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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6215 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4527 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A nella qualità di Amministratore di sostegno di Parte_1
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. PARIS ALESSANDRA per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
quale Amministratore di sostegno del fratello Parte_1 [...]
– premesso che l'Amministrato aveva contratto matrimonio il 16.6.2001 Parte_2
in Roma con e che dall'unione coniugale era nato il [...] il figlio CP_1
– ha chiesto di pronunciare la separazione personale delle parti, con Per_1 addebito alla moglie, di affidare in via esclusiva il figlio al padre, di assegnargli la ex casa familiare e di porre a carico della madre un assegno mensile di 500,00 euro,
a titolo di concorso al mantenimento del figlio.
Ha dedotto all'uopo: che il 14 aprile 2020 era stato colpito da Parte_2
una emorragia cerebrale con gravi postumi invalidanti (“…emiplagia dx + afasia totale
+ disfagia”) e che, all'esito delle dimissioni, in data 10.1.2021, dalla struttura ospedaliera ove era stato ricoverato, non aveva più trovato la moglie, partita per la
Romania due giorni prima, adducendo motivi di salute, senza fare più ritorno;
che il repentino allontanamento non era stato preceduto da alcuna crisi coniugale ed era avvenuto proprio quando il marito era bisognevole di particolare assistenza;
che nel contempo anche il figlio minore era rimasto privo dell'assistenza materna;
che poco dopo era pervenuta una lettera datata 8.2.2021, con cui la aveva CP_1
rappresentato al marito la volontà di separarsi consensualmente;
che il Parte_2 ora in pensione, era stato dipendente del Ministero della Difesa mentre la resistente svolgeva l'attività di badante, regolarmente contrattualizzata;
che con decreto del
GT in data 21.6.2021 era stata aperta l'Amministrazione di sostegno di
[...]
Parte_2
All'udienza presidenziale, stante l'intrasportabilità dell'Amministrato e l'irreperibilità della resistente, è comparso solo l'Amministratore di sostegno
(nonché fratello dello stesso), il quale ha dichiarato che il figlio delle parti era stato
2 assunto come cameriere con contratto part-time della durata di 4 mesi, che il fratello non si muoveva autonomamente e non sempre era in grado di comprendere, che il predetto era accudito da una badante retribuita con uno stipendio di 900 euro e percepiva una pensione di inabilità di 1.200 euro mensili ed una indennità di accompagno di 517 euro mensili. L'AS ha inoltre dichiarato che nemmeno il figlio delle parti, cui la madre aveva detto, dopo essersi allontanata, che non sarebbe più tornata, l'aveva più vista né sentita e che la predetta durante il matrimonio lavorava saltuariamente come badante.
Pertanto, con ordinanza presidenziale in data 12.6.2023 sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “…. dato atto che con decreto del GT in data
24.11.2021 è stato autorizzato a proporre il presente giudizio di Parte_1 separazione, quale AS del fratello rilevato che la moglie si è ormai da Parte_2 tempo allontanata dalla casa familiare e risulta irreperibile;
rilevato, quanto alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio convivente con il padre, maggiorenne e non Per_1 ancora autosufficiente (avendo appena cominciato ad introdursi nel mondo del lavoro), che, considerata la modesta capacità contributiva della madre parametrata all'attività saltuaria di badante svolta durante la convivenza matrimoniale e valutati i modesti redditi del padre gravato dai costi (quantificati in 900 euro mensili) per la badante di cui necessita, si reputa equo quantificare in 150,00 euro mensili il contributo della madre al mantenimento del figlio
da corrispondere al padre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio sanitario
Nazionale
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) pone a carico di un assegno dell'importo mensile di 150,00 euro quale contributo al Parte_3 mantenimento del figlio da corrispondere al padre entro i primi cinque giorni di Per_1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
…”.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente, in assenza di richiesta di termini ex art. 183 co 6 cpc, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.2024, alla quale parte ricorrente si è riportata al
3 ricorso e ai propri scritti e la decisione è stata rimessa al Collegio con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso, la risalenza della separazione di fatto, l'irreperibilità della resistente e la domanda di addebito svolta dal ricorrente convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Va altresì accolta la domanda di addebito della separazione alla moglie.
Premesso che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la condotta inosservante dei doveri matrimoniali sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e su colui che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (vedi tra le altre
Cass. civ. 40795/21, 16691/20), va rilevato che l'abbandono del tetto coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata (Cass. 4540/2011, 10719/2013, 1696/14, 14591/19, 648/2020, 11792/21).
Nel caso di specie, deve ritenersi pacifico l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, in ragione della irreperibilità della stessa, la quale, secondo quanto attestato dall'Ufficiale giudiziario nella relata di notifica tentata il 10.6.2022 (in atti),
a tale data, da informazioni assunte, risultava essersi trasferita altrove da almeno
4 un anno. Nessuna prova è stata fornita, dalla parte onerata, di una crisi matrimoniale precedente al predetto allontanamento e di comportamenti dell'altro coniuge che possano averlo giustificato. Anzi l'abbandono dalla casa familiare da parte della moglie, nel caso di specie, essendo avvenuto in un momento in cui il marito, colpito da emorragia cerebrale, non era in grado di provvedere a sé stesso
(vedi certificazione dell'Ospedale San Giovanni Battista in data 21.5.2020), tanto da essere poi riconosciuto incapace di compiere autonomamente atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione (vedi decreto del GT di nomina dell'AS in data
21-22.6.2021), integra nel contempo una grave violazione dei doveri di assistenza materiale e morale, anche nei confronti del figlio minore, lasciato da solo (con il padre incapace) ad affrontare una situazione difficile e traumatica. Pertanto la separazione va addebitata alla moglie.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, considerata l'età del figlio (oggi ventiduenne), che non risulta ancora stabilmente inserito nel mondo del lavoro e a condizioni tale da renderlo del tutto economicamente autosufficiente, considerati i rilevanti esborsi per la badante necessaria al padre, rappresentati dall'AS pari a 900,00 euro mensili, importo corrispondente a più della metà della pensione e dell'indennità di accompagno percepite dall'Amministrato (come sopra quantificate dall'AS, per importi congruenti, quanto alla pensione, con la CU 2021 in atti), parametrata la capacità contributiva della ai guadagni (verosimilmente modesti) ritratti CP_1 dalla saltuaria attività di badante svolta in costanza di matrimonio, va confermato a carico della madre, a decorrere dalla domanda ( 7.1.2022, data del deposito del ricorso), un assegno dell'importo di 150,00 euro mensili, quale contributo al mantenimento del figlio da corrispondere al padre entro il 5 di ogni mese Per_1
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale.
Essendo il figlio non ancora economicamente autosufficiente rimasto a vivere con il padre (come riferito dall'AS all'udienza presidenziale), a quest'ultimo va assegnata la ex casa familiare sita in Roma, via Di Aguzzano, 49.
5 Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia sullo status e la soccombenza della resistente sulle domande accessorie, quest'ultima va condannata al pagamento delle spese del giudizio nella misura di 2/3, compensandole per la residua quota.
PQM
definitivamente decidendo pronuncia la separazione personale dei coniugi ed Parte_2
, coniugati in ROMA, il 16.6.2001; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto 00843, parte 2 serie C05, anno 2001);
addebita la separazione alla moglie;
pone a carico di , a decorrere dal 7.1.2022, un assegno dell'importo Parte_3
mensile di 150,00 euro quale contributo al mantenimento del figlio da Per_1 corrispondere al padre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
assegna a la ex casa familiare sita in Roma, via Di Aguzzano, Parte_2
49;
condanna al pagamento delle spese del giudizio nella misura di 2/3, CP_1 che liquida in 1.698,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CAP, compensandole per la residua quota.
Roma, 11.4.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4527 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A nella qualità di Amministratore di sostegno di Parte_1
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. PARIS ALESSANDRA per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
quale Amministratore di sostegno del fratello Parte_1 [...]
– premesso che l'Amministrato aveva contratto matrimonio il 16.6.2001 Parte_2
in Roma con e che dall'unione coniugale era nato il [...] il figlio CP_1
– ha chiesto di pronunciare la separazione personale delle parti, con Per_1 addebito alla moglie, di affidare in via esclusiva il figlio al padre, di assegnargli la ex casa familiare e di porre a carico della madre un assegno mensile di 500,00 euro,
a titolo di concorso al mantenimento del figlio.
Ha dedotto all'uopo: che il 14 aprile 2020 era stato colpito da Parte_2
una emorragia cerebrale con gravi postumi invalidanti (“…emiplagia dx + afasia totale
+ disfagia”) e che, all'esito delle dimissioni, in data 10.1.2021, dalla struttura ospedaliera ove era stato ricoverato, non aveva più trovato la moglie, partita per la
Romania due giorni prima, adducendo motivi di salute, senza fare più ritorno;
che il repentino allontanamento non era stato preceduto da alcuna crisi coniugale ed era avvenuto proprio quando il marito era bisognevole di particolare assistenza;
che nel contempo anche il figlio minore era rimasto privo dell'assistenza materna;
che poco dopo era pervenuta una lettera datata 8.2.2021, con cui la aveva CP_1
rappresentato al marito la volontà di separarsi consensualmente;
che il Parte_2 ora in pensione, era stato dipendente del Ministero della Difesa mentre la resistente svolgeva l'attività di badante, regolarmente contrattualizzata;
che con decreto del
GT in data 21.6.2021 era stata aperta l'Amministrazione di sostegno di
[...]
Parte_2
All'udienza presidenziale, stante l'intrasportabilità dell'Amministrato e l'irreperibilità della resistente, è comparso solo l'Amministratore di sostegno
(nonché fratello dello stesso), il quale ha dichiarato che il figlio delle parti era stato
2 assunto come cameriere con contratto part-time della durata di 4 mesi, che il fratello non si muoveva autonomamente e non sempre era in grado di comprendere, che il predetto era accudito da una badante retribuita con uno stipendio di 900 euro e percepiva una pensione di inabilità di 1.200 euro mensili ed una indennità di accompagno di 517 euro mensili. L'AS ha inoltre dichiarato che nemmeno il figlio delle parti, cui la madre aveva detto, dopo essersi allontanata, che non sarebbe più tornata, l'aveva più vista né sentita e che la predetta durante il matrimonio lavorava saltuariamente come badante.
Pertanto, con ordinanza presidenziale in data 12.6.2023 sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “…. dato atto che con decreto del GT in data
24.11.2021 è stato autorizzato a proporre il presente giudizio di Parte_1 separazione, quale AS del fratello rilevato che la moglie si è ormai da Parte_2 tempo allontanata dalla casa familiare e risulta irreperibile;
rilevato, quanto alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio convivente con il padre, maggiorenne e non Per_1 ancora autosufficiente (avendo appena cominciato ad introdursi nel mondo del lavoro), che, considerata la modesta capacità contributiva della madre parametrata all'attività saltuaria di badante svolta durante la convivenza matrimoniale e valutati i modesti redditi del padre gravato dai costi (quantificati in 900 euro mensili) per la badante di cui necessita, si reputa equo quantificare in 150,00 euro mensili il contributo della madre al mantenimento del figlio
da corrispondere al padre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio sanitario
Nazionale
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) pone a carico di un assegno dell'importo mensile di 150,00 euro quale contributo al Parte_3 mantenimento del figlio da corrispondere al padre entro i primi cinque giorni di Per_1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
…”.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente, in assenza di richiesta di termini ex art. 183 co 6 cpc, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.2024, alla quale parte ricorrente si è riportata al
3 ricorso e ai propri scritti e la decisione è stata rimessa al Collegio con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso, la risalenza della separazione di fatto, l'irreperibilità della resistente e la domanda di addebito svolta dal ricorrente convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Va altresì accolta la domanda di addebito della separazione alla moglie.
Premesso che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la condotta inosservante dei doveri matrimoniali sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e su colui che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (vedi tra le altre
Cass. civ. 40795/21, 16691/20), va rilevato che l'abbandono del tetto coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata (Cass. 4540/2011, 10719/2013, 1696/14, 14591/19, 648/2020, 11792/21).
Nel caso di specie, deve ritenersi pacifico l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, in ragione della irreperibilità della stessa, la quale, secondo quanto attestato dall'Ufficiale giudiziario nella relata di notifica tentata il 10.6.2022 (in atti),
a tale data, da informazioni assunte, risultava essersi trasferita altrove da almeno
4 un anno. Nessuna prova è stata fornita, dalla parte onerata, di una crisi matrimoniale precedente al predetto allontanamento e di comportamenti dell'altro coniuge che possano averlo giustificato. Anzi l'abbandono dalla casa familiare da parte della moglie, nel caso di specie, essendo avvenuto in un momento in cui il marito, colpito da emorragia cerebrale, non era in grado di provvedere a sé stesso
(vedi certificazione dell'Ospedale San Giovanni Battista in data 21.5.2020), tanto da essere poi riconosciuto incapace di compiere autonomamente atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione (vedi decreto del GT di nomina dell'AS in data
21-22.6.2021), integra nel contempo una grave violazione dei doveri di assistenza materiale e morale, anche nei confronti del figlio minore, lasciato da solo (con il padre incapace) ad affrontare una situazione difficile e traumatica. Pertanto la separazione va addebitata alla moglie.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, considerata l'età del figlio (oggi ventiduenne), che non risulta ancora stabilmente inserito nel mondo del lavoro e a condizioni tale da renderlo del tutto economicamente autosufficiente, considerati i rilevanti esborsi per la badante necessaria al padre, rappresentati dall'AS pari a 900,00 euro mensili, importo corrispondente a più della metà della pensione e dell'indennità di accompagno percepite dall'Amministrato (come sopra quantificate dall'AS, per importi congruenti, quanto alla pensione, con la CU 2021 in atti), parametrata la capacità contributiva della ai guadagni (verosimilmente modesti) ritratti CP_1 dalla saltuaria attività di badante svolta in costanza di matrimonio, va confermato a carico della madre, a decorrere dalla domanda ( 7.1.2022, data del deposito del ricorso), un assegno dell'importo di 150,00 euro mensili, quale contributo al mantenimento del figlio da corrispondere al padre entro il 5 di ogni mese Per_1
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale.
Essendo il figlio non ancora economicamente autosufficiente rimasto a vivere con il padre (come riferito dall'AS all'udienza presidenziale), a quest'ultimo va assegnata la ex casa familiare sita in Roma, via Di Aguzzano, 49.
5 Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia sullo status e la soccombenza della resistente sulle domande accessorie, quest'ultima va condannata al pagamento delle spese del giudizio nella misura di 2/3, compensandole per la residua quota.
PQM
definitivamente decidendo pronuncia la separazione personale dei coniugi ed Parte_2
, coniugati in ROMA, il 16.6.2001; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto 00843, parte 2 serie C05, anno 2001);
addebita la separazione alla moglie;
pone a carico di , a decorrere dal 7.1.2022, un assegno dell'importo Parte_3
mensile di 150,00 euro quale contributo al mantenimento del figlio da Per_1 corrispondere al padre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
assegna a la ex casa familiare sita in Roma, via Di Aguzzano, Parte_2
49;
condanna al pagamento delle spese del giudizio nella misura di 2/3, CP_1 che liquida in 1.698,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CAP, compensandole per la residua quota.
Roma, 11.4.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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