anche se non accompagnati da opere edilizie;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti - in linea con la nozione recepita nella legge statale - come quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono espressamente anche la demolizione con fedele ricostruzione (cioè con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico), la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, le addizioni per realizzare servizi igienici, volumi tecnici e autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto per renderlo abitabile (senza costituire nuove unità immobiliari).
Se ne deve dedurre che restano soggette a concessione le nuove edificazioni, nonché le addizioni volumetriche di edifici presistenti, a meno che non si tratti di addizioni realizzate per c.d. volumi tecnici, servizi igienici o altre pertinenze, per le quali basta l'attestazione di conformità. Mentre sono soggetti ad attestazione di conformità tutti i mutamenti da una categoria all'altra delle destinazioni funzionali previste, realizzati con o senza opere edilizie, a meno che - evidentemente - queste opere non richiedano per se stesse la concessione edilizia secondo i predetti criteri.
Una disciplina regionale siffatta sembra rispettosa dei principi fondamentali stabiliti nelle leggi statali, giacché il principio generale che richiede la concessione sindacale per ogni trasformazione edilizia del territorio comunale (art. 1 della legge 28.1.1997 n. 10) è derogato ovvero limitato dalla previsione del semplice regime autorizzatorio per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti (art. 7, comma 2, lett. a) legge 25.3.1982 n. 94), nonché dalla irrilevanza edilizia, ai fini del regime concessorio, delle cubature accessorie, dei volumi tecnici, della distribuzione interna delle singole unità abitative (art. 8 comma 2 legge 47/1985) e delle opere interne (art. 26 stessa legge). È vero che la irrilevanza edilizia delle opere interne è espressamente limitata in quest'ultima norma a quelle che non modifichino la destinazione d'uso; ma è altrettanto vero che quest'ultima limitazione è ora vanificata dalla speciale norma dell'ultimo comma dell'art. 25, successivamente introdotta con la novella del 1996, che espressamente prevede la possibilità (attraverso la legislazione regionale) che sia escluso il regime concessorio anche per i mutamenti di destinazione implicanti opere edilizie.
5 - A questo punto, per le ragioni dette, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per motivazione illegittima, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello fiorentina, al fine di accertare in concreto se l'intervento edilizio eseguito dal PI rientrasse o meno nell'ambito della ristrutturazione edilizia assoggettata dalla legge regionale alla sola attestazione di conformità. Ma ai sensi dell'art. 129 c.p.p. va dichiarata pregiudizialmente la prescrizione del reato, giacché questo risulta commesso nei primi mesi del 1997, e successivamente accertato in data 16.5.1997, sicché il periodo prescrizionale massimo deve ritenersi esaurito - secondo il principio in dubio pro reo - entro il primo semestre del corrente 2001.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2002