Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14878 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
CC. 64485 ESENTE DA REGISTRAZIONE PUBBLICA ITALIANA .AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA TRIBUTARIA 148 78/01 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 IN NOM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria VALUTAZ AUTOMATICA M FAB BUCATI EXART. 52 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DPR 131/1986 R.G.N. 8398/99Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 30062 Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 11/12/02 Dott. Stefano BIELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 64485 RA CIRO, IN ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI S. COSTANZA 38, presso lo studio degli avvocati RUOTOLO CARMINE, RUOTOLO EMILIO, che li difendono giusta procura in calce;
ricorrenti - ih
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente - 4604 avverso la sentenza n. 220/98 della Commissione -1- tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 10/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Stefano BIELLI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato RUOTOLO che ha chiesto l'accoglimento di entrambi i motivi del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Umberto APICE che ha l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In relazione alla vendita di un appartamento in Capri effettuata con atto per notar Saggese del 15 giugno 1986, registrato all'Ufficio del registro di Castellammare di Stabia il 3 luglio 1986 al n. 4303, tale Ufficio emetteva, nei confronti dei venditori, i coniugi CI RA ed NA IN, un avviso di accertamento con cui elevava, ai fini INVIM, il valore finale dell'immobile da L. 50 milioni a L. 200 milioni. I coniugi impugnavano l'atto davanti alla Commissione tributaria di 1° grado di Napoli, deducendo l'insufficiente motivazione e l'infondatezza dell'accertamento ed invocando (con nota ex art. 19-bis del d.P.R. n. 636 del 1972) l'applicabilità della valutazione automatica della rendita catastale, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986. Il giudice adito, con sentenza n.211/12/96, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo del 20% il valore accertato dall'Ufficio. Con sentenza del 10 dicembre 1998, la Commissione tributaria regionale della Campania, nel rigettare l'appello proposto dai contribuenti e nel dichiarare inammissibile quello proposto dall'Ufficio, rilevava l'inapplicabilità, nella specie, della valutazione automatica di cui all'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, essendo mancata l'apposita istanza delle parti all'Ufficio accertatore nel termine di 60 giorni dalla data dell'avviso di accertamento. Avverso tale sentenza propongono ricorso i coniugi RA, adducendo due motivi. Resiste con controricorso il MINISTERO DELLE FINANZE. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- I ricorrenti, con due motivi intimamente connessi, si dolgono che la sentenza impugnata abbia asserito, seccamente e senza indicare la norma applicata, che la valutazione automatica in base alla rendita catastale "è resa efficiente su istanza di parte all'Ufficio (...) nel termine di 60 gg. dalla data dell'avviso di accertamento;
(...) adempimento non (...) assolto dai 3 contribuenti". Tale asserzione, infatti, da un lato violerebbe l'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione all'epoca vigente (unica norma applicabile nella specie); dall'altro non darebbe conto del punto decisivo della controversia, costituito dalla iscrizione a catasto dell'unità immobiliare, confermata dall'UTE anche dopo la denuncia di una piccola variazione e richiamata nell'atto di compravendita (come a suo tempo documentato in giudizio), con rendita catastale tale da impedire, ai sensi della norma citata, la rettifica di valore dell' immobile da parte dell'Ufficio. 2.- Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art.52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 (applicabile ratione temporis all'atto di compravendita per cui è causa, come è incontroverso in giudizio), non sono sottoposti a rettifica il valore ed il corrispettivo dei fabbricati iscritti in catasto con attribuzione di rendita, ove sia dichiarato in misura non inferiore a quella risultante dall'applicazione di un moltiplicatore (all'epoca 80) al reddito risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito. La norma non prevede alcuna specifica istanza degli interessati, a differenza dell'ipotesi di fabbricati non iscritti nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, regolata specificamente dall'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 154 del 1988, in relazione alla quale è prevista la dichiarazione dei contribuenti di volersi avvalere di tale disciplina, con onere a loro carico di produrre al competente Ufficio del registro - entro un termine di decadenza di 60 giorni, computato secondo le varie decorrenze specificate dalla legge - la ricevuta di presentazione della domanda di voltura della specifica istanza di attribuzione di rendita catastale, a quella allegata. Da parte del giudice regionale non è stata, dunque, motivata - per il caso di specie, relativo ad un fabbricato iscritto nel catasto edilizio urbano con rendita già attribuita la ragione della non applicazione della norma invocata dai contribuenti, né è stato precisato da quale disposizione possa trarsi la norma applicata in sua vece ( onere di domanda entro 60 giorni). Non appare, poi, fondata l'obiezione del controricorrente, che ha eccepito l'inapplicabilità del citato art. 52,in ragione di un ampliamento del fabbricato, che, benché ritenuto irrilevante dall'U.T.E., tuttavia ben avrebbe 4 ----- - potuto considerarsi rilevante dall'Ufficio del registro e, quindi, ai fini dell'applicazione del suddetto art., comportare la mancanza di rendita. E', infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte che, qualora la situazione di fatto dell'immobile sia stata modificata rispetto alla classificazione catastale, l'indicazione nell'atto di compravendita del valore determinato in modo automatico ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, non preclude all'Amministrazione finanziaria di provvedere (mediante avviso di accertamento) alla valutazione dell'immobile stesso, a norma dell'art. 51 dello stesso d.P.R., in base al valore venale in comune commercio (v., ex plurimis: Cass., n. 11325 del 2001; n. 12789 del 2001; n. 13978 del 2001). Tuttavia, il giudice di appello non ha affatto preso in considerazione tale aspetto, in ordine al quale avrebbe comunque dovuto considerare che la valutazione automatica in questione si sarebbe dovuta tener ferma, ove il contribuente avesse ritualmente denunciato all'Ufficio tributario competente la variazione dello stato del fabbricato implicante mutamento della consistenza, categoria o classe catastali ed avesse dichiarato nell'atto di compravendita le predette variazioni e la loro avvenuta denuncia, con la precisazione che sino alla data della stipula non erano stati adottati provvedimenti di nuovo classamento o di attribuzione di nuova rendita (v. Cass., n. 5936 del 2001). Esame, questo, tanto più doveroso, in quanto i ricorrenti avevano allegato e, a loro dire, documentato in giudizio la dichiarata irrilevanza, ai fini catastali, secondo l'U.T.E., delle variazioni, regolarmente denunciate, con apposita scheda. Viceversa, la motivazione della decisione impugnata si limita a rilevare l'inosservanza, da parte dei contribuenti, di un non meglio precisato termine di 60 giorni per la domanda di applicazione della valutazione automatica (rilievo, si noti, non sufficiente, per la sua laconica formulazione, neppure in relazione alla ben più complessa disciplina della valutazione dei fabbricati sprovvisti di rendita). 3.- Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la . . liquidazione delle spese, að altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania. Così deciso l'11 dicembre 2002, nella camera di consiglio della sezione tributaria. Super Bill, tensore Il consigliere estensore GOR Il Presidente༦༨༠ ༽༢༩པའ་ས N O ZI A S S A IL CANCELLIERE C C frets DEPOSITATO,IN CANCE LERIA 6 OTT. 2003 Amaido Casand Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldin Casano