Art. 9. Risorse umane e spese della Consulta 1. La Consulta, per il proprio funzionamento, si avvale di diciotto unita' di personale appartenente all'area III e di trentasei unita' di personale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvo i casi diversamente previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 , e salvo quanto previsto al comma 2.
2. Il Segretario generale si avvale, altresi', per l'espletamento delle attivita' della Consulta e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni, di dipendenti della pubblica amministrazione, che si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via temporanea e compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento della Consulta, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese, ed ogni altra indennita', si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1330 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 .
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 284 del 2005 , si vedano le note all'art. 15.
2. Il Segretario generale si avvale, altresi', per l'espletamento delle attivita' della Consulta e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni, di dipendenti della pubblica amministrazione, che si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via temporanea e compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento della Consulta, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese, ed ogni altra indennita', si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1330 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 .
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 284 del 2005 , si vedano le note all'art. 15.