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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/09/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 7556/2024 tra
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Sandro Imperlini Parte_1 C.F._1
-intimante opposta -
contro
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Fulvio Nicola CP_1 C.F._2
Ferreccio
-intimata opponente-
CONCLUSIONI
- Per parte intimante-opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare:
- dichiarare la risoluzione – cessazione del contratto di comodato precario verbale senza determinazione di scadenza non registrato stipulato con ed avente ad CP_1 oggetto immobile sito in Camogli Via Aurelia n. 58/B di proprietà de SI.ra ; Parte_1
NEL MERITO, contrariis reiectis
- ordinare alla , e/o suoi aventi causa, l'immediata riconsegna del bene CP_1 immobile sito in Camogli Via Aurelia n. 58/B di proprietà de SI.ra ; Parte_1
- condannare la controparte al pagamento di indennità – canone pro medio CP_1 mese per il protrarsi della occupazione dalla data di intimazione sino al rilascio nella misura da liquidarsi in via equitativa secondo i parametri di mercato;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre ad IVA e CPA. - Per parte intimata-opponente:
“Voglia il Tribunale di Genova contrariis reiectis e previe le pronunce tutte del caso:
- respingere le domande attoree perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti. Con vittoria di compensi professionali e spese”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione notificata il 13 giugno 2024, citava a Parte_1 CP_1 comparire avanti a codesto Tribunale per la pronuncia della convalida dello sfratto per finito comodato d'uso gratuito.
A sostegno della propria domanda, l'intimante deduceva di essere proprietaria di un immobile sito in Camogli, Via Aurelia n.58/b (v. docc. 3 atto intimazione), concesso in comodato d'uso gratuito senza termine di durata alla figlia, a partire dal CP_1
2006 (v. docc.1-2-4 atto intimazione) e di avere necessità di rientrare in possesso del predetto immobile, stante l'urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art.1809 c.c. di venderlo ed ottenere liquidità per fare fronte alle esigenze di difesa tecnica legale e alle eventuali conseguenze di carattere economico conseguenti ai procedimenti di sequestro giudiziario (R.G.n. 354/2024) e all'azione giudiziale di riduzione (R.g.n 2468/2024), in relazione alle disposizioni testamentarie del defunto coniuge instaurati Persona_1 dalla figlia e pendenti davanti al tribunale di Genova tribunale (v. docc.
8-9 atto intimazione).
Precisava altresì di avere intimato alla figlia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ricevuta in data 06 febbraio 2024 (v. docc.
5-6 atto intimazione), di liberare il predetto immobile entro sei mesi dall'avvenuta ricezione della comunicazione, ovvero entro e non oltre il 06 agosto 2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20 giugno 2024, si costituiva CP_1 interponendo opposizione alla convalida per finito comodato gratuito e deducendo che la madre, unitamente al defunto padre , nel novembre del 2006, desiderando Persona_1 fornire idonea sistemazione abitativa alla sua famiglia composta dalla medesima, dal marito e dal figlio (nato a [...] il ER Parte_2
09/04/2000), le aveva concesso il diritto di abitare l'immobile de quo ponendo in essere un negozio giuridico di natura obbligatoria chiaramente sussumibile in un “contratto di comodato verbale ad uso famigliare”, imprimendo all'immobile un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che la restituzione dell'immobile non poteva essere chiesta in ogni momento ai sensi dell'art. 1810 c.c. (c.d comodato precario), ma solo in presenza di un urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art 1809 c.c. (c.d. comodato a termine), che nel caso di specie non sussisteva, non avendo la madre fornito motivi idonei a giustificazione della propria richiesta di restituzione, mancando altresì prova degli esborsi sostenuti e da sostenersi per la difesa tecnica nei procedimenti nei quali era coinvolta ed essendo del tutto ipotetiche le conseguenze di carattere economico alle quali avrebbe potuto essere condannata, trattandosi, in tutta evidenza, di una eventualità subordinata all'aleatorietà tipica del giudizio.
Precisava altresì che le azioni giudiziarie instaurate erano state necessitate dalla circostanza che il padre, nel proprio testamento, aveva nominato erede universale la moglie,
, pretermettendo totalmente tutte e tre le figlie (v. doc. 12 comparsa) e che Parte_1
l'odierna intimante, pur conscia della fondatezza della pretesa successoria avanzata nei suoi confronti, aveva ritenuto di difendere risolutamente la propria posizione di erede universale. Evidenziava inoltre, l'infondatezza di una asserita mancanza di liquidità della madre, dal momento che la medesima era titolare di un patrimonio mobiliare e immobiliare di cospicua rilevanza, avendo la titolarità di diversi immobili (v. docc. 27-30 comparsa) e la disponibilità di ingenti somme, in quanto, come già precisato in sede di sequestro giudiziario, sul conto cointestato a ed al defunto coniuge vi erano stati Parte_1 Persona_1 dei movimenti risalenti ad un periodo temporale immediatamente anteriore al decesso di avvenuto il 18/11/2023, che, da una parte, avevano accresciuto il Persona_1 patrimonio personale della madre e, dall'altra, avevano determinato il depauperamento del conto cointestato con il padre.
Rigettata la richiesta dell'intimante di concessione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., veniva disposta la trasformazione del rito.
Il tentativo di mediazione successivamente instaurato dall'intimante si concludeva con esito negativo (v. doc. 13 intimante).
Le parti precisavano le domande nelle rispettive memorie integrative ex art. 426 c.p.c, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
L'intimante in particolare deduceva di avere concesso l'utilizzo dell'immobile di sua proprietà in Camogli alla figlia per un periodo di tempo limitato e temporaneo, seppur non espressamente determinato, forte della convinzione e di quanto sempre dettole dalla figlia di voler rientrare nell'immobile in Sori, Via Cairoli n. 43/B, int.1, in usufrutto al coniuge
(v. doc.
1-memoria integrativa) e dove gli stessi avevano vissuto fino ER all'anno 2006 (v. doc. 2 memoria integrativa) e che in ogni caso non vi era prova che le parti avessero convenuto di vincolare tale bene ad uso familiare, conferendovi una destinazione d'uso, essendo onere del comodatario fornire prova di una convenzione in tal senso e non potendo costituire prova la documentazione ex adverso prodotta (v. docc.
7-8 comparsa).
Parte convenuta rilevava che controparte avrebbe modificato con il deposito della propria memoria integrativa la causa petendi, con conseguente inammissibilità della domanda avanzata, dal momento che nella fase sommaria aveva fondato la propria domanda adducendo la sussistenza di “un urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art.1809 CC”, confessoriamente confermando che il rapporto di comodato in essere tra le parti era un comodato il cui termine si desumeva dall'uso convenuto, salvo poi, invece, chiedere nella memoria integrativa la cessazione/risoluzione del contratto di comodato, qualificandolo come “precario senza vincolo/destinazione d'uso”, regolato dall'art. 1810 c.c., abbandonando tutte le argomentazioni sull'asserita sussistenza di un urgente ed impreveduto bisogno svolte nella fase sommaria.
Relativamente alla volontà delle parti di conferire una destinazione d'uso all'immobile, rilevava che il contratto in questione era stato stipulato in forma verbale proprio per via dei rapporti familiari intercorrenti tra le parti e che comunque tale volontà sarebbe stata ricavabile, oltre che dai documenti prodotti (v. docc. 1-2-4), dal fatto che ella risiedeva in quell'immobile ormai dal 2006, insieme al marito ed al figlio;
che non era intestataria di altri immobili;
che si era sempre occupata della conservazione dell'immobile, eseguendo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione (v docc.16-27), a riprova del carattere durevole del comodato e della volontà della madre di garantire a lei ed alla sua famiglia una stabile sistemazione abitativa. Precisava altresì che la circostanza che il marito, signor ER
, vantasse un diritto di usufrutto su un altro immobile era del tutto irrilevante, dal
[...] momento che il contratto di comodato per cui si discuteva traeva origine dal rapporto parentale sussistente con la madre.
Fallito il tentativo di conciliazione giudiziale tra le parti, la causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione. All'udienza odierna i difensori hanno proceduto alla discussione all'esito della quale, è stata pronunciata sentenza ex art. 429 c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai fini della corretta decisione della causa, si deve rilevare che è pacifico in giurisprudenza che l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo ed autonomo procedimento a cognizione piena, alla cui base vi è l'ordinaria domanda di accertamento e di condanna, e nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa la proposizione di domande nuove. A seguito della trasformazione del procedimento a cognizione piena, infatti, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c, potendo l'originario intimante, non solo emendare le sue domande, avanzando una diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, ma anche modificarle (cfr. sul punto, Cass. Civ. n. 7430/2017; Cass.
Civ. n.26356/2014; Cass Civ. n. 12247/2013), ivi compresa la possibilità per il medesimo di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata (cfr. sul punto, Cass. Civ. n. 5955/2023; Cass. Civ. n.17955/2021; Cass. Civ. n.
21242/2006), purché connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Dalla legittimità per l'intimante di offrire una diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del proprio diritto o di proporre domande nuove, consegue che la domanda, come riformulata in sede di memoria integrativa dall'intimante-opposta, la quale ha qualificato il comodato non più come comodato d'uso gratuito ma come comodato precario, ai fini di invocare l'applicazione di una diversa disciplina normativa ed ottenere così la restituzione dell'immobile ad nutum, non è inammissibile come diversamente affermato dall'odierna intimata-opponente e deve essere, pertanto, vagliata.
Passando, quindi, alla fondatezza delle domande avanzate da parte intimante, appare evidente, sulla base di quanto sopra esposto, che la decisione della causa si fonda sulla qualificazione del contratto di comodato stipulato tra le parti, dal cui accertamento dipende ogni consequenziale effetto relativamente alla possibilità per il comodante di richiedere la restituzione dell'immobile ad nutum ex art.1810 c.c oppure solo in presenza di un urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809 c.c.
Esistono due diverse forme di comodato, il comodato propriamente detto, o comodato a termine, che prevede un termine di durata ed è regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. ed il comodato c.d. “precario” contemplato dall'art. 1810 c.c., rubricato “comodato senza determinazione di durata”. Tale ultima forma di comodato è caratterizzata dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui è destinato il bene, con la conseguenza che il comodante può richiedere ad nutum il rilascio della cosa, a differenza della fattispecie regolata dall'art. 1809 c.c., che, invece, riguarda il comodato sorto con la pattuizione di un tempo determinato o per un uso che consente di individuarne la scadenza, in cui il comodante può chiedere la restituzione immediata del bene solo in caso del sopravvenire di un urgente ed imprevisto bisogno.
La Suprema Corte è costante nell'affermare che il comodato che abbia ad oggetto un immobile destinato a casa familiare rientri nel comodato a termine, anche nel caso in cui le parti non abbiano espressamente indicato una scadenza, dal momento che tale contratto nasce per un termine determinabile per relationem, che può essere individuato in considerazione della destinazione dell'immobile a casa familiare, con la conseguenza che il contratto rimane in essere sino a che permangono le esigenze abitative familiari e che i titolari del bene (solitamente i genitori) non possono chiederne la restituzione ad nutum, ma, al contrario, devono dimostrare un bisogno urgente ed imprevisto ex art. 1809, 2°c, c.c. (cfr. sul punto, Cass. Civ. SU n. 20448/2014; Cass. Civ. n. 16769/2012; Cass. Civ. n. 3072/2006;
Cass. Civ. SU, n. 13603/2004).
Il bisogno deve essere imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della conclusione del contratto e urgente, ossia imminente, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Il comodante, pertanto, può ottenere la restituzione del bene anche nel caso in cui la sua situazione economica vada peggiorando, tanto da giustificare la vendita del bene o la sua redditizia locazione, fermo restando in ogni caso un'adeguata comparazione delle esigenze di tutela della prole con il contrapposto bisogno del comodante (cfr. sul punto, Cass Civ. n.
17332/2018; Cass. Civ. n. 20892/2016; Cass. Civ. SU, n. 20448/2014).
La Suprema Corte ha altresì precisato che il giudice deve accertare che la destinazione del bene sia a residenza familiare e che, in difetto, deve adottare la soluzione più favorevole alla cessazione del contratto di comodato (cfr. sul punto, Cass. Civ. n. 20151/2017; Cass.
Civ. n. 24838/2014).
Nel caso di specie, il comodato è stato stipulato verbalmente dalle parti e senza la previsione di un termine finale, come peraltro, di solito accade in situazioni analoghe in cui il genitore concede in comodato un immobile ad un figlio affinché lo adibisca a casa familiare.
In mancanza di una pattuizione scritta, si deve, pertanto, tenere conto di altri elementi da cui si possa desumere che le parti abbiano voluto attribuire una destinazione d'uso all'immobile concesso in comodato.
Come già anche rilevato nella fase sommaria, l'odierna opponente ha prodotto in giudizio il certificato storico di residenza proprio e del figlio , oltre che il Parte_2 certificato integrale di stato di famiglia (v. docc. 2-3-4 comparsa), in cui risulta anche il marito
, con ciò provando la consistenza del nucleo familiare ed il fatto che la ER famiglia dal 2006 risiede nell'immobile oggetto di causa.
Dalla documentazione tributaria, peraltro prodotta anche da parte intimante all'atto dell'instaurazione del procedimento di intimazione (v. docc.
1-2 atto intimazione), risalente all'anno 2006 e 2012, emerge che l'immobile era stato concesso dalla madre in comodato d'uso gratuito alla figlia e che la stessa vi dimorava con il proprio nucleo familiare, oltre al fatto che nella dichiarazione ai fini IMU dell'agevolazione per uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado” datata 10/12/2012, ossia sei anni dopo la concessione in comodato dell'immobile, la madre ha dichiarato di avere concesso alla figlia in comodato d'uso gratuito, oltre all'immobile, anche un posto auto sito in Via Aurelia 58/B, con ciò ricavandosi una certa stabilità nell'attribuzione dell'immobile e delle pertinenze a favore del nucleo familiare della figlia.
Il carattere durevole del comodato e la volontà della madre di garantire alla figlia ed alla sua famiglia una stabile sistemazione abitativa emerge anche dal fatto che la figlia non è proprietaria di altri immobili, come dalla stessa dichiarato e non contestato, dal fatto che, come emerge dagli atti, anche le altre sorelle dell'intimata hanno ricevuto un immobile di proprietà dei genitori in cui andare a risiedere con la propria famiglia (v. docc.6 e 27-30 comparsa) ed altresì dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che la figlia ha effettuato nell'immobile per cui è causa, come comprovati dalla documentazione dalla stessa prodotta (v. docc.16-27 memoria integrativa opponente).
Di alcun pregio è il fatto che il marito dell'odierna intimata, , vanti un ER diritto di usufrutto su un altro immobile dal momento che il contratto di comodato per cui è causa trova la propria giustificazione nel rapporto parentale che lega la madre intimante alla figlia intimata e fermo restando che in ogni caso il marito non è l'unico a godere di tale diritto di usufrutto su quell'immobile, come emerge dalla ispezione ipotecaria prodotta (v. doc.1, memoria integrativa opposto).
Infine non può non rilevarsi che la sussistenza di un comodato verbale ad uso famigliare è stata sostenuta dall'odierna intimata anche nell'ambito del giudizio avente R.G. 7047/23 svoltosi nanti il Tribunale di Genova, tra le stesse parti, senza alcuna contestazione in merito da parte dell'odierna intimante, la quale, in sede di comparizione delle parti, si è limitata a confermare di avere concesso l'immobile in comodato alla figlia senza nulla eccepire o aggiungere in merito ad un asserito carattere momentaneo e/o precario della concessione
(v. docc. 4-5-6 comparsa). Tra l'altro, anche nel presente procedimento, la qualifica di comodato precario è emersa solo al momento del deposito della memoria integrativa, in quanto all'atto di instaurare il giudizio l'intimante ha parlato di comodato d'uso gratuito senza altro specificare.
Da quanto sopra detto, appare accertata la volontà delle parti di destinare l'immobile concesso in comodato a residenza familiare, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile l'art. 1809 c.c. e non l'art. 1810 c.c., con conseguente impossibilità del comodante di richiedere ad nutum la restituzione dell'immobile, salvo che sussista un urgente e imprevisto bisogno del comodante che ne giustifichi la restituzione.
Si deve trattare peraltro di un bisogno che, come precisato dalla Suprema Corte, deve consistere nella necessità del comodante di appagare impellenti esigenze personali e non come quello di procurarsi un utile tramite una diversa opportunità di impiego del bene, con la conseguenza che in ogni caso il bisogno, addotto dal comodante e rigorosamente provato dal medesimo, deve essere bilanciato con le esigenze del comodatario che abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli (cfr. sul punto, Cass.
Civ. n. 20183/2013).
Nella fattispecie in esame, l'intimante non ha fornito prova del sopravvenire di un suo bisogno urgente ed imprevisto non essendo emersi elementi tali da dimostrare che la sua situazione economica sia andata peggiorando, non avendo tra l'altro neanche fornito alcuna prova degli esborsi che ha sostenuto, fino ad oggi, per la difesa tecnica nei procedimenti nei quali è stata coinvolta né di quelle che dovrà sostenere ed essendo del tutto ipotetiche le conseguenze di carattere economico alle quali potrebbe essere condannata, trattandosi, in tutta evidenza, di una eventualità subordinata all'aleatorietà tipica del giudizio nei suoi diversi gradi. Il bisogno invocato dall'intimante è quindi non provato e solo astrattamente ipotizzabile, non dotato quindi dalla caratteristica di concretezza richiesta dalla legge per la sua sussistenza. Si tratta di un asserito bisogno che tra l'altro è stato sconfessato dalla stessa parte intimante allorché nella propria memoria integrativa ha così dichiarato:
“Essendo perfettamente comprensibile e veridico come una persona avanti con l'età, quale la SI.ra , ben possa determinarsi nel disporre dei propri beni liberamente Parte_1 anche per affrontare e soddisfare bisogni e desideri mai prima di allora soddisfatti […] Le ragioni, quindi, di intentare il presente procedimento possono risiedere nei motivi più disparati rilevando esclusivamente la determinazione e volontà della proprietaria Pt_1
di ritornare in possesso dell'immobile […]” (cfr. memoria integrativa intimante,
[...] pag.14).
Se, quindi, da un lato la comodante non ha fornito prova del sopravvenire di un suo bisogno urgente ed imprevisto non essendo emersi elementi tali da dimostrare che la sua situazione economica sia andata peggiorando, dall'altro è stata proprio la comodataria ad avere di contro provato che la situazione economica di quest'ultima dalla data della stipula del contratto verbale di comodato ad uso familiare de quo non solo non è peggiorata ma addirittura è migliorata sensibilmente, in particolar modo a seguito del decesso del di lei coniuge, essendo emersa la titolarità di un patrimonio mobiliare e immobiliare di cospicua rilevanza in capo alla medesima (v. docc. 27-30 comparsa intimata), oltre al fatto che la comodataria ha altresì fornito prova di diversi lavori di manutenzione eseguiti nell'immobile de quo nel corso degli anni in forza della lunga durata del godimento concessogli, comprovato anche dal fatto che la prima richiesta di restituzione dell'immobile da parte della comodante è pervenuta alla comodataria solo a febbraio 2024, ossia diciotto anni dopo la concessione del comodato gratuito (v. docc.
5-6 intimante).
Sulla base di quanto sopra esposto, le domande avanzate dalla ricorrente non possono trovare accoglimento, dal momento che si è in presenza di un comodato concesso per esigenze familiari della figlia comodataria e che parte comodante non ha fornito prova di un urgente ed imprevisto bisogno alla base della richiesta restituzione dell'immobile così come previsto dall'art. 1809 c.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, così come integrato e/o modificato dal D.M. 147/2022, valutata la causa di valore indeterminabile, scaglione da € 26.000,00 ad e 52.000,00 valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e così complessivamente € 4500,00 oltre spese generali 15% e cpa come per legge
***
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna al pagamento in favore di , delle spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% e CPA come per legge.
Genova, 25.09.2025
Il Giudice
dr.ssa Paola Zampieri.