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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2578 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento (art. 615, comma 1, c.p.c.)
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
NZ RA CF: , domiciliato in Sant'Arpino, alla C.F._2
Via G. Matteotti 64, presso il proprio studio, Email_1
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Benvenuto Fabrizio Controparte_2
Capaldi (c.f. ) dell'Area Legale dell'Ente, domiciliato pres- C.F._3
so la sede istituzionale in alla Piazza Matteotti n. 1 - CP_1 [...]
Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del procuratore, Dott. (C.F. ,) giusta Controparte_4 CodiceFiscale_4
procura speciale per notar con sede legale in Roma, alla Via G. Persona_1 Grezar n. 14, rappresentata e difesa dell'avv. Lucia Raffaella Del Guercio [CF:
], domiciliata in Avellino, alla Via Giovanni Palatucci n. C.F._5
26 - Email_3
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con l'atto introduttivo rivolto a questo Tribunale, ha dedotto Parte_1
che: 1) in data 02.03.2024 l' , Agente della Riscos- Controparte_5
per la Provincia di gli aveva notificato la cartella di pagamento n. CP_6 CP_1
07120230088275725, con la quale gli contestava il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione n. 3732 del 12.05.2022 relativamente al verbale n.
700014117980, elevato dalla Polizia stradale di in data 24.09.2018 allo CP_1
stesso quale conducente del veicolo tg. DR920ZH, di proprietà del sig. Parte_2
, per violazione dell'art. 193 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 258 comma 4
[...]
medesimo testo, in quanto effettuava un trasporto di rifiuti non pericolosi, senza il formulario di identificazione;
2) con tale cartella l'Agente della Riscossione gli aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 3739,20 in solido con il sig. , senza Parte_2
tener conto che alla data di elevazione del verbale il sig. era dipen- Parte_1
dente della ditta (cfr. buste paga) e la sua qualifica era quella Parte_2
di bracciante agricolo, non addetto allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, pertanto, alla data del 24.09.2018, lo stesso, seppur alla guida del furgone della ditta, non essendo qualificato per la mansione di operaio addetto allo smaltimen- to dei rifiuti, avendo ricevuto dal proprio datore di lavoro, il compito di trasporta- re i rifiuti nel furgone della ditta, non era consapevole dell'illecito amministrativo che stesse compiendo, con la conseguenza che unico responsabile dell'illecito, giu- stamente sanzionato, per la sua assoluta negligenza è il sig. Parte_2
quale datore di lavoro che, nonostante, il ricorrente fosse assunto come bracciante
2
R.g.a.c.c. 2578/2024 agricolo, lo aveva obbligato a svolgere un compito non rientrante nelle proprie mansioni, e per lo svolgimento del quale lo stesso non aveva ricevuto alcuna for- mazione, e di competenza altrui;
3) la suddetta cartella di pagamento era stata comunque pagata dal sig. Parte_2
, che ammettendo l'errore si è fatto carico integralmente delle somme
[...]
dovute, avendo in data 23.10.2023 dato vita con Controparte_3
ad un piano di rientro in 72 rate della cartella di pagamento n.
07120230088275725, come si evince dalla documentazione allegata, con conse- guente cessazione della materia del contendere, non potendo essere pagata due volte la stessa cartella di pagamento da entrambi gli obbligati in solido per l'intero ammontare, comportando ciò un arricchimento ai danni degli stessi e la violazio- ne del principio del ne bis in idem.
Ha quindi fatto valere il seguente motivo d'opposizione:
1) violazione del ne bis in idem; estinzione dell'obbligazione solidale per avvenuto pagamento dell'obbligato in solido;
cessata materia del contendere.
Per la cartella di pagamento in oggetto, il diritto a richiedere le relative somme non sussiste a causa dell'estinzione del debito da parte dell'obbligato in solido sig.
Lo stesso infatti nel corso del 2023 ha sottoscritto con Parte_2
l' un piano di rientro per il pagamento Controparte_3
dell'intero ammontare della cartella di pagamento n. 07120230088275725 già ri- cevuta dal sig. e successivamente di nuovo notificata anche al Parte_2
sig. pertanto allo stato nessuna somma potrà più essere pretesa Parte_1
dall' , né dalla per violazio- Controparte_7 Controparte_8
ne del principio del ne bis in idem oltre che per l'applicazione dell'art. 1292 c.c. che in tema di obbligazioni solidali specifica che il pagamento dell'intera obbliga- zione da parte dell'obbligato in solido libera gli altri obbligati per l'intero, salvo il diritto di regresso dell'adempiente nei confronti degli altri debitori solidali. Per-
3
R.g.a.c.c. 2578/2024 tanto, stante la prova documentale dell'avvenuto rateizzo da parte del sig.
[...]
, bisognerà pronunciare l'estinzione dell'obbligazione solidale e la ces- Parte_3
sata materia del contendere.
Ha convenuto in lite l' e la Controparte_9 Controparte_8
concludendo perché, accertato l'avvenuto rateizzo da parte
[...]
dell'obbligato in solido sig. , della sanzione irrogata al sig. Parte_2 [...]
nella cartella di pagamento n. 07120230088275725 oggetto del presente CP_10
giudizio, sia dichiarata l'estinzione dell'obbligazione contenuta nella cartella ed in conseguenza l'inesistenza e/o l'estinzione del credito dei convenuti nei confronti dell'istante, come riportato nella cartella di pagamento n. 07120230088275725, con conseguente annullamento della stessa, per tutti i motivi esposti e per quelli che emergeranno in corso di giudizio.
2. Si sono costituiti entrambi gli enti convenuti, resistendo all'opposizione.
3. Sono evidentemente prive di pregio le doglianze vagamente svolte dal Pt_1
avverso la sussistenza della sua coobbligazione.
Ed infatti dalle inconfutate difese delle convenute risulta che l'opponente, rag- giunto dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione emessa a suo carico, vi si oppose, ma il relativo giudizio introdotto innanzi al tribunale metropolitano fu dichiarato estinto per difetto del necessario impulso, con conseguente consolida- mento del titolo sostanziale predicante la responsabilità del , in concorso Pt_1
con altri, nella violazione della normativa in tema di trasporto e smaltimento di rifiuti.
4. Altrettanto pacifico è che il coobbligato abbia chiesto ed ot- Parte_2
tenuto di estinguere l'obbligazione pecuniaria derivante dalla violazione ammini- strativa accertata anche nei suoi confronti mediante un piano articolato nella suddivisione dell'importo complessivo in 72 rate, il che evidentemente riconduce la vicenda alla previsione di cui all'art. 19 d.P.R. 602 del 1973, che una siffatta
4
R.g.a.c.c. 2578/2024 possibilità espressamente prevede e regola («1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili»: que- sto è il testo della norma in questione vigente ratione temporis).
Questo non comporta, contrariamente a quanto prospettato dal né la Pt_1
“transazione” della lite (tra il e l ), né Pt_2 Controparte_3
ancor più l'estinzione del debito (sia del che del medesimo). Pt_2 Pt_1
Poiché del pagamento del debito, sia ratealmente che per intero, da parte del non v'è alcuna certezza, e, peraltro, essendo quest'ultimo ed il Pt_2 Pt_1
coobbligati solidali, è del tutto legittima l'iniziativa di Controparte_11
di richiedere il pagamento dell'intero ad entrambi, non incontrando il
[...]
principio di cui all'art. 1292 c.c. nessuna limitazione in subiecta materia in base alla normativa vigente al tempo dell'emissione della cartella opposta.
Giovandosi, tuttavia, il dei pagamenti parziali effettuati medio tempore dal Pt_1
in estinzione del piano rateale, la sua obbligazione si è ridotta dall'intera Pt_2
somma alla parte residua, che dev'essere quindi calcolata al netto di quanto paga- to dal fino al momento della rimessione in decisione (cfr., sul punto, Pt_2
quanto affermato da nella memoria di replica: Controparte_3
«si deposita estratto ruolo aggiornato alla data del 02 settembre 2025 da cui si evince che le somme iscritte a ruolo sono state in parte riscosse dall'Ente Impositore (C.f.r. estratto ruo- lo alla voce “riscosso” per euro 1.384,84 alla data del 02.09.2025)»).
Parimenti egli si gioverà di quanto dovesse essere in seguito ulteriormente pagato dal fermo restando il suo obbligo di pagare immediatamente il residuo Pt_2
(e salva, per il , la facoltà di avvalersi nei rapporti interni dei principi af- Pt_1
fermati da Cass. n. 21197 del 27/08/2018 – secondo cui «Il condebitore solidale, sia
"ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella
5
R.g.a.c.c. 2578/2024 dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del pro- prio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori» -
e da Cass. n. 3404 del 13/02/2018 - «in caso di parziale pagamento del debito solidale, il condebitore solvente, ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, può esperire l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori e nei limiti di tale eccedenza, atteso che la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori e che assume rilievo, al riguardo, il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto ed il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori»).
5. L'opposizione è quindi solo in parte, e nei limiti indicati, meritevole di acco- glimento.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
nei confronti della e
[...] Controparte_1
dell' : Controparte_3
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara che la cartella impugnata non costituisce titolo idoneo all'esecuzione esattoriale per le somme già corrisposte dal coobbligato solidale e rigetta l'opposizione nel re- sto;
b) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 20/10/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
6
R.g.a.c.c. 2578/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2578 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento (art. 615, comma 1, c.p.c.)
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
NZ RA CF: , domiciliato in Sant'Arpino, alla C.F._2
Via G. Matteotti 64, presso il proprio studio, Email_1
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Benvenuto Fabrizio Controparte_2
Capaldi (c.f. ) dell'Area Legale dell'Ente, domiciliato pres- C.F._3
so la sede istituzionale in alla Piazza Matteotti n. 1 - CP_1 [...]
Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del procuratore, Dott. (C.F. ,) giusta Controparte_4 CodiceFiscale_4
procura speciale per notar con sede legale in Roma, alla Via G. Persona_1 Grezar n. 14, rappresentata e difesa dell'avv. Lucia Raffaella Del Guercio [CF:
], domiciliata in Avellino, alla Via Giovanni Palatucci n. C.F._5
26 - Email_3
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con l'atto introduttivo rivolto a questo Tribunale, ha dedotto Parte_1
che: 1) in data 02.03.2024 l' , Agente della Riscos- Controparte_5
per la Provincia di gli aveva notificato la cartella di pagamento n. CP_6 CP_1
07120230088275725, con la quale gli contestava il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione n. 3732 del 12.05.2022 relativamente al verbale n.
700014117980, elevato dalla Polizia stradale di in data 24.09.2018 allo CP_1
stesso quale conducente del veicolo tg. DR920ZH, di proprietà del sig. Parte_2
, per violazione dell'art. 193 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 258 comma 4
[...]
medesimo testo, in quanto effettuava un trasporto di rifiuti non pericolosi, senza il formulario di identificazione;
2) con tale cartella l'Agente della Riscossione gli aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 3739,20 in solido con il sig. , senza Parte_2
tener conto che alla data di elevazione del verbale il sig. era dipen- Parte_1
dente della ditta (cfr. buste paga) e la sua qualifica era quella Parte_2
di bracciante agricolo, non addetto allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, pertanto, alla data del 24.09.2018, lo stesso, seppur alla guida del furgone della ditta, non essendo qualificato per la mansione di operaio addetto allo smaltimen- to dei rifiuti, avendo ricevuto dal proprio datore di lavoro, il compito di trasporta- re i rifiuti nel furgone della ditta, non era consapevole dell'illecito amministrativo che stesse compiendo, con la conseguenza che unico responsabile dell'illecito, giu- stamente sanzionato, per la sua assoluta negligenza è il sig. Parte_2
quale datore di lavoro che, nonostante, il ricorrente fosse assunto come bracciante
2
R.g.a.c.c. 2578/2024 agricolo, lo aveva obbligato a svolgere un compito non rientrante nelle proprie mansioni, e per lo svolgimento del quale lo stesso non aveva ricevuto alcuna for- mazione, e di competenza altrui;
3) la suddetta cartella di pagamento era stata comunque pagata dal sig. Parte_2
, che ammettendo l'errore si è fatto carico integralmente delle somme
[...]
dovute, avendo in data 23.10.2023 dato vita con Controparte_3
ad un piano di rientro in 72 rate della cartella di pagamento n.
07120230088275725, come si evince dalla documentazione allegata, con conse- guente cessazione della materia del contendere, non potendo essere pagata due volte la stessa cartella di pagamento da entrambi gli obbligati in solido per l'intero ammontare, comportando ciò un arricchimento ai danni degli stessi e la violazio- ne del principio del ne bis in idem.
Ha quindi fatto valere il seguente motivo d'opposizione:
1) violazione del ne bis in idem; estinzione dell'obbligazione solidale per avvenuto pagamento dell'obbligato in solido;
cessata materia del contendere.
Per la cartella di pagamento in oggetto, il diritto a richiedere le relative somme non sussiste a causa dell'estinzione del debito da parte dell'obbligato in solido sig.
Lo stesso infatti nel corso del 2023 ha sottoscritto con Parte_2
l' un piano di rientro per il pagamento Controparte_3
dell'intero ammontare della cartella di pagamento n. 07120230088275725 già ri- cevuta dal sig. e successivamente di nuovo notificata anche al Parte_2
sig. pertanto allo stato nessuna somma potrà più essere pretesa Parte_1
dall' , né dalla per violazio- Controparte_7 Controparte_8
ne del principio del ne bis in idem oltre che per l'applicazione dell'art. 1292 c.c. che in tema di obbligazioni solidali specifica che il pagamento dell'intera obbliga- zione da parte dell'obbligato in solido libera gli altri obbligati per l'intero, salvo il diritto di regresso dell'adempiente nei confronti degli altri debitori solidali. Per-
3
R.g.a.c.c. 2578/2024 tanto, stante la prova documentale dell'avvenuto rateizzo da parte del sig.
[...]
, bisognerà pronunciare l'estinzione dell'obbligazione solidale e la ces- Parte_3
sata materia del contendere.
Ha convenuto in lite l' e la Controparte_9 Controparte_8
concludendo perché, accertato l'avvenuto rateizzo da parte
[...]
dell'obbligato in solido sig. , della sanzione irrogata al sig. Parte_2 [...]
nella cartella di pagamento n. 07120230088275725 oggetto del presente CP_10
giudizio, sia dichiarata l'estinzione dell'obbligazione contenuta nella cartella ed in conseguenza l'inesistenza e/o l'estinzione del credito dei convenuti nei confronti dell'istante, come riportato nella cartella di pagamento n. 07120230088275725, con conseguente annullamento della stessa, per tutti i motivi esposti e per quelli che emergeranno in corso di giudizio.
2. Si sono costituiti entrambi gli enti convenuti, resistendo all'opposizione.
3. Sono evidentemente prive di pregio le doglianze vagamente svolte dal Pt_1
avverso la sussistenza della sua coobbligazione.
Ed infatti dalle inconfutate difese delle convenute risulta che l'opponente, rag- giunto dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione emessa a suo carico, vi si oppose, ma il relativo giudizio introdotto innanzi al tribunale metropolitano fu dichiarato estinto per difetto del necessario impulso, con conseguente consolida- mento del titolo sostanziale predicante la responsabilità del , in concorso Pt_1
con altri, nella violazione della normativa in tema di trasporto e smaltimento di rifiuti.
4. Altrettanto pacifico è che il coobbligato abbia chiesto ed ot- Parte_2
tenuto di estinguere l'obbligazione pecuniaria derivante dalla violazione ammini- strativa accertata anche nei suoi confronti mediante un piano articolato nella suddivisione dell'importo complessivo in 72 rate, il che evidentemente riconduce la vicenda alla previsione di cui all'art. 19 d.P.R. 602 del 1973, che una siffatta
4
R.g.a.c.c. 2578/2024 possibilità espressamente prevede e regola («1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili»: que- sto è il testo della norma in questione vigente ratione temporis).
Questo non comporta, contrariamente a quanto prospettato dal né la Pt_1
“transazione” della lite (tra il e l ), né Pt_2 Controparte_3
ancor più l'estinzione del debito (sia del che del medesimo). Pt_2 Pt_1
Poiché del pagamento del debito, sia ratealmente che per intero, da parte del non v'è alcuna certezza, e, peraltro, essendo quest'ultimo ed il Pt_2 Pt_1
coobbligati solidali, è del tutto legittima l'iniziativa di Controparte_11
di richiedere il pagamento dell'intero ad entrambi, non incontrando il
[...]
principio di cui all'art. 1292 c.c. nessuna limitazione in subiecta materia in base alla normativa vigente al tempo dell'emissione della cartella opposta.
Giovandosi, tuttavia, il dei pagamenti parziali effettuati medio tempore dal Pt_1
in estinzione del piano rateale, la sua obbligazione si è ridotta dall'intera Pt_2
somma alla parte residua, che dev'essere quindi calcolata al netto di quanto paga- to dal fino al momento della rimessione in decisione (cfr., sul punto, Pt_2
quanto affermato da nella memoria di replica: Controparte_3
«si deposita estratto ruolo aggiornato alla data del 02 settembre 2025 da cui si evince che le somme iscritte a ruolo sono state in parte riscosse dall'Ente Impositore (C.f.r. estratto ruo- lo alla voce “riscosso” per euro 1.384,84 alla data del 02.09.2025)»).
Parimenti egli si gioverà di quanto dovesse essere in seguito ulteriormente pagato dal fermo restando il suo obbligo di pagare immediatamente il residuo Pt_2
(e salva, per il , la facoltà di avvalersi nei rapporti interni dei principi af- Pt_1
fermati da Cass. n. 21197 del 27/08/2018 – secondo cui «Il condebitore solidale, sia
"ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella
5
R.g.a.c.c. 2578/2024 dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del pro- prio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori» -
e da Cass. n. 3404 del 13/02/2018 - «in caso di parziale pagamento del debito solidale, il condebitore solvente, ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, può esperire l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori e nei limiti di tale eccedenza, atteso che la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori e che assume rilievo, al riguardo, il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto ed il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori»).
5. L'opposizione è quindi solo in parte, e nei limiti indicati, meritevole di acco- glimento.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
nei confronti della e
[...] Controparte_1
dell' : Controparte_3
a) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara che la cartella impugnata non costituisce titolo idoneo all'esecuzione esattoriale per le somme già corrisposte dal coobbligato solidale e rigetta l'opposizione nel re- sto;
b) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 20/10/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
6
R.g.a.c.c. 2578/2024