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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 925/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO FRANCESCO, Presidente e Relatore
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5066/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249008409777000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato col ricorso in epigrafe due intimazioni di pagamento relative ad IV ed PE degli anni 2004-2005-2006. Ed in particolare:
- l'intimazione contrassegnata dal numero finale 226643000, ricevuta in data 30 aprile 2024, che fa rifermento alla cartella con numero finale 550257, per un importo di euro 39.514;
- l'intimazione contrassegnata dal numero finale 09777000, ricevuta in data 4 aprile 2024, che fa rifermento alla cartella con numero finale 6745000, per un importo di euro 3.135.
La ricorrente assume a sostegno dell'impugnativa: a) di non aver mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle poste a base delle oggi contestate intimazioni di pagamento;
b) in subordine che, a tutto voler concedere, ove le cartelle fossero state realmente notificate in passato, tali notifiche sarebbero avvenute in un momento in cui i debiti tributari erano già prescritti per decorso del termine decennale.
In sintesi, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la nullità, infondatezza ed illegittimità delle intimazioni di pagamento, previa sospensione in via cautelare. Con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-riscossione, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, producendo gli atti attestanti l'avvenuta notifica, in anni passati (segnatamente, il 20.03.2014 ed il 17.08.2018), delle cartelle di pagamento sottostanti alle impugnate intimazioni.
La ricorrente ha poi depositato un certificato dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente dal quale risulta che è residente all'estero dal 26.02.2015.
All'udienza camerale del 29 novembre 2024, è stata respinta l'istanza cautelare per difetto del requisito del periculum in mora.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato solo in parte. Per comprendere tale esito è opportuno trattare disgiuntamente i due atti impugnati.
1.- Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia resistente emerge che l'intimazione di pagamento contrassegnata dal numero finale 226643000, notificata in data 30 aprile 2024, si fonda su una cartella di pagamento contrassegnata dal numero finale 550257000 che fu notificata alla ricorrente in data 20 marzo
2014 nelle mani della vicina di casa, a causa della temporanea assenza della destinataria.
In relazione a tale atto, risultano del tutto infondate ed inammissibili le censure articolate in ricorso. Più in particolare, è infondata la tesi secondo la quale l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla notifica della prodromica cartella, dato che nell'anno 2014 la ricorrente non risultava ancora emigrata all'estero e dato che non è stata dedotta (con motivi aggiunti) alcuna illegittimità della notifica, come comprovata dall'AdER con apposta documentazione. E' di conseguenza inammissibile la censura dedotta in via subordinata, secondo la quale la cartella sarebbe stata notificata per riscuotere un debito già prescritto, atteso che tale contestazione avrebbe dovuto essere fatta attraverso rituale e tempestiva impugnazione della cartella, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.
2.- Con riferimento alla intimazione di pagamento contrassegnata dal numero finale 09777000, notificata in data 4 aprile 2024, la resistente Agenzia sostiene che la relativa sottostante cartella fu notificata nell'anno
2018.
Tuttavia, il Collegio osserva che non è stata fornita adeguata prova di tale notifica, essendo stato prodotto solo un documento che attesta una asserita “compiuta giacenza”, non accompagnato dagli atti che avrebbero dovuto comprovare il tentativo di notifica nel domicilio, l'assenza del destinatario, la consegna dell'atto all'ufficio postale, il rilascio dell'avviso di giacenza. Peraltro, a quella data – come documentato in giudizio – la ricorrente risiedeva all'estero.
Alla luce di tale quadro fattuale deve ritenersi che - in relazione alla intimazione di pagamento qui in esame
- sia fondata la prima censura articolata ricorso, riguardante la mancata notifica dell'atto prodromico.
Per quanto esposto, in conclusione, il ricorso può essere accolto solo in parte, nei limiti appena esposti.
Le spese processuali vengono in parte compensate ed in parte poste a carico della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della intimazione sulla quale la parte ricorrente è rimasta soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ - accoglie in parte il ricorso, limitatamente all'annullamento della intimazione di pagamento notificata in data 4 aprile 2024. Per la restante parte, lo rigetta.
Spese in parte compensate ed in parte a carico della ricorrente, nella misura di euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO FRANCESCO, Presidente e Relatore
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5066/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020226643000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249008409777000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato col ricorso in epigrafe due intimazioni di pagamento relative ad IV ed PE degli anni 2004-2005-2006. Ed in particolare:
- l'intimazione contrassegnata dal numero finale 226643000, ricevuta in data 30 aprile 2024, che fa rifermento alla cartella con numero finale 550257, per un importo di euro 39.514;
- l'intimazione contrassegnata dal numero finale 09777000, ricevuta in data 4 aprile 2024, che fa rifermento alla cartella con numero finale 6745000, per un importo di euro 3.135.
La ricorrente assume a sostegno dell'impugnativa: a) di non aver mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle poste a base delle oggi contestate intimazioni di pagamento;
b) in subordine che, a tutto voler concedere, ove le cartelle fossero state realmente notificate in passato, tali notifiche sarebbero avvenute in un momento in cui i debiti tributari erano già prescritti per decorso del termine decennale.
In sintesi, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la nullità, infondatezza ed illegittimità delle intimazioni di pagamento, previa sospensione in via cautelare. Con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-riscossione, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, producendo gli atti attestanti l'avvenuta notifica, in anni passati (segnatamente, il 20.03.2014 ed il 17.08.2018), delle cartelle di pagamento sottostanti alle impugnate intimazioni.
La ricorrente ha poi depositato un certificato dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente dal quale risulta che è residente all'estero dal 26.02.2015.
All'udienza camerale del 29 novembre 2024, è stata respinta l'istanza cautelare per difetto del requisito del periculum in mora.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato solo in parte. Per comprendere tale esito è opportuno trattare disgiuntamente i due atti impugnati.
1.- Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia resistente emerge che l'intimazione di pagamento contrassegnata dal numero finale 226643000, notificata in data 30 aprile 2024, si fonda su una cartella di pagamento contrassegnata dal numero finale 550257000 che fu notificata alla ricorrente in data 20 marzo
2014 nelle mani della vicina di casa, a causa della temporanea assenza della destinataria.
In relazione a tale atto, risultano del tutto infondate ed inammissibili le censure articolate in ricorso. Più in particolare, è infondata la tesi secondo la quale l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla notifica della prodromica cartella, dato che nell'anno 2014 la ricorrente non risultava ancora emigrata all'estero e dato che non è stata dedotta (con motivi aggiunti) alcuna illegittimità della notifica, come comprovata dall'AdER con apposta documentazione. E' di conseguenza inammissibile la censura dedotta in via subordinata, secondo la quale la cartella sarebbe stata notificata per riscuotere un debito già prescritto, atteso che tale contestazione avrebbe dovuto essere fatta attraverso rituale e tempestiva impugnazione della cartella, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.
2.- Con riferimento alla intimazione di pagamento contrassegnata dal numero finale 09777000, notificata in data 4 aprile 2024, la resistente Agenzia sostiene che la relativa sottostante cartella fu notificata nell'anno
2018.
Tuttavia, il Collegio osserva che non è stata fornita adeguata prova di tale notifica, essendo stato prodotto solo un documento che attesta una asserita “compiuta giacenza”, non accompagnato dagli atti che avrebbero dovuto comprovare il tentativo di notifica nel domicilio, l'assenza del destinatario, la consegna dell'atto all'ufficio postale, il rilascio dell'avviso di giacenza. Peraltro, a quella data – come documentato in giudizio – la ricorrente risiedeva all'estero.
Alla luce di tale quadro fattuale deve ritenersi che - in relazione alla intimazione di pagamento qui in esame
- sia fondata la prima censura articolata ricorso, riguardante la mancata notifica dell'atto prodromico.
Per quanto esposto, in conclusione, il ricorso può essere accolto solo in parte, nei limiti appena esposti.
Le spese processuali vengono in parte compensate ed in parte poste a carico della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della intimazione sulla quale la parte ricorrente è rimasta soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ - accoglie in parte il ricorso, limitatamente all'annullamento della intimazione di pagamento notificata in data 4 aprile 2024. Per la restante parte, lo rigetta.
Spese in parte compensate ed in parte a carico della ricorrente, nella misura di euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.