Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2001, n. 23
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Sentenza 13 novembre 2001

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In tema di mutamento di destinazione d'uso di immobili, a seguito della modifica dell'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ad opera dell'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore regionale ha il potere di stabilire per quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti si renda necessario un regime concessorio (assistito da sanzione penale) e per quali altri un regime autorizzatorio (assistito da sanzione amministrativa). Conseguentemente in relazione alla legge regionale Toscana 14 ottobre 1999 n. 52 sono soggette a concessione, oltre alle nuove edificazioni, le addizioni volumetriche di edifici preesistenti a meno che non si tratti di volumi tecnici e pertinenziali, mentre sono soggette ad attestazione di conformità tutti i mutamenti da una categoria all'altra delle previste destinazioni funzionali, realizzati o meno con opere edilizie che non ricadano nella previsione concessoria di cui sopra.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2001, n. 23
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23
    Data del deposito : 13 novembre 2001

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