Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 591/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 591 dell'anno
2019
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Notarangelo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Larino, via Gerione n. 4
attrice
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Controparte_1 C.F._2 D'Ettorre, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Del Corso n. 300;
Parte_2
(C.F. , in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Milena Liuzzi e Fabiola Liuzzi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Concetta Petrossi, sito in Campobasso, via Garibaldi n. 54 convenuti
NONCHÉ
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco D'Autilia e Nicola D'Autilia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Turi, via N. Colapinto n. 23;
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. Elvira D. Sabetta, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Termoli, via A. De Gasperi n. 65;
(C.F. ), in persona del Parte_3 P.IVA_4 l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Imparato, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Boezio n. 16; terzi chiamati in causa
1
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2019 conveniva in giudizio Parte_1 e la affinché fossero condannati, in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lei subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico al quale si era sottoposta in data 21.10.2016.
In punto di fatto riferiva che:
- soffrendo di forti dolori all'apparato urinario, si era rivolta al dott. , che le aveva Controparte_1 diagnosticato una “stenosi del giunto pieloureterale”, curabile con intervento di pieloplastica robotica;
- l'intervento era stato eseguito in data 21.10.2016 dal dott. , dipendente dell' CP_1 [...]
, presso la Parte_3 Parte_2
- durante le operazioni laparoscopiche esplorative il medico le aveva procurato la perforazione del colon trasverso, per cui si era reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza, eseguito dal prof.
, consistente in una “incisione di Mc Burney e confezionamento di ileostomia a canna di Parte_4 fucile su bacchetta”, nonché nella asportazione della protesi della parete addominale, installata con intervento chirurgico del febbraio 2012, “onde evitare infezione protesica da contaminazione del contenuto colico”;
- in data 2.01.2017 si era ricoverava nuovamente per sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico di “ricanalizzazione intestinale mediante resezione ileale per chiusura ileostomia-viscerolisi estesa”, volto al ripristino del tratto intestinale deviato all'esterno e rimozione della sacca per la raccolta delle feci;
- a causa di una crisi ipertensiva il ricovero si era protratto sino al 6.02.2017, data in cui era stata dimessa con diagnosi di “broncopolmonite bilaterale a focolai multipli;
cardiopatia congestizia;
relaxio dell'emidiaframma sinistro”;
- non essendo nel frattempo stata più affrontata né risolta la stenosi del giunto pielo-uretrale (patologia per la quale era stato programmato l'intervento chirurgico del 21.10.2016, interrotto nella sua fase preparatoria a causa della lesione iatrogena di perforazione del colon trasverso), nelle date del 3.03.2018 e del 6.04.2018 si era dovuta sottoporre a due ulteriori interventi chirurgici: il primo di pieloureteroplastica destra ++ JJ (stent), il secondo di rimozione dello stent;
- il laparocele si era nuovamente ripresentato a seguito della rimozione - nel corso del secondo intervento chirurgico del 21.10.2016 - della protesi della parete addominale, con conseguente vanificazione dell'intervento chirurgico del 2012;
- si era infruttuosamente rivolta ai convenuti, in via stragiudiziale, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ed aveva altrettanto infruttuosamente presentato domanda di mediazione presso il
Servizio di conciliazione della Camera di Commercio del Molise.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.05.2019 si costituiva in giudizio la Parte_2 la quale in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...] Controparte_3
con la quale aveva stipulato una polizza a garanzia della responsabilità civile, per essere dalla
[...] stessa manlevata, in caso di soccombenza, da tutto quanto essa fosse costretta a versare in favore dell'attrice, nonché dalle spese di difesa sostenute per il presente giudizio.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, assumendo che alcuna responsabilità potesse essere ascritta al dott. , essendo stata la paziente adeguatamente informata dei rischi CP_1 dell'intervento eseguito in data 21.10.2016; rappresentava come le modificazioni anatomiche conseguite ai numerosi precedenti interventi avrebbero indiscutibilmente contribuito ad aumentare la possibilità di una perforazione colica, rendendo l'intervento più complesso, con conseguente applicabilità dell'art. 2236 c.c. quanto al profilo dell'imperizia.
2 N. 591/2019 R.G.
In via subordinata, chiedeva fossero determinate le singole quote di responsabilità dei convenuti, con limitazione della sua responsabilità solo alla sua effettiva quota, e spiegava pertanto domanda trasversale di manleva/regresso ex art. 2055 comma 2 e 3 c.c. nei confronti dell'altro convenuto dott.
. Controparte_1
Con comparsa di risposta del 7.10.2019 si costituiva in giudizio il dott. , che in via Controparte_1 preliminare eccepiva la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, per essere stata erroneamente eseguita presso un luogo diverso da quello di residenza.
Chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa la al Controparte_2 fine di essere manlevato dall'eventuale condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'evento per cui è causa, nonché rimborsato delle spese derivanti dal presente giudizio, ivi comprese quelle da corrispondere al proprio legale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c.
Eccepiva il difetto di contraddittorio nel presente giudizio, non essendo stata citata in causa l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, alle cui dipendenze egli avrebbe svolto la prestazione in intramoenia, sebbene presso una struttura sanitaria privata, assumendo la necessità di integrarlo ex art. 102 c.p.c., trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario.
Eccepiva inoltre l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, sia quale foro generale delle persone fisiche e giuridiche, sia quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, essendo l'obbligazione sorta in Roma, presso la sede della Parte_2
Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda attorea, evidenziando che:
- la paziente era stata informata delle più comuni possibili complicanze dell'intervento, inclusa la lesione intestinale;
- il trattamento chirurgico da lui scelto ed accettato dall'attrice si presentava come il più indicato, anche sulla base della letteratura scientifica;
- l'operazione era stata eseguita secondo canoni di diligenza e di prudenza;
- la lesione intestinale era stata immediatamente riconosciuta e trattata;
- nel caso di specie troverebbe comunque applicazione la previsione di cui all'art. 2236 c.c., trattandosi di prestazione medica di elevata difficoltà;
- i danni lamentati dall'attrice non sarebbero eziologicamente connessi alla condotta da lui tenuta.
Con comparsa depositata in data 8.10.2019 si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea ed aderendo alle difese svolte dalla CP_3 [...]
anche per i profili relativi alla determinazione della quota di responsabilità ascrivibile a Parte_2 ciascuno dei due convenuti.
Quanto alla richiesta di manleva formulata dall'assicurata, dopo aver rilevato che la garanzia deve intendersi prestata nei limiti del massimale e della franchigia contrattualmente previsti, chiedeva il rigetto della domanda nella parte relativa al rimborso delle spese di resistenza, essendosi l'assicurata costituita in giudizio tramite legali non nominati da circostanza che ex art. 16 Controparte_3 delle Condizioni particolari del contratto escluderebbe il rimborso.
Con comparsa del 3.02.2020 si costituiva in giudizio anche la terza chiamata in causa
[...]
che in via preliminare chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di chiamata Controparte_2 in causa, poiché monco di circostanze essenziali sui fatti di causa e di relative allegazioni, nonchè di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.
Eccepiva altresì l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, per le motivazioni addotte dal . CP_1
3 N. 591/2019 R.G.
Aderiva alle difese di quest'ultimo in relazione alle domande avanzate dall'attrice nei suoi confronti, ed insisteva pertanto per il rigetto della domanda attorea.
Chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda di manleva formulata dal dott. nei suoi CP_1 confronti in ordine al pagamento delle spese e delle competenze di tecnici e legali da questi nominati, non in condivisione con la compagnia assicurativa (cfr. condizioni generali di polizza), e di limitare l'obbligazione della prestazione di garanzia assicurativa dovuta da parte sua in favore del dr. CP_1 nei termini di operatività di polizza di secondo rischio, considerato che la presso Parte_2 la quale il dr. aveva svolto la propria attività professionale, era munita di propria assicurazione CP_1 per la responsabilità civile, contratta con La polizza sarebbe dunque destinata Controparte_3 ad operare e ad essere adempiuta solo in eccedenza rispetto al massimale previsto da Controparte_3
(cfr. art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione).
[...]
In prima udienza il giudice precedentemente titolare della causa disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_4 quest'ultima si costituiva in giudizio con comparsa del 21.07.2020, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Roma.
Chiedeva altresì che la sua chiamata in causa fosse dichiarata inammissibile, quantomeno nel rapporto con l'attrice, non avendo quest'ultima proposto alcuna domanda nei suoi confronti.
Nel merito insisteva per il rigetto della domanda attorea, aderendo alle difese del dott. CP_1
Con ordinanza del 1.02.2021 il giudice precedentemente in ruolo rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Campobasso, siccome operante il foro del consumatore.
La causa veniva istruita, oltre che in via documentale, anche mediante una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 24.10.2022, rilevata la morte dell'avv. difensore di parte attrice, veniva CP_5 dichiarata l'interruzione del processo, successivamente riassunto con ricorso depositato in data 22.12.2022.
All'udienza del 23.09.2024, sostituita dal deposito in telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti;
lo scrivente giudice tratteneva dunque la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Campobasso.
In merito all'eccezione di incompetenza territoriale è precluso qualsiasi vaglio da parte dello scrivente giudice, considerato che il giudice precedentemente in ruolo si è già pronunciato sulla stessa, rigettandola, con ordinanza del 1.02.2021.
Si osserva al riguardo che, sulla base di quanto previsto dall'art. 177 c.p.c., non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge predispone uno speciale mezzo di reclamo, e che l'art. 42
c.p.c. prevede uno specifico mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza che decide sulla competenza senza decidere il merito della causa (come quella adottata nel caso di specie), ossia il regolamento di competenza, espressamente indicato, peraltro, come unico strumento di impugnazione della stessa.
Ebbene, posto che non risulta che le parti abbiano proposto regolamento di competenza avverso la predetta ordinanza, l'ordinanza del 1.02.2021 non è più impugnabile in alcun modo.
Resta dunque ferma la competenza del Tribunale di Campobasso.
II. L'eccezione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo al convenuto Controparte_1
Deve essere rigettata l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo, per essere stata erroneamente eseguita presso un luogo diverso da quello di residenza, formulata da . Controparte_1
4 N. 591/2019 R.G.
La nullità non può infatti mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 comma 3 c.p.c.), e nel caso di specie lo scopo è stato raggiuto, in quanto il convenuto si è comunque costituito in giudizio, con effetto sanante relativamente a qualunque vizio della notificazione.
III. La posizione della Parte_3
La vocatio in ius della deve essere dichiarata Parte_3 inammissibile, per le ragioni che seguono.
L'art. 106 c.p.c. subordina l'ammissibilità dell'intervento del terzo su istanza di parte alla comunanza con esso del rapporto dedotto in giudizio, ovvero alla sussistenza di un rapporto di garanzia che consenta alla parte di riversare sullo stesso gli effetti economici di un'eventuale soccombenza.
Nel caso di specie l'Azienda Ospedaliera risulta tuttavia del tutto estranea al rapporto dedotto in giudizio dall'attrice, essendo questo intercorso in via esclusiva con il dott. e con la Controparte_1
struttura presso la quale la prestazione è stata eseguita. Parte_2
Non risulta documentato che l sia la struttura sanitaria Parte_3 pubblica alle cui dipendenze il avrebbe svolto la sua prestazione in intramoenia, sebbene CP_1 presso una struttura sanitaria privata.
Preme in ogni caso evidenziare che nei confronti della terza chiamata in causa
[...] il convenuto non ha formulato alcuna domanda, limitandosi a Parte_3 CP_1 sostenere che dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti della stessa.
Nemmeno parte attrice ha formulato domande nei suoi confronti.
Né si comprende da quali elementi dovrebbe desumersi l'esistenza dell'asserita situazione di litisconsorzio necessario.
IV. La responsabilità contrattuale dei convenuti e Controparte_1 Controparte_6
Nel merito, occorre preliminarmente rilevare che i fatti oggetto di causa si sono verificati
[...] nell'ottobre del 2016, quindi in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco), che attualmente disciplina la responsabilità medica e che ha previsto la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e la responsabilità extracontrattuale del medico, salvo che questi abbia stipulato un contratto con il paziente.
Ebbene, le norme sostanziali che qualificano la natura della responsabilità civile del medico, contenute nella l. 24/2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore, mancando una specifica disposizione transitoria. Ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, infatti, la legge non ha effetto che per l'avvenire, per cui la sua retroattività deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge, ovvero deve trovare indici sicuri che ne consentano di postularla con certezza.
Invero, qualora fosse ammissibile, la retroattività di tali norme inciderebbe anche sui singoli processi in corso, con lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla scorta di regole sostanziali certe, come quelle della natura "contrattuale" della responsabilità del medico, con gravi conseguenze sul riparto dell'onere di prova e sulla prescrizione (Cass. Civ. n. 28994/2019).
Ciò posto, si osserva che all'epoca dei fatti di causa era in vigore il D.L. n. 158/2012 (conv. in l.
189/2012, c.d. “legge Balduzzi”), il cui art. 3, rubricato “Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie” prevedeva, al comma 1, che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
5 N. 591/2019 R.G.
In disparte ogni valutazione in merito alle norme dettate in tema di responsabilità penale, in questa sede è opportuno fare riferimento solo al secondo periodo della disposizione (“In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile”), che aveva destato perplessità e dato adito a dubbi circa la possibilità di leggere nello stesso una volontà del Legislatore di ricondurre la responsabilità del sanitario nell'ambito dell'illecito aquiliano.
Sul tema è tuttavia intervenuta la Suprema Corte, chiarendo che l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre
2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8940 del 17/04/2014).
Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità anche negli anni successivi (cfr. in motivazione la già citata Cass. Civ. n. 28994/2019).
Ne discende che la responsabilità del medico, al pari di quella della struttura sanitaria, va ricondotta nel perimetro normativo dell'art. 1218 c.c., conformemente ai princìpi espressi dalla giurisprudenza prima della novella del 2017, che faceva applicazione della teoria del contatto sociale, fonte di obblighi di protezione del sanitario, il cui contenuto si sostanziava nell'utilizzo di adeguata diligenza nell'espletamento della propria attività al fine di evitare pregiudizi in capo al paziente.
Per quanto attiene alla responsabilità della struttura, va ribadito che l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che oltre a comprendere l'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, si estende ad una serie di altre prestazioni, tra cui la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere.
La responsabilità della struttura sanitaria ha dunque natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento, sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi (Cass. n.
19541/2015).
Ciò posto, va ulteriormente osservato come il riparto dell'onere probatorio non segua i criteri individuati dalla storica sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui il paziente danneggiato può limitarsi a provare il titolo con il quale è sorta l'obbligazione terapeutica e ad allegare l'inadempimento qualificato del medico.
Invero si è precisato che nelle obbligazioni di facere professionale l'inadempimento rilevante è solo quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno, sicché la riconducibilità dell'evento alla condotta deve costituire oggetto di necessario accertamento.
In particolare, quando è invocata, come nel caso di specie, la responsabilità della struttura sanitaria e del medico per inesatto adempimento della prestazione professionale, il danneggiato deve fornire la prova non solo del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), ma anche del relativo nesso di causalità, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Tale conclusione rappresenta un dato acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte, quantomeno a partire dalla fondamentale pronuncia della Sezione Terza n. 18392/2017 (Pres.
6 N. 591/2019 R.G.
Travaglino, est. Scoditti) nella quale, dopo aver affermato che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale, grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento, si chiarisce significativamente che “non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull'attore”.
Si argomenta altresì nella pronuncia citata circa la sussistenza di un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle, laddove il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, mentre il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Dunque “mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)”, con la precisazione che “il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo”.
Si veda anche la successiva, nota pronuncia della Sezione Terza n. 28991 del 11/11/2019, nella quale si specifica che “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta
l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.
Si ribadisce poi significativamente anche che “se resta ignota, anche mediante l'utilizzo di presunzioni, la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore”, e si specifica di voler dare continuità all'orientamento della Corte, consolidatosi nel tempo “secondo cui incombe sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (cfr. ex multis. Cass.
Civ. 18392/2017; 5487/2019; 1045/2019; 28853/2018; 27455, 27449, 27447, 27446/2018 etc..).
IV.II. Occorre a questo punto fare applicazione dei predetti principi al caso di specie.
Ebbene, dalle deduzioni attoree e dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice è emerso che in data 21.10.2016 si sottoponeva presso la ad un Parte_1 Parte_2
7 N. 591/2019 R.G.
intervento di pieloplastica robotica, eseguito dal dott. , e che durante la procedura Controparte_1 subiva la perforazione del colon trasverso, ragion per cui la laparoscopia veniva interrotta per consentire la riparazione della lesione, attraverso un secondo intervento pressoché contestuale, eseguito dal prof. . Parte_4
In particolare, nel verbale operatorio prodotto in atti si legge che il dott. dopo l'”apertura del CP_1 peritoneo con scollamento con cautela di anse intestinali adese alla parete addominale” passò alla
“introduzione smussa ed introduzione dell'ottica”, dopodichè rappresentò quanto segue: “ci si avvede di essere in cavità colica e si interrompe la procedura laparoscopica. Si chiede consulto chirurgico al Prof. . In attesa, si procede a laparotomia sovra-ombelico-pubica sulla Parte_4 precedente incisione. Accesso al peritoneo nella parte più distale della ferita chirurgica, lisi di estese
e tenaci aderenze intestino-parietali. Si reperta la lesione intestinale e si liberano le anse adiacenti dalle aderenze. Vedi successivo atto operatorio per la parte di competenza della chirurgia generale”.
Prendendo posizione sulle argomentazioni attoree il dott. non ha disconosciuto la ricostruzione CP_1 dei fatti operata da parte attrice, limitandosi ad asserire che “la lesione del colon trasverso veniva immediatamente riconosciuta” (cfr. p. 12, comparsa di costituzione).
Lo stesso CTU nominato nel presente giudizio, esaminata la documentazione versata in atti, ha accertato che la perforazione intestinale si è verificata nel corso dell'intervento chirurgico del 21.10.2016, a seguito della penetrazione dello strumentario robotico.
Egli, invero, ha riferito che “è da presumere che molto probabilmente la perforazione del colon si sia verificata a seguito della penetrazione del trocar (trauma diretto dello strumento) […]”, salvo poi ipotizzare, nella relazione definitiva, anche un secondo scenario, per cui l'evento dannoso (perforazione del colon) potrebbe essere stato provocato anche dall'introduzione dell'ottica (sul punto si tornerà infra)
Ebbene, posto che il dott. ha utilizzato, nel corso dell'intervento, entrambi gli strumenti (c.d. CP_1 trocar o “smussa” e ottica), non è importante in questa sede definire a mezzo di quale dei due sia avvenuta la perforazione del colon trasverso dell'attrice, in quanto risulta comunque provato che l'evento dannoso si è verificato nel corso dell'intervento chirurgico del 21.10.2016.
Ciò posto, considerato che in base al ragionamento controfattuale l'eliminazione mentale della condotta assunta dal sanitario convenuto determina il venir meno dell'evento lesivo di cui l'odierna attrice si duole, può ritenersi adeguatamente provata l'eziologia materiale del fatto, essendo stata ampiamente dimostrata la riconducibilità della perforazione del colon trasverso all'inserimento della strumentazione medica nelle sue viscere intestinali da parte del dott. . CP_1
L'attrice/danneggiata ha dunque adempiuto all'onere della prova relativo al nesso causale, su di lei gravante, dimostrando che l'insorgenza della lesione subita, per effetto dell'intervento, è causalmente riconducibile alla condotta del sanitario.
IV.III. I debitori (medico e struttura sanitaria), al contrario, non hanno adempiuto all'onere della prova - su di loro gravante, come osservato nelle pronunce della Suprema Corte sopra richiamate - relativo al secondo ciclo causale, attinente alla possibilità di adempiere.
Non essendo i predetti riusciti a provare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, le conseguenze sfavorevoli devono dunque ricadere su di loro.
I convenuti hanno sul punto dedotto che:
- la tipologia di intervento eseguito sulla (id est pieloplastica transperitoneale Parte_1 laparoscopica e/o robotica) costituirebbe il gold standard per il trattamento della stenosi del giunto;
- le cautele intraprese ad inizio intervento con la tecnica di accesso secondo SO (tecnica aperta) confermerebbero inequivocabilmente prudenza e diligenza nell'operato chirurgico;
8 N. 591/2019 R.G.
- la paziente era stata resa edotta delle possibili complicanze dell'intervento, tra cui la lesione intestinale ed eventuali successivi interventi riparatori.
Occorre in primo luogo premettere che la circostanza per cui la paziente era stata resa edotta dei rischi e delle complicanze dell'intervento non rileva in relazione al profilo qui in esame, relativo alla prevedibilità ed evitabilità delle conseguenze sfavorevoli da parte del medico (e non del paziente).
Ciò posto, si osserva che il CTU nominato nel presente giudizio ha più volte affermato, nella sua relazione, che molto probabilmente il colon fu perforato dagli strumenti chirurgici a causa del suo malposizionamento: nel caso di specie esso si sarebbe infatti venuto a trovare in posizione anomala, subito dietro l'ombelico. Sul punto il CTU ha affermato che “la presenza del colon trasverso dietro l'ombelico è da ritenersi probabilmente conseguenza delle numerose aderenze intestinali, che lo hanno attratto medialmente verso la zona centrale dell'addome”, e che le aderenze si erano formate per i precedenti interventi chirurgici subiti dalla . Parte_1
Emerge dalla documentazione in atti che tale situazione, ossia i molteplici interventi chirurgici addominali già subiti dalla paziente, nonchè la presenza di aderenze, era ben nota al dott. già CP_1 prima dell'operazione.
In particolare, sono in atti:
- il referto della TAC TOTAL BODY eseguita dalla in data 27/10/15, nonché quello dello Parte_1 stesso esame eseguito in data 8/04/2016, che nella parte relativa alla “TC ADDOME COMPLETO” evidenziano “esiti di resezione del sigma, che appare indissociabile dall'utero latero-deviato a dx. Esiti di resezione segmentaria epatica dx ...marcatamente ectasico il bacinetto renale dx con via escretrice urinaria parzialmente opacizzata da urina iodata...malvalutabile il tratto pelvico dell'uretere omolaterale per la presenza di anse intestinali conglobate (…)”;
- il già citato verbale operatorio del 21.10.2016, nel quale il dott. riferisce che “In CP_1 considerazione della storia chirurgica (emicolectomia sinistra, resezione di metastasi epatica, plastica di laparocele in paziente obesa) si opta precauzionalmente di accedere all'addome con tecnica open sec SO”.
Ebbene, a dire del CTU la scelta del tipo di intervento effettuato sulla paziente (pieloplastica laparoscopica con accesso all'addome transperitoneale, con tecnica “open” sec. SO) dovrebbe ritenersi corretta. Nella relazione si osserva sul punto che:
- “si può affermare che la scelta da parte del dott. del tipo di intervento da effettuare Controparte_1 su sia priva di censure in ordine alla tipologia: pieloplastica laparoscopica Parte_1 transperitoneale robotica. Come già detto più sopra, la pieloplastica laparoscopica robotassistita rappresenta secondo le ultime raccomandazioni europee il trattamento standard per la correzione delle SGPU (Stenosi Giunto PieloUreterale) sintomatiche o complicate” (pag. 30);
- “il vantaggio fondamentale della tecnica open rispetto a quella chiusa è quello di entrare in addome visualizzando tutte le strutture che vengono attraversate. Altro vantaggio è che azzera praticamente le lesioni vascolari, mentre riduce l'incidenza di quelle intestinali. Inoltre, riduce il rischio di danno gastrointesitnale sconosciuto (in caso di lesione intestinale, come nel nostro caso, la diagnosi è contestuale)” (pag 34).
Lo scrivente giudice ritiene tuttavia che la conclusione alla quale è giunto sul punto il CTU non meriti di essere affermata con tale convinzione, essendo lecito quantomeno dubitare in merito alla correttezza della scelta della tipologia di intervento da praticare sulla paziente.
Dal modulo di consenso informato del 21.10.2016, relativo all'intervento di cui trattasi, sottoscritto dal dott. e dalla sig.ra e depositato in atti dalla si evince infatti CP_1 Parte_1 Parte_2 che l'intervento di pieloplastica in laparoscopia può essere effettuato con accesso per via
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retroperitoneale o transperitoneale, e che in laparoscopia viene insufflato un gas (anidride carbonica) che distende la cavità.
In merito alla scelta dell'intervento il CTP di parte attrice Dott. ha sostenuto, nelle Persona_1 osservazioni alla bozza di relazione del CTU, che al contrario, in caso di pregressa chirurgia addominale, il Gold Standard secondo la Chirurgia urologica dell'Università di Milano e di molte altre Scuole in Italia, nonché secondo una serie di studi ivi citati, è quella con accesso retroperitoneale.
Anche nella relazione medica allegata dall'attrice in sede di costituzione in giudizio, a forma del medico chirurgo dott. , si legge che “certamente una paziente che ha subito Controparte_7 numerosi interventi chirurgici addominali è prevedibile presenti un addome “ostile” (per la presenza di numerose e tenaci aderenze legate ai pregressi interventi) (…) il buon senso avrebbe dovuto orientare lo specialista urologo verso un accesso retroperitoneale. Tale via chirurgica doveva essere ritenuta di prima scelta in quanto la procedura interessava un organo retroperitoneale difficilmente aggredibile in via anteriore. L'accesso anteriore transperitoneale, di gran lunga più rischioso in un addome plurioperato, ha portato, come prevedibile, ad un maggior rischio di lesioni intestinali. La perforazione avvenuta in corso di posizionamento del trocar, per procedura laparoscopica, poteva certamente essere evitata con un accesso retroperitoneale”.
Del resto, come sottolineato dal CTP di parte attrice (e come desumibile dalla documentazione in atti Pa
– cfr. referto del successivo intervento operatorio del 3.03.2018 presso la Casa Cura “Villa Benedetta”) in data 3.03.2018 l'attrice è nuovamente stata sottoposta, questa volta con successo e senza complicanze, all'intervento di stenosi del giunto pielo-uretrale destro, e la pieloureteroplastica è stata eseguita con accesso retroperitoneale Sec Anderson-Hines.
Ebbene, non può non rilevarsi che i convenuti non hanno fornito alcuna chiara spiegazione (a fronte delle contestazioni di parte attrice) circa le motivazioni per cui, nel caso di specie, non fu valutato l'accesso retroperitoneale, considerato anche che l'organo interessato dalla patologia (il rene) è collocato nell'area anatomica del retroperitoneo, e soprattutto vista la presenza di un addome plurioperato, che presentava aderenze ed una protesi della parete addominale post riparazione di laparocele, installata con precedente intervento chirurgico nel 2012.
E' dunque presumibile, sulla base di tutto quanto sinora osservato, che un intervento effettuato con accesso retroperitoneale avrebbe consentito di evitare il danno, danno comunque prevedibile da parte del medico, attesa la conoscenza, da parte sua, dei pregressi interventi all'addome subiti dall'attrice, dei relativi esiti, della presenza di aderenze, della conseguente possibilità che gli organi non si trovassero esattamente nella posizione ove si sarebbero dovuti trovare.
Considerato dunque che l'anomalo posizionamento del colon non può essere considerato come fatto imprevedibile, potendo il medico ritenere plausibile l'attrazione del colon trasverso verso la zona centrale dell'addome, è ragionevole ritenere che il malposizionamento del viscere, cui il CTU riconduce l'evento traumatico, fosse anche clinicamente accertabile mediante esami più approfonditi, che avrebbero potuto definire con maggiore certezza la posizione anatomica del tratto intestinale, poi interessato dalla perforazione.
Ciò posto, in disparte le richiamate perplessità circa la scelta della tipologia di intervento, si rileva che è emersa comunque la sussistenza di errori nella fase esecutiva, avendo il medico posto in essere azioni ed omissioni rilevanti nell'eziologia del danno. In altri termini, è plausibile che il danno avrebbe potuto essere evitato, anche nel corso della fase esecutiva dell'intervento.
Osserva sul punto il CTP dell'attrice, dott. , che come si evince dal verbale operatorio il Per_1 chirurgo “ha avuto due avvisaglie che poteva fermarsi per le condizioni locali compromesse per aderenze: primo l'infiammazione con la rete di laparocele e secondo con lo scollamento delle anse intestinali adese alla parete addominali segno di fortissime aderenze”; tuttavia egli “non ha voluto interrompere, evidentemente molto sicuro della sua scelta tecnica fino a quando, riprendendo la
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procedura laparoscopica, si è ritrovato improvvisamente dentro al colon”, sebbene “quando si è reso conto delle aderenze, il Dr. era ancora in tempo ed avrebbe dovuto desistere”. CP_1
In ordine a tale profilo non appare convincente né sufficiente la scarna la spiegazione resa dal CTU, che pertanto non può essere condivisa. Egli si è sul punto infatti limitato ad affermare che “nel nostro caso, stando alla descrizione dell'intervento, non vi fu bisogno di desistere dall'intervento iniziato, perché le aderenze intestinali furono risolte senza nessuna difficoltà e/o complicanza, anche se con
“molta cautela”.
Emerge poi dagli atti che il dott. ha commesso un ulteriore errore in fase esecutiva, questa CP_1 volta frutto di una omissione, e questa volta riconosciuto dallo stesso CTU nominato nel presente giudizio: non aver eseguito il cd. “pneumoperitoneo”, e dunque non aver rispettato la procedura laparoscopica, da lui stesso prescelta.
Si richiama sul punto il contenuto della CTU e le considerazioni ivi sviluppate dal consulente tecnico, il quale, riferendo che la tecnica laparoscopica adottata si articola intorno a tre passaggi fondamentali, quali l'inserimento del trocar, la creazione dello pneumoperitoneo e l'introduzione dell'ottica, osserva che dal verbale dell'intervento emerge l'omissione dello step intermedio, ossia la creazione dello pneumoperitoneo, di cui non si ha alcuna descrizione.
Si tratterebbe, in particolare, di un'omissione molto rilevante, essendo la creazione dello pneumoperitoneo “essenziale per la chirurgia laparoscopica, in quanto consente la visibilità e la mobilità degli strumenti nell'area di lavoro” (pag. 2, note critiche di parte attrice).
Alla luce delle descritte evidenze, secondo il CTU potrebbero prospettarsi dunque due distinti scenari, l'uno favorevole al medico, l'altro all'attrice:
“1) Il dott. , dopo l'introduzione del trocar, apre il rubinetto della CO2 e vede che lo CP_1 pneumoperitoneo non si crea, allora introduce l'ottica per capire per quale ragione non si crea e vede direttamente di essere con il trocar nel colon. Non ha descritto nel verbale operatorio il secondo step (induzione dello pneumoperitoneo), perché non si è avuto. Detta ipotesi si ricollega a quanto detto nelle pagine precedenti e configura l'evento avverso come una complicanza imprevedibile ed inevitabile.
2) Erroneamente il dott. , ancora prima di indurre lo pneumoperitoneo necessario alla visione CP_1 ottica, introduce l'ottica perforando con questa il colon e si avvede di essere nel colon perché la punta è sporca di feci. In questa seconda evenienza l'inadempimento qualificato non sarebbe né la scelta dell'approccio transperioneale né l'introduzione del trocar senza indurre lo pneumoperitoneo, ma l'introduzione dell'ottica senza prima aver indotto un minimo di pneumoperitoneo. Anche in questo caso il malposizionamento del colon per effetto delle aderenze era imprevedibile, ma non si sarebbe prodotta la perforazione ove fosse stato indotto preliminarmente lo pneumoperitoneo”. Dunque, in mancanza di ulteriori elementi documentali che consentano di appurare l'effettiva ricorrenza dell'omissione suddetta, ad avviso del CTU “non si può escludere, stante la mancanza di pneumoperitoneo e il momento della diagnosi dell'evento avverso (dopo l'introduzione dell'ottica), che la perforazione si possa essere verificata proprio a causa di questa”.
Si osserva che rispetto alla conclusione del CTU indicata sub. 2 i convenuti non hanno sviluppato alcuna specifica contestazione, essendosi invero limitati ad evidenziare la sussistenza di una violazione del principio del contraddittorio, siccome l'ipotesi sub. 2 sarebbe stata formulata dal CTU soltanto in occasione del deposito della relazione definitiva.
Premesso che la suddetta censura non è meritevole di accoglimento, ben potendo il consulente rettificare le proprie conclusioni in ragione di una più attenta analisi della documentazione acquisita, nonché in virtù delle osservazioni dei CTP, come presumibilmente accaduto nel caso di specie, si osserva che le circostanze suindicate portano a ritenere indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'inadempimento.
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Questo giudice ritiene in sostanza che, nel merito, essendo risultata dimostrata la riconducibilità causale della perforazione del colon all'inserimento della strumentazione robotica nelle viscere intestinali (cd. primo ciclo causale), i convenuti non abbiano poi assolto all'onere probatorio su di loro gravante, relativo al cd. secondo ciclo causale, non essendo riusciti a fornire la prova relativa alla circostanza per cui l'inadempimento della prestazione fosse realmente imprevedibile ed inevitabile.
Di conseguenza, facendo applicazione dei princìpi giurisprudenziali richiamati in premessa, le conseguenze sfavorevoli scaturenti dall'omessa prova della causa suddetta devono ricadere su di loro, per cui deve essere dichiarata la sussistenza della responsabilità ex art. 1218 c.c. sia in capo alla
[...]
(struttura presso la quale è stato eseguito l'intervento oggetto del presente giudizio), Parte_2 sia del dott. , materiale esecutore dell'intervento stesso. Controparte_1
V. Le singole voci di danno ed il quantum debeatur
Ciò acclarato in ordine all'an debeatur e venendo alla determinazione del quantum debeatur, si osserva che l'attrice, sul piano non patrimoniale, domanda il risarcimento di “[…] un danno biologico e da invalidità permanente pari al 50%, ai quali deve essere aggiunta l'incapacità temporanea assoluta al 100% per 105 giorni, del quale invoca la personalizzazione in via equitativa in quanto dall'evento dannoso la vita relazionale dell'attrice è molto cambiata, in senso negativo […]”.
Per contro, sul piano patrimoniale parte attrice chiede il ristoro dei seguenti danni:
“- vanificazione dell'intervento di laparocele post-operatorio e plastica linea alba eseguito nel 2012, al netto del rimborso chiesto e ricevuto dall'Assicurazione di euro 5.294,76, oltre spese CP_8 documentate per un credito residuo della Signora di € 7.499,53; Parte_1
- intervento stenosi giunto pielo ureterale dx, in luogo di quello di pieloplastica nel corso del quale si è verificato l'evento dannoso de quo, al netto del rimborso ricevuto dall'Assicurazione CP_8 di € 7.450,00, oltre spese documentate per un credito residuo della Signora Parte_5 di € 17.668,00”.
La chiede, infine, la rivalutazione all'attualità delle poste risarcitorie, oltre al Parte_1 riconoscimento degli interessi moratori dalla data dell'evento dannoso fino a quella dell'effettivo soddisfo.
V.I. Il danno non patrimoniale
La domanda volta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo s'impone di premettere che nella liquidazione di tutti i danni non patrimoniali lamentati nell'ambito del presente giudizio si farà applicazione delle Tabelle all'uopo elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano (ed. 2024), quale parametro di conformità della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
Non può trovare applicazione, infatti, il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), rilevante ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti anche all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, in quanto le relative disposizioni si applicano solo ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (cfr. art. 5), e dunque successivamente al 5/03/2025, per cui esse non possono avere rilievo nel caso di specie.
Ciò posto, a livello descrittivo, quanto al danno biologico, può adoperarsi la definizione dell'art. 138
d.lgs. 209/05 (cd. codice delle assicurazioni private) per la quale si definisce tale “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
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legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
In merito il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che “la sig.ra a seguito Parte_1 dell'intervento del 21.10.2016, avrebbe effettuato ricovero di 5 giorni, tempo necessario per la rimozione del catetere e drenaggio. A distanza di qualche settimana si sarebbe proceduto a rimuovere lo stent. Per cui il periodo “fisiologico” di malattia sarebbe stato di circa 30 giorni, di cui almeno cinque di ricovero ospedaliero. L'evento avverso verificatosi ha allungato abbondantemente il primo ricovero ospedaliero (28 giorni), ha richiesto un altro ricovero per la ricanalizzazione (35 giorni) e, infine, un ulteriore ricovero per la correzione con accesso retroperitoneale della stenosi del giunto pieloureterale (5 giorni). Complessivamente abbiamo un periodo di ospedalizzazione di 68 giorni, cui va sottratto quello che comunque si sarebbe avuto in condizioni regolari (5 giorni). Tutto ciò tradotto in termini medico-legali, significa che la sig.ra è stata incapace Parte_1 totalmente alla sue ordinarie e lecite attività per 63 giorni (il periodo di malattia regolare di 20-30 giorni - connesso alla presenza dello stent - è assorbito in questo ricovero e non avrebbe prodotto disfunzioni rilevanti sul piano medico-legale, tali da essere suscettibili di valutazione). Nel periodo compreso tra la dimissione del 18.11.2016 e il ricovero del 2.1.2017 (per effettuare la ricanalizzazione), ha dovuto portare la stomia che configura un grado di invalidità parziale al 50%, tenuto conto delle altre ripercussioni dovute alla perforazione del colon: 45 giorni. I postumi aggiuntivi derivati alla perforazione del colon, che non avremmo avuto ove tutto fosse andato regolarmente, sono: cicatrice chirurgica laparotomica, cicatrice da stomia, riformazione del laparocele della grandezza di un'arancia e sicuramente superiore ai dieci cm di grandezza (in rapporto causale con la perforazione del colon). Detti postumi configurano un danno biologico permanente del 18%”.
Le valutazioni operate dal CTU quanto al ristoro del danno biologico da invalidità temporanea devono essere condivise, in quanto comprovate dalla documentazione in atti.
All'attrice è dunque dovuta la somma complessiva di euro 9.832,5, di cui euro 7.245,00 a titolo di ristoro dell'ITT ed euro 2.587,5 a titolo di ristoro dell'ITP.
Anche con riguardo al danno biologico permanente da lesioni alla integrità psico-fisica la valutazione del CTU appare congrua, in quanto egli ha fatto riferimento ai postumi che risultano dagli atti, individuando una percentuale pari a 18%. Ne deriva che, avendo riguardo all'età del danneggiato al tempo dei fatti (70 anni) ed alla percentuale di invalidità riconosciuta, deve essere liquidata a tale titolo la somma di euro 56.405,00.
La suddetta somma si intende altresì comprensiva del nocumento morale, presuntivamente provato sulla base del criterio dell'id quod plerumque accidit, essendo ragionevole ritenere che il lungo iter post-operatorio subìto dalla danneggiata, sviluppatosi in un arco temporale biennale (2016-2018), sia stato per lei foriero di sofferenze interiori.
Per contro, non sussistono i presupposti giustificanti l'invocata personalizzazione del danno, non avendo parte attrice fornito alcuna prova al riguardo.
Sul piano teorico giova rammentare che la personalizzazione è possibile soltanto in presenza di circostanze di natura eccezionale, legate all'irripetibile esperienza di vita del soggetto che ha subìto il danno, essendo le conseguenze dannose comuni già compensate nella liquidazione forfettizzata tabellare (in tal senso, Cass. n. 16186/2024, secondo cui “ai fini della personalizzazione del danno spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza con quanto tempestivamente allegato e provato dall'attore, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento”).
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Ebbene, parte attrice non ha provato la ricorrenza di danni eccezionali, costituendo un pregiudizio comune a qualunque danneggiato con la medesima invalidità e in quelle medesime condizioni il mutamento in senso negativo della vita di relazione, che parte attrice assume di avere subìto.
I convenuti devono essere dunque condannati a corrispondere all'attrice la somma di euro 66.237,50, a titolo di danno non patrimoniale.
V.II. Il danno patrimoniale
La domanda volta ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali, quantificati dall'attrice secondo le voci in precedenza richiamate, deve essere accolta nei limiti che seguono.
In merito giova premettere che in ambito contrattuale il diritto al risarcimento del danno patrimoniale
è subordinato alla prova rigorosa, gravante sul danneggiato, del concreto pregiudizio economico subìto che costituisca conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente del debitore.
Nel caso di specie il suddetto onere probatorio è stato solo parzialmente soddisfatto.
In particolare, con riguardo al preteso danno scaturente dalla “vanificazione dell'intervento di laparocele eseguito nel 2012”, deve affermarsi che, come risulta da tutti gli atti di causa e dai documenti sinora richiamati, nel 2012 l'attrice aveva subito un intervento chirurgico di plastica e posizionamento di protesi per la correzione di un laparocele post-operatorio, rimossa (onde evitare una infezione protesica da contaminazione del contenuto colico) nel corso dell'intervento riparativo del 21.10.2016, posto in essere dal prof. a seguito della lesione del colon provocata dal Parte_4 dott. in pari data. CP_1
Non può tuttavia procedersi alla liquidazione delle somme a tale titolo richieste da parte attrice, considerato che gli esborsi sostenuti nel 2012 per l'intervento di cui trattasi non costituiscono conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente del dott. CP_1
Si osserva infatti che tali esborsi erano stati già sostenuti alcuni anni prima rispetto ai fatti di causa, e che l'attrice aveva all'epoca deciso in autonomia di sottoporsi all'intervento, non essendovi stata costretta dall'operato del dott. . CP_1
Né risulta che, all'esito della rimozione della protesi, nel corso dell'intervento del 21.10.2016, l'attrice si sia nuovamente sottoposta alla medesima operazione già subita nel 2012: solo in tal caso eventuali esborsi sostenuti, ove regolarmente provati, avrebbero potuto essere presi in considerazione a fini risarcitori, in quanto conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente del debitore.
Possono essere invece rimborsate le spese sostenute dall'attrice per l'intervento di stenosi del giunto pielo ureterale dx (il medesimo che il dott. avrebbe dovuto porre in essere in data 21.10.2016) CP_1 del 3.03.2018, e per quello correlato del 6.04.2018 di rimozione dello stent, considerato da un lato che risulta ampiamente comprovato dalla documentazione in atti (nonché accertato dal CTU) che la vi si sottopose, dall'altro che è innegabile che l'attrice sia stata costretta a sottoporsi a Parte_1 questi successivi interventi (a differenza di quello del 2012) a causa della condotta inadempiente del
, e che i relativi esborsi siano pertanto una conseguenza immediata e diretta della condotta CP_1 stessa.
Ebbene, posto che è la stessa parte attrice ad affermare e comprovare di aver ricevuto un rimborso dall' di € 7.450,00 (opportunamente detratto dalla somma totale da lei Controparte_9 richiesta a tale titolo), sulla base della documentazione in atti (cfr. doc. 34 della produzione di parte attrice) e considerando solo i pagamenti che risultano essere stati effettivamente eseguiti, la somma da risarcire deve essere individuata in euro 14.374,00.
V.III. Conclusioni
I convenuti devono essere in definitiva condannati al pagamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di euro 80.611,50.
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Su tale importo, calcolato all'attualità, devono essere conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data del fatto: per evitare un indebito arricchimento della parte danneggiata l'importo deve essere devalutato alla data del fatto (e dunque al 21.10.2016), poi rivalutato in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a far tempo da tale data ad oggi (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. sent. n. 9517 del 1.7.2002).
Sulla somma così risultante devono essere altresì riconosciuti gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
VI. La responsabilità solidale ex artt. 1298, 2055 c.c. La domanda trasversale di manleva/regresso ex art. 2055 comma 2 e 3 c.c. spiegata dalla nei confronti Parte_2 del dott. Controparte_1
Gli odierni convenuti dovranno rispondere in via solidale tra loro dei danni subiti dall'attrice.
Sul punto si osserva che quando un medesimo danno è provocato da più soggetti per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità aquiliana, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente - in base ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, dei quali l'art. 2055, c.c. costituisce un'esplicitazione - che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Cass., 30/03/2010, n. 7618, Cass., 09/11/2006, n. 23918).
Quanto al rapporto interno tra la struttura ed il medico “la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale” (Cass. n. 28987/2019).
Infatti, quando, come nel caso di specie, la struttura sanitaria non offra alcuna prova della eccezionale, inescusabile e del tutto imprevedibile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute oggetto dell'obbligazione contrattuale assunta, dovrà farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298, secondo comma, c.c. e l'art. 2055, terzo comma, c.c.
Ciò posto, la domanda di regresso della nei confronti del dott. non può Parte_2 CP_1 essere in questa sede accolta, in quanto ex art. 1299 c.c. (regresso tra condebitori), è solo il debitore in solido che ha pagato l'intero debito che può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi.
Ebbene, nel caso di specie la non ha di certo ancora pagato l'intero debito, atteso Parte_2 che la relativa liquidazione viene effettuata solo con la presente sentenza.
VII. La domanda di manleva formulata dalla nei confronti di Parte_2 [...]
CP_3
Preso atto che la e la terza chiamata in causa dalla stessa, Parte_2 Controparte_3 controvertono esclusivamente sull'estensione della garanzia al rimborso delle spese di lite, si osserva quanto segue.
L'art. 16 delle condizioni particolari di cui alla polizza assicurativa per la responsabilità civile n. 370615505, prodotta in atti, prevede nella sezione relativa alla “Gestione delle vertenze” che “sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione dei rispettivi interessi. La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali
15 N. 591/2019 R.G.
o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale”.
Invocando la predetta previsione contrattuale, chiede che venga escluso dalla garanzia Controparte_3 il rimborso delle spese di resistenza, assumendo che l'assicurata si sia costituita in giudizio tramite difensori da lei non nominati.
La circostanza per cui la si è costituita in giudizio tramite legali non nominati Parte_2 dalla è pacifica tra le parti. Controparte_3
Parte convenuta riferisce sul punto di aver tempestivamente denunziato il sinistro alla compagnia, trasmettendole l'atto di citazione notificato, e che la compagnia assicurativa non le avrebbe trasmesso
“alcuna comunicazione in merito alla volontà della stessa di assumere le difese dirette” (pag. 4, prima memoria); dall'inerzia della CO sarebbe dunque derivata la necessità per la convenuta di affidarsi ai propri legali di fiducia.
Ciò posto, si rende necessario integrare in via suppletiva il regolamento contrattuale, richiamando all'uopo quanto previsto dall'art. 1374 c.c., secondo cui “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità”.
Ciò in quanto l'art. 1917, terzo comma, c.c., che prevede che “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata” è espressamente richiamato tra le norme che il Legislatore ha ritenuto non poter essere derogate, se non in senso più favorevole all'assicurato, prevedendo che “le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge” (art. 1932 c.c.).
Si veda sul punto, tra le altre, la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. 3 n. 21220 del 05/07/2022, per cui “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.”.
Deve dunque essere dichiarata la nullità della citata clausola di cui all'art. 16 delle condizioni particolari di cui alla polizza assicurativa, nella parte in cui, derogando “in pejus” al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c., prevede che “La Società non rimborsa le spese incontrate dal
Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale”.
Per tutto quanto sinora esposto la domanda di manleva della nei confronti di Controparte_10 deve essere accolta, nei limiti del massimale e tenuto conto della franchigia di Controparte_3 polizza, con la precisazione che la garanzia deve intendersi estesa anche alle spese di resistenza, nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
VIII. La domanda di manleva formulata da nei confronti della Controparte_1 [...]
Controparte_2
Quanto ai rapporti tra il convenuto e la da lui Controparte_1 Controparte_2 chiamata in causa, si osserva quanto segue.
Deve essere preliminarmente disattesa la censura di nullità dell'atto di chiamata in causa, asseritamente monco di circostanze essenziali sui fatti di causa e di relative allegazioni.
Sul punto si osserva da un lato che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda del nei confronti della terza chiamata in causa non può dirsi di certo CP_1 mancante, dall'altro che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 comma 3 c.p.c.), come è avvenuto nel caso di specie.
16 N. 591/2019 R.G.
Occorre rimarcare che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conf. Cass. Civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
Orbene, nel caso di specie le allegazioni contenute nell'atto di chiamata in causa hanno evidentemente posto la società assicuratrice convenuta nelle condizioni di individuare compiutamente le circostanze essenziali dei fatti di causa, tant'è che essa, nel costituirsi in giudizio, ha spiegato compiute difese. Ne consegue il rigetto della spiegata eccezione.
Ciò posto, si osserva che la CO ha chiesto il rigetto della domanda di manleva formulata dal dott. nei suoi confronti in ordine al pagamento delle spese e delle competenze di tecnici e CP_1 legali da questi nominati, essendosi l'assicurato costituito in giudizio tramite difensori non nominati da lei.
In merito si osserva che l'art. 22 delle condizioni generali di cui alla polizza assicurativa n. 000521.32.300025, prodotta in atti, prevede che “la società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso”, che “sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda” e che “la società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”.
Ebbene, valgono anche nel rapporto tra e la Controparte_1 Controparte_2 le medesime considerazioni svolte sul punto nel paragrafo che precede, relativo al rapporto tra la
[...]
e Parte_2 Controparte_3
Anche in questo caso si rende infatti necessario integrare in via suppletiva il regolamento contrattuale, ex art. 1374 c.c., in virtù del disposto dell'art. 1917, terzo comma, c.c., espressamente richiamato tra le norme che il Legislatore ha ritenuto non poter essere derogate, se non in senso più favorevole all'assicurato, prevedendo che “le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge” (art. 1932 c.c.).
Anche in questo caso deve essere dichiarata la nullità della citata clausola di cui all'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione, nella parte in cui, derogando “in pejus” al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c., prevede che “la società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali
o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”.
La domanda di manleva di nei confronti della Controparte_1 Controparte_2 deve dunque essere accolta, nei limiti del massimale e tenuto conto della franchigia di polizza, relativamente alle spese di resistenza, nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Deve essere tuttavia accolta l'eccezione della CO sulla base della quale l'operatività della polizza deve essere limitata “a secondo rischio”, in quanto la presso cui il dr. Parte_2
ha svolto la sua attività professionale, è risultata munita di propria assicurazione per la CP_1 responsabilità civile, contratta con Controparte_3
17 N. 591/2019 R.G.
Sul punto si osserva che l'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede che “qualora un eventuale sinistro risulti coperto da altra polizza di assicurazione di responsabilità civile, contratta dall'assicurato stesso o da qualsiasi ente, pubblico o privato, presso il quale l'assicurato presta la sua opera, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, in eccedenza al massimale assicurato da tale altra polizza”, e precisa che la garanzia si intende operante a primo rischio solo limitatamente all'azione di rivalsa esercitata dall'ente o dal suo assicuratore nei confronti dell'assicurato.
Nel caso di specie la polizza è dunque evidentemente destinata ad operare e ad essere adempiuta solo
“a secondo rischio”, in eccedenza rispetto al massimale previsto nella polizza stipulata dalla
[...] con Parte_2 Controparte_3
Posto che la domanda di rivalsa avanzata dalla in questa sede nei confronti Parte_2 dell'assicurato dott. è stata rigettata, la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti della CP_1
per le somme che egli viene in questa sede condannato a Controparte_2 pagare nei confronti della parte attrice, può essere dunque accolta solo per la parte eccedente rispetto al massimale previsto nella polizza stipulata dalla con Parte_2 Controparte_11
[..
. Le spese di lite
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi per ciascuna fase, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, determinato secondo l'importo del decisum.
Nel rapporto tra ed i convenuti le spese seguono la soccombenza di Parte_1 CP_1
e della
[...] Parte_2
deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Controparte_1
essendo stata dichiarata inammissibile la Parte_3 relativa chiamata in causa. Le spese vengono liquidate in questo caso secondo i valori minimi, considerata la posizione marginale della Parte_3 nell'ambito del giudizio e la circostanza per cui essa non ha approntato articolate difese nel merito.
Nel rapporto tra i convenuti e le rispettive compagnie assicurative, invece, le spese di lite possono essere interamente compensate, in considerazione della circostanza per cui le Compagnie assicuratrici hanno sostanzialmente aderito, nel merito, alle difese dei convenuti nei confronti della parte attrice.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione, così decide:
- DICHIARA l'inammissibilità della chiamata in causa dell Parte_3
;
[...]
- ACCOGLIE la domanda di parte attrice nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna e la in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 Parte_2 di della somma di euro 80.611,50, oltre interessi legali sulla somma Parte_1 prima devalutata al 21.10.2016 e poi rivalutata anno per anno a far tempo da tale data ad oggi, oltre ad ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- CONDANNA e la in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Parte_2 favore di delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 14.103,00 Parte_1
18 N. 591/2019 R.G.
per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- CONDANNA al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_3
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per
[...] compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%;
- PONE definitivamente a carico di e della in solido tra Controparte_1 Parte_2 loro, le spese di CTU;
- ACCOGLIE la domanda di garanzia della e, per l'effetto, CONDANNA Parte_2
in persona del l.r.p.t., a manlevarla e tenerla indenne di quanto la stessa Controparte_3
è tenuta a corrispondere all'attrice, nella misura eccedente la franchigia contrattualmente concordata e nei limiti del massimale di polizza, nonché delle spese di resistenza del presente giudizio, nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda;
- ACCOGLIE la domanda di garanzia di e, per l'effetto, CONDANNA la Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., a manlevarlo e tenerlo indenne Controparte_2 di quanto egli è tenuto a corrispondere all'attrice, nella misura eccedente la franchigia contrattualmente concordata e nei limiti del massimale di polizza - sebbene solo per la parte eccedente il massimale previsto nella polizza stipulata dalla con Parte_2 [...]
- nonché delle spese di resistenza del presente giudizio, nei limiti del quarto del CP_3 massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda;
- COMPENSA le spese di lite tra e la;
Controparte_1 Controparte_2
- COMPENSA le spese di lite la e la Parte_2 Controparte_3
Così deciso in Campobasso, in data 8 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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